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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/07/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 911/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( ), in persona del
[...] P.IVA_1
rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Ravì;
Appellante
CONTRO
( , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Gianfranco Romeo;
Appellato
OGGETTO: mancata corresponsione indennità progetto “Endoscopia digestiva d'urgenza” per l'anno 2010.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.2591/2022 del 5.7.2022 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso proposto da , dipendente Controparte_1
dell Controparte_2
1
[...] con la qualifica di medico anestesista, nei confronti della suddetta azienda al fine di ottenere il pagamento della somma di € 9.375,00 a titolo di compenso per l'attività prestata nel 2010, dal mese di gennaio al 15 settembre, nell'ambito del progetto
“Endoscopia digestiva d'urgenza”.
In particolare il Tribunale, disattesa l'eccezione preliminare sollevata dall'azienda ospedaliera in merito alla presunta nullità del ricorso per asserita genericità del petitum
e della causa petendi, riteneva pienamente provata la partecipazione effettiva dell'odierno appellato al progetto, non solo per l'anno 2009 - per il quale aveva percepito l'intero compenso - ma anche per l'anno 2010, in virtù della proroga del progetto obiettivo disposta con note prot. n. 42884 del 2.7.2010 e n. 53660 del
30.8.2010 del Direttore Sanitario (non essendo in contestazione che il ricorrente avesse in concreto svolto le attività in conformità a quanto richiesto) e della relazione annuale del 2010, con la quale il responsabile del progetto, dott. , aveva attestato la Per_1
partecipazione nel 2010 del dott. per un totale complessivo di 8 mesi e 15 CP_1
giorni.
Sul punto osservava che l'assenza di timbrature con il codice 05, attribuito al progetto in questione, non assumeva rilevanza, in quanto - com'era dimostrato dal numero esiguo di timbrature anche per l'anno 2009 - il compenso spettante non era correlato alla quantità di prestazioni eseguite e ad un obbligo di presenza da attestare tramite timbratura, bensì alla semplice adesione e disponibilità a rendere le prestazioni richieste, secondo quanto previsto dal regolamento interno e attestato dai responsabili del progetto.
Indi, considerato, ai fini della quantificazione del credito ed in base alla delibera istitutiva del progetto, che l'importo stanziato doveva essere ripartito in parti uguali tra i partecipanti al progetto senza distinzioni legate al numero di prestazioni, accoglieva la domanda del e condannava l resistente al pagamento CP_1 Controparte_2
dell'importo richiesto, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo e spese legali.
Avverso la citata sentenza proponeva appello la parte soccombente con atto depositato l'11.10.2022.
2 Resisteva al gravame l'appellato.
La causa veniva posta in decisione in data 19.6.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, il quale avrebbe fondato la propria decisione su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c., nonché in violazione del principio dispositivo di cui all'art. 115 c.p.c. In particolare, deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto provata la partecipazione del dott.
al progetto “Endoscopia digestiva d'urgenza” nell'anno 2010 valorizzando CP_1
una relazione consuntiva invero improduttiva di effetti giuridici non avendo natura di provvedimento amministrativo e, in ogni caso, anche come mero atto ricognitivo, poiché non protocollata e priva della sottoscrizione del coordinatore del progetto finanziato, dott. , omettendo di considerare la documentazione ufficiale Per_1
prodotta dall dalla quale emergerebbe la mancata timbratura con il codice 5 Pt_1
assegnato per la registrazione delle presenze nell'ambito del progetto.
Afferma altresì che, diversamente opinando, verrebbe smentito il provvedimento giudiziale adottato in data 12.12.2020, con il quale si ordinava all Parte_1
di esibire gli atti e i documenti amministrativi afferenti al progetto – obiettivo
“endoscopia digestiva in urgenza” relativi all'anno 2010, con specifico riferimento ai registri delle presenze, a fronte del quale l'Amministrazione aveva accertato – e riferito all'udienza del 27.9.2021 - che non esisteva negli uffici ulteriore documentazione oltre quella allegata e, in particolare, relazioni o documenti elaborati dal coordinatore del progetto dott. . Per_1
Rileva anzi che, in ottemperanza alla suddetta ordinanza, sono state prodotte in giudizio le note prot. 42884 del 2.7.2010 e prot. 6053660 del 30.8.2010, nonché il
“consuntivo turnazioni eseguite in regime di pronta disponibilità nell'anno 2010”, sottoscritto dal coordinatore del progetto dott. , con l'elenco dei medici di Per_1
3 endoscopia digestiva e degli infermieri professionali impiegati nel progetto, nominativi tra i quali non compare quello del dott. . CP_1
Ancora, sostiene che la partecipazione dell'odierno appellato al progetto per l'anno
2010 non potesse essere desunta, come erroneamente affermato dal primo giudice, per mera analogia con quanto accertato per il 2009, in assenza di timbrature riferite al progetto (cod. 05) e in mancanza di elementi idonei a comprovare l'effettivo svolgimento di analoghe prestazioni per l'anno 2010.
