CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente RESCIGNO MARCELLO, Relatore GRASSO SALVATORE, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 320/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Formia - Via Vitruvio N.190 04023 Formia LT
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 424 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 986/2025 depositato il 18/11/2025
1 Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere l'eccezione di prescrizione e per l'effetto dichiarare estinta la pretesa tributaria;
ovvero annullare l'avviso di accertamento impugnato;
in subordine, rideterminare il dovuto in base alla effettiva esposizione, il tutto senza interessi e/o sanzioni;
regolare le spese di giudizio.
Resistente: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 3.3.3025, la società Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. 424 del 4 dicembre 2024 emesso dal Comune di Formia per un importo complessivo di € 9.341,00 (comprensivo di sanzioni, interessi e spese per € 2.645,00), notificato il 2 gennaio 2025, relativo all'omesso versamento del canone per iniziative pubblicitarie per l'anno 2019 (diffusione di messaggi pubblicitari mediante striscione ubicato sulla "Variante Appia", con superficie tassabile di 100 mq).
Premette la ricorrente di aver commissionato nel 2019 la pubblicità del proprio store alla società Società_1 s.r.l., proprietaria dell'impianto pubblicitario in questione, uno striscione ubicato sulla Variante Appia, per il periodo dal 1° maggio al 30 luglio 2019; deduce quindi i seguenti profili di illegittimità.
I. Eccezione di prescrizione
La società eccepisce la prescrizione quinquennale del diritto dell'Ente, sostenendo che l'avviso di accertamento, pervenuto il 2 gennaio 2025, si riferisce a un tributo del 2019 e che, trattandosi di atto recettizio, l'effetto interruttivo si produce solo quando l'atto perviene nella sfera di conoscenza del destinatario.
II. Violazione del contraddittorio preventivo Si contesta la violazione dell'art.
6-bis dello Statuto del contribuente, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, che prevede l'obbligo di contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili, con l'assegnazione di un termine non inferiore a sessanta giorni per eventuali controdeduzioni. La previsione di cui all'art. 2 co. 1 del D.M. Economia 24 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, escludendo dall'obbligo di contraddittorio preventivo solo gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, cui non potrebbe essere ricondotto quello impugnato, confermerebbe la sussistenza del vizio.
III. Violazione del regolamento comunale
2 Premette la ricorrente che nel 2019 e, per il preciso periodo dal 1° maggio al 30 luglio, si affidava ai servizi della società Società_1 s.r.l., con sede legale in Aversa (CE), come attestato dalla fattura n. 44 del 29 luglio 2019.
Articola dunque le seguenti censure:
• III.1: Violazione del regolamento comunale n. 15 del 29/12/1998, art. 31, che prevede una gradazione delle responsabilità (obbligato principale è il titolare del mezzo pubblicitario, mentre il soggetto pubblicizzato risponde solo in via solidale e sussidiaria. L'invito al pagamento potrebbe essere notificato immediatamente a quest'ultimo solo se non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero se il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia avuto esito negativo. L'ente impositore avrebbe avuto conoscenza del soggetto titolare/proprietario del mezzo pubblicitario: difatti la Società_1 s.r.l., informata dall'attuale ricorrente dell'ingiunzione, faceva pervenire tempestivamente propria istanza in autotutela, in cui, oltre a confermare la propria posizione, dichiarava l'estraneità del soggetto pubblicizzato nonché provava come l'esposizione della cartellonistica fosse avvenuta per un tempo determinato, richiedendo, almeno la revisione dell'imposta per il periodo di effettiva realizzazione.
• Inoltre, contesta l'assenza del processo verbale di constatazione di un pubblico ufficiale, richiesto dall'art. 36 del regolamento per le installazioni abusive.
• III.2: rileva la ricorrente che lo “striscione” di cui all'atto impugnato non potrebbe ricondursi nella categoria “speciale” in quanto in essa si ricomprendono le pubblicizzazioni luminose e sonore, caratteristiche di cui lo striscione sarebbe privo;
inoltre, vengono riportati come tassabili 100 mq., senza però dettagliarne le aree, visto che, secondo l'atto impugnato, i mezzi pubblicitari sarebbero due.
• Sarebbe errato l'importo di € 66,96, posto a base del computo del canone dovuto;
la deliberazione n.
5 del consiglio comunale assunta in data 1.03.2019, stabilisce al punto 1.1 Pubblicità effettuata mediante insegne, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie. Tariffa base. Durata: per anno solare € 26,79. Per giorno
€ 0,0897; sarebbe dunque ignoto il criterio di calcolo di E. 66,96/mq.
