Sentenza 20 febbraio 2003
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - che deve ritenersi tuttora vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992, che l'aveva abrogato (sent. n. 134 del 1994) - le spese processuali nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali non possono essere poste a carico del soggetto soccombente che abbia agito per ottenere una di tali prestazioni ove la relativa pretesa non risulti manifestamente infondata e temeraria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2003, n. 2513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2513 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI UR TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1385/97 del Tribunale di VELLETRI, depositata il 24/11/97 - R.G.N. 1496/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato DE FERRÀ per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 1.7.1997 Di MU NI proponeva appello innanzi al Tribunale di Velletri, Sez. Lavoro, avverso la sentenza del RE di Velletri in data 24.5.96 con la quale era stata rigettata la sua domanda diretta ad ottenere dall'INAIL la costituzione in suo favore di una rendita d'inabilità in misura superiore all'11% conseguente all'infortunio lavorativo occorsogli in data 16.10.1992.
Deduceva l'appellante che il RE, recependo le conclusioni del C.T.U., aveva escluso erroneamente l'esistenza di postumi infortunistici indennizzabili ai sensi di legge, valutandoli nella misura del 6% senza tenere conto che egli era già titolare di una rendita costituita in suo favore dall'INAIL pari al grado di inabilità del 36% in relazione ad un infortunio lavorativo occorsogli in data 5.1.1976.
Aggiungeva, pertanto, che il RE avrebbe dovuto provvedere alla costituzione di una rendita unica ex art. 80 T.U. 1124/65, procedendo ad una sommatoria (ancorché non aritmetica) di postumi pari al 36% relativi all'infortunio del 1976 e quelli pari al 6% conseguenti all'infortunio del 1992.
Chiedeva, pertanto, il Di MU che in riforma dell'impugnata sentenza fosse dichiarato il suo diritto al cumulo ex art. 80 T.U. fra la rendita pari al grado del 36% relativa all'infortunio lavorativo del 5.1.76 e la rendita pari al grado del 6% riconosciuto in primo grado relativo all'infortunio del 16.10.1992; e che fosse, pertanto, condannato l'INAIL alla costituzione della relativa rendita unica ex art. 80 T.U. cit. con la decorrenza e gli interessi di legge.
Si costituiva l'INAIL e nella memoria difensiva contestava la fondatezza del proposto gravame deducendo che il RE non poteva procedere all'unificazione della rendita ex art. 80 T.U. n. 1124/65 in quanto sia nel ricorso che nel corso del giudizio di primo grado il Di MU non ne aveva fatto richiesta. Precisava che soltanto in grado di appello il Di MU aveva genericamente chiesto la costituzione di un'unica rendita, introducendo una domanda nuova del tutto inamissibile per il divieto del ius novorum in appello (v. art. 437 c.p.c.). Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello, con il favore delle spese del grado.
Con sentenza del 20 ottobre - 2 dicembre 1997 il tribunale di Velletri rigettava l'appello. In particolare il tribunale rilevava che nel ricorso introduttivo il Di MU aveva domandato al RE che l'INAIL fosse condannato a costituire in suo favore una rendita pari al grado di inabilità comunque superiore all'11% in conseguenza all'infortunio lavorativo occorsogli in data 16.10.92. Nè aveva modificato nel corso del giudizio la domanda, chiedendo la costituzione di un'unica rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dal precedente infortunio in relazione al quale gli era stata riconosciuta la rendita d'inabilità pari al grado del 36% e dall'infortunio occorsogli in data 16.10.92 in relazione al quale il C.T.U. di primo grado gli aveva riconosciuto un grado di inabilità pari al 6%.
Avverso tale pronuncia, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione il Di MU con un unico motivo di impugnazione con ricorso notificato il 24 novembre 1998.
Resiste con controricorso l'INAIL. Il ricorrente ha altresì presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente si duole della violazione dell'ari. 80 t.u. n. 1124 del 1965, nonché dell'art. 437 c.p.c.. Secondo la difesa del ricorrente il RE anche in assenza di una specifica domanda volta ad ottenere la costituzione della rendita unica, avrebbe dovuto provvedere alla costituzione di detta rendita, procedendo ad una sommatoria, ancorché non aritmetica, fra i postumi pari al 36% relativi all'infortunio del 1976 e quelli pari al 6% relativi all'infortunio del 1992 riconosciuti dal CTU di primo grado.
Richiama in particolare il principio secondo cui l'osservanza del criterio da seguire per la determinazione della rendita unica può essere utilmente invocata per la prima volta anche in appello da parte del lavoratore che abbia agito per ottenere la valutazione dell'inabilità conseguente all'ultimo infortunio occorsogli senza che ciò implichi modificazione dell'originario PE e comporti proposizione di una domanda per la quale sia necessario il preventivo espletamento della procedura amministrativa.
