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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 37902 DELL'ANNO 2023
FRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GHIRINGHELLI ELISA, elettivamente domiciliato in VIALE TEODORICO, 19/4 20149 MILANO presso il difensore avv. GHIRINGHELLI ELISA ATTORE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IN Controparte_1 P.IVA_1
EN DA, elettivamente domiciliato in VIA ALBRICCI N. 8 20122 MILANO presso il difensore avv. IN EN DA
RL IG (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN EN C.F._2
DA e dell'avv. LIONETTI URSULA, elettivamente domiciliato in VIA ALBRICCI N. 8 20122
MILANO presso il difensore avv. IN EN DA
CONVENUTI
Oggi 30/01/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,36 sono comparsi:
Per l'avv.to GHIRINGHELLI ELISA Parte_1
Per 5 e per l'amministratore RL IG, in proprio Controparte_1
e nella qualità, questi di persona e l'avv.to IN EN DA e l'avv. LIONETTI URSULA
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine e le parti mediante esibizione dei loro documenti di riconoscimento. Dà atto che le parti personalmente presenti dichiarano la loro libera volontà alla trattazione della presente udienza.
I procuratori delle parti, dichiarano che le parti assistite partecipano alla udienza con le seguenti modalità: presso il proprio domicilio
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Le parti che sono collegate da luogo diverso da quello del difensore rilasciano analoga dichiarazione.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e precisano le conclusioni e discutono come in atti e concordano e chiedono di esseri esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 37902/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GHIRINGHELLI ELISA, elettivamente domiciliato in VIALE TEODORICO, 19/4 20149 MILANO presso il difensore avv. GHIRINGHELLI ELISA ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IN Controparte_1 P.IVA_1
EN DA, elettivamente domiciliato in VIA ALBRICCI N. 8 20122 MILANO presso il difensore avv. IN EN DA
RL IG (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN EN C.F._2
DA e dell'avv. LIONETTI URSULA, elettivamente domiciliato in VIA ALBRICCI N. 8 20122
MILANO presso il difensore avv. IN EN DA
CONVENUTI
- OGGETTO: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c..
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 30/01/2025 e in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronuncia della Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del
16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
Con atto di citazione notificato il 23.10.2023, la sig.ra citava in giudizio il Parte_1
impugnando la delibera assembleare del 20.06.2023 Controparte_2 relativamente ai punti 1 e 2 di parte ordinaria del suo Odg. e relativamente alla parte straordinaria dello stesso Odg., chiedendone la declaratoria di nullità/annullabilità, previa sospensiva dell'efficacia esecutiva delle delibere impugnate;
nonchè personalmente l'amministratore del Condominio, dott. IG GA per asserita responsabilità professionale per mala gestio, chiedendone il risarcimento dei danni e la restituzione dei compensi.
Si costituivano i convenuti e amministratore, che eccepivano la improcedibilità delle domande CP_1 attoree, che contestavano nel merito, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc..
Veniva fissata udienza per la discussione della sospensiva dell'efficacia esecutiva delle delibere impugnate e all'esito della trattazione veniva disposto il non luogo a provvedersi sulla istanza e dichiarata chiusa tale fase processuale, su richiesta concorde delle parti in giudizio.
Nelle more veniva anche svolta la mediazione, alla quale aderivano tutte le parti, che però si concludeva con verbale negativo.
All'esito, trattata la causa, venivano rigettate le istanze istruttorie orali formulate dalle parti convenute e, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art 281 sexies c pc.
Parte attrice alla odierna udienza precisava le conclusioni come da foglio depositato in atti e di seguito riportate:
“Voglia l'on. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così pronunciarsi:
- IN VIA PRELIMINARE:
- CONDANNARE il alle sanzioni di cui dall'art. 12-bis D. Lgs. 28/2010 Controparte_1 per la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, come meglio dettagliate in narrativa (sanzione pari al doppio del contributo unificato da versarsi alla Stato e pagamento in favore della parte attrice di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione).
- DICHIARARE inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia della delibera assembleare del
06.06.2023 relativamente ai punti n. 1, 2 Parte ordinaria e 1 Parte straordinaria, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- ACCERTARE E DICHIARARE nulle e/o annullabili o comunque invalide le delibere assembleari
06.06.2023 relative ai punti 1 e 2 Parte ordinaria e 1 parte straordinaria, perché assunte in violazione di norme imperative ed inderogabili;
- ACCERTARE E DICHIARARE in particolare la nullità della nomina del Dott. IG RL per violazione degli obblighi di legge ex art. 1129 comma 2 e 14 c.c. e comunque, in ogni caso, ACCERTARE E
DICHIARARE la sua responsabilità professionale per mala gestio ed inadempimento agli obblighi di mandato e per l'effetto CONDANNARE il Dott. GA IG al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, ed eventualmente in via solidale con il condominio, nell'importo ritenuto di giustizia, nonché alla restituzione, in tutto o in parte, delle somme percepite a titolo di compenso, quantomeno pro quota alla
Sig.ra o comunque nell'importo che verrà ritenuto di giustizia;
Parte_1
- ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della delibera assembleare punto 1 Odg parte straordinaria e quindi l'invalidità dell'annullamento del regolamento condominiale e per l'effetto CONDANNARE il
a provvedere quanto prima all'inserimento del Regolamento Controparte_3 condominiale così come già approvato in data 22.06.2020 dai condomini tutti, nel libro verbali.
- IN VIA ISTRUTTORIA: Con più ampia riserva istruttoria ai sensi dell'art. 171 Ter c.p.c.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, da liquidarsi anche in via solidale tra le parti convenute.”
Parte convenuta , a sua volta, alla odierna udienza precisava le conclusioni come da foglio CP_1 depositato in atti e di seguito riportate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare:
1. In via principale: rigettare la domanda di condanna del convenuto alle sanzioni di cui CP_1 all'art. 12 bis DLgsl. 28/2010 in virtù della seconda procedura di mediazione n. 404/2004, regolarmente svoltasi tra tutte le parti e in merito a tutte le domande del presente giudizio, per l'effetto sanante di qualunque pretestuoso vizio eccepito dall'attrice riguardo lo svolgimento della procedura di mediazione n. 498/2023
2. In via subordinata, accertare e dichiarare:
a) Che la procura rilasciata all'avv. Pinna dal condominio per il procedimento di mediazione n. 498/2023 era una procura sostanziale a tutti gli effetti, per le ragioni illustrate in atti;
b) improcedibile la domanda attrice - per grave conflitto d'interessi in violazione del regolamento ICAF e del codice deontologico;
- per le dichiarazioni mendaci del mediatore nel verbale di mediazione e relative alla mancanza di poteri di rappresentanza del delegato del convenuto, provato documentalmente, verbale che si impugna con querela di falso e, conseguentemente, ordinare l'esclusione del suddetto verbale dalle fonti probatorie dell'attrice;
c) e per l'effetto rigettare la domanda di condanna del convenuto alle sanzioni di cui all'art. 12 CP_1 bis DLgsl. 28/2010;
3. Non concedere la sospensione dell'esecutività della delibera impugnata per mancanza dei presupposti di legge, come meglio illustrato in narrativa;
4. in ogni caso con vittoria di spese e condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata
Nel merito: rigettare tutte le domande attrici perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti argomentati in atti e, per l'effetto, condannare l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore del
convenuto. CP_1
Accertato che l'attrice ha agito nel presente giudizio con malafede e pretestuosità, se ne chiede la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In via istruttoria: Si chiede la prova per testi sul seguente capitolo di prova: Vero che in data 25.09.2023 intorno alle ore 14.30 il dott. IG GA è stato colto da malore, nello specifico da calo di pressione che gli ha impedito di partecipare alla mediazione in rappresentanza del condominio di ? ”. CP_1
Parte convenuta IG GA, a sua volta, alla odierna udienza precisava le conclusioni come da foglio depositato in atti e di seguito riportate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito: - in via principale rigettare tutte le domande attrici perché infondate in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, condannare l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore del dott. IG GA.
