Art. 2.
I contributi di cui al precedente articolo sono concessi ai cittadini italiani o agli enti o societa' di nazionalita' italiana, o loro aventi causa, che riparino o ricostruiscano fabbricati di loro proprieta' adibiti al momento del danno ad uso di civile abitazione.
Restano ferme le disposizioni degli articoli 44 e 49 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 .
I contributi di cui al precedente articolo sono concessi ai cittadini italiani o agli enti o societa' di nazionalita' italiana, o loro aventi causa, che riparino o ricostruiscano fabbricati di loro proprieta' adibiti al momento del danno ad uso di civile abitazione.
Restano ferme le disposizioni degli articoli 44 e 49 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 .