Articolo 1 della Legge 25 marzo 1985, n. 107
Articolo 2
Versione
16 aprile 1985
Art. 1.

Salvo quanto disposto nel capo IV del titolo I del libro II del codice penale , le pene previste per i reati consumati o tentati di omicidio volontario, lesioni volontarie, minaccia, percosse, violenza privata, sequestro di persona, sequestro di persona a scopo di estorsione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, rapina, estorsione, in danno di persona che gode della speciale protezione prevista nell'articolo 1 della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973, sono aumentate da un terzo alla meta', quando tali reati sono determinati, anche indirettamente, dalle funzioni esercitate dalla persona offesa.
Le pene previste per i reati consumati e tentati di violazione di domicilio e danneggiamento, commessi contro uffici e domicili privati appartenenti alle persone indicate nel comma precedente o contro i mezzi di trasporto impiegati dalle suddette persone, sono aumentate da un terzo alla meta', quando tali reati sono determinati, anche indirettamente, dalle funzioni esercitate dalla persona offesa.
Entrata in vigore il 16 aprile 1985
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