Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 24/12/2025, n. 2939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2939 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02939/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00801/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 801 del 2025, proposto da Signorino LE US, rappresentato e difeso dagli avvocati Dino Caudullo e Irene Di Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 253 del Tribunale di Gela sezione lavoro, emessa in data 12.11.2024 nel procedimento iscritto al n. 1266/2022 RG.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. UC GI e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e ss. del c.p.a., notificato e depositato il giorno 19 dicembre 2024, la ricorrente ha chiesto che sia ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe, con la quale è stato disposto in suo favore il pagamento di € 2.000,00, a titolo di bonus “Carta del Docente” di cui all’art.1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 con riferimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
All’udienza camerale del 5 novembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è ammissibile.
Va, innanzitutto, osservato che ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata.
Nel caso di specie, la pretesa fatta valere si fonda su sentenza definitiva del Tribunale di Agrigento il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla competente cancelleria in data 8 maggio 2025.
Risultano, inoltre, rispettati gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza. Più in dettaglio, è stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L.669/1996, dato che la sentenza è stata notificata all’amministrazione in data 13 novembre 2024.
Stante l’inadempimento del Ministero, il ricorso è fondato nel merito e va dunque accolto con conseguente ordine rivolto al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe attraverso il pagamento delle somme ivi indicate, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione o dalla notifica a cura dell’interessato se anteriore o della presente sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento del Ministero debitore, è nominato sin d'ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60), al compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo esecutivo nei termini di cui in motivazione, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma8, l. n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015,ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della l.n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro).
Va accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di una penalità di mora in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, assumendo quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in mancanza dell’adempimento, il giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del non elevato livello di complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al giudicato in epigrafe nei modi e nei termini di cui in motivazione;
b) dispone l’intervento sostitutivo nei modi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento della penalità di mora, per come individuata in sentenza, nonché delle spese di lite, liquidate in € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE BR, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
UC GI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC GI | CE BR |
IL SEGRETARIO