2. Il ricorso è infondato.
La questione processuale che pone il ricorso è già stata risolta dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte (Cass. 23 marzo 1998 n. 3031) che, proprio con riguardo alla domanda di accertamento del diritto ad una rendita per l'inabilità permanente derivata da un infortunio sul lavoro, ha affermato che l'allegazione dell'assicurato di essere già titolare di una rendita in dipendenza di un precedente infortunio, al fine di conseguire la costituzione di una rendita unica, sebbene compatibile con l'originario "PE", implica quanto meno una "emendatio LI", mirando ad introdurre nel giudizio di secondo grado un tema di indagine affatto diverso da quello sottoposto al primo giudice, tema che verrebbe ad alterare i termini della controversia, richiedendo accertamenti e valutazioni del tutto nuovi ed estranei rispetto a quelli resi necessari dalla formulazione della pretesa in primo grado, così da implicare la violazione del rigoroso divieto di "ius novorum" in appello.
Tale principio è stato poi ribadito da Cass. 27 ottobre 1997 n. 10571 secondo cui, una volta proposta in giudizio nei confronti dell'istituto assicuratore domanda di riconoscimento di una rendita in relazione alle conseguenze permanenti di un infortunio sul lavoro, la trasformazione, nel prosieguo del giudizio, della domanda in quella di attribuzione di una rendita complessiva ai sensi dell'art. 80 del d.P.R. n. 1124 del 1965, sulla base della considerazione complessiva delle conseguenze inabilitanti degli esiti dell'infortunio specificatamente dedotto in giudizio che di quelle di un precedente infortunio, che già aveva comportato l'attribuzione di una rendita, da luogo ad una radicale trasformazione della "causa ND", poiché il fatto costitutivo viene modificato nei suoi elementi materiali e non interviene semplicemente una diversa prospettazione giuridica del medesimo "PE" ovvero una diversa qualificazione della originaria pretesa. Ne consegue la inammissibilità della formulazione solo in sede di appello della domanda in siffatti diversi termini, comportanti l'alterazione dell'oggetto sostanziale dell'azione e richiedenti accertamenti e valutazioni estranei a quelli prima necessari, con conseguente violazione della "ratio" del divieto dello "ius novorum" in appello, individuabile nella esigenza di garantire il contraddittorio nel doppio grado di giurisdizione. Più recentemente Cass., sez. lav., 18 giugno 1998, n. 6106, ha ulteriormente ribadito che la rendita complessiva costituita, in materia di infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 80 d.p.r. n. 1124 del 1965 è determinata non attraverso la mera sommatoria di percentuali, bensì attraverso un apprezzamento della correlazione tra le singole infermità e, per quanto riguarda il suo contenuto economico, attraverso un articolato raffronto tra mensilità anteriori al primo e al secondo evento;
ne consegue che la trasformazione nel corso del giudizio dell'iniziale domanda di rendita per infortunio in domanda di rendita complessiva attraverso l'unificazione con una preesistente rendita da pregresso infortunio, richiedendo accertamenti e valutazioni estranei all'ambito della prima domanda, da luogo ad una radicale trasformazione della causa ND (poiché il fatto costitutivo viene modificato nei suoi elementi materiali) e del PE (non sussistendo una mera diversa prospettazione o qualificazione dell'originaria pretesa), e costituisce pertanto un'inammissibile mutatio LI. Vero è che questo indirizzo è stato contrastato da Cass., sez. lav., 8 giugno 1999 n. 5648, secondo cui, nel giudizio promosso per l'accertamento del diritto a rendita di inabilità per malattia professionale, la successiva richiesta, ex art. 80 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, di valutazione congiunta degli esiti con malattia professionale preesistente ammessa a rendita - non integrando una mutatio LI (costituendo il richiesto cumulo una conseguenza giuridica necessaria derivante dal riconoscimento del carattere professionale della malattia, senza alcun potere discrezionale dell'istituto assicuratore) e stante la riconosciuta ammissibilità, in quel grado di giudizio di produzione di nuovi documenti e di valutazione delle malattie e degli aggravamenti sopravvenuti - può essere chiesta nel giudizio d'appello in sede di ricorso ovvero di memoria di costituzione e non nel corso dello stesso giudizio. Però successivamente sono intervenute le Sezioni Unite (Cass. 29 luglio 2002 n. 11198) che hanno confermato l'orientamento prevalente.
Hanno quindi ribadito che, in rapporto all'originaria domanda di riconoscimento di una rendita per infortunio sul lavoro, per la quale sia stata accertata un'inabilità permanente inferiore alla misura indennizzabile, è inammissibile la richiesta in appello, formulata ex art. 80 d.P.R. n. 1124 del 1965, di cumulo con altra rendita relativa a diverso infortunio sul lavoro non riferibile a modificazioni delle condizioni fisiche dell'assicurato successive alla proposizione della predetta domanda, comportando tale richiesta la valutazione dei fatti costitutivi della nuova fattispecie dedotta, in violazione dei limiti posti dall'art. 437 cod. proc. civ., e non potendo trovare applicazione, d'altra parte, il disposto dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., invocabile solo ove il diverso infortunio sia intervenuto in corso di giudizio.
3. Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. - che deve ritenersi tuttora vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. n. 384 del 1992, convertito con l. n. 438 del 1992, che l'aveva abrogato (C. cost. n. 134 del 1994) -
le spese giudiziali nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, quale quello in oggetto, non possono essere poste a carico del soggetto soccombente che abbia agito per ottenere una di tali prestazioni non risultando la pretesa manifestamente infondata e temeraria.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2003