Lamenta, inoltre, che il primo giudice abbia irritualmente riconosciuto valore probatorio alle deposizioni testimoniali rese in un distinto procedimento relativo ad un infermiere e non ad un medico, trattandosi di figure professionali non assimilabili per mansioni, modalità esecutive dell'attività e criteri di remunerazione.
Contesta altresì che non vi fosse alcun obbligo di timbratura e che il compenso per la partecipazione al progetto fosse parametrato alla mera disponibilità anziché all'effettiva attività resa.
1.2. Con il secondo motivo di appello sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice avrebbe, illegittimamente, fondato la propria decisione sulle risultanze istruttorie e su una sentenza resa in altro procedimento, prodotte in giudizio, peraltro tardivamente (in data 27.05.2021, quindi successivamente al deposito del ricorso introduttivo) e senza la preventiva necessaria autorizzazione.
Sul punto si duole che l'acquisizione agli atti dei verbali di prova di altro procedimento e della sentenza pronunciata nel medesimo giudizio abbia avuto luogo senza specifica motivazione in ordine all'esercizio dei poteri istruttori officiosi ex art. 421 c.p.c., con conseguente violazione degli artt. 115 e 421 c.p.c. e 2697 c.c. in tema di onere della prova.
1.3. Con il terzo motivo d'appello contesta la statuizione della condanna al pagamento delle spese di lite della stessa , nonostante l'assenza di Parte_1
prova circa la fondatezza della domanda attorea ed in conseguenza di un pronunciamento ingiusto ed errato.
2. Il primo motivo di appello è infondato.
4 L'appellante censura la sentenza impugnata e per non avere adeguatamente valutato la documentazione prodotta in primo grado relativa alla mancata timbratura con il codice 5, assegnato alla registrazione delle presenze relative al progetto, e per avere invece attribuito valore di prova ad una “relazione consuntiva annuale attività
Endoscopia d'Urgenza OVE anno 2010”, non protocollata nonché priva della sottoscrizione del coordinatore del progetto dott. che ne comprovi la paternità. Per_1
2.1. Sotto il primo profilo, le censure proposte dall'appellante non si confrontano adeguatamente con la motivazione della sentenza di primo grado sul punto.
Invero il primo giudice ha esaminato i documenti prodotti, relativi alla registrazione delle presenze, ritenendo tuttavia irrilevante l'assenza di timbrature con il codice 05, attribuito al progetto - obiettivo, per l'anno 2010, in primo luogo osservando che nell'ambito di tale progetto non vi era alcun obbligo per i medici che vi avevano aderito di registrare tramite timbratura la propria presenza in servizio, e rilevando altresì che anche per il 2009 il numero di timbrature riferite al era assai poco significativo CP_1
(appena 3,33 ore con il codice 05 nel mese di giugno 2009), benché fosse incontestata la presenza dello stesso in servizio e l'esecuzione delle prestazioni richieste in virtù della partecipazione al progetto, al punto che detta partecipazione per l'anno 2009 era stata regolarmente remunerata.
A fronte di tali puntuali argomentazioni, l'assunto dell'appellante, secondo il quale il primo giudice, procedendo ad una comparazione tra le due annualità, non avrebbe tenuto conto delle “peculiarità” della posizione del ricorrente nell'ambito del progetto per l'anno 2010 non offre elementi che inducano a dubitare dell'adesione del CP_1
al progetto – obiettivo anche per l'anno 2010 o a distinguere tale partecipazione rispetto a quella incontestatamente prestata l'anno precedente.
Né emergono dai documenti in atti peculiarità che inducano a ritenere che per l'anno
2010 la partecipazione al progetto del si sia svolta con modalità differenti CP_1
rispetto all'anno precedente.