- In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse la nomina ad amministratore del dott. GA nulla, riconoscere allo stesso il compenso di mercato per l'effettiva attività resa.
Accertato che l'attrice ha agito nel presente giudizio con malafede e pretestuosità, se ne chiede la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. In via istruttoria, con espressa riserva di ulteriormente istruire, produrre, eccepire e dedurre a seguito delle difese avversarie: Si chiede la prova per testi sul seguente capitolo di prova: Vero che in data 25.09.2023 intorno alle ore 14.30 il dott.
IG GA è stato colto da malore, nello specifico da calo di pressione che gli ha impedito di partecipare alla mediazione in rappresentanza del condominio di ?” CP_1
Oggi, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, la causa viene decisa con la presente sentenza con lettura in udienza del dispositivo e di sintetica motivazione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attrice impugnava la delibera del 6.06.2023 asserendone la nullità/annullabilità relativamente ai punti 1 e 2 dell'Odg, parte ordinaria riguardanti l'esame ed approvazione del rendiconto dell'esercizio 1 gennaio
2022/31 dicembre 2022 e la conseguente proposta di riparto e la nomina dell'amministrazione e determinazione dei suoi compensi;
nonché quella riguardante la parte straordinaria inerente la mancata ratifica del regolamento condominiale nel testo presentato nell'assemblea del 22 giugno 2020 da inserire, previa sottoscrizione dei condomini, nel libro verbale dell'assemblea.
Ha anche convenuto in giudizio personalmente l'amministratore del condominio, sig. IG GA, asserendone la mala gestio e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni e alla restituzione dei compensi.
Entrambi i convenuti eccepivano preliminarmente la improcedibilità delle domande dell'attrice perché il condominio riteneva che nel corso del procedimento di mediazione n°498-2023, che aveva preceduto il giudizio fossero state poste in essere violazioni procedurali e rese dichiarazioni mendaci a verbale, con conseguente invalidità della stessa;
mentre il signor GA assumeva che non era stata posta in essere la procedura di mediazione nei suoi confronti.
Per quanto in atti è sopravvenuta la carenza di interesse dei convenuti ad ottenere una pronuncia su detta eccezione a seguito dello svolgimento di una nuova mediazione, n°204-2024 che, pacificamente, risulta ritualmente incardinata e svolta, residuando al più, tenuto conto delle conclusioni formulate dal CP_1 convenuto, un interesse alla valutazione della soccombenza virtuale ai fini della liquidazione delle spese.
Sul punto va rilevato che la mediazione n°498-2023 in esame si è conclusa per mancata partecipazione della parte convenuta , che invece sostiene la irritualità di tale conclusione attesa la esistenza, a suo CP_1 dire, di una procura speciale che sarebbe stata conferita al difensore comparso in occasione della seduta di mediazione del 25/09/2023.
Ad un semplice esame della procura allegata dal alla adesione a detta mediazione emerge che la CP_1 stessa è stata autenticata dallo stesso difensore.
Deve ritenersi che la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, ma non può conferire tale potere con una procura speciale autenticata dallo stesso difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8473 del 2019).
Emerge quindi la soccombenza virtuale del convenuto ai fini della liquidazione delle spese, con assorbimento di ogni altra eccezione ed istanza sul punto, in virtù del principio della ragione più liquida ed in particolare, della querela di falso come formulata da parte convenuta e le asserite CP_1 Pt_2 violazioni del regolamento dell'organismo di mediazione e quelle deontologiche che avrebbero posto in essere, rispettivamente, il mediatore e il procuratore di parte attrice, nonché degli incombenti istruttori richiesti allo scopo, siccome irrilevanti ai fini della decisione della causa.
Nel merito della impugnativa della delibera del 06/06/2023 va osservato quanto segue.
Con riferimento al punto 1 del suo Odg., parte ordinaria, inerente l' “esame e approvazione del rendiconto
2022“, parte attrice si duole che il documento portato in approvazione non sarebbe conforme a quanto previsto dall'articolo 1130 bis cc in quanto mancherebbero il registro della contabilità e la nota sintetica esplicativa.
Si difende il convenuto asserendo la intelligibilità e la completezza del consuntivo portato CP_1 all'approvazione dell'assemblea.
L'art. 1130bis c.c., stabilisce che: “il rendiconto condominiale deve contenere le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, il tutto espresso in modo da consentire l'immediata verifica;
deve comporsi di un registro di contabilità, un riepilogo finanziario, nonché una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti;
l'assemblea può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio;
i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia
a proprie spese;
le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci dalla data della relativa registrazione”. In accordo a quanto precisato dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass. Sez. II, Ord. n° 28257/2023) deve ritenersi che “il rendiconto deve dunque specificare le voci di entrata e di uscita, la situazione patrimoniale del condominio, i fondi disponibili e le eventuali riserve, «in modo da consentire l'immediata verifica».
Il riferimento alle «voci di entrata e di uscita», significa, dunque, che il rendiconto deve documentare gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie, nonché «ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio», con indicazione nella nota sintetica esplicativa della gestione «anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti», avendo qui riguardo al risultato economico dell'esercizio annuale, che è determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati, e non, dunque, dal solo conto cassa (cfr. Cass. n. 33038 del 2018)”.
Con la conseguenze che perché sia valida una delibera di approvazione del rendiconto condominiale è necessario che la documentazione che compone il consuntivo portato alla approvazione della assemblea renda intelligibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione e dia prova delle somme incassate, nonché dell'entità e della causale degli esborsi fatti, e di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico di amministrazione è stato eseguito (cfr.:
Cass. Sez. II, Ord. n° 28257/2023).
Il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, che compongono il rendiconto, servono quindi a realizzare l'interesse del condomino a una conoscenza concreta dei reali elementi contabili del bilancio, ed a consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato (cfr.: Cass. Sez. II, Ord.
n° 28257/2023).
Questa esigenza, per quanto in atti non risulta essere stata realizzata atteso che:
- il registro di contabilità, per quanto sopra rilevato, deve contenere i singoli movimenti contabili in entrata ed in uscita operati sul conto corrente condominiale, mentre il documento allegato al rendiconto in atti e denominato “elenco delle spese riepilogate per conto gestione”, che parte convenuta assume essere il registro di contabilità, contiene soltanto l'elenco delle spese, per di più non tenuto secondo il principio di
“cassa” atteso che in esso emergono registrazione operate non in ordine cronologico;
- non si rinviene in atti prova che al rendiconto in esame sia stato allegata la nota sintetica esplicativa.
