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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/04/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2530/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2530/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ZIROLDI Parte_1 C.F._1
VALTER
EZ BR (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SPAGGIARI C.F._2
BARBARA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
Avente ad oggetto: Separazione consensuale
FATTO
1. Con ricorso per separazione personale dei coniugi ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data
06/06/2024, e BR EZ hanno riferito di aver contratto Parte_1
matrimonio in Mirandola (MO) in data 18/12/2005 e che dalla loro unione sono nate le figlie
Per_
in data 07/05/2003 e in data 06/09/2004, entrambe maggiorenni, ma non Per_1
economicamente autosufficienti. Le parti hanno, altresì, rappresentato che ormai da tempo la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile tanto da aver già fissato dimore e residenze separate.
2. Ciò premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di ottenere sentenza di separazione alle condizioni concordate di seguito trascritte:
“1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
pagina 1 di 4 Per 2.Le due figlie e resteranno a vivere con la madre mentre il padre, Sig. ZA Per_1
AB contribuirà al loro mantenimento mediante il versamento in via anticipata di euro 150,00
(centocinquanta/00) per ciascuna entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese fino al mese di ottobre
2024 mentre dal mese di novembre 2024 il contributo salirà ad euro 350,00 per ciascuna figlia.
3.I genitori si impegnano a suddividere le spese straordinarie relative al mantenimento delle figlie al
50% ciascuno. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie le seguenti spese: -mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche , terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapeutiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
- Scolastiche: rette scolastiche, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
- Sportive-Ricreative e altre varie: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
4.il genitore che anticiperà la spesa avrà diritto al rimborso del 50% da parte dell'altro dietro semplice esibizione, anche via watshap , della documentazione giustificativa della spesa (scontrino fiscale, fattura, ticket etc); la spesa dovrà essere rimborsata nel termine di 8 giorni;
tutte le spese di particolare rilievo economico o che comunque superino i 1.000 (mille) euro dovranno essere preventivamente concordate e si riterrnno concordate qualora non pervengano osservazioni e motivato diniego entro 7 giorni .
5.I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuna di esse;
6.I coniugi rinunciano reciprocamente al riconoscimento di un contributo al mantenimento l'uno dei confronti dell'altra e dichiarano di nulla pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione;
7.spese legali compensate”.
3. L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.
4. Con atto depositato in data 09/10/2024, il procuratore comune dei ricorrenti ha dato atto di aver ricevuto revoca del mandato da parte del sig. ZA e, di conseguenza, ha rinunciato al mandato nei pagina 2 di 4 confronti della sig.ra pertanto, il difensore ha chiesto al Giudice di fissare nuova udienza onde Pt_1
consentire alle parti di munirsi di nuovo procuratore.
5. Con provvedimento del 21/10/2024, il Giudice ha rinviato per i medesimi incombenti all'udienza del
10/02/2025, da svolgersi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
6. La sig.ra nel termine assegnato, si è costituita con nuovo difensore ed ha confermato le Pt_1 conclusioni condivise di cui all'originario ricorso congiunto, subordinando espressamente tale conferma alla speculare rinnovazione di intenti da parte del marito;
diversamente il sig. ZA non ha provveduto a tale incombenza.
7. Con provvedimento del 28/02/2025, il Giudice ha rinviato all'udienza del 01/04/2025, da svolgersi in forma scritta, per consentire al sig. ZA di munirsi di difensore al fine della conferma delle condizioni di separazione.
8. La sig.ra ha nuovamente confermato le condizioni congiunte rassegnate nel ricorso, Pt_1
subordinando ancora tale conferma alla speculare rinnovazione di intenti da parte del sig. ZA.
Nulla è stato depositato dal sig. ZA.
DIRITTO
- rilevato che la revoca al mandato da parte del sig. ZA non costituisce ostacolo alla pronunzia di separazione, atteso che ai sensi dell'art. 85 c.p.c. la revoca o la rinuncia alla procura non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore;
- considerato che deve presumersi la conferma delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in assenza di contraria dichiarazione da parte del sig. ZA;
- rilevato che la conferma, da parte della sig.ra delle condizioni congiunte di cui al ricorso Pt_1
introduttivo, subordinata alla speculare rinnovazione di intenti da parte del marito, è inammissibile, in quanto la Suprema Corte ha precisato, in modo condivisibile, che l'accordo sotteso alla proposizione di ricorso congiunto “ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni pattuite non si pongano in contrasto con l'interesse dei figli minori” e, di conseguenza, la revoca del consenso risulta “inammissibile … dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni … ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali”(Cass., 27.8.2018,
n. 19540);
- ritenuto che, nel caso di specie, l'accordo raggiunto dalle parti, trasfuso nelle conclusioni congiunte da essi formulate nell'iniziale ricorso, regolamenta compiutamente ed equamente le pagina 3 di 4 condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e che, quindi, la domanda congiunta dei coniugi possa essere integralmente recepita
P.Q.M
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e EZ BR, ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(MO) il 14/10/1966 e EZ BR nato a [...] il [...];
2. omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MIRANDOLA (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2005 – Parte II – Serie A- Atto n. 48);
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 16/04/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2530/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ZIROLDI Parte_1 C.F._1
VALTER
EZ BR (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SPAGGIARI C.F._2
BARBARA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
Avente ad oggetto: Separazione consensuale
FATTO
1. Con ricorso per separazione personale dei coniugi ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data
06/06/2024, e BR EZ hanno riferito di aver contratto Parte_1
matrimonio in Mirandola (MO) in data 18/12/2005 e che dalla loro unione sono nate le figlie
Per_
in data 07/05/2003 e in data 06/09/2004, entrambe maggiorenni, ma non Per_1
economicamente autosufficienti. Le parti hanno, altresì, rappresentato che ormai da tempo la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile tanto da aver già fissato dimore e residenze separate.