Sotto tale profilo si osserva che il Direttore Generale dell
[...]
con proprio atto del 20.2.2009, Parte_2
5 avendo autorizzato anche per il 2009, nell'ambito delle iniziative adottate per il miglioramento della qualità dei servizi e della produttività collettiva del personale medico e del comparto, il progetto denominato “Endoscopia digestiva d'urgenza”, procedeva allo stanziamento della somma di € 75.000,00 per il personale medico impiegato e di € 20.000,00 per il personale infermieristico.
Con successiva deliberazione del Commissario Straordinario n. 69 del 21.01.2010, in tema di “pagamento quote di produttività collettiva e di retribuzione di risultato anno 2009”, a seguito della presentazione delle relazioni di verifica da parte dei responsabili di progetto, veniva liquidata in favore del , a titolo di “pagamento CP_1
produttività anno 2009”, la somma di € 9.375,00, pari a quella di altri tre medici impiegati nel progetto “Endoscopia d'urgenza digestiva”, mentre agli altri partecipanti veniva liquidato l'importo di € 7500,00, per un totale attribuito all'insieme dei medici aderenti al suddetto progetto- obiettivo di € 75.000,00, corrispondente alla somma stanziata.
Per l'anno successivo tale servizio tuttavia proseguiva, come può evincersi dalla nota a firma del direttore sanitario dell'azienda del 2.7.2010 prot. 42884 - indirizzata al dr. in qualità di referente del progetto obiettivo di “Endoscopia digestiva in Per_1
urgenza” - con la quale si disponeva che il personale medico partecipante assicurasse le corrispondenti attività fino al 31 agosto, nelle more dell'elaborazione di un nuovo piano assistenziale per la gestione dei casi richiedenti dette prestazioni. Al dott. Per_1
veniva demandato il compito di informare di ciò i colleghi medici e gli infermieri che partecipavano al progetto.
Ancora, con nota prot. 53660 del 30.8.2010, a firma dello stesso Direttore Sanitario ed indirizzata, tra gli altri, al dott. come “referente del progetto obiettivo di Per_1
Endoscopia digestiva”, “in considerazione della ormai prossima rimodulazione organizzativa secondo un nuovo piano assistenziale per l'erogazione di prestazioni ricadenti nell'area dell'endoscopia”, si disponeva di assicurare le attività endoscopiche svolte in regime di urgenza mediante progetto obiettivo, “già a suo tempo approvato”, fino al 15 settembre.
6 Dai documenti esaminati si evince che il progetto di Endoscopia d'urgenza, al quale il ha preso parte per il 2009, è proseguito anche nell'anno successivo fino al CP_1
15 settembre con lo stesso personale sanitario (non essendo segnalata l'adesione di altri medici in luogo di quelli precedentemente utilizzati) e senza sostanziali variazioni sotto il profilo organizzativo, sotto la responsabilità dello stesso coordinatore.
Quanto al documento avente ad oggetto “relazione consuntiva annuale attività
Endoscopia d'Urgenza OVE anno 2010”, recante la data del 28.9.2010 e, in calce, il nominativo del in qualità di coordinatore del progetto – relazione da cui risulta Per_1
la partecipazione dell'appellato al progetto nel 2010 per otto mesi e 15 giorni – si osserva che lo stesso, sebbene prodotto in allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (sub all. 5), non è stato oggetto di tempestivo disconoscimento da parte dell . Controparte_2
L'ulteriore relazione avente ad oggetto “Consuntivo turnazioni eseguite in regime di pronta disponibilità nell'anno 2010”, recante la firma del dott. - che l'Azienda Per_1
ospedaliera produce come unica relazione a consuntivo a firma del dott. Per_1
rinvenuta presso i propri uffici – in realtà non smentisce il dato delle prestazioni rese dal nel 2010 nell'ambito del progetto obiettivo, ricavato dalla relazione CP_1
prodotta dall'originario ricorrente, poiché riporta il consuntivo dei turni e delle prestazioni orarie eseguiti dai medici di endoscopia digestiva e dagli infermieri professionali, ma nulla dice in merito alle prestazioni rese nell'ambito del progetto dagli anestesisti, tra i quali va ricompreso l'appellato.
