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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/12/2024, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2834 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
02/12/1972
e
, C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
22/06/1971 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato VETRANO VALERIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri CP_1
1 e in data 10.9.2006 a TO (VI), ordinando CP_1 Controparte_2 all'Ufficiale di Stato Civile competente di eseguire le annotazioni di rito.
2. I coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
3. Le Parti dichiarano entrambe di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa in punto di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c..
4. I coniugi dichiarano e ribadiscono di non avanzare reciproche richieste di carattere economico, di qualsiasi natura e specie, e di avere già definito ogni altro rapporto patrimoniale, avente causa o titolo, anche indiretto, nell'intercorso rapporto di coniugio, talché null'altro hanno reciprocamente a pretendere.
5. Il sig. concorrerà al mantenimento ordinario del figlio , CP_1 Per_1
attualmente convivente con la madre, corrispondendo alla sig.ra la somma CP_2 mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT FOI.
L'assegno di mantenimento dovrà essere versato entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie già note.
6. I coniugi concorreranno in ragione del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio, come da protocollo elaborato dall'Osservatorio Nazionale sul Diritto di
Famiglia in uso presso il Tribunale di Vicenza. Tali somme dovranno essere rimborsate, a mezzo contanti, al genitore che le avrà anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in TO (VI) in data 10/09/2006.
All'esito dell'udienza del 21/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
2 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 26/06/2020 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il Controparte_2
mantenimento del figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, la somma Per_1
mensile di euro 300,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1
da in TO (VI) il 10/09/2006 alle condizioni in Controparte_2
epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TO (VI) al n. 6, parte I, anno 2006;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28 novembre 2024
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2834 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
02/12/1972
e
, C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
22/06/1971 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato VETRANO VALERIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri CP_1
1 e in data 10.9.2006 a TO (VI), ordinando CP_1 Controparte_2 all'Ufficiale di Stato Civile competente di eseguire le annotazioni di rito.
2. I coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
3. Le Parti dichiarano entrambe di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa in punto di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c..
4. I coniugi dichiarano e ribadiscono di non avanzare reciproche richieste di carattere economico, di qualsiasi natura e specie, e di avere già definito ogni altro rapporto patrimoniale, avente causa o titolo, anche indiretto, nell'intercorso rapporto di coniugio, talché null'altro hanno reciprocamente a pretendere.
5. Il sig. concorrerà al mantenimento ordinario del figlio , CP_1 Per_1
attualmente convivente con la madre, corrispondendo alla sig.ra la somma CP_2 mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT FOI.
L'assegno di mantenimento dovrà essere versato entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie già note.
6. I coniugi concorreranno in ragione del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio, come da protocollo elaborato dall'Osservatorio Nazionale sul Diritto di
Famiglia in uso presso il Tribunale di Vicenza. Tali somme dovranno essere rimborsate, a mezzo contanti, al genitore che le avrà anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in TO (VI) in data 10/09/2006.
All'esito dell'udienza del 21/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
2 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 26/06/2020 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il Controparte_2
mantenimento del figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, la somma Per_1
mensile di euro 300,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1
da in TO (VI) il 10/09/2006 alle condizioni in Controparte_2
epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TO (VI) al n. 6, parte I, anno 2006;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28 novembre 2024
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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