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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/06/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 09 maggio 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 3872/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in E_1 Parte_1 C.F._1
Locri, via Dromo n. 40/A, presso lo studio dell'avv.to Antonio FIAMINGO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_2
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1
domiciliato a Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, con l'avv.to Rossella QUARTA, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, al rogito del notaio in Roma, rep. Persona_1
37875.pec: t;
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CONVENUTO
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di invalidità ex art. 1 l. n. 18/1980 e della condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma
3 l. n. 104/1992.
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
Pag. 1 a 6 RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 16.11.2023,
[...] ha chiesto l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il beneficio di Parte_2
cui all'art. 1 l. n. 18/1980 e dello stato di disabilità di cui all'art.3 comma 3 l. n. 104/1992, contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico, dott. , in fase Persona_2
di accertamento tecnico preventivo già introdotto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' che ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'azione e l'infondatezza della domanda, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il CTU, nella fase di ATPO, ha concluso che il ricorrente è affetto da patologie che comportano un'invalidità pari al 100% senza necessità di assistenza continua per lo svolgimento dell'attività quotidiane e che è portatore di disabilità ex art. 3 comma 1 l. n.
104/1992, per come già accertato in sede amministrativa.
I motivi di contestazione posti alla base dell'odierno ricorso si condensano in una critica globale in ordine alle considerazioni mediche rese dal CTU con riferimento alle patologie lamentate ed ai codici attribuiti rese anche a seguito di osservazioni ritualmente proposte.
La domanda è infondata.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio
Pag. 2 a 6 deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
In merito, occorre inoltre precisare che ai sensi della legge n. 18/1980, la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi, e che ai sensi dell'art. 3 comma 3 l. n. 104/1992 qualora la compromissione fisica o mentale abbia ridotto l'autonomia personale della persona con disabilità, tanto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, il sostegno è da ritenersi intensivo con priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Questo giudicante, alla luce delle suddette contestazioni, nonché tenuto conto della documentazione medica sopravvenuta (ovvero: referto visita chirurgica del 30.10.2023 a firma del dottore ), ha ritenuto opportuno disporre la rinnovazione Persona_3
delle operazioni peritali e-con ordinanza del 14.07.2024- ha nominato dapprima il dott.
successivamente sostituito, con ordinanza del 22.01.2024, con la Persona_4
nomina della dott.ssa , la quale ha depositato il proprio elaborato in data Persona_5
14.03.2025.
Il consulente, dopo aver esaminato la documentazione contenuta nel fascicolo ed aver sottoposto ad esame obiettivo il ricorrente ha accertato la presenza di uno stato invalidante nella misura del 100%, ma senza necessità di assistenza continua e della condizione di disabilità ex art. 3 comma 1 l. n. 104/1992, confermando, le conclusioni rassegnate dal CTU in fase di ATPO.
Il CTU ha, pertanto, formulato la seguente diagnosi: “Depressione maggiore ricorrente in soggetto con esiti di Ka prostatico, trattato chirurgicamente, poliartrosi con poliartralgie”.
Da tali complete e consequenziali premesse ha formulato le seguenti conclusioni: “In risposta ai quesiti postimi dal Sig. Giudice, posso affermare che il sig. sulla Parte_2 base della visita e della documentazione sanitaria presente agli atti può ritenersi soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età - grave 100 % senza necessità di assistenza continua , in quanto in grado di
Pag. 3 a 6 compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Si conferma il giudizio espresso dalla
Commissione Medica alla data della visita del 26.04.2022 e del dott. , CTU Persona_2 nell'ATP. Per quanto riguarda il riconoscimento dello stato di handicap il sig Parte_2
può essere riconosciuto persona portatore di handicap i sensi dell'art.3 comma 1 della legge
104/92 in quanto non sono emerse quelle difficoltà sociali che portano al giudizio di handicap grave”.
Giacché le valutazioni del CTU non sono state condivise, parte ricorrente ha presentato osservazioni ex art. 195 c.p.c. con le quali ha contestato le conclusioni rassegnate nell'elaborato, specie con riguardo alla condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 l. n.
104/1992. In risposta alle contestazioni il CTU ha depositato puntuali precisazioni e ha confermato il contenuto di quanto già espresso.
In particolare, ha ribadito che al momento della visita non sussistevano i requisiti di cui alla l. n. 18/180, in quanto non ha riscontrato in capo al periziando né l'incapacità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, né la necessità di ricevere assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita. Inoltre, con riferimento alla condizione di disabilità con necessità di intervento assistenziale permanente e continuativo e con necessità di sostegno intensivo, ha precisato che, durante la visita, “ non sono emerse (…) quelle difficoltà sociali che portano al giudizio di handicap grave”, che “il periziato si è presentato a visita autonomamente, spostandosi dalla sua residenza all'ambulatorio della sottoscritta, guidando l'auto per circa 50 Km, e ha risposto a tutte le domande poste in modo esaustivo anche se affetto da una patologia depressiva, adeguatamente trattata, né altre patologie presenti erano allo stato da determinare nello stesso un disagio sociale di grave entità”.
Quanto alla decorrenza, la stessa è da individuarsi nella data del 26.04.2022, per come indicato dal CTU nel proprio elaborato.
Ciò premesso si evince agevolmente che il CTU ha ampiamente valutato i singoli apparati compromessi, ha analizzato le patologie, ha sottoposto ad esame obiettivo il ricorrente e proceduto alla valutazione medico legale assegnando codici e indicando percentuali, operando, infine, il calcolo riduzionistico. Allo stesso tempo, si evidenzia che le conclusioni cui sono giunti i CTU delle due fasi di giudizio appaiono sostanzialmente
Pag. 4 a 6 omogenee, di talchè le conclusioni raggiunte all'esito della consulenza si inseriscono all'interno di una cornice diagnostica già in atti.
Occorre inoltre dar conto che sono da convalidare in particolare le deduzioni del perito in ordine alla patologia psichiatrica. In tal senso, non è nota né appare rappresentata la cura, farmacologica e di sostegno psicologico cui l'istante è sottoposto, né la sua durata, né ancora
è presente in atti la certificazione riguardante la sua presa in carico o meno presso strutture specializzate per il trattamento della patologia. In assenza di tali elementi, la cui deduzione, allegazione e produzione è a carico della parte ricorrente, applicandosi anche nel processo previdenziale il principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., le valutazioni rese dal CTU nominato si presentano logiche e scientificamente articolate, e pertanto non meritevoli di una rivisitazione. In altre parole, non si ravvedono, attesa la carenza degli elementi predetti, idonee ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte.
La CTU, inoltre, non è affetta da nessun vizio procedimentale e, pertanto, ritiene il
Tribunale di approvare le motivate conclusioni formulate dal consulente.
Il CTU ha dunque mostrato di procedere ad una attenta e complessiva verifica delle condizioni sanitarie del periziando, arrivando all'esito della valutazione riportata dopo uno scrupoloso e attento excursus diagnostico.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Attesa l'assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza ed esse sono liquidate, vista la materia trattata e lo scaglione di riferimento secondo i valori minimi, considerata altresì l'applicazione dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. per la precedente fase di ATP, in complessivi €3.400,00 in favore dell' oltre accessori CP_1
come per legge.
Le spese di CTU sono poste a carico della parte ricorrente come da separati decreti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_2
- condanna al pagamento delle spese di lite che si quantificano Parte_2
in €3.400,00 in favore dell' oltre accessori come per legge;
CP_1
Pag. 5 a 6 - pone a carico di le spese di CTU che si liquidano con separati Parte_2
decreti.
Locri, 08.06.2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 6 a 6