Non appaiono invece fondate le doglianze inerenti il riparto delle spese per ripristinare le parti condominiali danneggiate dalle radici di un albero che parte attrice asserisce essere insistente su terreno privato di un condomino;
nonché quelle per la ripartizione delle spese inerenti la deblattizzazione che parte attrice asserisce essersi resa necessaria esclusivamente a causa della noncuranza di alcuni condomini.
Dette spese riguardando parti comuni condominiali possono essere approvate e ripartite dall'assemblea condominiale esclusivamente tra tutti i condomini fino a che non si accerti la responsabilità di qualcuno dei condomini nel darne causa o il loro essere destinate a beneficio di alcuni dei condomini e non di altri e sulla base di tale accertamento si possa provvedere alla loro attribuzione solo a quei condomini.
Accertamento che in atti manca, così da non potersi ritenere provata la domanda sul punto. In definitiva, quindi, poiché è emersa la mancanza del registro di contabilità e della nota sintetica esplicativa che sono elementi essenziali del rendiconto condominiale e conseguentemente la mancanza di intelligibilità e chiarezza del consuntivo, ne consegue la invalidità della intera delibera presa con riferimento al punto 1 dell'Odg. assembleare, parte ordinaria e l'annullamento della stessa in accoglimento della domanda attorea
(Cfr.: Cass. Sezz. UU. 9839/2021; Cass. Sezz. UU. sent. n. 4806 del 7.3.2005).
Con riferimento poi al punto 2 del suo Odg., parte ordinaria, inerente la “Nomina dell'amministratore e determinazione dell'emolumento “, parte attrice si duole che al momento della conferma quale amministratore del dottor IG GA non sia stato specificato l'emolumento dovuto allo stesso per tale incarico ma si sia soltanto fatto riferimento alla relativa voce presente nel preventivo condominiale.
La doglianza è fondata per quanto in atti.
La nomina dell'amministratore, a seguito della riforma del 2012, si struttura quale scambio di proposta e accettazione, così come si desume dai commi 2 e 14 dell'articolo 1129 del c.c., come pure dall'articolo 1130 del c.c., il quale dispone che la nomina deve essere annotata in apposito registro e, più in generale, la delibera di nomina e il correlato contratto di amministrazione devono avere forma scritta" (cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/04/2022, n. 12927).
Va ritenuto quindi che il testo novellato dell'art. 1129, comma 14 c.c., nel disporre espressamente che
“l'amministratore all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta", disciplina un'ipotesi di nullità testuale, sicché la specificazione dell'importo deve ritenersi necessaria anche nel caso di rinnovo dell'incarico e non può ritenersi implicita.
Dalla semplice lettura della delibera impugnata, non suscettibile di diversa interpretazione, non risulta che in sede assembleare sia stata specificata analiticamente la misura e la composizione del compenso da riconoscersi all'amministratore IG GA, non potendo valere a tali fini il rinvio alla voce inserita nel bilancio preventivo, in quanto la stessa non rappresenta un'assunzione di obbligo negoziale, ma una mera stima delle spese future e, come tale, soggetta a variazioni in sede di consuntivo.
L'articolo 1129 c.c., comma 14, non lascia spazio ad ulteriori interpretazioni, essendo irrilevante che il compenso possa essere rimasto invariato rispetto alle gestioni degli anni pregressi e che l'assemblea possa essere già al corrente della sua entità.
Ne consegue che la delibera sul punto è illegittima, rilevando il vizio emerso sotto il profilo della sua nullità destinata a travolgere la nomina dell'Amministratore.
Relativamente poi alla delibera sul punto 1 del suo Odg., parte straordinaria, riguardante “Su richiesta della sig.ra ratifica regolamento condominiale nel testo presentato nell'assemblea del 22 giugno 2020 Parte_1
e conseguente inserimento dello stesso, previa sottoscrizione dei condomini tutti, nel libro verbali assemblea”, va osservato quanto segue.
Parte attrice asserisce che detto regolamento di condominio sarebbe stato approvato nel giugno 2020 all'unanimità di 1000/millesimi, con approvazione contestuale dei millesimi in considerazione della erroneità dei precedenti millesimi attribuiti in condominio.
Si duole quindi che la delibera in esame, - che non ha approvato la proposta di ratifica dello stesso con una maggioranza di 610,487 millesimi -, sarebbe illegittima perché non presa all'unanimità dei condomini, come invece avvenuto al momento dell'approvazione del detto regolamento.
Si difende il convenuto eccependo l'inesistenza del regolamento oggetto della delibera perché CP_1 non ne esiste copia sottoscritta da tutti i condomini, non è stato allegato al libro verbali e non è stato trascritto.
Sostiene quindi la validità della delibera impugnata attesa la mancanza di forma scritta richiesta ad substantiam per tale documento.
Per quanto in atti la eccezione di parte convenuta risulta fondata atteso che i documenti allegati in atti da parte attrice a sostegno della asserita esistenza di tale documento risultano essere solo delle e-mail e delle bozze non sufficienti a suffragare la necessaria esistenza della forma scritta della delibera con la quale sarebbe stato approvato il detto regolamento, a termini dell'articolo 1136, VII comma cc, nonché della approvazione da parte di tutti i condomini all'unanimità dello stesso.
Con la conseguenza che quanto portato alla approvazione in sede assembleare del 06/06/2023 appare essere non una “ratifica” ma una “approvazione” di una proposta di regolamento che, contenendo clausole limitative dei diritti dei condomini per quanto emerge in atti, avrebbe richiesto l'approvazione all'unanimità e la stessa non risulta essere avvenuta.
Posto che il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere dell'assemblea di condominio non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma deve limitarsi al riscontro della loro legittimità (Cass. n. 5889 del 2001; Cass. n. 19457 del 2005) non emerge quindi il vizio sollevato in atti da parte attrice e la domanda sul punto va rigettata.
Parte attrice poi si duole che l'amministratore sarebbe stato inadempiente ai suoi obblighi di mandato per i vizi del rendiconto portato in approvazione dall'assemblea condominiale e perché non avrebbe dato seguito a quanto deliberato dalla assemblea a seguito della asserita approvazione nel giugno 2020 del regolamento condominiale inserendolo nel libro verbali.
Ha chiesto quindi la sua condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa nonché alla restituzione del compenso, in tutto o in parte, quantomeno pro quota millesimale dell'attrice.
Si è difeso l'amministratore convenuto eccependo di aver adempiuto all'obbligo di rendiconto e alla tenuta della contabilità ed ha chiesto il rigetto delle domande attoree e poi, solo nella sua prima memoria ex art 171 ter cpc ha chiesto di riconoscergli il compenso determinato in base ai valori di mercato per l'attività effettivamente resa nei confronti del , formulando una specifica conclusione sul punto. CP_1
Tale ultima domanda è inammissibile perché tardivamente spiegata solo nella prima memoria suddetta e dunque della stessa non si terrà conto ai fini della decisione.
In merito alla eccepita mala gestio del convenuto IG GA va osservato che è noto che l'attività dell'amministratore di condominio si configura come un ufficio di diritto privato, che è assimilabile, pur con tratti distintivi in ordine alle modalità di costituzione ed al contenuto "sociale" della gestione, al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato (Cass., Sez. 2^, 16 agosto 2000, n. 10815; Cass., Sez. 2^, 9 giugno 2000, n.
