Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI CATANZARO Sezione Prima Civile Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice onorario di pace, dott.ssa Daniela Linarello, all'esito della camera di consiglio del 15 aprile 2025 nella causa iscritta al nr.2758/2024 Ruolo G.Lav.Prev.Ass.
Promossa da
, con l'avv. Antonio Gullì Parte_1
Ricorrente Nei confronti di
con i funzionari, dott.sse Valentina Amantea e Annamaria Inzitari CP_1
Resistente
CP_2
sull'istanza di accertamento tecnico preventivo, avanzata il 01.11.2024; sentite le parti all'odierna udienza;
ritenuto che
l'istanza si appalesa, in primo luogo, inammissibile/improponibile per mancanza di domanda amministrativa di aggravamento poiché è tesa ad accertare la sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento senza che però in atti si rinvenga prova che parte ricorrente abbia mai presentato domanda di aggravamento a seguito del non riconoscimento della prestazione richiesta inizialmente in via amministrativa.
Difatti, l'odierna ricorrente aveva presentato domanda in data 26.05.2023 a seguito della quale era stata riconosciuta invalida al 100% con revisione prevista a dicembre 2024. In seguito, e precisamente il
29/08/2024, è stata sottoposta a visita di revisione ed è stata riconosciuta invalida al 100%. Da ciò si evince che la sola prestazione in godimento al momento della visita di revisione avvenuta nel 2024 era la pensione di invalidità civile.
Orbene, trattasi di principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione quello secondo il quale in sede di ricorso di ATP avverso il verbale di revisione è improcedibile la domanda tesa a richiedere ed ottenere, pur in presenza di un aggravamento delle condizioni sanitarie, l'accertamento dei requisiti sanitari di una diversa prestazione, di cui in precedenza non beneficiava, in difetto di una nuova domanda in sede amministrativa ( da ultimo Cass n. 27454/2023, Cass. n. 23623/2021, nonché Cass. SS. UU. n.
14561/2022).
Il verbale emesso a seguito di revisione disposta d'ufficio dalla Commissione medica non è sorretto da una domanda amministrativa ma, dalla revisione disposta ex officio del requisito sanitario circostanza
P. Q. M.
1. dichiara inammissibile la domanda;
2. compensa le spese:
Catanzaro, 1 aprile 2025
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
dott. Daniela Linarello