Articolo 9 della Legge 28 marzo 1968, n. 382
Articolo 8Articolo 10
Versione
28 aprile 1968
Art. 9.
Le documentazioni, le formalita', gli atti e contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del fondo centrale di garanzia, le somme affluenti al fondo medesimo e i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, ivi incluse le imposte dirette, i tributi locali e l'imposta generale sull'entrata.
Entrata in vigore il 28 aprile 1968