7891; Cass., Sez. 2^, 12 febbraio 1997, n. 1286) e nello specifico di quella dell'art.1710 c.c., relativo alla diligenza del mandatario nell'esecuzione dell'incarico.
Nell'espletamento dello stesso, quindi, deve agire con la responsabilità tipica del buon padre di famiglia, con sua piena responsabilità nell'ipotesi di inadempimento ad uno o più degli obblighi assunti, tra i quali, con tutta evidenza, rientra quello di perseguire l'interesse comune dei condomini. (Cass. 16.8.2000 n. 10815;
Cass. n. 25904/2009).
Ciò posto, però, va anche osservato che, ai sensi del comma 1 dell'art.2697 c.c. colui che agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi del diritto vantato;
mentre il comma 2, stabilisce che il convenuto è tenuto invece a dimostrare l'infondatezza del diritto attoreo, provandone i fatti estintivi, modificativi e impeditivi.
Per la responsabilità extracontrattuale grava quindi sul danneggiato l'onere di provare, ai sensi del citato articolo, tutti gli elementi costituivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito (danno, nesso causale e colpa) in maniera idonea da consentire, in termini conseguenziali, la verificazione dell'evento di danno/conseguenza ingiustamente dannosa, secondo la regola di inferenza probatoria del "più probabile che non". (Cass. civ., Sez. III, 13/06/2008, n. 15986).
Nel caso di responsabilità contrattuale, invece, l'art.1218 c.c. prevede che il debitore è responsabile per l'inadempimento di un'obbligazione se non prova che lo stesso è dovuto a una causa a lui non imputabile;
con la conseguenza che, al creditore è sufficiente provare in giudizio soltanto il titolo di credito su cui si fonda la pretesa e il danno conseguenza che consegue all'inadempimento, così come disposto dall'art.1223
c.c., non dovendo provare invece, ma solo allegare, l'inadempimento del debitore, il danno evento e l'elemento psicologico.
Per questi ultimi tre elementi la norma, quindi, fonda delle presunzioni relative, ma il creditore, ai fini del risarcimento, non può limitarsi a provare un danno in re ipsa, bensì deve dimostrare il nesso tra l'evento materiale e le conseguenze pregiudizievoli nella sua sfera patrimoniale, nonché queste ultime.
Tenuto conto di questi principi vanno quindi esaminate le doglianze della attrice.
Nel caso in esame, seppure possa ritenersi che l'amministratore non abbia adempiuto con la diligenza del buon padre di famiglia il mandato conferitogli con riferimento esclusivamente a quanto sopra rilevato e ritenuto in ordine al consuntivo oggetto della delibera impugnata, va però anche osservato che non è stata fornita prova, come era onere della attrice, di alcun danno patrimoniale che potesse esserle derivato in conseguenza di tale inadempimento.
Tale non possono essere ritenuti gli esborsi effettuati da parte attrice per spese di giudizio e di mediazione, costituendo le stesse al più un danno mediato e non immediato da ristorarsi con la condanna ai sensi dell'art.91 cpc in caso di soccombenza del convenuto o da compensare tra le parti ai sensi dell'art.92 cpc.
Ne consegue che le domande della attrice sul punto vanno rigettate. Da ultimo non può trovare accoglimento la richiesta di condanna per lite temeraria della attrice avanzata dai convenuti e IG GA ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo stato allegato né, a fortiori, CP_1 provata l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite.
Non ignora, invero, questo Giudice, l'orientamento affermato dalla Suprema Corte secondo cui all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione del danno subito dalla parte vittoriosa, essendo quest'ultimo costituito non dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri e dai disagi che questa abbia dovuto affrontare per effetto della iniziativa dell'avversario, quale posta risarcitoria suscettibile di essere liquidata sulla base della comune esperienza. Appare, tuttavia, preferibile l'indirizzo ermeneutico secondo cui la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. presuppone pur sempre la prova, da parte dell'istante, sia dell'an che del quantum debeatur e comunque, pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, effettuabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare (Cass. 30 luglio 2010, n. 17902; Cass. 8 giugno 2007 n. 13395).
Anche la facoltà di liquidazione equitativa del danno, infatti, deve essere letta alla luce dei criteri generali di cui agli art. 1226 e 2056 c.c., che impongono al danneggiato di allegare (almeno) gli elementi di fatto posti a supporto della propria pretesa risarcitoria, anche a fronte di pregiudizi di difficile o impossibile quantificazione economica. Fatti questi ultimi non occorsi nel presente procedimento.
Ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
In applicazione del dettato degli artt.91 e 92 c.p.c., le competenze del presente giudizio e della procedura di mediazione vanno compensate per la metà tra la attrice ed il , tenuto conto della CP_4 CP_1 parziale reciproca soccombenza e, in considerazione dell'accoglimento per il resto delle domande dell'attrice, la rimanente metà delle competenze, nonchè tutte le spese vive, di giudizio e di mediazione vanno poste a carico del convenuto . CP_1
Le stesse vanno determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda e sono liquidate, per tale sola parte, in dispositivo.
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio, invece, le spese di lite e di mediazione vanno compensate integralmente tra l'attrice e il convenuto IG GA, in ragione della reciproca soccombenza.
Nulla per le spese e competenze di giudizio e di mediazione tra i convenuti.
In conseguenza della mancata partecipazione del Condominio, senza giustificato motivo, alla procedura di mediazione n°498-2023, lo stesso va condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art.12bis del D.Lgs.28/210.
Atteso invece che il ha poi partecipato alla mediazione n°204/2024 ritualmente svoltasi tra tutte CP_1 le parti, nonché in considerazione dell'esito del presente giudizio, non emergono i presupposti per la condanna del convenuto a corrispondere all'attrice una somma ai sensi dell'art.12bis del CP_1
D.Lgs.28/210.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra domanda ed istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti come in motivazione:
- Annulla la delibera del convenuto di via del 6/6/2023 presa con CP_1 Controparte_2 riferimento al punto 1 dell'Odg. assembleare, parte ordinaria.
- Dichiara la nullità della delibera del Condominio convenuto di via Privata Milano del 6/6/2023 CP_1 presa con riferimento al punto 2 del suo Odg. assembleare, parte ordinaria.
- Rigetta tutte le altre domande della attrice nei confronti di entrambi i convenuti Parte_1
e IG GA. Controparte_2
- Rigetta tutte le domande dei convenuti e IG GA nei Controparte_2 confronti della attrice Parte_1
- Condanna il convenuto , in persona del suo amministratore pro CP_1 Controparte_2 tempore, a corrispondere all'attrice la metà dei compensi di giudizio e di Parte_1 mediazione, liquidati per tale sola metà in €.3.000,00, nonché integralmente le spese di lite e di mediazione determinate in €.600,00, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed a cpa e Iva di legge. Compensa la rimante metà dei compensi di giudizio e di mediazione tra le parti in giudizio.
- Compensa integralmente le spese di giudizio e di mediazione tra l'attrice e il Parte_1 convenuto IG GA.
- Nulla per le spese e competenze di giudizio e di mediazione tra i convenuti Controparte_2
e IG GA.
[...]