2. Ciò premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di ottenere sentenza di separazione alle condizioni concordate di seguito trascritte:
“1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
pagina 1 di 4 Per 2.Le due figlie e resteranno a vivere con la madre mentre il padre, Sig. ZA Per_1
AB contribuirà al loro mantenimento mediante il versamento in via anticipata di euro 150,00
(centocinquanta/00) per ciascuna entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese fino al mese di ottobre
2024 mentre dal mese di novembre 2024 il contributo salirà ad euro 350,00 per ciascuna figlia.
3.I genitori si impegnano a suddividere le spese straordinarie relative al mantenimento delle figlie al
50% ciascuno. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie le seguenti spese: -mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche , terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapeutiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
- Scolastiche: rette scolastiche, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
- Sportive-Ricreative e altre varie: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
4.il genitore che anticiperà la spesa avrà diritto al rimborso del 50% da parte dell'altro dietro semplice esibizione, anche via watshap , della documentazione giustificativa della spesa (scontrino fiscale, fattura, ticket etc); la spesa dovrà essere rimborsata nel termine di 8 giorni;
tutte le spese di particolare rilievo economico o che comunque superino i 1.000 (mille) euro dovranno essere preventivamente concordate e si riterrnno concordate qualora non pervengano osservazioni e motivato diniego entro 7 giorni .
5.I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuna di esse;
6.I coniugi rinunciano reciprocamente al riconoscimento di un contributo al mantenimento l'uno dei confronti dell'altra e dichiarano di nulla pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione;
7.spese legali compensate”.
3. L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.
4. Con atto depositato in data 09/10/2024, il procuratore comune dei ricorrenti ha dato atto di aver ricevuto revoca del mandato da parte del sig. ZA e, di conseguenza, ha rinunciato al mandato nei pagina 2 di 4 confronti della sig.ra pertanto, il difensore ha chiesto al Giudice di fissare nuova udienza onde Pt_1
consentire alle parti di munirsi di nuovo procuratore.
5. Con provvedimento del 21/10/2024, il Giudice ha rinviato per i medesimi incombenti all'udienza del
10/02/2025, da svolgersi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
6. La sig.ra nel termine assegnato, si è costituita con nuovo difensore ed ha confermato le Pt_1 conclusioni condivise di cui all'originario ricorso congiunto, subordinando espressamente tale conferma alla speculare rinnovazione di intenti da parte del marito;
diversamente il sig. ZA non ha provveduto a tale incombenza.
7. Con provvedimento del 28/02/2025, il Giudice ha rinviato all'udienza del 01/04/2025, da svolgersi in forma scritta, per consentire al sig. ZA di munirsi di difensore al fine della conferma delle condizioni di separazione.
8. La sig.ra ha nuovamente confermato le condizioni congiunte rassegnate nel ricorso, Pt_1
subordinando ancora tale conferma alla speculare rinnovazione di intenti da parte del sig. ZA.
Nulla è stato depositato dal sig. ZA.
DIRITTO
- rilevato che la revoca al mandato da parte del sig. ZA non costituisce ostacolo alla pronunzia di separazione, atteso che ai sensi dell'art. 85 c.p.c. la revoca o la rinuncia alla procura non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore;
- considerato che deve presumersi la conferma delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in assenza di contraria dichiarazione da parte del sig. ZA;
- rilevato che la conferma, da parte della sig.ra delle condizioni congiunte di cui al ricorso Pt_1
introduttivo, subordinata alla speculare rinnovazione di intenti da parte del marito, è inammissibile, in quanto la Suprema Corte ha precisato, in modo condivisibile, che l'accordo sotteso alla proposizione di ricorso congiunto “ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni pattuite non si pongano in contrasto con l'interesse dei figli minori” e, di conseguenza, la revoca del consenso risulta “inammissibile … dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni … ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali”(Cass., 27.8.2018,
n. 19540);
- ritenuto che, nel caso di specie, l'accordo raggiunto dalle parti, trasfuso nelle conclusioni congiunte da essi formulate nell'iniziale ricorso, regolamenta compiutamente ed equamente le pagina 3 di 4 condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e che, quindi, la domanda congiunta dei coniugi possa essere integralmente recepita
P.Q.M
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e EZ BR, ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(MO) il 14/10/1966 e EZ BR nato a [...] il [...];
2. omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MIRANDOLA (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2005 – Parte II – Serie A- Atto n. 48);
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 16/04/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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