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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 10822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10822 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
RG. N. 56793/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria RM MA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa proposta ai sensi dell'art. 281-decies e ss. cod. proc. civ., iscritta al n.
56793/2024 del Ruolo Generale e promossa da:
nata a [...]/PR il 02.05.1986, Controparte_1 [...]
nata a [...]/SP il 16.09.1988, Controparte_2 [...]
nato a [...]/SP il 16.04.1960, Controparte_3 Controparte_4 nato a [...]é do Rio Preto/SP il 05.07.1987,
[...] [...] nato a [...]/SP il 12.06.2003, CP_5 Controparte_6 nata a [...]é do Rio Preto/SP il 22.11.1988,
[...] [...] nata a [...]/SP il 01/10/2020, Controparte_7 [...] nato a [...]é do Rio Preto/SP il 28.08.1990, Controparte_8
nata a [...]/SP il 06.12.2018, Parte_1 nata a [...]/SP il 04.02.1963, Parte_2
nato a [...]/PA il 31.10.1984, Parte_3 nata a [...]é do Rio Preto/SP Parte_4 il 18.05.1987, nato a [...]é do Rio Parte_5
Preto/SP22 il 22.08.2013, nata a [...] Parte_6
José do Rio Preto/SP il 08.07.2018, tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Annarosa
NI PA;
- ricorrenti -
nei confronti di
, in persona del pro tempore, rappresentato Controparte_9 CP_10
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistente OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da
[...]
nato a [...] il [...], successivamente emigrato in Persona_1
Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Formulavano le eseguenti conclusioni:
'…Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
2. Ordinare al e per esso, all'Ufficio dello Controparte_9
Stato civile competente, di procedere al riconoscimento della cittadinanza italiana in favore del ricorrente mediante iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato civile, provvedendo altresì alle comunicazioni alle autorità consolari;
3. Condannare il al pagamento delle spese legali;
4. Controparte_9
Proseguire il presente giudizio attraverso trattazione scritta, come previsto dall'art.
127, comma 3, c.p.c. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario'.
Si è costituito il non contestando nel merito la domanda Controparte_9 giudiziale avanzata dalle controparti, non avendo ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in senso ostativo;
ha rappresentato le difficoltà organizzative dell'Amministrazione a causa del sovraccarico di richieste cui la stessa soggiace, evidenziando peraltro la mancata e tempestiva produzione documentale di parte ricorrente in sede di presentazione del ricorso. Chiedeva quindi la compensazione delle spese di lite.
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e
l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione
2 per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che
'…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate
'…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che
'…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo risulta privo di documentazione atta a provare la linea di discendenza dei ricorrenti nonché dei relativi documenti di identità. Tale documentazione risulta invero prodotta soltanto successivamente alla presentazione del ricorso, ovvero in data 24 gennaio 2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, che peraltro si è costituita successivamente, ovvero in data 30 giugno 2025, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto nella comparsa di CP_9 risposta, ai fini della decisione.
Invero, inizialmente erano stati prodotti solo i documenti degli avi mentre solo in seguito sono stati depositati i documenti degli odierni ricorrenti, risultando quindi impossibile, al momento della presentazione del ricorso, ricostruire l'effettiva discendenza e quindi la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento della cittadinanza.
3 Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale
l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione
VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di CP_9 lite che si liquidano in euro 3.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 16 luglio 2025.
La Giudice
Dott.ssa Maria RM MA
4
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria RM MA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa proposta ai sensi dell'art. 281-decies e ss. cod. proc. civ., iscritta al n.
56793/2024 del Ruolo Generale e promossa da:
nata a [...]/PR il 02.05.1986, Controparte_1 [...]
nata a [...]/SP il 16.09.1988, Controparte_2 [...]
nato a [...]/SP il 16.04.1960, Controparte_3 Controparte_4 nato a [...]é do Rio Preto/SP il 05.07.1987,
[...] [...] nato a [...]/SP il 12.06.2003, CP_5 Controparte_6 nata a [...]é do Rio Preto/SP il 22.11.1988,
[...] [...] nata a [...]/SP il 01/10/2020, Controparte_7 [...] nato a [...]é do Rio Preto/SP il 28.08.1990, Controparte_8
nata a [...]/SP il 06.12.2018, Parte_1 nata a [...]/SP il 04.02.1963, Parte_2
nato a [...]/PA il 31.10.1984, Parte_3 nata a [...]é do Rio Preto/SP Parte_4 il 18.05.1987, nato a [...]é do Rio Parte_5
Preto/SP22 il 22.08.2013, nata a [...] Parte_6
José do Rio Preto/SP il 08.07.2018, tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Annarosa
NI PA;
- ricorrenti -
nei confronti di
, in persona del pro tempore, rappresentato Controparte_9 CP_10
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistente OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da
[...]
nato a [...] il [...], successivamente emigrato in Persona_1
Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Formulavano le eseguenti conclusioni:
'…Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
2. Ordinare al e per esso, all'Ufficio dello Controparte_9
Stato civile competente, di procedere al riconoscimento della cittadinanza italiana in favore del ricorrente mediante iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato civile, provvedendo altresì alle comunicazioni alle autorità consolari;
3. Condannare il al pagamento delle spese legali;
4. Controparte_9
Proseguire il presente giudizio attraverso trattazione scritta, come previsto dall'art.
127, comma 3, c.p.c. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario'.
Si è costituito il non contestando nel merito la domanda Controparte_9 giudiziale avanzata dalle controparti, non avendo ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in senso ostativo;
ha rappresentato le difficoltà organizzative dell'Amministrazione a causa del sovraccarico di richieste cui la stessa soggiace, evidenziando peraltro la mancata e tempestiva produzione documentale di parte ricorrente in sede di presentazione del ricorso. Chiedeva quindi la compensazione delle spese di lite.
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e
l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione
2 per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che
'…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate
'…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che
'…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo risulta privo di documentazione atta a provare la linea di discendenza dei ricorrenti nonché dei relativi documenti di identità. Tale documentazione risulta invero prodotta soltanto successivamente alla presentazione del ricorso, ovvero in data 24 gennaio 2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, che peraltro si è costituita successivamente, ovvero in data 30 giugno 2025, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto nella comparsa di CP_9 risposta, ai fini della decisione.
Invero, inizialmente erano stati prodotti solo i documenti degli avi mentre solo in seguito sono stati depositati i documenti degli odierni ricorrenti, risultando quindi impossibile, al momento della presentazione del ricorso, ricostruire l'effettiva discendenza e quindi la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento della cittadinanza.
3 Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale
l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione
VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di CP_9 lite che si liquidano in euro 3.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 16 luglio 2025.
La Giudice
Dott.ssa Maria RM MA
4