2.2. Assumono altresì rilievo nel presente giudizio le prove assunte nel procedimento n. 9548/2012 del Tribunale di Catania, acquisite nel giudizio di primo grado e ritualmente utilizzate dal primo giudice ai fini della decisione alla stregua del principio di diritto, costantemente enunciato dalla Suprema Corte, secondo il quale “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (...), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del
7 principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (Cass. Sez. 6 - 3, ord. n. 2947 del 01/02/2023). Conseguentemente si è osservato che il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, può utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, “le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità” (Cass. Sez. 3 ord. n. 19521 del 19/07/2019).
Ebbene, nell'ambito del suddetto procedimento n. 9548/2012 R.G., in merito all'organizzazione del progetto - obiettivo in questione, , già dirigente Parte_3
medico presso l'Unità di Gastroenterologia, sentito all'udienza del 17.12.2012 ha dichiarato che l'importo stabilito per la partecipazione al progetto era “fisso” e che
“veniva suddiviso secondo i turni che ricalcavano il numero di giorni lavorati nel mese”. Egli inoltre ha riferito: “Nel mese di gennaio 2010 ho chiesto che mi facessero una delibera come quella del 1999. La delibera non è mai arrivata. Non c'è stato detto che non ci fossero fondi per coprire il servizio che non potevamo interrompere, essendo omissione di pubblico servizio. La somma da destinare agli infermieri ricalcava
l'importo degli anni precedenti e mi è stata confermata verbalmente dalla dott.ssa
... Ho consegnato alla dott.ssa i consuntivi finali da me redatti e Per_2 Per_2
sottoscritti ...”.
Ancora, in ordine al sistema di registrazione dei turni di lavoro del personale impiegato nel progetto, lo stesso , sentito all'udienza del 25.5.2015 ha Per_1
dichiarato: “Con riguardo al progetto obbiettivo endoscopia digestiva d'urgenza attuato presso l'azienda ospedaliera preciso che in qualità di Controparte_2
8 responsabile dello stesso progetto attestavo nei prospetti che mi vengono esibiti
(documenti numero 4 della produzione di parte opposta) i turni di lavoro svolti dal personale;
ogni turno era di 12 ore (di norma dalle ore 20.00 alle 8.00 nei giorni feriali
e il sabato e la domenica dalle 8.00 alle 20.00 e dalle 20.00 alle 8.00); il turno da me indicato riguardava personale che non era in servizio ma veniva chiamato per rendere la prestazione con riguardo al progetto obbiettivo di cui ho riferito;
il personale che partecipava al progetto veniva indicato nel registro della sala operatoria riguardante esclusivamente l'endoscopia digestiva d'urgenza, lo stesso personale non aveva
l'obbligo di firmare o di timbrare il cartellino;
il progetto prevedeva un compenso fisso mensile per ogni infermiere a prescindere dal numero di turni e prestazioni eseguite;
preciso che io predisponevo i prospetti di cui alla produzione numero 4 di parte opposta in quanto l'azienda per poter liquidare il compenso fisso di cui ho detto richiedeva un resoconto mensile dell'attività espletata da ogni dipendente pur non essendo il compenso subordinato alla quantità di prestazioni eseguite;
preciso che solo nell'ipotesi in cui vi erano notevoli discrepanze di turni poteva non essere corrisposto il compenso per intero. ADR: il compenso veniva corrisposto sulla base del resoconto da me sottoscritto, non era richiesto altro per il pagamento del compenso;
preciso che nel mese di settembre 2010 sono stato convocato dal direttore sanitario a seguito di rimostranze da parte del personale coinvolto nel progetto e non pagato alle scadenze dovute, il quale ci rassicurò che in ogni caso il compenso sarebbe stato corrisposto sia per l'attività espletata sia per quella futura”. ADR: “la prassi di cui ho riferito in ordine alla corresponsione del compenso al personale coinvolto nel progetto obbiettivo di endoscopia digestiva d'urgenza risale alla data di avvio dello stesso progetto risalente agli anni 1997 – 1998”. ADR: “confermo che nei resoconti in atti i turni di servizio indicati per ogni dipendente riguardavano attività prestata oltre
l'orario ordinario e nell'ambito del progetto obbiettivo di endoscopia digestiva
d'urgenza; il documento numero 5 di produzione di parte opposta che mi viene esibito riguarda i turni di reperibilità del personale coinvolto nello stesso progetto avente carattere preventivo e cioè serviva ad individuare il personale in caso di necessità”.
