Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n.4851/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4851 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 7 febbraio 2025 avente ad oggetto separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Sant'Antimo alla Via Antonio Gramsci, 8 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Italia che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Sant'Antimo alla Via CP_1 C.F._2
G. Mazzini, 21 presso lo studio dell'Avv. Nicola Sabatino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
All'udienza del 6 febbraio 2025 tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato l'11.12.2024 i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Sant'Antimo il 18 maggio 1980, dal quale nascevano due figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), attualmente Per_1 Per_2
maggiorenni ed indipendenti- chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 6 febbraio 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti;
con ordinanza del 7/2/2025 il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
a) i coniugi continueranno vivranno separatamente, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza, dandosi reciproca comunicazione di eventuali cambi di domicilio e/o di residenza;
b) l'immobile, già adibito a casa coniugale, sito in Sant'Antimo alla Via Antonio Gramsci n.8 di proprietà del IG. , resta nella sua disponibilità ove continuerà a tenere la propria residenza;
CP_1
c) la IG.ra , invece, sposterà la propria residenza presso la casa del figlio ove Parte_1 Per_2
attualmente dimora e si impegna a comunicare ogni eventuale cambio di residenza futuro;
d) essi coniugi, con la firma del presente ricorso, riconoscono e si danno atto di aver provveduto a dividere bonariamente gli oggetti personali e tutto quanto altro di proprietà comune, di talché quello che oggi ciascun coniuge possiede deve intendersi di sua proprietà esclusiva;
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e) il IG. si impegna a versare alla IG.ra la somma di euro 200,00 a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento;
f) per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata a [...] il [...]) Parte_1
e (nato a [...] il [...]); CP_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Antimo (atto n.5, parte I, Serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 1980) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
e) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di conIGlio del 10 febbraio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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