In mero subordine, chiede rideterminarsi gli importi secondo l'effettivo tempo di realizzazione e con tariffa pari ad € 0,00897, conformemente a quanto stabilito dall'art. 29 del regolamento n. 15 del 29/12/1998, all'art. 29 n.
2, con esclusione delle sanzioni, ovvero almeno (ri)calcolandole in maniera proporzionale all'effettivo tempo di installazione in conformità all'art. 36 del regolamento comunale.
Non si è costituito il Comune di Formia benchè regolarmente intimato.
3 All'udienza del 14.11.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Secondo l'univoco disposto di cui all'art. 31 del Regolamento comunale n. 15 del 29/12/1998, obbligato al pagamento del canone è colui che dispone del mezzo pubblicitario;
questi è, quindi, tenuto al pagamento dell'imposta e la riscossione coattiva va avviata nei suoi confronti (co.3).
Colui che ha commissionato la pubblicità risponde in via solidale ma solo sussidiariamente, nel caso in cui (co.
4) non sia stato possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario o se le azioni di riscossione avviate nei suoi confronti siano rimaste infruttuose.
Di tutto ciò non vi è traccia nell'atto impugnato;
risulta, anzi, che la ditta titolare del mezzo pubblicitario Società_1 srl. aveva informato il Comune di tale sua posizione ed aveva richiesto la rideterminazione dell'imposta
“sollevando dal pagamento la ditta Ricorrente_1 s.r.l.).
Pertanto, il Comune avrebbe dovuto avviare la riscossione coattiva innanzitutto nei confronti della ditta titolare del mezzo pubblicitario, di cui aveva piena conoscenza e solo se tale azione fosse rimasta infruttuosa, avrebbe potuto rivolgersi nei confronti dell'attuale ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate (in relazione alle fasi dell'attività defensionale espletata dalla parte vittoriosa ex art. 4 co. 5 D.M. n. 55/2014) in complessivi E. 1489,00 (Fase di studio € 496,00; Fase introduttiva € 284,00; Fase decisionale € 709,00), oltre alle spese generali, IVA e CPA nonchè rimborso di quanto corrisposto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Formia alle spese di lite che liquida in euro 1489,00 oltre spese generali, IVA e Cpa e rimborso del C.u.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina del
14.11.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
LL ES NI Di AR
4
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente RESCIGNO MARCELLO, Relatore GRASSO SALVATORE, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 320/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Formia - Via Vitruvio N.190 04023 Formia LT
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 424 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 986/2025 depositato il 18/11/2025
1 Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere l'eccezione di prescrizione e per l'effetto dichiarare estinta la pretesa tributaria;
ovvero annullare l'avviso di accertamento impugnato;
in subordine, rideterminare il dovuto in base alla effettiva esposizione, il tutto senza interessi e/o sanzioni;
regolare le spese di giudizio.
Resistente: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 3.3.3025, la società Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. 424 del 4 dicembre 2024 emesso dal Comune di Formia per un importo complessivo di € 9.341,00 (comprensivo di sanzioni, interessi e spese per € 2.645,00), notificato il 2 gennaio 2025, relativo all'omesso versamento del canone per iniziative pubblicitarie per l'anno 2019 (diffusione di messaggi pubblicitari mediante striscione ubicato sulla "Variante Appia", con superficie tassabile di 100 mq).
Premette la ricorrente di aver commissionato nel 2019 la pubblicità del proprio store alla società Società_1 s.r.l., proprietaria dell'impianto pubblicitario in questione, uno striscione ubicato sulla Variante Appia, per il periodo dal 1° maggio al 30 luglio 2019; deduce quindi i seguenti profili di illegittimità.
I. Eccezione di prescrizione
La società eccepisce la prescrizione quinquennale del diritto dell'Ente, sostenendo che l'avviso di accertamento, pervenuto il 2 gennaio 2025, si riferisce a un tributo del 2019 e che, trattandosi di atto recettizio, l'effetto interruttivo si produce solo quando l'atto perviene nella sfera di conoscenza del destinatario.
II. Violazione del contraddittorio preventivo Si contesta la violazione dell'art.
6-bis dello Statuto del contribuente, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, che prevede l'obbligo di contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili, con l'assegnazione di un termine non inferiore a sessanta giorni per eventuali controdeduzioni. La previsione di cui all'art. 2 co. 1 del D.M. Economia 24 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, escludendo dall'obbligo di contraddittorio preventivo solo gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, cui non potrebbe essere ricondotto quello impugnato, confermerebbe la sussistenza del vizio.