9 ADR: “preciso che le prestazioni venivano rese in sala operatoria e pertanto il personale chiamato non poteva essere contemporaneamente in servizio in quanto non si conosceva anticipatamente la durata dell'attività d'urgenza svolta;
confermo quindi che la prestazione resa non era quantificabile in termini orari;
inoltre alcune prestazioni venivano svolte in altre sedi rispetto alla sala operatoria del pronto soccorso, ad esempio potevamo essere chiamati nel reparto di cardiochirurgia, unità di rianimazione dell'ospedale ”. ADR: “confermo che quanto da Controparte_2
me riferito riguarda tutto il periodo dell'espletamento del progetto dal suo avvio sino al 2010”.
Il teste già medico chirurgo presso l' Testimone_1 Controparte_2
dal 1973 sino a dicembre 2010, ha dichiarato: ADR: “conosco il progetto
[...]
obbiettivo di endoscopia digestiva di urgenza in quanto ho partecipato alla stesura del progetto e all'avvio dello stesso su richiesta dell'allora direttore sanitario del presidio ospedaliero dott. ; preciso che tale progetto è stato avviato Controparte_2 Per_3
sulla base di necessità riscontrate presso l'azienda ed è stato l'unico progetto in Sicilia per lungo tempo;
aggiungo che il progetto prevedeva la disponibilità sia di medici che anestesisti e infermieri professionali”. ADR: “preciso che il personale coinvolto nelle prestazioni relative al progetto di endoscopia digestiva di urgenza veniva retribuito con un compenso fisso;
tale compenso aveva carattere annuale per i medici subordinato alla presentazione di una relazione del medico responsabile che veniva scelto tra i medici coinvolti nel progetto;
la relazione indicava: il numero di prestazioni svolte nell'ambito del progetto in un anno, il tipo di prestazione e il tipo di patologia nonché il personale coinvolto nel progetto;
preciso che solo in casi particolari, in cui una unità di personale non aveva partecipato pienamente al servizio, il compenso poteva essere ridotto, altrimenti il compenso veniva diviso in parti uguali tra i medici coinvolti nel progetto;
quanto riferito riguardava sia i medici che gli anestesisti;
quanto agli infermieri posso solo dire che il compenso veniva diviso tra i partecipanti in parti uguali senza distinzioni legate al numero di prestazioni;
preciso che il compenso veniva corrisposto anche quando in un mese non venivano rese
10 prestazioni o venivano rese in maniera ridotta, in quanto il compenso veniva erogato in relazione alla disponibilità data nell'ambito del progetto e non sulla base delle prestazioni effettivamente rese;
preciso che il progetto aveva una grande rilevanza nell'ambito dell'azienda; il sistema sopra riferito relativo al compenso era giustificato dalla disponibilità del personale coinvolto”. ADR: la prestazione nell'ambito del progetto poteva essere resa anche dal personale in servizio e non necessariamente oltre l'orario di servizio ordinario;
preciso che la presenza del personale veniva registrata nel registro “endoscopia digestiva d'urgenza” della sala operatoria;
il personale non aveva l'obbligo di registrare la presenza in altro modo;
il personale poteva essere chiamato ad espletare la prestazione anche al di fuori della sala operatoria dell'azienda (unità di rianimazione dell'ospedale Santo Controparte_2
Bambino e dell'ospedale ), al rientro il personale indicava la presenza nel Parte_2
registro di cui ho riferito tenuto presso la sala operatoria della chirurgia d'urgenza dell'azienda ”. ADR: “preciso che sino al 2010 il compenso veniva Controparte_2
ripartito in maniera fissa tra il personale coinvolto nel progetto;
solo nel 2011 il progetto è stato modificato”. ADR: “preciso che la maggior parte delle prestazioni rese nell'ambito del progetto obbiettivo venivano svolte dal personale fuori dall'orario di lavoro ordinario ciò riguardava le prestazioni rese nei pomeriggi della settimana, nella notte, il sabato e la domenica;
preciso che nel registro di cui ho riferito veniva indicato l'orario di inizio e di fine della prestazione;
quanto riferito riguarda l'intero periodo sino al 30 settembre 2010, data di cessazione del progetto”.