- Condanna il convenuto di Milano al versamento all'entrata del bilancio CP_1 Controparte_2 dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art.12bis del D.Lgs.28/210.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge e resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano 30 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 37902 DELL'ANNO 2023
FRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GHIRINGHELLI ELISA, elettivamente domiciliato in VIALE TEODORICO, 19/4 20149 MILANO presso il difensore avv. GHIRINGHELLI ELISA ATTORE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IN Controparte_1 P.IVA_1
EN DA, elettivamente domiciliato in VIA ALBRICCI N. 8 20122 MILANO presso il difensore avv. IN EN DA
RL IG (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN EN C.F._2
DA e dell'avv. LIONETTI URSULA, elettivamente domiciliato in VIA ALBRICCI N. 8 20122
MILANO presso il difensore avv. IN EN DA
CONVENUTI
Oggi 30/01/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,36 sono comparsi:
Per l'avv.to GHIRINGHELLI ELISA Parte_1
Per 5 e per l'amministratore RL IG, in proprio Controparte_1
e nella qualità, questi di persona e l'avv.to IN EN DA e l'avv. LIONETTI URSULA
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine e le parti mediante esibizione dei loro documenti di riconoscimento. Dà atto che le parti personalmente presenti dichiarano la loro libera volontà alla trattazione della presente udienza.
I procuratori delle parti, dichiarano che le parti assistite partecipano alla udienza con le seguenti modalità: presso il proprio domicilio
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Le parti che sono collegate da luogo diverso da quello del difensore rilasciano analoga dichiarazione.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e precisano le conclusioni e discutono come in atti e concordano e chiedono di esseri esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 37902/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GHIRINGHELLI ELISA, elettivamente domiciliato in VIALE TEODORICO, 19/4 20149 MILANO presso il difensore avv. GHIRINGHELLI ELISA ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IN Controparte_1 P.IVA_1
EN DA, elettivamente domiciliato in VIA ALBRICCI N. 8 20122 MILANO presso il difensore avv. IN EN DA
RL IG (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN EN C.F._2
DA e dell'avv. LIONETTI URSULA, elettivamente domiciliato in VIA ALBRICCI N. 8 20122
MILANO presso il difensore avv. IN EN DA
CONVENUTI
- OGGETTO: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c..
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 30/01/2025 e in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronuncia della Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del
16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
Con atto di citazione notificato il 23.10.2023, la sig.ra citava in giudizio il Parte_1
impugnando la delibera assembleare del 20.06.2023 Controparte_2 relativamente ai punti 1 e 2 di parte ordinaria del suo Odg. e relativamente alla parte straordinaria dello stesso Odg., chiedendone la declaratoria di nullità/annullabilità, previa sospensiva dell'efficacia esecutiva delle delibere impugnate;
nonchè personalmente l'amministratore del Condominio, dott. IG GA per asserita responsabilità professionale per mala gestio, chiedendone il risarcimento dei danni e la restituzione dei compensi.
Si costituivano i convenuti e amministratore, che eccepivano la improcedibilità delle domande CP_1 attoree, che contestavano nel merito, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc..
Veniva fissata udienza per la discussione della sospensiva dell'efficacia esecutiva delle delibere impugnate e all'esito della trattazione veniva disposto il non luogo a provvedersi sulla istanza e dichiarata chiusa tale fase processuale, su richiesta concorde delle parti in giudizio.
Nelle more veniva anche svolta la mediazione, alla quale aderivano tutte le parti, che però si concludeva con verbale negativo.
All'esito, trattata la causa, venivano rigettate le istanze istruttorie orali formulate dalle parti convenute e, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art 281 sexies c pc.
Parte attrice alla odierna udienza precisava le conclusioni come da foglio depositato in atti e di seguito riportate:
“Voglia l'on. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così pronunciarsi:
- IN VIA PRELIMINARE:
- CONDANNARE il alle sanzioni di cui dall'art. 12-bis D. Lgs. 28/2010 Controparte_1 per la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, come meglio dettagliate in narrativa (sanzione pari al doppio del contributo unificato da versarsi alla Stato e pagamento in favore della parte attrice di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione).
- DICHIARARE inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia della delibera assembleare del
06.06.2023 relativamente ai punti n. 1, 2 Parte ordinaria e 1 Parte straordinaria, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- ACCERTARE E DICHIARARE nulle e/o annullabili o comunque invalide le delibere assembleari
06.06.2023 relative ai punti 1 e 2 Parte ordinaria e 1 parte straordinaria, perché assunte in violazione di norme imperative ed inderogabili;
- ACCERTARE E DICHIARARE in particolare la nullità della nomina del Dott. IG RL per violazione degli obblighi di legge ex art. 1129 comma 2 e 14 c.c. e comunque, in ogni caso, ACCERTARE E
DICHIARARE la sua responsabilità professionale per mala gestio ed inadempimento agli obblighi di mandato e per l'effetto CONDANNARE il Dott. GA IG al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, ed eventualmente in via solidale con il condominio, nell'importo ritenuto di giustizia, nonché alla restituzione, in tutto o in parte, delle somme percepite a titolo di compenso, quantomeno pro quota alla
Sig.ra o comunque nell'importo che verrà ritenuto di giustizia;
Parte_1
- ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della delibera assembleare punto 1 Odg parte straordinaria e quindi l'invalidità dell'annullamento del regolamento condominiale e per l'effetto CONDANNARE il
a provvedere quanto prima all'inserimento del Regolamento Controparte_3 condominiale così come già approvato in data 22.06.2020 dai condomini tutti, nel libro verbali.
- IN VIA ISTRUTTORIA: Con più ampia riserva istruttoria ai sensi dell'art. 171 Ter c.p.c.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, da liquidarsi anche in via solidale tra le parti convenute.”
Parte convenuta , a sua volta, alla odierna udienza precisava le conclusioni come da foglio CP_1 depositato in atti e di seguito riportate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare:
1. In via principale: rigettare la domanda di condanna del convenuto alle sanzioni di cui CP_1 all'art. 12 bis DLgsl. 28/2010 in virtù della seconda procedura di mediazione n. 404/2004, regolarmente svoltasi tra tutte le parti e in merito a tutte le domande del presente giudizio, per l'effetto sanante di qualunque pretestuoso vizio eccepito dall'attrice riguardo lo svolgimento della procedura di mediazione n. 498/2023
2. In via subordinata, accertare e dichiarare:
a) Che la procura rilasciata all'avv. Pinna dal condominio per il procedimento di mediazione n. 498/2023 era una procura sostanziale a tutti gli effetti, per le ragioni illustrate in atti;
b) improcedibile la domanda attrice - per grave conflitto d'interessi in violazione del regolamento ICAF e del codice deontologico;
- per le dichiarazioni mendaci del mediatore nel verbale di mediazione e relative alla mancanza di poteri di rappresentanza del delegato del convenuto, provato documentalmente, verbale che si impugna con querela di falso e, conseguentemente, ordinare l'esclusione del suddetto verbale dalle fonti probatorie dell'attrice;
c) e per l'effetto rigettare la domanda di condanna del convenuto alle sanzioni di cui all'art. 12 CP_1 bis DLgsl. 28/2010;
3. Non concedere la sospensione dell'esecutività della delibera impugnata per mancanza dei presupposti di legge, come meglio illustrato in narrativa;
4. in ogni caso con vittoria di spese e condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata
Nel merito: rigettare tutte le domande attrici perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti argomentati in atti e, per l'effetto, condannare l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore del
convenuto. CP_1
Accertato che l'attrice ha agito nel presente giudizio con malafede e pretestuosità, se ne chiede la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In via istruttoria: Si chiede la prova per testi sul seguente capitolo di prova: Vero che in data 25.09.2023 intorno alle ore 14.30 il dott. IG GA è stato colto da malore, nello specifico da calo di pressione che gli ha impedito di partecipare alla mediazione in rappresentanza del condominio di ? ”. CP_1
Parte convenuta IG GA, a sua volta, alla odierna udienza precisava le conclusioni come da foglio depositato in atti e di seguito riportate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito: - in via principale rigettare tutte le domande attrici perché infondate in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, condannare l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore del dott. IG GA.
