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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3657/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3657/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Massimo Batini
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Massimo Batini
RICORRENTI
Con l'intervento del PM sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
***
Con ricorso congiunto depositato in data 21.9.2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Livorno in data 17 giugno
2017.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed
1 esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti nel procedimento di separazione personale (il
5.10.2022) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori (tenuto anche conto del deposito della nota contenente le condizioni concordate in relazione al divorzio senza ulteriori riferimenti a quanto già omologato in sede di separazione), possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le Pers condizioni anche agli interessi della figlia minore Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 17/06/2017 tra e e trascritto nei registri dello stato Parte_1 CP_1 civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2017
Parte 2 Serie A n. 31.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) le parti vivranno separate con l'obbligo de reciproco rispetto;
Pers
2) la figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e vivrà con la madre presso l'abitazione in via Niccolò Tommaseo n.10, ma il padre potrà vederla ed averla con sé quando crede previo accordo e compatibilmente con gli impegni propri e della moglie, tenendo conto degli impegni scolastici e sportivi della figlia, nel rispetto delle sue eSIenze e dei suoi desideri. In linea di massima il padre si impegna a prendersene cura due giorni infrasettimanali con pernotto oltre ad un week end alternato con
2 relativo pernotto (dal sabato mattina alla domenica dopo cena). Tenuto conto che il SI. lavora presso una ditta di spedizioni come corriere ed Pt_1 effettua turni di mattina e pomeriggio che gli vengono comunicati settimanalmente, i genitori si impegnano a concordare con cadenza settimanale un calendario dei rispettivi tempi di cura infrasettimanali della figlia in modo che la stessa trascorra almeno due giorni con il padre durante la Pers settimana, fermo restando il week end alternato. trascorrerà le principali festività civili e religiose (vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, ultimo dell'anno, Pasqua e Pasquetta) in modo alternato con l'uno o l'altro genitore, invertendo l'ordine di anno in anno fatti salvi diversi e migliori accordi dei genitori nel rispetto dei desideri ed impegni della bambina. Entrambi i genitori potranno tenere con sé la figlia per un periodo anche non continuativo di sette giorni durante le vacanze estive previo accordo entro il 31.05 di ogni anno, sempre tenuto conto dell'interesse e dei desideri della figlia. I genitori si impegnano a essere presenti e partecipi nell'educazione, nella crescita e nella formazione della figlia ed a concorrere in ogni possibile modo al suo benessere psico-fisico-, assecondando le sue inclinazioni ed evitandole ogni disagio;
Pers 3) quale contributo al mantenimento di il SI. verserà alla SI.ra Pt_1 la somma di €250,00 mensili rivalutabili annualmente secondo indice CP_1
ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese sulle coordinate bancarie che saranno comunicate allo stesso. Le spese straordinarie per la figlia saranno a carico dei genitori al 50% secondo le linee guida del CNF applicate da questo Tribunale e che si intendono qui integralmente trascritte. Tali spese in linea generale dovranno essere preventivamente concordate, tuttavia le spese necessarie ed urgenti, dal momento che non richiederebbero un preventivo accordo tra le due parti, possono essere eseguite e successivamente rimborsate al genitore che le ha anticipate. Tutte le spese straordinarie, così come sopra articolate, dovranno essere rimborsate entro dieci giorni al genitore che le ha anticipate, con la consegna della relativa documentazione. L'AUU, attualmente pari ad
€205,00 mensili, viene percepito dal SI. , ma verrà ripartito in pari Pt_1 misura tra i genitori. A tal fine il SI. si impegna a corrispondere alla Pt_1
SI.ra la quota pari al 50% dello stesso assegno sulle coordinate CP_1 bancarie che gli verranno comunicate;
4) I SIg.ri e si impegnano, entro quattro mesi dalla data della Pt_1 Pt_2 sentenza di divorzio, a recarsi dal Notaio in Livorno, per la cessione per atto pubblico del 50% di proprietà dell'immobile di via Niccolò Tommaseo n.10, da parte del SI. in favore della SI.ra . “A tal fine Parte_1 Parte_3 ed in relazione al trasferimento dell'immobile sopra descritto le parti a sensi dell'art 19 D.L. n 78/2010 concordemente dichiarano quanti segue: I°
IDENTIFICAZIONE a) i DATI CATASTALI dell'immobile sono i seguenti:
Catasto Fabbricati de Comune di Livorno Foglio 47 , con particella 609, subalterno17, Via Niccolò Tommaseo n.10, piano: T-2, Categoria A/3, Classe 5,
3 vani 5,5, superficie catastale totale mq.94, rendita catastale euro 497.09.e la partita catastale risulta correttamente intestata al SInor .NC BO (½)
e SI.ra ( ½ ) I coniugi dichiarano che la PLANIMETRIA Parte_4 depositata in catasto Prot. n. 47/6o9/17 è conforme allo stato di fatto dell'immobile (o degli immobili) oggetto del presente verbale. Dichiarano i coniugi che l'immobile oggetto di trasferimento è pervenuto agli stessi in forza di compravendita con Atto Notaio Dr.ssa registrato a Persona_2
Livorno il 25.05.2016 al nr.4565, trascritto a Livorno r.g.8292, r.form.5555, e acc.ne tac. Eredità r.g. 8293, r.form.5556 SITUAZIONE URBANISTICA (solo per fabbricati) Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive proroghe e modifiche, la parte titolare dell'immobile trasferito dichiara:
– Che l'immobile oggetto di trasferimento è stato costruito in base a concessione edilizia Licenza edilizia n.137 rilasciata dal Comune di Livorno in data 12 maggio 1973, con autorizzazione di abitabilità n.5 rilasciata dal Sindaco dello stesso Comune di Livorno in data 17 febbraio 1976”.
5) La SInora si impegna a corrispondere l'intera rata mensile del CP_1 mutuo attualmente pari ad €520,00, tenendo indenne il SI. da ogni Pt_1 richiesta, pretesa e responsabilità nei confronti dell'Istituto di Credito e di terzi.
La SI.ra si accolla, inoltre, tutte le spese ordinarie e straordinarie CP_1 relative all'immobile (utenze, imposte, tasse, condominio etc..). Le parti danno atto che il SI. si è già allontanato da casa trasferendosi altrove;
Pt_1
6)Le parti continueranno a mantenere aperto il conto corrente cointestato presso al fine di consentire il pagamento delle rate di mutuo e di un CP_2 prestito intestato al SI. , sino alla completa estinzione dello stesso, del Pt_1 quale la SInora risulta garante, la rata mensile del quale verrà pagata integralmente dal SI. ; Pt_1
7)Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti;
8)Spese compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di conSIlio del 17/12/2024.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3657/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Massimo Batini
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Massimo Batini
RICORRENTI
Con l'intervento del PM sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
***
Con ricorso congiunto depositato in data 21.9.2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Livorno in data 17 giugno
2017.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed
1 esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti nel procedimento di separazione personale (il
5.10.2022) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori (tenuto anche conto del deposito della nota contenente le condizioni concordate in relazione al divorzio senza ulteriori riferimenti a quanto già omologato in sede di separazione), possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le Pers condizioni anche agli interessi della figlia minore Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 17/06/2017 tra e e trascritto nei registri dello stato Parte_1 CP_1 civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2017
Parte 2 Serie A n. 31.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) le parti vivranno separate con l'obbligo de reciproco rispetto;
Pers
2) la figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e vivrà con la madre presso l'abitazione in via Niccolò Tommaseo n.10, ma il padre potrà vederla ed averla con sé quando crede previo accordo e compatibilmente con gli impegni propri e della moglie, tenendo conto degli impegni scolastici e sportivi della figlia, nel rispetto delle sue eSIenze e dei suoi desideri. In linea di massima il padre si impegna a prendersene cura due giorni infrasettimanali con pernotto oltre ad un week end alternato con
2 relativo pernotto (dal sabato mattina alla domenica dopo cena). Tenuto conto che il SI. lavora presso una ditta di spedizioni come corriere ed Pt_1 effettua turni di mattina e pomeriggio che gli vengono comunicati settimanalmente, i genitori si impegnano a concordare con cadenza settimanale un calendario dei rispettivi tempi di cura infrasettimanali della figlia in modo che la stessa trascorra almeno due giorni con il padre durante la Pers settimana, fermo restando il week end alternato. trascorrerà le principali festività civili e religiose (vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, ultimo dell'anno, Pasqua e Pasquetta) in modo alternato con l'uno o l'altro genitore, invertendo l'ordine di anno in anno fatti salvi diversi e migliori accordi dei genitori nel rispetto dei desideri ed impegni della bambina. Entrambi i genitori potranno tenere con sé la figlia per un periodo anche non continuativo di sette giorni durante le vacanze estive previo accordo entro il 31.05 di ogni anno, sempre tenuto conto dell'interesse e dei desideri della figlia. I genitori si impegnano a essere presenti e partecipi nell'educazione, nella crescita e nella formazione della figlia ed a concorrere in ogni possibile modo al suo benessere psico-fisico-, assecondando le sue inclinazioni ed evitandole ogni disagio;
Pers 3) quale contributo al mantenimento di il SI. verserà alla SI.ra Pt_1 la somma di €250,00 mensili rivalutabili annualmente secondo indice CP_1
ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese sulle coordinate bancarie che saranno comunicate allo stesso. Le spese straordinarie per la figlia saranno a carico dei genitori al 50% secondo le linee guida del CNF applicate da questo Tribunale e che si intendono qui integralmente trascritte. Tali spese in linea generale dovranno essere preventivamente concordate, tuttavia le spese necessarie ed urgenti, dal momento che non richiederebbero un preventivo accordo tra le due parti, possono essere eseguite e successivamente rimborsate al genitore che le ha anticipate. Tutte le spese straordinarie, così come sopra articolate, dovranno essere rimborsate entro dieci giorni al genitore che le ha anticipate, con la consegna della relativa documentazione. L'AUU, attualmente pari ad
€205,00 mensili, viene percepito dal SI. , ma verrà ripartito in pari Pt_1 misura tra i genitori. A tal fine il SI. si impegna a corrispondere alla Pt_1
SI.ra la quota pari al 50% dello stesso assegno sulle coordinate CP_1 bancarie che gli verranno comunicate;
4) I SIg.ri e si impegnano, entro quattro mesi dalla data della Pt_1 Pt_2 sentenza di divorzio, a recarsi dal Notaio in Livorno, per la cessione per atto pubblico del 50% di proprietà dell'immobile di via Niccolò Tommaseo n.10, da parte del SI. in favore della SI.ra . “A tal fine Parte_1 Parte_3 ed in relazione al trasferimento dell'immobile sopra descritto le parti a sensi dell'art 19 D.L. n 78/2010 concordemente dichiarano quanti segue: I°
IDENTIFICAZIONE a) i DATI CATASTALI dell'immobile sono i seguenti:
Catasto Fabbricati de Comune di Livorno Foglio 47 , con particella 609, subalterno17, Via Niccolò Tommaseo n.10, piano: T-2, Categoria A/3, Classe 5,
3 vani 5,5, superficie catastale totale mq.94, rendita catastale euro 497.09.e la partita catastale risulta correttamente intestata al SInor .NC BO (½)
e SI.ra ( ½ ) I coniugi dichiarano che la PLANIMETRIA Parte_4 depositata in catasto Prot. n. 47/6o9/17 è conforme allo stato di fatto dell'immobile (o degli immobili) oggetto del presente verbale. Dichiarano i coniugi che l'immobile oggetto di trasferimento è pervenuto agli stessi in forza di compravendita con Atto Notaio Dr.ssa registrato a Persona_2
Livorno il 25.05.2016 al nr.4565, trascritto a Livorno r.g.8292, r.form.5555, e acc.ne tac. Eredità r.g. 8293, r.form.5556 SITUAZIONE URBANISTICA (solo per fabbricati) Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive proroghe e modifiche, la parte titolare dell'immobile trasferito dichiara:
– Che l'immobile oggetto di trasferimento è stato costruito in base a concessione edilizia Licenza edilizia n.137 rilasciata dal Comune di Livorno in data 12 maggio 1973, con autorizzazione di abitabilità n.5 rilasciata dal Sindaco dello stesso Comune di Livorno in data 17 febbraio 1976”.
5) La SInora si impegna a corrispondere l'intera rata mensile del CP_1 mutuo attualmente pari ad €520,00, tenendo indenne il SI. da ogni Pt_1 richiesta, pretesa e responsabilità nei confronti dell'Istituto di Credito e di terzi.
La SI.ra si accolla, inoltre, tutte le spese ordinarie e straordinarie CP_1 relative all'immobile (utenze, imposte, tasse, condominio etc..). Le parti danno atto che il SI. si è già allontanato da casa trasferendosi altrove;
Pt_1
6)Le parti continueranno a mantenere aperto il conto corrente cointestato presso al fine di consentire il pagamento delle rate di mutuo e di un CP_2 prestito intestato al SI. , sino alla completa estinzione dello stesso, del Pt_1 quale la SInora risulta garante, la rata mensile del quale verrà pagata integralmente dal SI. ; Pt_1
7)Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti;
8)Spese compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di conSIlio del 17/12/2024.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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