2.3. Orbene, le prove assunte nel proc. n. 9548/2012 del Tribunale di Catania,
Sezione Lavoro, prodotte nel giudizio di primo grado dalla parte ricorrente, evidenziano una piena convergenza delle dichiarazioni rese dai testi in punto di organizzazione del progetto obiettivo, di partecipazione del personale medico ed infermieristico coinvolto, di registrazione della partecipazione al progetto e di remunerazione delle prestazioni svolte in esso dal personale sanitario impiegato, e non appaiono in conflitto con gli elementi che si ricavano dalla produzione documentale effettuata nell'ambito del presente giudizio.
11 Dall'esame delle risultanze istruttorie in atti, in precedenza esaminate, è emerso dunque:
- che il progetto obiettivo di endoscopia digestiva d'urgenza rientra tra le iniziative adottate nel 2009 dall Controparte_2
finalizzate a garantire e migliorare i livelli di assistenza, soggette a presentazione di relazioni di verifica da parte dei responsabili di progetto;
- che per il progetto - obiettivo di endoscopia digestiva d'urgenza è stata stanziata la somma complessiva di € 75000,00 per il solo personale medico impiegato (v. atto del
Direttore generale del 20.2.2009);
- che la quota individuale spettante a ciascun medico aderente al progetto non è determinata in base ad un monte ore di prestazioni, e dipende invece, come confermato dai testi e nel procedimento n. 9548/2012 del Tribunale di Catania, Per_1 Tes_1
dalla partecipazione ai turni di reperibilità del personale coinvolto;
ciò - come correttamente osservato dal primo giudice – rende irrilevante il numero di timbrature registrate a nome del con il codice attribuito allo specifico progetto - obiettivo;
CP_1
- che senza alcuna variazione nelle modalità organizzative e – per quanto consta – nel personale impiegato, il servizio garantito mediante il predetto progetto obiettivo è stato prorogato anche nel 2010 (v. note del Direttore Sanitario dell del 2 luglio Pt_1
2010 e del 30 agosto 2010) fino al mese di settembre, in attesa della rimodulazione organizzativa con l'adozione di un nuovo piano assistenziale;
- che, in assenza di prova contraria di una diversa organizzazione del servizio nell'ambito del progetto - obiettivo in questione, certamente proseguito nel 2010, o della partecipazione di altro o altri specialisti in luogo del nel ruolo di CP_1
anestesista, gli elementi in atti inducono nel loro complesso a ritenere che il dott.
abbia continuato, alle medesime condizioni, a rendere la propria opera CP_1
professionale nel suddetto progetto - obiettivo.
Né, contrariamente a quanto affermato dall appellante, vi è differenza nelle Pt_1
modalità di determinazione del compenso tra medici e infermieri partecipanti al progetto, perché per entrambe le categorie è stata prevista una modalità omogenea di
12 determinazione del compenso, con stanziamento di una somma complessiva da ripartire tra i partecipanti sulla base della relazione informativa resa dal coordinatore di progetto e non di un compenso su base oraria o giornaliera.
Si apprezzano dunque negli elementi complessivamente posti a fondamento della sentenza impugnata i requisiti previsti dall'art. 2729 c.c. della gravità, della precisione e della concordanza degli elementi di giudizio acquisiti agli atti di causa.
3. Del pari è infondato il secondo motivo di appello, con il quale l'appellante critica l'operato del primo giudice per avere acquisito le risultanze istruttorie di altro procedimento e la sentenza ivi emessa - sebbene antecedenti alla instaurazione del giudizio di primo grado - nonostante la maturata decadenza processuale della parte ricorrente dalla produzione di documenti, senza invocare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 421 c.p.c. e senza alcuna specifica motivazione.
3.1. Va in primo luogo osservato che la sentenza n. 5069/2017 e i verbali di causa afferenti al medesimo procedimento sono stati acquisiti al processo su autorizzazione da parte del giudice della relativa produzione all'udienza del 10.5.2021.
