Sentenza 23 gennaio 1999
Massime • 1
L'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cosiddetta compensazione impropria allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere. Pertanto al momento della cessazione del rapporto di agenzia il diritto dell'agente all'indennità di fine rapporto di cui all'art. 1751 cod. civ. - che non trova origine in un rapporto giuridico previdenziale distinto dal rapporto di agenzia - non si sottrae all'operazione contabile di dare ed avere nei confronti del preponente secondo le modalità della compensazione impropria. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto sussistere un'ipotesi di compensazione propria in ragione della considerazione che il credito dell'agente per l'indennità di fine rapporto era riferibile ad un rapporto di natura previdenziale distinto dal rapporto di agenzia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/1999, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -
Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TORO ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale, rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANT'ALBERTO MAGNO, n^ 9, presso lo studio dell'avvocato GAETANO SEVERINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO DE DONATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO ALBUMNOVA PELLETTERIE DI GA ES & C. S.A.S. E DEL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE GA ES, in persona del curatore fallimentare, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLESINE, n^ 20, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA PATERNOSTER, rappresentato e difeso dall'avvocato SANDRO ORLETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 364/96 del Tribunale di CHIETI, depositata il 12/07/96, R.G.N. 368/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/98 dal Consigliere relatore Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato Sandro ORLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RA MELE che ha concluso per l'accoglimento del 1^ e 3^ motivo e per l'inammissibilità del 2^ motivo.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 10.2.1992 la Toro Assicurazioni spa proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 509/92 emesso dal RE di Chieti con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore del Fallimento della "Albumnova Pelletterie di RA RA e C. s.a.s." della somma di lire 67.476.788, a titolo di indennità di fine rapporto dovuta al RA per un rapporto di agenzia intercorso con la società opponente. Nell'opposizione la Toro Assicurazioni deduceva che la somma di spettanza dell'agente per indennità di fine rapporto era stata trattenuta a parziale conguaglio di un maggior credito della società per il passivo dell'agenzia alla data di cessazione del rapporto.
L'opposizione veniva rigettata dal RE con sentenza confermata dal Tribunale di Chieti. I giudici di appello, in particolare, rilevavano che il credito dell'agente per l'indennità di fine rapporto, avendo natura previdenziale, attiene ad un rapporto diverso da quello economico relativo alla gestione dell'agenzia, ancorché originato dalla stessa prestazione, sicché tra il credito dell'agente per l'indennità predetta ed il suo maggior debito verso la preponente per la gestione dell'agenzia è configurabile la compensazione c.d. propria di cui all'art. 1241 e ss. c.c., ma solo limitatamente ad un quinto, come stabilito dall'art. 1246 n. 3 c.c. e dall'art. 545 c.p.c. Avverso detta sentenza la Toro Assicurazioni s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi e illustrato da memoria. il Fallimento resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando violazione degli articoli 1241, 1246 n. 3, 1751 e 2120 c.c., 545 c.p.c. (anche in relazione all'art.4 della legge 29 maggio 1982 n. 297), nonché difetto di motivazione,
la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la natura previdenziale del credito per indennità di fine rapporto dell'agente e l'autonomia di detto rapporto rispetto a quelli di natura economica originati dal contratto di agenzia, con conseguente operatività della disciplina della c.d. compensazione propria.
Ad avviso del ricorrente, invece, l'indennità di fine rapporto ha carattere di retribuzione differita, sia pure con funzione previdenziale, e quindi natura non diversa dalle altre obbligazioni nascenti a carico ed a favore delle parti del rapporto di agenzia. Di conseguenza, trattandosi di crediti e debiti originati dall'unico rapporto di agenzia, al termine del rapporto predetto occorre determinare il saldo contabile, comprendendo nell'operazione tutte le partite di debito e credito da esso derivanti, ivi compresa l'indennità di cui all'art. 1751 c.c., e solo ove risulti un credito residuale dell'agente questi avrà diritto al relativo pagamento. Nel caso di specie si versa, dunque, nell'ipotesi di c.d. compensazione impropria escludente l'applicabilità delle disposizioni degli artt.1241 e ss. c.c., che per contro postulano l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti. A sostegno della opposta tesi, peraltro, non giova invocare la giurisprudenza formatasi in relazione all'indennità di buonuscita dovuta ai dipendenti pubblici, trattandosi di crediti aventi differente natura e funzione.