- In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse la nomina ad amministratore del dott. GA nulla, riconoscere allo stesso il compenso di mercato per l'effettiva attività resa.
Accertato che l'attrice ha agito nel presente giudizio con malafede e pretestuosità, se ne chiede la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. In via istruttoria, con espressa riserva di ulteriormente istruire, produrre, eccepire e dedurre a seguito delle difese avversarie: Si chiede la prova per testi sul seguente capitolo di prova: Vero che in data 25.09.2023 intorno alle ore 14.30 il dott.
IG GA è stato colto da malore, nello specifico da calo di pressione che gli ha impedito di partecipare alla mediazione in rappresentanza del condominio di ?” CP_1
Oggi, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, la causa viene decisa con la presente sentenza con lettura in udienza del dispositivo e di sintetica motivazione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attrice impugnava la delibera del 6.06.2023 asserendone la nullità/annullabilità relativamente ai punti 1 e 2 dell'Odg, parte ordinaria riguardanti l'esame ed approvazione del rendiconto dell'esercizio 1 gennaio
2022/31 dicembre 2022 e la conseguente proposta di riparto e la nomina dell'amministrazione e determinazione dei suoi compensi;
nonché quella riguardante la parte straordinaria inerente la mancata ratifica del regolamento condominiale nel testo presentato nell'assemblea del 22 giugno 2020 da inserire, previa sottoscrizione dei condomini, nel libro verbale dell'assemblea.
Ha anche convenuto in giudizio personalmente l'amministratore del condominio, sig. IG GA, asserendone la mala gestio e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni e alla restituzione dei compensi.
Entrambi i convenuti eccepivano preliminarmente la improcedibilità delle domande dell'attrice perché il condominio riteneva che nel corso del procedimento di mediazione n°498-2023, che aveva preceduto il giudizio fossero state poste in essere violazioni procedurali e rese dichiarazioni mendaci a verbale, con conseguente invalidità della stessa;
mentre il signor GA assumeva che non era stata posta in essere la procedura di mediazione nei suoi confronti.
Per quanto in atti è sopravvenuta la carenza di interesse dei convenuti ad ottenere una pronuncia su detta eccezione a seguito dello svolgimento di una nuova mediazione, n°204-2024 che, pacificamente, risulta ritualmente incardinata e svolta, residuando al più, tenuto conto delle conclusioni formulate dal CP_1 convenuto, un interesse alla valutazione della soccombenza virtuale ai fini della liquidazione delle spese.
Sul punto va rilevato che la mediazione n°498-2023 in esame si è conclusa per mancata partecipazione della parte convenuta , che invece sostiene la irritualità di tale conclusione attesa la esistenza, a suo CP_1 dire, di una procura speciale che sarebbe stata conferita al difensore comparso in occasione della seduta di mediazione del 25/09/2023.
Ad un semplice esame della procura allegata dal alla adesione a detta mediazione emerge che la CP_1 stessa è stata autenticata dallo stesso difensore.
Deve ritenersi che la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, ma non può conferire tale potere con una procura speciale autenticata dallo stesso difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8473 del 2019).
Emerge quindi la soccombenza virtuale del convenuto ai fini della liquidazione delle spese, con assorbimento di ogni altra eccezione ed istanza sul punto, in virtù del principio della ragione più liquida ed in particolare, della querela di falso come formulata da parte convenuta e le asserite CP_1 Pt_2 violazioni del regolamento dell'organismo di mediazione e quelle deontologiche che avrebbero posto in essere, rispettivamente, il mediatore e il procuratore di parte attrice, nonché degli incombenti istruttori richiesti allo scopo, siccome irrilevanti ai fini della decisione della causa.
Nel merito della impugnativa della delibera del 06/06/2023 va osservato quanto segue.
Con riferimento al punto 1 del suo Odg., parte ordinaria, inerente l' “esame e approvazione del rendiconto
2022“, parte attrice si duole che il documento portato in approvazione non sarebbe conforme a quanto previsto dall'articolo 1130 bis cc in quanto mancherebbero il registro della contabilità e la nota sintetica esplicativa.
Si difende il convenuto asserendo la intelligibilità e la completezza del consuntivo portato CP_1 all'approvazione dell'assemblea.
L'art. 1130bis c.c., stabilisce che: “il rendiconto condominiale deve contenere le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, il tutto espresso in modo da consentire l'immediata verifica;
deve comporsi di un registro di contabilità, un riepilogo finanziario, nonché una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti;
l'assemblea può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio;
i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia
a proprie spese;
le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci dalla data della relativa registrazione”. In accordo a quanto precisato dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass. Sez. II, Ord. n° 28257/2023) deve ritenersi che “il rendiconto deve dunque specificare le voci di entrata e di uscita, la situazione patrimoniale del condominio, i fondi disponibili e le eventuali riserve, «in modo da consentire l'immediata verifica».
Il riferimento alle «voci di entrata e di uscita», significa, dunque, che il rendiconto deve documentare gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie, nonché «ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio», con indicazione nella nota sintetica esplicativa della gestione «anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti», avendo qui riguardo al risultato economico dell'esercizio annuale, che è determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati, e non, dunque, dal solo conto cassa (cfr. Cass. n. 33038 del 2018)”.
Con la conseguenze che perché sia valida una delibera di approvazione del rendiconto condominiale è necessario che la documentazione che compone il consuntivo portato alla approvazione della assemblea renda intelligibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione e dia prova delle somme incassate, nonché dell'entità e della causale degli esborsi fatti, e di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico di amministrazione è stato eseguito (cfr.:
Cass. Sez. II, Ord. n° 28257/2023).
Il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, che compongono il rendiconto, servono quindi a realizzare l'interesse del condomino a una conoscenza concreta dei reali elementi contabili del bilancio, ed a consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato (cfr.: Cass. Sez. II, Ord.
n° 28257/2023).
Questa esigenza, per quanto in atti non risulta essere stata realizzata atteso che:
- il registro di contabilità, per quanto sopra rilevato, deve contenere i singoli movimenti contabili in entrata ed in uscita operati sul conto corrente condominiale, mentre il documento allegato al rendiconto in atti e denominato “elenco delle spese riepilogate per conto gestione”, che parte convenuta assume essere il registro di contabilità, contiene soltanto l'elenco delle spese, per di più non tenuto secondo il principio di
“cassa” atteso che in esso emergono registrazione operate non in ordine cronologico;
- non si rinviene in atti prova che al rendiconto in esame sia stato allegata la nota sintetica esplicativa.