Al riguardo si reputa priva di fondamento la doglianza secondo la quale gli atti e i verbali del suindicato procedimento non potessero essere acquisiti d'ufficio dal giudice, essendo ormai la parte ricorrente incorsa in decadenza non avendoli prodotti, come pure sarebbe stato possibile in relazione all'epoca di formazione degli stessi atti, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio. Vale sul punto il principio di carattere generale, costantemente enunciato dalla Suprema Corte, secondo il quale “nelle controversie di lavoro, per la disparità socio-economica che vi è sottesa e che si riflette sulla stessa configurazione giuridica del rapporto, la normativa processuale consente al giudice del lavoro il dispiego di poteri ben più incisivi di quelli usuali, potendo egli sanare eventuali carenze e potendo financo disporre d'ufficio in qualsiasi momento
l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dai limiti del codice civile, ad eccezione del solo giuramento decisorio, sulla base dell'unico presupposto dell'esistenza di una c.d. pista probatoria dedotta dalle parti, prescindendo quindi da preclusioni e decadenze già verificatesi” (Cass. Sez. L.
6.7.2023 n. 19208).
13 La necessaria pista probatoria era senz'altro presente in virtù degli elementi di prova desumibili dalla documentazione versata in atti, ed in precedenza esaminata. D'altra parte il ricorrente aveva pure richiesto l'ammissione di interrogatorio formale in merito alle ulteriori prestazioni effettuate rispetto alle normali turnazioni di servizio
(coinvolgenti anche il sabato ed i giorni festivi), per un totale di otto mesi e quindici giorni nel corso del 2010 – dal 1° gennaio al 15 settembre – nonché prova testimoniale sulle medesime circostanze.
Va altresì osservato sotto tale profilo che, a seguito dell'ordine di esibizione emesso dal giudice di primo grado in data 12.11.2020 ai fini dell'acquisizione, ritenuta necessaria ai fini del decidere, degli atti e dei documenti amministrativi afferenti al
“Progetto – obiettivo endoscopia digestiva in urgenza” relativi all'anno 2010, con specifico riferimento ai registri di presenza del personale impegnato nel predetto progetto, l resistente ha prodotto, oltre alle timbrature a nome del per Pt_1 CP_1
gli anni 2009 e 2010, le sole note del Direttore Sanitario del 2.7.2010 e del 30.8.2010 ed un consuntivo a firma del dott. relativo ai turni e alle prestazioni orarie Per_1
nell'anno 2010 dei medici di endoscopia digestiva e degli infermieri professionali, dichiarando che non vi era agli atti altra documentazione o relazioni elaborate dal dott.
in qualità di coordinatore del progetto di endoscopia digestiva in urgenza. Per_1
A fronte della mancanza di specifica documentazione relativa all'approvazione e all'organizzazione del progetto - obiettivo per l'anno 2010, nonostante lo svolgimento dell'attività a esso correlata (comprovata dalle due note del luglio e dell'agosto 2010 del Direttore sanitario), gli unici documenti esistenti, ritualmente prodotti, costituiscono senza dubbio una pista probatoria suscettibile di approfondimento istruttorio.
3.2. Quanto alla mancanza di motivazione dell'esercizio dei poteri istruttori da parte del primo giudice, va data continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “nel rito del lavoro, l'acquisizione di nuovi documenti o
l'ammissione di nuove prove da parte del giudice di appello rientra tra i poteri discrezionali allo stesso riconosciuti dagli artt. 421 e 437 c.p.c., e tale esercizio è
14 insindacabile in sede di legittimità anche quando manchi un'espressa motivazione in ordine alla indispensabilità o necessità del mezzo istruttorio ammesso, dovendosi la motivazione ritenere implicita nel provvedimento adottato” (Cass. Sez. 3 sent. n.
26117 del 19/12/2016).
4. La delibazione del terzo motivo di appello, con il quale l'appellante si duole della condanna alle spese disposta dal primo giudice quale effetto di una pronuncia ritenuta
“ingiusta” ed “errata”, stante il rigetto dei precedenti motivi di gravame e la conferma della sentenza impugnata, deve considerarsi assorbita.
5.
Per questi motivi
, l'appello deve essere rigettato.
6. Ex art. 91 c.p.c., l'appellante Parte_4
va condannata al pagamento delle spese del grado,
[...]
liquidate, alla stregua dei parametri di cui al D.M. 13/8/2022 n. 147 ed in base al valore della causa, nella misura di € 2906,00, oltre rimborso spese generali al 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
In applicazione dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate nella misura di
€ 2906,00, oltre rimborso spese generali al 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025.
La Presidente est.
15 dott.ssa Maria Rosaria Carlà
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