D'altro canto, conclude il ricorrente, l'affermazione del Tribunale, secondo cui dalla medesima prestazione lavorativa possono orignarsi tra le stesse parti rapporti di natura diversa, previdenziale ed economica, oltre che portare a confondere tra pluralità di obbligazioni e pluralità di rapporti, è rimasta priva di adeguata motivazione e si è risolta in una petizione di principio.
Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 1252 c.c. - in relazione all'art. 34 terzo comma dell'Accordo Nazionale
Agenti - e 112 c.p.c. nonché omessa motivazione, il ricorrente lamenta che il Tribunale ha del tutto omesso di prendere in considerazione il motivo di opposizione fondato sulla compensazione volontaria prevista dall'art. 34 terzo comma dell'Accordo, secondo cui "qualora l'agente non abbia regolato i saldi di spettanza dell'impresa, i pagamenti previsti dal comma precedente vengono effettuati al netto delle somme a debito dell'agente risultanti all'impresa".
Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 112 c.p.c e 111 Cost., il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver affermato di non poter "incidere sulle spese di primo grado in difetto di specifico motivo di doglianza", benché nelle conclusioni del ricorso in appello la società avesse espressamente chiesto la condanna dell'appellato "alle spese di entrambi i gradi di giudizio" e malgrado la costante giurisprudenza di questa Corte abbia sempre riconosciuto al giudice d'appello la facoltà di provvedere alla compensaziopne totale o parziale anche delle spese di primo grado, pur in difetto di specifica istanza dell'appellante. Il primo motivo del ricorso è fondato per le considerazioni che seguono.
Il Tribunale ha correttamente richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'istituto della compensazione in senso proprio, di cui agli artt. 1241 e segg. c.c., presuppone l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti, con la conseguenza che, allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, ancorché complesso, l'applicabilità delle citate disposizioni va esclusa, occorrendo in tal caso procedere ad un semplice accertamento delle reciproche partite di dare e avere, che può essere compiuto anche unilateralmente dalle parti o d'ufficio dal giudice (cfr. da ultimo Cass. n. 12905 del 1995, Cass. n. 4174 del 1998). Va soggiunto che il principio sopra riferito ha trovato sempre puntuale applicazione anche per i contrapposti crediti derivanti da un contratto di lavoro (Cass. sez. lav. n. 1245 del 1987, Cass. sez. lav. n. 10447 del 1991, Cass. sez. lav. n. 6387 del 1997); con l'ulteriore corollario che, ai fini dell'applicabilità della suddetta disciplina nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, l'unicità della fonte obbligatoria e la reciprocità dei crediti tra datore di lavoro e lavoratore sono stati ravvisati anche nel caso in cui il debito di quest'ultimo sia derivato da obbligazione risarcitoria per fatto illecito (Cass. sez. lav. n. 6033 del 1997, Cass. sez. lav. n. 4873 del 1995). In questo contesto la richiamata giurisprudenza si è anche posta l'ulteriore quesito se, nel caso di c.d. compensazione impropria - quando cioè i contrapposti crediti abbiano origine da un unico rapporto - restino inapplicabili solo le regole processuali della compensazione c.d. propria (come quella della non rilevabilità d'ufficio ex art. 1242 primo comma c.c.) o anche quelle sostanziali (come quelle di cui agli artt. 1246 n. 3 e 545 c.p.c. relative alla non compensabilità del credito impignorabile).
