Ordinanza 14 giugno 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 14/06/2018, n. 15604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15604 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2018 |
Testo completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8483-2017 proposto da: RE DE IS RO, RE DE IS IM, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI RIPETTA n. 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato PAOLO PUGLIESE;
- ricorrenti -
contro
TZ LB OD LA;
- intimata - avverso la sentenza n. 330/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 27/09/2016; udita la relazione della causa svolta nelle camere di consiglio non partecipate del 22/03 e 23/5/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA. Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronuncia del primo giudice con la quale è stata accolta la domanda avanzata da IT BA GU NT, volta al conseguimento di differenze retributive - derivanti dal rapporto di lavoro domestico intercorso tra la lavoratrice e MA OS EC (dante causa dei ricorrenti) - ivi incluse le voci indirette, sul presupposto che, in difetto di un patto di conglobamento, la somma pattuita (i.e.: € 3.000,00) corrispondesse esclusivamente alla retribuzione base;
per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso, in qualità di eredi della datrice di lavoro, TO e MO LL De ND, affidato a due motivi;
IT BA GU NT è rimasta intimata;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;
la difesa dei ricorrenti ha depositato memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., insistendo per raccoglimento del ricorso.
Considerato che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
TO e MO EC De ND - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1367, 2099 e 2727 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - si dolgono che il giudice di appello abbia omesso di considerare che il rapporto di lavoro, in quanto non regolarizzato, non era stato qualificato come subordinato, onde non poteva operare la presunzione di non conglobamento;
inoltre - denunciando violazione degli artt. 132 c.p.c., "per perplessità della motivazione", e 2735 c.c., in merito alla mancata valutazione della confessione stragiudiziale della lavoratrice, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - lamentano che il predetto giudice non abbia valutato adeguatamente le dichiarazioni rese dalla lavoratrice alla polizia giudiziaria, da cui dovrebbe desumersi che l'importo pattuito (i.e.: C 3.000 mensili) fosse onnicomprensivo.
Ritenuto che:
il ricorso non è fondato con riferimento alle pretese concernenti le poste indirette diverse dallo straordinario, il pagamento delle quali è stato previsto in aggiunta al compenso mensile, per come evidenziato in sentenza sulla base delle stesse ammissioni contenute nella memoria in primo grado (e ribadite nello stesso ricorso per cassazione, ove è affermato, nella parte dedicata al "Fatto e svolgimento del giudizio", che: "e) Il compenso, che era ovviamente complessivo, era pari a 3.000,00 C al mese che la EC ed in seguito anche il Sig. BA quale amministratore pagavano in contanti. ... . Alla GU veniva inoltre pagata una tredicesima e le furono anche pagate le ferie") depositata dagli attuali ricorrenti;
il ricorso è invece fondato con riguardo alla pretesa concernente lo straordinario, giacché l'affermazione, sul punto, contenuta nella sentenza impugnata (i.e.: "Né può pervenirsi a diverse conclusioni con riferimento allo straordinario in virtù delle dichiarazioni rese dalla NT allorché è stata sentita a s.i.t. dalla polizia giudiziaria, in quanto è vero che in tale sede ha riferito che il compenso mensile pattuito in curo tremila si riferiva ad una attività lavorativa di dodici ore consecutive continuative, ma da tale dichiarazione, come pure da altri elementi di causa, non emerge quale fosse il compenso per il lavoro ordinario e quello per il lavoro straordinario"), non è in linea con il principio - di cui è espressione Cass. n. 1644/2018 - secondo cui il patto di conglobamento nella retribuzione di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore subordinato per legge o per contratto è valido solo se dal patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, poiché solo in tal caso è superabile la presunzione che il compenso convenuto è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto, "senza tuttavia la necessità di una specificazione anche degli importi corrispondenti agli istituti conglobati"; nel caso, risultando dal patto lo specifico titolo concernente lo straordinario, mediante il riferimento ad un orario complessivo giornaliero superiore a quello ordinario, la misura del relativo importo, pur non esattamente quantificata, è tuttavia determinabile sulla base di una mera operazione contabile;
il ricorso va, sul punto, accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, che, nell'attenersi al principio sopra esposto, provvederà - ritenuto incluso il compenso a titolo di straordinario nell'importo complessivo pattuito tra le parti - a rideterminare le somme spettanti alla lavoratrice, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità
PQM
La Corte, riconvocatasi in data odierna nella medesima composizione, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione. Così deciso in Roma, in esito a riconvocazione, in medesima composizione, nella camera di consiglio del 23 maggio 2018. Il Presidente Dott. Adriana Doronzo