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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/11/2025, n. 4579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4579 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
in persona del Giudice dott.ssa Rachele Monfredi;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 12456 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Pappalardo Parte_1
OPPONENTE (debitrice esecutata)
E
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Controparte_1
Venturiello
CONVENUTA (creditrice procedente)
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2 Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
[...]
Stato di Palermo;
IS (terzo pignorato)
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter cpc per l'udienza di decisione del 10.9.25 e atti ivi richiamati
1 MOTIVI della DECISIONE
Il processo ha a oggetto la fase di merito dell'opposizione ex art. 615 co. 2^ cpc proposta da avverso il pignoramento ex artt. 48 bis e 72 bis dpr 602/73, con il quale l' ha Parte_1 CP_4 azionato il credito di € 106.411,91, poi ridotto in data 07/02/23 a € 10.168,34, oltre agli interessi di mora maturandi fino alla data dell'effettivo pagamento.
Premesso che la fase cautelare si era conclusa con ordinanza del 25.3.24 si accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione, con l'atto di citazione in riassunzione tempestivamente notificato, l'esecutata ha reiterato i motivi di opposizione, eccependo l'illegittimità della procedura, in tesi non fondata su un titolo, alla luce della sentenza n. 759/2023 con la quale la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo - che ha definito il giudizio di impugnazione avverso il medesimo pignoramento e i relativi atti presupposti – ha dichiarato cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio, prendendo atto dell'intervenuto sgravio da parte dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina.
Ha quindi chiesto l'opponente: 1) dichiararsi l'estinzione e/o la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi n. 29684202200000833000, per effetto della sentenza n. 759/23 della
CGT di Primo Grado di Palermo;
2) ordinarsi al terzo, Regione Sicilia di sospendere le trattenute sulle retribuzioni operate in conseguenza del pignoramento n. 29684202200000833000; 3) condannarsi l' alla restituzione di tutte le somme percepite in Controparte_1 conseguenza del citato pignoramento, quantificate ad oggi in € 8.318,36; 4) con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore costituito.
, creditore, ha chiesto invece la revoca del provvedimento di Controparte_1 sospensione disposta in via cautelare, nonché il rigetto dell'opposizione deducendo che la sopracitata sentenza della CGT avrebbe fatto riferimento unicamente allo sgravio posto in essere dall'Agenzia delle Entrate D.P. di Messina limitatamente alla cartella di pagamento n.
29620100030920307000, senza alcun riferimento all'avviso di accertamento n. TYFTX6M002849
e/o all'ente impositore che lo ha emesso Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo.
In particolare, ha sostenuto l'opposta che lo sgravio da cui è scaturita la pronunzia di cessazione della materia del contendere assunta in sede tributaria ha riguardato soltanto uno dei due crediti azionati con il predetto pignoramento, invero il maggiore, e lasciato in vita il minore, nei cui limiti è stato dunque ridotto il pignoramento.
2 Ha eccepito altresì l'opposta l'inidoneità della sentenza della CGT ad acquistare autorità di giudicato, avendo essa carattere meramente processuale e potendo acquistare efficacia di giudicato sostanziale solo riguardo alla mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
L'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, terzo pignorato e litisconsorte necessario, si è costituito con comparsa del 12.12.2024 con la quale ha rilevato la correttezza del proprio operato avendo assolto agli obblighi di legge in qualità di terzo pignorato, nonché la propria estraneità alla controversia in quanto privo di legittimazione passiva rispetto alla pretesa di restituzione delle somme pignorate avanzate da parte attrice.
La causa – istruita mediante produzione documentale – è stata posta in decisione all'udienza in epigrafe indicata.
*****
Delineato nei termini sopra indicati il thema decidendum il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
La CGT ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio proposto dall'opponente, richiamando il provvedimento di sgravio emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina “per l'intera somma”.
Tra gli atti sottesi al pignoramento vi era, però, pure un avviso di accertamento emesso all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo alla quale, come si evince dalla sentenza stessa, il ricorso non era mai stato notificato.
Non essendo mai stato instaurato il contraddittorio con l'ente impositore e non essendovi alcun provvedimento di sgravio con riferimento all'avviso di accertamento in questione, l'intera somma di cui alla sentenza non può che essere quella riportata negli atti annullati dall'ADE di Messina. di tale annullamento ha tenuto conto con l'atto di riduzione del 7.2.23. CP_4
Nel caso di specie il Concessionario ha emesso in data 07.02.2023 un atto di riduzione del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del D.P.R. 602 del 1973 avente ad oggetto il solo avviso di accertamento n. TYFTX6M002489, nel quale chiariva che: “il credito per cui si è proceduto con
l'atto di cui in premessa si è ridotto ad € 10.168,34 oltre agli interessi di mora maturandi fino alla data dell'effettivo pagamento, a seguito di parziale versamento del terzo pignorato e sgravio su parte del debito intimato” e dichiarava di “rinunciare al pignoramento delle somme eccedenti
l'importo di € 10.168,34 e di esonerare, pertanto, il terzo dall'obbligo di corrispondere all'Agente della Riscossione procedente, qualsiasi somma eccedente tale importo, ammontante - si ripete – ad
€ 10.168,34 oltre agli interessi di mora maturandi fino alla data dell'effettivo pagamento”.