In proposito la Corte è pervenuta a conclusioni negative. Si è rilevato, infatti, che, avuto riguardo alla centralità del principio informatore dell'istituto de quo, ricavabile dal disposto degli artt.1241 e 1242 c.c. - secondo cui i due debiti, tra due persone,
derivanti da distinti rapporti, si estinguono per quntità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere - non è dato, nella diversa ipotesi di unicità del rapporto, estrarre dalla disciplina unitaria dell'istituto in questione regole applicabili all'ipotesi di compensazione impropria senza ledere la coerente conseguenzialità della disciplina stessa. Infatti, sostenere che nel caso di unicità del rapporto non si applicano soltanto le regole processuali che riguardano principalmente il divieto di applicare d'ufficio la compensazione, mentre si dovrebbero applicare le altre regole come quelle sull'arresto della prescrizione (art. 1242 secondo comma c.c.) e sulla incompensabilità del credito dichiarato impignorabile (art. 1246 n. 3 c.c. e 545 c.p.c.) significa stravolgere la ratio dell'istituto, fondata sull'estinzione dell'obbligazione per effetto della coesistenza dei debiti e piegarlo a disciplinare fattispecie diverse che sono escluse dalla stessa definizione dell'istituto, fissata dagli artt. 1241 e 1242 c.c. (Cass. sez. lav. n. 1245 del 1987, Cass. sez. lav. n. 6033 del 1997). All'applicazione dei predetti principi giurisprudenziali, pienamente condivisi da questo Collegio, il Tribunale ha ritenuto di potersi sottrarre assumendo che dal contratto di agenzia intercorso tra le parti abbiano avuto origine due distinti rapporti, ancorché tra gli stessi soggetti, uno di carattere previdenziale, avente ad oggetto l'indennità di cui all'art. 1751 c.c., l'altro di carattere più propriamente economico, avente ad oggetto la corresponsione delle provvigioni. Attesa l'autonomia e distinzione dei due rapporti il Tribunale ne ha conseguentemente dedotto la operatività nel caso di specie delle norme sulla compensazione propria, ivi compresa quella relativa alla non compensabilità dei crediti totalemnete o prazialmente impignorabili.
Il ragionamento del Tribunale non può essere condiviso perché finisce col confondere tra pluralità di obbligazioni nascenti da un unico rapporto e pluralità di rapporti.
In realtà, tra società preponente ed agente intercorre un unico rapporto che ha la sua fonte genetica nel contratto di agenzia e dal quale originano contrapposte obligazioni fra le parti, come è del tutto normale in un contratto a prestazioni corrispettive. Fra queste obbligazioni rientra senza dubbio l'obbligo del preponente di corrispondere all'agente l'indennità di cui all'art. 1751 c.c. all'atto della cessazione del rapporto.
Orbene, il testo della norma ora citata, introdotto dall'articolo unico della legge 15 ottobre 1971 n. 911, consente certamente di ravvisare nell'indennità in questione anche una funzione in senso lato previdenziale (scopo peraltro difficilmente riscontrabile nella nuova formulazione della norma, introdotta, in attuazione della direttiva CEE n. 86/ 653, dall'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 1991 n. 303, dalla quale emerge, invece, una funzione prevalentemente risarcitoria dell'indennità). Ma detto scopo latamente previdenziale non è sufficiente a ricondurre detta indennità ad un autonomo rapporto previdenziale.
È noto, infatti, che il rapporto giuridico previdenziale - che presuppone un distinto e pregresso rapporto contributivo - normalmente trova la sua fonte o in norme di legge inderogabili o nella contrattazione collettiva e intercorre tra il soggetto (pubblico o privato) deputato alla erogazione ed il soggetto c.d. protetto.
Nel caso di specie, invece, mentre non è stata indicata altra fonte al di fuori del citato art. 1751 c.c., è innegabile che il diritto all'indennità è fatto valere dall'agente direttamente nei confronti del preponente;
ne' risulta che quest'ultimo fosse obbligato al versamento di contribuzioni o all'accantonamento di somme in favore dell'agente presso enti pubblici o casse private per il pagamento dell'indennità medesima.
Va quindi escluso che l'indennità di cui all'art. 1751 c.c. trovi origine e destinazione in un rapporto giuridico previdenziale distinto dal rapporto di agenzia. Ne consegue che al momento della cessazione del rapporto anche il diritto a tale indennità, nella sua totalità, non si sottrae all'operazione contabile di dare ed avere necessaria per la chiusura dei conti, secondo le modalità proprie di quella che si è sopra definita compensazione impropria. Le censure mosse dalla società ricorrente alla sentenza impugnata con il primo motivo vanno dunque accolte, con conseguente assorbimento del terzo motivo.
Il secondo motivo, con il quale la società denunzia l'omesso esame da parte del Tribunale dell'eccezione di compensazione volontaria, è invece inammissibile poiché, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, detta circostanza non ha formato oggetto di specifica impugnazione in grado di appello, come è dato rilevare dalle conclusioni ivi precisate e dal tenore dell'atto di impugnazione, sicché ne è preclusa la proposizione per la prima volta in cassazione (Cass. n. ¢356 del 1996, Cass. n. 7714 del 1990). Per tutte le considerazioni sopra svolte, in accoglimento del primo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa ad altro giudice, designato in dispositivo, che deciderà attenendosi ai principi sopra enunciati e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il terzo;
dichiara inammissibile il secondo;
cassa e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Pescara.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 1998
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 1999