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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2046/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BARBALUCCA VINCENZA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16277/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500018791000 IRPEF-REDDITI IMPRESA
(REGIMI SEMPLIFICATI) 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500018791000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2180/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: IL DIFENSORE DICHIARA CHE ANDAVA PRECEDUTO DA RACCOMANDATA
INFORMATIVA -INVOCA ART 7 LEGGE 890/82
Resistente/Appellato: L'UFFICIO DICHIARA CHE LA NOTIFICA E' AVVENUTA TRAMITE SERVIZIO
POSTALE CON PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato a [...] il [...] (Cod. Fiscale: CF_Ricorrente_1) e residente in [...], elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania – 80014 (NA) alla Via San Nullo n. 179 Country Park presso e nello studio dell'Avv. Difensore_1 svolgeva ricorso
contro
AE DP I ed ADER in persona dei rispettivi rappresentanti avente per oggetto la impugnativa per annullamento di comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 071 802025
00018791000 per l'importo complessivo pari ad Euro 8.229,37 per varie pendenze tributarie notificata in data 30.7.2025 correlate a:
• Cartella di pagamento n. 071 2024 0047471651/000, presuntivamente notificata in data 23/04/2024 per l'importo di Euro 5.674,11 inerente all'omesso versamento dell'imposta sostitutiva sul regime forfettario anno
2020, con ruolo emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Napoli 1;
• Cartella di pagamento n. 071 2024 0079733048/000, presuntivamente notificata in data 28/06/2024 per l'importo di Euro 1.947,58 inerente all'omesso versamento dell'imposta sostitutiva sul regime forfettario anno
2018, con ruolo emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Napoli 1.
I motivi della impugnativa erano i seguenti: inammissibilità del fermo visto che il veicolo oggetto di fermo è contestato con Nominativo_1 , portatrice di handicapp grave al 100%, mancata notifica cartelle prodromiche , mancata notifica della intimazione precedente alla comunicazione di fermo ex art. 50 dpr
602/1973 , CA .
Si costituiva AE DP I che deduceva di aver predisposto la cancellazione del fermo amministrativo e la chiusura del preavviso per il contribuente;
ma chiedeva il rigetto della ulteriore domanda di parte ricorrente in merito all'annullamento delle cartelle prodromiche alla comunicazione preventiva di fermo amm.vo , evidenziando che la pretesa erariale era da reputarsi ancora in essere dato che le cartelle prodromiche sono state notificate: invero deduceva l'Ufficio che l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo non preclude, in caso di reiterato mancato pagamento del debito erariale, che l'Agenzia delle
Entrate – NE emetta un nuovo atto che intimi il pagamento delle cartelle di cui è causa. Pertanto
l'Ufficio concludeva chiedendo all'adita Corte di dichiarare non solo il rigetto del ricorso, ma anche la declaratoria di debenza delle somme indicate nelle cartelle .
Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2026 la Corte in composizione monocratica decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata cessata la materia del contendere rispetto alla comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 071 802025 00018791000 che è stata cancellata dalla
Amministrazione come dedotto ed allegato in atti.
Tuttavia visto che parte ricorrente ha formulato domanda di annullamento dei due atti prodromici alla comunicazione preventiva di fermo amm.vo de qua ovvero le cartelle di pagamento n. 071 2024
0047471651/000 e n. 071 2024 0079733048/000 la Corte deve esaminare i motivi di doglianza del ricorso a riguardo , considerato che l'Ufficio costituito ha insistito per il rigetto del ricorso e quindi la conferma della sussistenza delle relative pretese tributarie
Ebbene in punto di diritto le cartelle in oggetto riguardano la imposta sostitutiva forfettaria annualità 2020 e
2018
La fattispecie tributaria in oggetto è una imposizione che riguarda i soggetti che aderendo al relativo regime determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP.
L'ufficio contesta al contribuente l'omesso versamento della imposta de qua.
L'Ufficio ha documentato di aver inoltrato al contribuente le due cartelle in oggetto con consegna del plico all'indirizzo del contribuente a mani di soggetto addetto cioè il portiere.
Sul punto la Corte osserva che secondo orientamento della Suprema Corte nel caso di notificazione di un atto tributario eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 89/1982, valgono le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta, con la conseguenza tra l'altro che il piego recapitato all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della “comunicazione di avvenuta notifica” (Can).
Così, in estrema sintesi, si è espressa la Cassazione nell'ordinanza n. 12274 scorso 6 maggio 2024 che ha evidenziato quanto segue:
Tale procedura semplificata si fonda sulla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2377 del 27-01-2022).
In caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario deve altresì dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dalla norma, secondo la successione preferenziale ivi tassativamente stabilita;
tale omissione, peraltro, determina la nullità, e non l'inesistenza, della notificazione quando la relazione dell'ufficiale giudiziario ne sia priva (Cass., Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 8214 del 20-04-2005 e Cass., Sez. U, Sentenza n. 11332 del 30-05-2005; conf. Cass., Sez.
5, Sentenza n. 22151 del 27-09-2013).
Pur tuttavia, in tema di atti impositivi, deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, effettuata mediante consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, senza che nella relazione di notificazione vi sia l'attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate, qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, la quale non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicchè, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'Banca_1, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass.,
Sez. 5, Sentenza n. 19795 del 09-08-2017; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24899 del 18-08-2022).
A riguardo si segnala da ultimo la statuizione ex Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania
- Sezione 1, Sentenza del 11/03/2025, n. 2637/2025 che così ha disposto: "In tema di notifiche, se l'atto impositivo è consegnato al portiere dello stabile da parte dell'ufficiale giudiziario, ove quest'ultimo non attesti nella relata il mancato rinvenimento delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, mentre, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario" ( cfr in tal senso Cass. Sez. 5, 04/04/2018, n. 8293, Cass Sez. 5, del
05/08/2024 n. 21972 , Cass. Sez. 5, del 13/03/2025 n. 6702 )
Alla luce di tali considerazioni la domanda di annullamento delle due cartelle sopra indicate deve essere rigettata.
Le spese di lite vanno compensate in ragione delle risultanze
P.Q.M.
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE PER LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI
FERMO AMMINISTRATIVO N.07180202500018791000 NOTIFICATA IL 30/07/2025; RIGETTA IL
RICORSO IN RIFERIMENTO ALLA PRETESA TRIBUTARIA DI CUI ALLE 2 CARTELLE DI PAGAMENTO
07120240047471651000-07120240079733048000.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BARBALUCCA VINCENZA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16277/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500018791000 IRPEF-REDDITI IMPRESA
(REGIMI SEMPLIFICATI) 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500018791000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2180/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: IL DIFENSORE DICHIARA CHE ANDAVA PRECEDUTO DA RACCOMANDATA
INFORMATIVA -INVOCA ART 7 LEGGE 890/82
Resistente/Appellato: L'UFFICIO DICHIARA CHE LA NOTIFICA E' AVVENUTA TRAMITE SERVIZIO
POSTALE CON PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato a [...] il [...] (Cod. Fiscale: CF_Ricorrente_1) e residente in [...], elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania – 80014 (NA) alla Via San Nullo n. 179 Country Park presso e nello studio dell'Avv. Difensore_1 svolgeva ricorso
contro
AE DP I ed ADER in persona dei rispettivi rappresentanti avente per oggetto la impugnativa per annullamento di comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 071 802025
00018791000 per l'importo complessivo pari ad Euro 8.229,37 per varie pendenze tributarie notificata in data 30.7.2025 correlate a:
• Cartella di pagamento n. 071 2024 0047471651/000, presuntivamente notificata in data 23/04/2024 per l'importo di Euro 5.674,11 inerente all'omesso versamento dell'imposta sostitutiva sul regime forfettario anno
2020, con ruolo emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Napoli 1;
• Cartella di pagamento n. 071 2024 0079733048/000, presuntivamente notificata in data 28/06/2024 per l'importo di Euro 1.947,58 inerente all'omesso versamento dell'imposta sostitutiva sul regime forfettario anno
2018, con ruolo emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Napoli 1.
I motivi della impugnativa erano i seguenti: inammissibilità del fermo visto che il veicolo oggetto di fermo è contestato con Nominativo_1 , portatrice di handicapp grave al 100%, mancata notifica cartelle prodromiche , mancata notifica della intimazione precedente alla comunicazione di fermo ex art. 50 dpr
602/1973 , CA .
Si costituiva AE DP I che deduceva di aver predisposto la cancellazione del fermo amministrativo e la chiusura del preavviso per il contribuente;
ma chiedeva il rigetto della ulteriore domanda di parte ricorrente in merito all'annullamento delle cartelle prodromiche alla comunicazione preventiva di fermo amm.vo , evidenziando che la pretesa erariale era da reputarsi ancora in essere dato che le cartelle prodromiche sono state notificate: invero deduceva l'Ufficio che l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo non preclude, in caso di reiterato mancato pagamento del debito erariale, che l'Agenzia delle
Entrate – NE emetta un nuovo atto che intimi il pagamento delle cartelle di cui è causa. Pertanto
l'Ufficio concludeva chiedendo all'adita Corte di dichiarare non solo il rigetto del ricorso, ma anche la declaratoria di debenza delle somme indicate nelle cartelle .
Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2026 la Corte in composizione monocratica decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata cessata la materia del contendere rispetto alla comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 071 802025 00018791000 che è stata cancellata dalla
Amministrazione come dedotto ed allegato in atti.
Tuttavia visto che parte ricorrente ha formulato domanda di annullamento dei due atti prodromici alla comunicazione preventiva di fermo amm.vo de qua ovvero le cartelle di pagamento n. 071 2024
0047471651/000 e n. 071 2024 0079733048/000 la Corte deve esaminare i motivi di doglianza del ricorso a riguardo , considerato che l'Ufficio costituito ha insistito per il rigetto del ricorso e quindi la conferma della sussistenza delle relative pretese tributarie
Ebbene in punto di diritto le cartelle in oggetto riguardano la imposta sostitutiva forfettaria annualità 2020 e
2018
La fattispecie tributaria in oggetto è una imposizione che riguarda i soggetti che aderendo al relativo regime determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP.
L'ufficio contesta al contribuente l'omesso versamento della imposta de qua.
L'Ufficio ha documentato di aver inoltrato al contribuente le due cartelle in oggetto con consegna del plico all'indirizzo del contribuente a mani di soggetto addetto cioè il portiere.
Sul punto la Corte osserva che secondo orientamento della Suprema Corte nel caso di notificazione di un atto tributario eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 89/1982, valgono le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta, con la conseguenza tra l'altro che il piego recapitato all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della “comunicazione di avvenuta notifica” (Can).
Così, in estrema sintesi, si è espressa la Cassazione nell'ordinanza n. 12274 scorso 6 maggio 2024 che ha evidenziato quanto segue:
Tale procedura semplificata si fonda sulla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2377 del 27-01-2022).
In caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario deve altresì dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dalla norma, secondo la successione preferenziale ivi tassativamente stabilita;
tale omissione, peraltro, determina la nullità, e non l'inesistenza, della notificazione quando la relazione dell'ufficiale giudiziario ne sia priva (Cass., Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 8214 del 20-04-2005 e Cass., Sez. U, Sentenza n. 11332 del 30-05-2005; conf. Cass., Sez.
5, Sentenza n. 22151 del 27-09-2013).
Pur tuttavia, in tema di atti impositivi, deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, effettuata mediante consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, senza che nella relazione di notificazione vi sia l'attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate, qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, la quale non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicchè, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'Banca_1, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass.,
Sez. 5, Sentenza n. 19795 del 09-08-2017; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24899 del 18-08-2022).
A riguardo si segnala da ultimo la statuizione ex Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania
- Sezione 1, Sentenza del 11/03/2025, n. 2637/2025 che così ha disposto: "In tema di notifiche, se l'atto impositivo è consegnato al portiere dello stabile da parte dell'ufficiale giudiziario, ove quest'ultimo non attesti nella relata il mancato rinvenimento delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, mentre, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario" ( cfr in tal senso Cass. Sez. 5, 04/04/2018, n. 8293, Cass Sez. 5, del
05/08/2024 n. 21972 , Cass. Sez. 5, del 13/03/2025 n. 6702 )
Alla luce di tali considerazioni la domanda di annullamento delle due cartelle sopra indicate deve essere rigettata.
Le spese di lite vanno compensate in ragione delle risultanze
P.Q.M.
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE PER LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI
FERMO AMMINISTRATIVO N.07180202500018791000 NOTIFICATA IL 30/07/2025; RIGETTA IL
RICORSO IN RIFERIMENTO ALLA PRETESA TRIBUTARIA DI CUI ALLE 2 CARTELLE DI PAGAMENTO
07120240047471651000-07120240079733048000.