Non appaiono invece fondate le doglianze inerenti il riparto delle spese per ripristinare le parti condominiali danneggiate dalle radici di un albero che parte attrice asserisce essere insistente su terreno privato di un condomino;
nonché quelle per la ripartizione delle spese inerenti la deblattizzazione che parte attrice asserisce essersi resa necessaria esclusivamente a causa della noncuranza di alcuni condomini.
Dette spese riguardando parti comuni condominiali possono essere approvate e ripartite dall'assemblea condominiale esclusivamente tra tutti i condomini fino a che non si accerti la responsabilità di qualcuno dei condomini nel darne causa o il loro essere destinate a beneficio di alcuni dei condomini e non di altri e sulla base di tale accertamento si possa provvedere alla loro attribuzione solo a quei condomini.
Accertamento che in atti manca, così da non potersi ritenere provata la domanda sul punto. In definitiva, quindi, poiché è emersa la mancanza del registro di contabilità e della nota sintetica esplicativa che sono elementi essenziali del rendiconto condominiale e conseguentemente la mancanza di intelligibilità e chiarezza del consuntivo, ne consegue la invalidità della intera delibera presa con riferimento al punto 1 dell'Odg. assembleare, parte ordinaria e l'annullamento della stessa in accoglimento della domanda attorea
(Cfr.: Cass. Sezz. UU. 9839/2021; Cass. Sezz. UU. sent. n. 4806 del 7.3.2005).
Con riferimento poi al punto 2 del suo Odg., parte ordinaria, inerente la “Nomina dell'amministratore e determinazione dell'emolumento “, parte attrice si duole che al momento della conferma quale amministratore del dottor IG GA non sia stato specificato l'emolumento dovuto allo stesso per tale incarico ma si sia soltanto fatto riferimento alla relativa voce presente nel preventivo condominiale.
La doglianza è fondata per quanto in atti.
La nomina dell'amministratore, a seguito della riforma del 2012, si struttura quale scambio di proposta e accettazione, così come si desume dai commi 2 e 14 dell'articolo 1129 del c.c., come pure dall'articolo 1130 del c.c., il quale dispone che la nomina deve essere annotata in apposito registro e, più in generale, la delibera di nomina e il correlato contratto di amministrazione devono avere forma scritta" (cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/04/2022, n. 12927).
Va ritenuto quindi che il testo novellato dell'art. 1129, comma 14 c.c., nel disporre espressamente che
“l'amministratore all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta", disciplina un'ipotesi di nullità testuale, sicché la specificazione dell'importo deve ritenersi necessaria anche nel caso di rinnovo dell'incarico e non può ritenersi implicita.
Dalla semplice lettura della delibera impugnata, non suscettibile di diversa interpretazione, non risulta che in sede assembleare sia stata specificata analiticamente la misura e la composizione del compenso da riconoscersi all'amministratore IG GA, non potendo valere a tali fini il rinvio alla voce inserita nel bilancio preventivo, in quanto la stessa non rappresenta un'assunzione di obbligo negoziale, ma una mera stima delle spese future e, come tale, soggetta a variazioni in sede di consuntivo.
L'articolo 1129 c.c., comma 14, non lascia spazio ad ulteriori interpretazioni, essendo irrilevante che il compenso possa essere rimasto invariato rispetto alle gestioni degli anni pregressi e che l'assemblea possa essere già al corrente della sua entità.
Ne consegue che la delibera sul punto è illegittima, rilevando il vizio emerso sotto il profilo della sua nullità destinata a travolgere la nomina dell'Amministratore.
Relativamente poi alla delibera sul punto 1 del suo Odg., parte straordinaria, riguardante “Su richiesta della sig.ra ratifica regolamento condominiale nel testo presentato nell'assemblea del 22 giugno 2020 Parte_1
e conseguente inserimento dello stesso, previa sottoscrizione dei condomini tutti, nel libro verbali assemblea”, va osservato quanto segue.
Parte attrice asserisce che detto regolamento di condominio sarebbe stato approvato nel giugno 2020 all'unanimità di 1000/millesimi, con approvazione contestuale dei millesimi in considerazione della erroneità dei precedenti millesimi attribuiti in condominio.
Si duole quindi che la delibera in esame, - che non ha approvato la proposta di ratifica dello stesso con una maggioranza di 610,487 millesimi -, sarebbe illegittima perché non presa all'unanimità dei condomini, come invece avvenuto al momento dell'approvazione del detto regolamento.
Si difende il convenuto eccependo l'inesistenza del regolamento oggetto della delibera perché CP_1 non ne esiste copia sottoscritta da tutti i condomini, non è stato allegato al libro verbali e non è stato trascritto.
Sostiene quindi la validità della delibera impugnata attesa la mancanza di forma scritta richiesta ad substantiam per tale documento.
Per quanto in atti la eccezione di parte convenuta risulta fondata atteso che i documenti allegati in atti da parte attrice a sostegno della asserita esistenza di tale documento risultano essere solo delle e-mail e delle bozze non sufficienti a suffragare la necessaria esistenza della forma scritta della delibera con la quale sarebbe stato approvato il detto regolamento, a termini dell'articolo 1136, VII comma cc, nonché della approvazione da parte di tutti i condomini all'unanimità dello stesso.
Con la conseguenza che quanto portato alla approvazione in sede assembleare del 06/06/2023 appare essere non una “ratifica” ma una “approvazione” di una proposta di regolamento che, contenendo clausole limitative dei diritti dei condomini per quanto emerge in atti, avrebbe richiesto l'approvazione all'unanimità e la stessa non risulta essere avvenuta.
Posto che il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere dell'assemblea di condominio non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma deve limitarsi al riscontro della loro legittimità (Cass. n. 5889 del 2001; Cass. n. 19457 del 2005) non emerge quindi il vizio sollevato in atti da parte attrice e la domanda sul punto va rigettata.
Parte attrice poi si duole che l'amministratore sarebbe stato inadempiente ai suoi obblighi di mandato per i vizi del rendiconto portato in approvazione dall'assemblea condominiale e perché non avrebbe dato seguito a quanto deliberato dalla assemblea a seguito della asserita approvazione nel giugno 2020 del regolamento condominiale inserendolo nel libro verbali.
Ha chiesto quindi la sua condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa nonché alla restituzione del compenso, in tutto o in parte, quantomeno pro quota millesimale dell'attrice.
Si è difeso l'amministratore convenuto eccependo di aver adempiuto all'obbligo di rendiconto e alla tenuta della contabilità ed ha chiesto il rigetto delle domande attoree e poi, solo nella sua prima memoria ex art 171 ter cpc ha chiesto di riconoscergli il compenso determinato in base ai valori di mercato per l'attività effettivamente resa nei confronti del , formulando una specifica conclusione sul punto. CP_1
Tale ultima domanda è inammissibile perché tardivamente spiegata solo nella prima memoria suddetta e dunque della stessa non si terrà conto ai fini della decisione.
In merito alla eccepita mala gestio del convenuto IG GA va osservato che è noto che l'attività dell'amministratore di condominio si configura come un ufficio di diritto privato, che è assimilabile, pur con tratti distintivi in ordine alle modalità di costituzione ed al contenuto "sociale" della gestione, al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato (Cass., Sez. 2^, 16 agosto 2000, n. 10815; Cass., Sez. 2^, 9 giugno 2000, n.
