Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 42
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Eccezione di prescrizione

    Il ricorso è fondato in quanto il Comune non ha dimostrato di aver agito tempestivamente nei confronti del soggetto obbligato principale, titolare del mezzo pubblicitario.

  • Accolto
    Violazione del contraddittorio preventivo

    Il ricorso è fondato in quanto il Comune non ha dimostrato di aver agito tempestivamente nei confronti del soggetto obbligato principale, titolare del mezzo pubblicitario.

  • Accolto
    Violazione del regolamento comunale

    Il ricorso è fondato in quanto il Comune non ha dimostrato di aver agito tempestivamente nei confronti del soggetto obbligato principale, titolare del mezzo pubblicitario.

  • Accolto
    Errata determinazione della superficie tassabile e della tariffa

    Il ricorso è fondato in quanto il Comune non ha dimostrato di aver agito tempestivamente nei confronti del soggetto obbligato principale, titolare del mezzo pubblicitario.

  • Accolto
    Ricalcolo del canone

    Il ricorso è fondato in quanto il Comune non ha dimostrato di aver agito tempestivamente nei confronti del soggetto obbligato principale, titolare del mezzo pubblicitario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 42
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 42
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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