Anche le doglianze sul quantum sono infondate. L'importo dell'avviso infatti – come emerge dallo stesso – è determinato al netto del riscosso, mentre la differenza residua tra il suddetto importo e
3 quello derivato dalla riduzione (pari a poco più di 13,00 €) è spiegabile alla luce della decorrenza degli interessi.
L'opposizione va dunque rigettata e l'ordinanza di sospensione – confermata in sede cautelare nei limiti indicati con la riduzione del 7.2.23 – annullata.
Quanto alle trattenute effettuate dal terzo pignorato, va rilevato – sulla scorta della sua comparsa di costituzione e dei relativi allegati – che sono state interrotte sulla base del decreto di sospensione reso inaudita altera parte dal GE a gennaio 2024, poi confermato e che gli importi trattenuti e versati ad sulla base dell'ordine di pagamento contenuto nel pignoramento ex art. 72 bis dpr 602/73, CP_4 secondo quanto allegato dalla stessa opponente sulla scorta dei cedolini depositati, ammontano a complessivi € 8.318,36, cifra inferiore all'importo dovuto in relazione all'avviso n.
C.F._1
Anche la domanda di restituzione proposta in subordine va, dunque, rigettata.
******
Le spese legali seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 cpc nei rapporti tra l'opponente e e vanno liquidate ex DM 55/14 e succ. mod. – considerati in ragione della sovrapponibilità CP_4 delle questioni trattate in fase cautelare, valori compresi tra i minimi e i medi relativi allo scaglione di valore dei giudizi contenziosi (scaglione di valore da € 5.201,00 a 26.000,00) e liquidate unitariamente la seconda e la terza fase in ragione della natura documentale della causa – in complessivi € 2.300,00 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge.
Le spese vanno invece compensate nei rapporti con il terzo pignorato che non ha formulato domande, non avendo interesse.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al debito oggetto di sgravio da parte dell'ADE di Messina.
Rigetta l'opposizione con riferimento al credito di cui all'avviso di accertamento n.
e annulla l'ordinanza di sospensione resa il 18.7.24. C.F._1
Condanna al pagamento, in favore di delle spese processuali nella misura Parte_1 CP_4 di € 2.300,00, oltre CPA, spese generali e IVA come per legge.
Compensa le spese nei rapporti con l' Controparte_3
[...]
Palermo, 16.11.25
Il Giudice dott.ssa Rachele Monfredi
4 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
in persona del Giudice dott.ssa Rachele Monfredi;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 12456 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Pappalardo Parte_1
OPPONENTE (debitrice esecutata)
E
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Controparte_1
Venturiello
CONVENUTA (creditrice procedente)
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2 Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
[...]
Stato di Palermo;
IS (terzo pignorato)
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter cpc per l'udienza di decisione del 10.9.25 e atti ivi richiamati
1 MOTIVI della DECISIONE
Il processo ha a oggetto la fase di merito dell'opposizione ex art. 615 co. 2^ cpc proposta da avverso il pignoramento ex artt. 48 bis e 72 bis dpr 602/73, con il quale l' ha Parte_1 CP_4 azionato il credito di € 106.411,91, poi ridotto in data 07/02/23 a € 10.168,34, oltre agli interessi di mora maturandi fino alla data dell'effettivo pagamento.
Premesso che la fase cautelare si era conclusa con ordinanza del 25.3.24 si accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione, con l'atto di citazione in riassunzione tempestivamente notificato, l'esecutata ha reiterato i motivi di opposizione, eccependo l'illegittimità della procedura, in tesi non fondata su un titolo, alla luce della sentenza n. 759/2023 con la quale la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo - che ha definito il giudizio di impugnazione avverso il medesimo pignoramento e i relativi atti presupposti – ha dichiarato cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio, prendendo atto dell'intervenuto sgravio da parte dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina.
Ha quindi chiesto l'opponente: 1) dichiararsi l'estinzione e/o la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi n. 29684202200000833000, per effetto della sentenza n. 759/23 della
CGT di Primo Grado di Palermo;
2) ordinarsi al terzo, Regione Sicilia di sospendere le trattenute sulle retribuzioni operate in conseguenza del pignoramento n. 29684202200000833000; 3) condannarsi l' alla restituzione di tutte le somme percepite in Controparte_1 conseguenza del citato pignoramento, quantificate ad oggi in € 8.318,36; 4) con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore costituito.
, creditore, ha chiesto invece la revoca del provvedimento di Controparte_1 sospensione disposta in via cautelare, nonché il rigetto dell'opposizione deducendo che la sopracitata sentenza della CGT avrebbe fatto riferimento unicamente allo sgravio posto in essere dall'Agenzia delle Entrate D.P. di Messina limitatamente alla cartella di pagamento n.
29620100030920307000, senza alcun riferimento all'avviso di accertamento n. TYFTX6M002849
e/o all'ente impositore che lo ha emesso Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo.