7891; Cass., Sez. 2^, 12 febbraio 1997, n. 1286) e nello specifico di quella dell'art.1710 c.c., relativo alla diligenza del mandatario nell'esecuzione dell'incarico.
Nell'espletamento dello stesso, quindi, deve agire con la responsabilità tipica del buon padre di famiglia, con sua piena responsabilità nell'ipotesi di inadempimento ad uno o più degli obblighi assunti, tra i quali, con tutta evidenza, rientra quello di perseguire l'interesse comune dei condomini. (Cass. 16.8.2000 n. 10815;
Cass. n. 25904/2009).
Ciò posto, però, va anche osservato che, ai sensi del comma 1 dell'art.2697 c.c. colui che agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi del diritto vantato;
mentre il comma 2, stabilisce che il convenuto è tenuto invece a dimostrare l'infondatezza del diritto attoreo, provandone i fatti estintivi, modificativi e impeditivi.
Per la responsabilità extracontrattuale grava quindi sul danneggiato l'onere di provare, ai sensi del citato articolo, tutti gli elementi costituivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito (danno, nesso causale e colpa) in maniera idonea da consentire, in termini conseguenziali, la verificazione dell'evento di danno/conseguenza ingiustamente dannosa, secondo la regola di inferenza probatoria del "più probabile che non". (Cass. civ., Sez. III, 13/06/2008, n. 15986).
Nel caso di responsabilità contrattuale, invece, l'art.1218 c.c. prevede che il debitore è responsabile per l'inadempimento di un'obbligazione se non prova che lo stesso è dovuto a una causa a lui non imputabile;
con la conseguenza che, al creditore è sufficiente provare in giudizio soltanto il titolo di credito su cui si fonda la pretesa e il danno conseguenza che consegue all'inadempimento, così come disposto dall'art.1223
c.c., non dovendo provare invece, ma solo allegare, l'inadempimento del debitore, il danno evento e l'elemento psicologico.
Per questi ultimi tre elementi la norma, quindi, fonda delle presunzioni relative, ma il creditore, ai fini del risarcimento, non può limitarsi a provare un danno in re ipsa, bensì deve dimostrare il nesso tra l'evento materiale e le conseguenze pregiudizievoli nella sua sfera patrimoniale, nonché queste ultime.
Tenuto conto di questi principi vanno quindi esaminate le doglianze della attrice.
Nel caso in esame, seppure possa ritenersi che l'amministratore non abbia adempiuto con la diligenza del buon padre di famiglia il mandato conferitogli con riferimento esclusivamente a quanto sopra rilevato e ritenuto in ordine al consuntivo oggetto della delibera impugnata, va però anche osservato che non è stata fornita prova, come era onere della attrice, di alcun danno patrimoniale che potesse esserle derivato in conseguenza di tale inadempimento.
Tale non possono essere ritenuti gli esborsi effettuati da parte attrice per spese di giudizio e di mediazione, costituendo le stesse al più un danno mediato e non immediato da ristorarsi con la condanna ai sensi dell'art.91 cpc in caso di soccombenza del convenuto o da compensare tra le parti ai sensi dell'art.92 cpc.
Ne consegue che le domande della attrice sul punto vanno rigettate. Da ultimo non può trovare accoglimento la richiesta di condanna per lite temeraria della attrice avanzata dai convenuti e IG GA ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo stato allegato né, a fortiori, CP_1 provata l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite.
Non ignora, invero, questo Giudice, l'orientamento affermato dalla Suprema Corte secondo cui all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione del danno subito dalla parte vittoriosa, essendo quest'ultimo costituito non dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri e dai disagi che questa abbia dovuto affrontare per effetto della iniziativa dell'avversario, quale posta risarcitoria suscettibile di essere liquidata sulla base della comune esperienza. Appare, tuttavia, preferibile l'indirizzo ermeneutico secondo cui la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. presuppone pur sempre la prova, da parte dell'istante, sia dell'an che del quantum debeatur e comunque, pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, effettuabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare (Cass. 30 luglio 2010, n. 17902; Cass. 8 giugno 2007 n. 13395).
Anche la facoltà di liquidazione equitativa del danno, infatti, deve essere letta alla luce dei criteri generali di cui agli art. 1226 e 2056 c.c., che impongono al danneggiato di allegare (almeno) gli elementi di fatto posti a supporto della propria pretesa risarcitoria, anche a fronte di pregiudizi di difficile o impossibile quantificazione economica. Fatti questi ultimi non occorsi nel presente procedimento.
Ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
In applicazione del dettato degli artt.91 e 92 c.p.c., le competenze del presente giudizio e della procedura di mediazione vanno compensate per la metà tra la attrice ed il , tenuto conto della CP_4 CP_1 parziale reciproca soccombenza e, in considerazione dell'accoglimento per il resto delle domande dell'attrice, la rimanente metà delle competenze, nonchè tutte le spese vive, di giudizio e di mediazione vanno poste a carico del convenuto . CP_1
Le stesse vanno determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda e sono liquidate, per tale sola parte, in dispositivo.
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio, invece, le spese di lite e di mediazione vanno compensate integralmente tra l'attrice e il convenuto IG GA, in ragione della reciproca soccombenza.
Nulla per le spese e competenze di giudizio e di mediazione tra i convenuti.
In conseguenza della mancata partecipazione del Condominio, senza giustificato motivo, alla procedura di mediazione n°498-2023, lo stesso va condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art.12bis del D.Lgs.28/210.
Atteso invece che il ha poi partecipato alla mediazione n°204/2024 ritualmente svoltasi tra tutte CP_1 le parti, nonché in considerazione dell'esito del presente giudizio, non emergono i presupposti per la condanna del convenuto a corrispondere all'attrice una somma ai sensi dell'art.12bis del CP_1
D.Lgs.28/210.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra domanda ed istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti come in motivazione:
- Annulla la delibera del convenuto di via del 6/6/2023 presa con CP_1 Controparte_2 riferimento al punto 1 dell'Odg. assembleare, parte ordinaria.
- Dichiara la nullità della delibera del Condominio convenuto di via Privata Milano del 6/6/2023 CP_1 presa con riferimento al punto 2 del suo Odg. assembleare, parte ordinaria.
- Rigetta tutte le altre domande della attrice nei confronti di entrambi i convenuti Parte_1
e IG GA. Controparte_2
- Rigetta tutte le domande dei convenuti e IG GA nei Controparte_2 confronti della attrice Parte_1
- Condanna il convenuto , in persona del suo amministratore pro CP_1 Controparte_2 tempore, a corrispondere all'attrice la metà dei compensi di giudizio e di Parte_1 mediazione, liquidati per tale sola metà in €.3.000,00, nonché integralmente le spese di lite e di mediazione determinate in €.600,00, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed a cpa e Iva di legge. Compensa la rimante metà dei compensi di giudizio e di mediazione tra le parti in giudizio.
- Compensa integralmente le spese di giudizio e di mediazione tra l'attrice e il Parte_1 convenuto IG GA.
- Nulla per le spese e competenze di giudizio e di mediazione tra i convenuti Controparte_2
e IG GA.
[...]
- Condanna il convenuto di Milano al versamento all'entrata del bilancio CP_1 Controparte_2 dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art.12bis del D.Lgs.28/210.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge e resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano 30 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani