Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 19/02/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
RG VG N 1318 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE rel/est
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1318/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale
codice fiscale Parte_1 C.F._1
e
, codice fiscale Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'avv. Mauro Bianchetti presso cui hanno eletto domicilio telematico
-parti ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario a Roma in data 20.4.2013.
Dalla unione è nata prole: (n. il 13/05/2009). Persona_1
Con ricorso iscritto a ruolo in data4.6.2024, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale, di proprietà del Sig. , padre della ricorrente, concessa Persona_2
in comodato gratuito ai coniugi, viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti.
Il marito si è già allontanato dalla casa coniugale dando atto che nulla ha da prelevarvi.
3. La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi Persona_1
i genitori, con collocazione per abitazione principale e residenza presso la madre.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, quali quelle relative alla salute, istruzione, educazione, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore, mentre eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulle decisioni di ordinaria amministrazione, relative alla stessa, nel periodo del rispettivo affidamento.
4. Il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse della figlia, e fatta salva la sua volontà di trasferirsi nell'immediato al proprio domicilio di origine nella regione Lazio e ove possibile a fronte della tipologia di lavoro svolto che implica un impegno preminente nei giorni festivi, trascorrerà con la figlia, presso il domicilio paterno:
almeno un fine settimana al mese, dal venerdì alla domenica compresi, in orari da concordarsi di volta in volta;
per almeno quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per almeno sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per almeno tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o quello di Pasquetta.
Le spese delle trasferte mensili verranno suddivise a metà; le altre saranno a carico esclusivo del padre. Nel caso in cui il padre decida di vedere la figlia al di fuori di quanto sopra previsto, ne avrà facoltà, con oneri a proprio carico.
5. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, verserà a mezzo bonifico all'altro genitore entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, delle spese scolastiche, di svago e straordinarie, purchè previamente concordate dai genitori e successivamente documentate o necessarie, il tutto come previsto dal Protocollo del Tribunale di Ivrea del 24/06/2016, che i coniugi dichiarano di conoscere e di approvare.
6. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
7. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, tra le altre cose, hanno confermato le condizioni concordate.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Ebbene, il Collegio ritiene di provvedere in conformità all'accordo delle parti, essendo pacifica la rottura dell'affectio coniugalis e non presentando lo stesso, anche con riferimento alla prole, profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In ragione della natura congiunta del procedimento, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, visto il parere del P.M. ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; Parte_2
- omologa le condizioni di separazione indicate in parte motiva;
- spese di lite compensate
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 12.2.2025
IL PRESIDENTE est./rel.
Alessandro Scialabba