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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/05/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
dott. Marco Pesoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1329/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. SCARAZZATI ENRICO, elettivamente domiciliati come in atti
E
C.F. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. GIUBELLI PIERO , elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Sig.ri e nel Comune di Castelnovo Bariano (RO), in data 24 Controparte_1 Parte_1
febbraio 2004, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Castelnovo Bariano
(RO) al Numero 1, Parte II, Serie B, anno 2004, alle medesime condizioni economiche, inerenti l'assegno di mantenimento e l'affidamento condiviso della figlia minorenne e il Persona_1
diritto di visita del padre sottoscritte dai coniugi in sede di separazione e quivi di seguito ritrascritte:
1 “assegnarsi la casa coniugale, sita in Comune di Castelnovo Bariano (RO), Via Emilia, 299, con relativi arredi e suppellettili, alla moglie, , con intestazione e voltura a suo nome Controparte_1
delle utenze domestiche (energia elettrica, gas naturale ed acquedotto) e del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
disporsi l'affido condiviso della figlia minore, , ad Persona_1
entrambe i genitori con collocazione e residenza prevalente presso la madre, con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé la figlia, fuori della casa coniugale, a fine settimana alterni, dal sabato mattina alle 10,00 fino alla domenica sera alle ore 21,00, durante la settimana un giorno, da concordare con la madre, dalle ore 18,00 alle ore 21,00, otto giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali e due settimane durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro la fine di maggio;
il Sig. si obbliga a corrispondere alla moglie, quale contributo al Parte_1 Controparte_1
mantenimento della figlia minore, a decorrere dal mese di maggio 2024, entro il giorno 25 di ogni mese, la somma mensile di euro 650,00, somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo predisposto dal C.N.F. che di seguito si riporta
: sono ricomprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per le spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e, comunque, di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese per il trasporto urbano (tessera autobus o metropolitana), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistente prima della separazione o conseguenti il nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza a condizione che si tratti di una spesa sostenibile, trattamenti estetici (barbiere attività ricreative abituali (cinema, feste e attività conviviali del minore), spese per il mantenimento degli animali domestici del figlio, se esistenti al momento della cessazione della convivenza. In relazione alle spese straordinarie verranno regolate come segue: SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
SPESE EXTRA ASSEGNO SUBORDINATE AL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI: spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole
2 formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi
(acquisto libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. Spese ludiche o parascolastiche: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive: attività sportive comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese medico sanitarie spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli: tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al previo consenso tra i genitori, dovranno esse debitamente documentate. Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro genitore (tramite sms, email, fax, PEC, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, sarà dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. Il Sig. si accolla per intero a proprio carico, a decorrere dal mese di Parte_1
maggio 2024, il pagamento integrale della rata mensile del mutuo ipotecario contratto a suo tempo dai coniugi con la Cassa di Risparmio del Veneto spa;
il Sig. si impegna a Parte_1
consegnare alla moglie il cibo settimanale e si farà interamente carico delle spese del golden retreiver di sua proprietà, che resterà per sempre presso l'abitazione coniugale;
il marito riconosce alla moglie il percepimento integrale al 100% dell'assegno unico universale riconosciuto dall'INPS per la figlia>>; nulla a titolo di assegno divorzile, essendo i coniugi economicamente indipendenti;
spese di lite interamente compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 08/04/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro
3 contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio è nata la figlia in data Per_1
4.6.2010.
Inoltre hanno precisato che con sentenza n. 133/2024 del 02/07/2024 il tribunale di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni rassegnate dagli stessi in forma congiunta all'udienza del 2.7.2024.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 17.4.2025 il presidente del tribunale ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino all'udienza del 22.4.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, con ordinanza del 22.4.2025, ha assegnato la causa al collegio in decisione. Con ordinanza, il Collegio ha disposto la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato, chiedendo chiarimenti alle parti, che hanno nuovamente precisato le proprie conclusioni.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 2.7.2024 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale del 2.7.2024.
4 Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
In presenza di figli minori, Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande svolte, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASTELNUOVO
BARIANO in data 22/02/2004 tra e trascritto nei Parte_1 Controparte_1
Registri degli atti di Matrimonio del Comune di CASTELNUOVO BARIANO nell'anno 2004, n.1
Parte II Serie B;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 21.05.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Federica Abiuso
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