III. Violazione del regolamento comunale
2 Premette la ricorrente che nel 2019 e, per il preciso periodo dal 1° maggio al 30 luglio, si affidava ai servizi della società Società_1 s.r.l., con sede legale in Aversa (CE), come attestato dalla fattura n. 44 del 29 luglio 2019.
Articola dunque le seguenti censure:
• III.1: Violazione del regolamento comunale n. 15 del 29/12/1998, art. 31, che prevede una gradazione delle responsabilità (obbligato principale è il titolare del mezzo pubblicitario, mentre il soggetto pubblicizzato risponde solo in via solidale e sussidiaria. L'invito al pagamento potrebbe essere notificato immediatamente a quest'ultimo solo se non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero se il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia avuto esito negativo. L'ente impositore avrebbe avuto conoscenza del soggetto titolare/proprietario del mezzo pubblicitario: difatti la Società_1 s.r.l., informata dall'attuale ricorrente dell'ingiunzione, faceva pervenire tempestivamente propria istanza in autotutela, in cui, oltre a confermare la propria posizione, dichiarava l'estraneità del soggetto pubblicizzato nonché provava come l'esposizione della cartellonistica fosse avvenuta per un tempo determinato, richiedendo, almeno la revisione dell'imposta per il periodo di effettiva realizzazione.
• Inoltre, contesta l'assenza del processo verbale di constatazione di un pubblico ufficiale, richiesto dall'art. 36 del regolamento per le installazioni abusive.
• III.2: rileva la ricorrente che lo “striscione” di cui all'atto impugnato non potrebbe ricondursi nella categoria “speciale” in quanto in essa si ricomprendono le pubblicizzazioni luminose e sonore, caratteristiche di cui lo striscione sarebbe privo;
inoltre, vengono riportati come tassabili 100 mq., senza però dettagliarne le aree, visto che, secondo l'atto impugnato, i mezzi pubblicitari sarebbero due.
• Sarebbe errato l'importo di € 66,96, posto a base del computo del canone dovuto;
la deliberazione n.
5 del consiglio comunale assunta in data 1.03.2019, stabilisce al punto 1.1 Pubblicità effettuata mediante insegne, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie. Tariffa base. Durata: per anno solare € 26,79. Per giorno
€ 0,0897; sarebbe dunque ignoto il criterio di calcolo di E. 66,96/mq.
In mero subordine, chiede rideterminarsi gli importi secondo l'effettivo tempo di realizzazione e con tariffa pari ad € 0,00897, conformemente a quanto stabilito dall'art. 29 del regolamento n. 15 del 29/12/1998, all'art. 29 n.
2, con esclusione delle sanzioni, ovvero almeno (ri)calcolandole in maniera proporzionale all'effettivo tempo di installazione in conformità all'art. 36 del regolamento comunale.
Non si è costituito il Comune di Formia benchè regolarmente intimato.
3 All'udienza del 14.11.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Secondo l'univoco disposto di cui all'art. 31 del Regolamento comunale n. 15 del 29/12/1998, obbligato al pagamento del canone è colui che dispone del mezzo pubblicitario;
questi è, quindi, tenuto al pagamento dell'imposta e la riscossione coattiva va avviata nei suoi confronti (co.3).
Colui che ha commissionato la pubblicità risponde in via solidale ma solo sussidiariamente, nel caso in cui (co.
4) non sia stato possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario o se le azioni di riscossione avviate nei suoi confronti siano rimaste infruttuose.
Di tutto ciò non vi è traccia nell'atto impugnato;
risulta, anzi, che la ditta titolare del mezzo pubblicitario Società_1 srl. aveva informato il Comune di tale sua posizione ed aveva richiesto la rideterminazione dell'imposta
“sollevando dal pagamento la ditta Ricorrente_1 s.r.l.).
Pertanto, il Comune avrebbe dovuto avviare la riscossione coattiva innanzitutto nei confronti della ditta titolare del mezzo pubblicitario, di cui aveva piena conoscenza e solo se tale azione fosse rimasta infruttuosa, avrebbe potuto rivolgersi nei confronti dell'attuale ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate (in relazione alle fasi dell'attività defensionale espletata dalla parte vittoriosa ex art. 4 co. 5 D.M. n. 55/2014) in complessivi E. 1489,00 (Fase di studio € 496,00; Fase introduttiva € 284,00; Fase decisionale € 709,00), oltre alle spese generali, IVA e CPA nonchè rimborso di quanto corrisposto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Formia alle spese di lite che liquida in euro 1489,00 oltre spese generali, IVA e Cpa e rimborso del C.u.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina del
14.11.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
LL ES NI Di AR
4