In particolare, ha sostenuto l'opposta che lo sgravio da cui è scaturita la pronunzia di cessazione della materia del contendere assunta in sede tributaria ha riguardato soltanto uno dei due crediti azionati con il predetto pignoramento, invero il maggiore, e lasciato in vita il minore, nei cui limiti è stato dunque ridotto il pignoramento.
2 Ha eccepito altresì l'opposta l'inidoneità della sentenza della CGT ad acquistare autorità di giudicato, avendo essa carattere meramente processuale e potendo acquistare efficacia di giudicato sostanziale solo riguardo alla mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
L'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, terzo pignorato e litisconsorte necessario, si è costituito con comparsa del 12.12.2024 con la quale ha rilevato la correttezza del proprio operato avendo assolto agli obblighi di legge in qualità di terzo pignorato, nonché la propria estraneità alla controversia in quanto privo di legittimazione passiva rispetto alla pretesa di restituzione delle somme pignorate avanzate da parte attrice.
La causa – istruita mediante produzione documentale – è stata posta in decisione all'udienza in epigrafe indicata.
*****
Delineato nei termini sopra indicati il thema decidendum il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
La CGT ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio proposto dall'opponente, richiamando il provvedimento di sgravio emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina “per l'intera somma”.
Tra gli atti sottesi al pignoramento vi era, però, pure un avviso di accertamento emesso all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo alla quale, come si evince dalla sentenza stessa, il ricorso non era mai stato notificato.
Non essendo mai stato instaurato il contraddittorio con l'ente impositore e non essendovi alcun provvedimento di sgravio con riferimento all'avviso di accertamento in questione, l'intera somma di cui alla sentenza non può che essere quella riportata negli atti annullati dall'ADE di Messina. di tale annullamento ha tenuto conto con l'atto di riduzione del 7.2.23. CP_4
Nel caso di specie il Concessionario ha emesso in data 07.02.2023 un atto di riduzione del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del D.P.R. 602 del 1973 avente ad oggetto il solo avviso di accertamento n. TYFTX6M002489, nel quale chiariva che: “il credito per cui si è proceduto con
l'atto di cui in premessa si è ridotto ad € 10.168,34 oltre agli interessi di mora maturandi fino alla data dell'effettivo pagamento, a seguito di parziale versamento del terzo pignorato e sgravio su parte del debito intimato” e dichiarava di “rinunciare al pignoramento delle somme eccedenti
l'importo di € 10.168,34 e di esonerare, pertanto, il terzo dall'obbligo di corrispondere all'Agente della Riscossione procedente, qualsiasi somma eccedente tale importo, ammontante - si ripete – ad
€ 10.168,34 oltre agli interessi di mora maturandi fino alla data dell'effettivo pagamento”.
Anche le doglianze sul quantum sono infondate. L'importo dell'avviso infatti – come emerge dallo stesso – è determinato al netto del riscosso, mentre la differenza residua tra il suddetto importo e
3 quello derivato dalla riduzione (pari a poco più di 13,00 €) è spiegabile alla luce della decorrenza degli interessi.
L'opposizione va dunque rigettata e l'ordinanza di sospensione – confermata in sede cautelare nei limiti indicati con la riduzione del 7.2.23 – annullata.
Quanto alle trattenute effettuate dal terzo pignorato, va rilevato – sulla scorta della sua comparsa di costituzione e dei relativi allegati – che sono state interrotte sulla base del decreto di sospensione reso inaudita altera parte dal GE a gennaio 2024, poi confermato e che gli importi trattenuti e versati ad sulla base dell'ordine di pagamento contenuto nel pignoramento ex art. 72 bis dpr 602/73, CP_4 secondo quanto allegato dalla stessa opponente sulla scorta dei cedolini depositati, ammontano a complessivi € 8.318,36, cifra inferiore all'importo dovuto in relazione all'avviso n.
C.F._1
Anche la domanda di restituzione proposta in subordine va, dunque, rigettata.
******
Le spese legali seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 cpc nei rapporti tra l'opponente e e vanno liquidate ex DM 55/14 e succ. mod. – considerati in ragione della sovrapponibilità CP_4 delle questioni trattate in fase cautelare, valori compresi tra i minimi e i medi relativi allo scaglione di valore dei giudizi contenziosi (scaglione di valore da € 5.201,00 a 26.000,00) e liquidate unitariamente la seconda e la terza fase in ragione della natura documentale della causa – in complessivi € 2.300,00 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge.
Le spese vanno invece compensate nei rapporti con il terzo pignorato che non ha formulato domande, non avendo interesse.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al debito oggetto di sgravio da parte dell'ADE di Messina.
Rigetta l'opposizione con riferimento al credito di cui all'avviso di accertamento n.
e annulla l'ordinanza di sospensione resa il 18.7.24. C.F._1
Condanna al pagamento, in favore di delle spese processuali nella misura Parte_1 CP_4 di € 2.300,00, oltre CPA, spese generali e IVA come per legge.
Compensa le spese nei rapporti con l' Controparte_3
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