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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 08/01/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TE MADDALENA, Presidente
CURAMI MICAELA SERENA, Relatore
RE ANGELO, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2766/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250013946132 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3338/2025 depositato il
24/09/2025 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 06820250013946132/000, notificata in data 10 marzo 2025, emessa a seguito di iscrizione a ruolo conseguente al controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali.
Con comunicazione n. 04109472185 del 23 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha rettificato la dichiarazione dei redditi 2021 (anno d'imposta 2020), azzerando il credito d'imposta per redditi prodotti all'estero pari a € 5.222,00, originato dal pagamento di imposte nel Regno Unito mediante ritenute sugli interessi maturati su capitale investito.
Nonostante l'invio, in data 22 luglio 2023, del certificato rilasciato da HM Revenue & Customs, l'Ufficio ha ritenuto non sufficiente la documentazione, contestando la mancata produzione della dichiarazione estera, l'assenza di indicazioni sul debitore degli interessi e sulla natura del capitale, nonché
l'impossibilità di verificare la definitività delle imposte pagate e la corretta applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni.
Il ricorrente ha impugnato la cartella indicata, lamentando la violazione del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente ex art. 10 L. n. 212/2000. In particolare deduce il ricorrente di aver prodotto certificazione ufficiale dell'autorità fiscale estera, sufficiente a dimostrare il pagamento delle imposte e la spettanza del credito.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate DP I, di Milano, che ha formulato, in via preliminare, eccezione di tardività del ricorso ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 546/1992, poiché la cartella è stata notificata il 28 febbraio 2025 e il ricorso è stato proposto il 9 maggio 2025, oltre il termine di sessanta giorni. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto La documentazione prodotta risulta insufficiente a spiegare il credito d'imposta e il contribuente non ha approvato la sussistenza dei presupposti normativi per esercitarne il diritto.
Si è quindi costituita in giudizio anche Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa ed ha comunque chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 23.9.2025, presenti i rappresentanti di entrambe le parti;
il rappresentante di parte ricorrente eccepiva la nullità della notifica della cartella esattoriale, in quanto non seguita da raccomandata informativa. Il Collegio decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, ai sensi dell'art. 21 del D.
Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la cartella di pagamento n. 06820250013946132/000 sarebbe stata notificata il 28 febbraio 2025 e che il ricorso, introdotto il 9 maggio 2025, sarebbe stato proposto oltre il termine di sessanta giorni.
Tuttavia, dalla documentazione allegata alle controdeduzioni emerge che la notifica della cartella di pagamento non si è perfezionata, come eccepito da parte ricorrente in udienza, poiché, dopo la consegna a mani del portiere, non è seguita la spedizione della raccomandata informativa al destinatario, come prescritto dall'art. 139 c.p.c. e dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973. Va a tale proposito ribadito che la mancata spedizione della raccomandata informativa costituisce vizio insanabile della notifica, che impedisce il perfezionamento dell'atto e ne determina l'inesistenza giuridica. Tale principio è applicabile anche alle notifiche degli atti tributari, in quanto la garanzia di conoscenza effettiva dell'atto è elemento essenziale del procedimento notificatorio.
Pertanto, la cartella impugnata deve essere annullata per inesistenza della notifica.
Si ritiene ricorrano nel caso di specie giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate tra le parti. Così deciso in
Milano il 23.09.2025 Il relatore/estensore (Micaela Serena Curami) Il presidente (Maddalena Mottes)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TE MADDALENA, Presidente
CURAMI MICAELA SERENA, Relatore
RE ANGELO, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2766/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250013946132 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3338/2025 depositato il
24/09/2025 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 06820250013946132/000, notificata in data 10 marzo 2025, emessa a seguito di iscrizione a ruolo conseguente al controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali.
Con comunicazione n. 04109472185 del 23 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha rettificato la dichiarazione dei redditi 2021 (anno d'imposta 2020), azzerando il credito d'imposta per redditi prodotti all'estero pari a € 5.222,00, originato dal pagamento di imposte nel Regno Unito mediante ritenute sugli interessi maturati su capitale investito.
Nonostante l'invio, in data 22 luglio 2023, del certificato rilasciato da HM Revenue & Customs, l'Ufficio ha ritenuto non sufficiente la documentazione, contestando la mancata produzione della dichiarazione estera, l'assenza di indicazioni sul debitore degli interessi e sulla natura del capitale, nonché
l'impossibilità di verificare la definitività delle imposte pagate e la corretta applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni.
Il ricorrente ha impugnato la cartella indicata, lamentando la violazione del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente ex art. 10 L. n. 212/2000. In particolare deduce il ricorrente di aver prodotto certificazione ufficiale dell'autorità fiscale estera, sufficiente a dimostrare il pagamento delle imposte e la spettanza del credito.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate DP I, di Milano, che ha formulato, in via preliminare, eccezione di tardività del ricorso ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 546/1992, poiché la cartella è stata notificata il 28 febbraio 2025 e il ricorso è stato proposto il 9 maggio 2025, oltre il termine di sessanta giorni. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto La documentazione prodotta risulta insufficiente a spiegare il credito d'imposta e il contribuente non ha approvato la sussistenza dei presupposti normativi per esercitarne il diritto.
Si è quindi costituita in giudizio anche Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa ed ha comunque chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 23.9.2025, presenti i rappresentanti di entrambe le parti;
il rappresentante di parte ricorrente eccepiva la nullità della notifica della cartella esattoriale, in quanto non seguita da raccomandata informativa. Il Collegio decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, ai sensi dell'art. 21 del D.
Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la cartella di pagamento n. 06820250013946132/000 sarebbe stata notificata il 28 febbraio 2025 e che il ricorso, introdotto il 9 maggio 2025, sarebbe stato proposto oltre il termine di sessanta giorni.
Tuttavia, dalla documentazione allegata alle controdeduzioni emerge che la notifica della cartella di pagamento non si è perfezionata, come eccepito da parte ricorrente in udienza, poiché, dopo la consegna a mani del portiere, non è seguita la spedizione della raccomandata informativa al destinatario, come prescritto dall'art. 139 c.p.c. e dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973. Va a tale proposito ribadito che la mancata spedizione della raccomandata informativa costituisce vizio insanabile della notifica, che impedisce il perfezionamento dell'atto e ne determina l'inesistenza giuridica. Tale principio è applicabile anche alle notifiche degli atti tributari, in quanto la garanzia di conoscenza effettiva dell'atto è elemento essenziale del procedimento notificatorio.
Pertanto, la cartella impugnata deve essere annullata per inesistenza della notifica.
Si ritiene ricorrano nel caso di specie giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate tra le parti. Così deciso in
Milano il 23.09.2025 Il relatore/estensore (Micaela Serena Curami) Il presidente (Maddalena Mottes)