Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2003, n. 2513
CASS
Sentenza 20 febbraio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - che deve ritenersi tuttora vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992, che l'aveva abrogato (sent. n. 134 del 1994) - le spese processuali nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali non possono essere poste a carico del soggetto soccombente che abbia agito per ottenere una di tali prestazioni ove la relativa pretesa non risulti manifestamente infondata e temeraria.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2003, n. 2513
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2513
    Data del deposito : 20 febbraio 2003

    Testo completo