Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/05/2025, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 6647/2024 R.G., avente ad oggetto: accertamento
negativo - ripetizione indebito CP_1
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
RODANO GIANFRANCO, SOMMA MANUELA
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to VITTORI GIANFRANCO, elettivamente CP_1 domiciliato/a presso lo Studio sito in PIAZZA DELLA REPUBBLICA (C/O
AVVOCATURA INPS) 26 CATANIA
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti, la causa viene decisa alla luce delle conclusioni come rassegnate ed in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha adito questo Ufficio, formulando le seguenti conclusioni: “accertare
che il provvedimento di accertamento dell' di Catania datato 09.02.2022 è CP_1
illegittimo per tutte le motivazioni illustrate e, per l'effetto, annullare lo stesso;
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- conseguentemente, condannare l' in persona del Suo Presidente e legale CP_1
rappresentante pro tempore, a restituire alla sig.ra gli importi, medio Parte_1
tempore, trattenuti illegittimamente sulla pensione categoria INVCIV n. 01397141 con decorrenza dal mese di aprile 2024”.
Si è costituito l' il quale ha avversato in vario modo il ricorso, chiedendone il CP_1
rigetto.
La causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Tutti gli atti vanno ritenuti richiamati e trascritti.
L'oggetto del giudizio riguarda l'indebito assistenziale comunicato da a parte CP_1
ricorrente, relativamente alla prestazionale assistenziale goduta (pensione invalidità
civile), per avere parte ricorrente superato le soglie reddituali utili ai fini della percezione delle maggiorazioni sociali.
Parte ricorrente deduce l'irripetibilità dell'indebito, in quanto l'eventuale superamento dei limiti di reddito doveva ritenersi conoscibile dall' , in ragione del fatto che CP_2
l'asserito superamento delle soglie per le riconosciute maggiorazioni sociali sarebbe in ogni modo dipeso da prestazioni erogate dallo stesso Ente
Sicché nessun dolo poteva ascriversi alla parte ricorrente, dovendo trovare tutela l'affidamento della parte assistita, in ragione dei valori di cui all'art. 38 Cost.
La domanda è fondata.
Come ha evidenziato la Suprema Corte, “In tema di indebito assistenziale, in luogo
della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione,
in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la
ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e
la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito
assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far
tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il
percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera
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omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”. (Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223).
Tale indirizzo risulta inoltre confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità.
In particolare, si segnala Cass. civ. sez. lav. 20.5.2021, n. 13915, la quale, proprio nel caso dell'indebito avente ad oggetto le maggiorazioni sociali in materia di assistenza, ha formulato i seguenti principi di diritto:
“a) Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili,
quale deve intendersi la maggiorazione della pensione sociale prevista dalla L. n. 441
del 2001, art. 38, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni
indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia,
non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il
carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole
dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali";
b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del
requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3
ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito
nella L. n. 291 del 1988);
c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i
ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la
prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia
addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo
affidamento".
Tale è anche l'indirizzo della giurisprudenza di merito: si veda, ad es., Tribunale
Palermo sez. lav., 15/09/2023, n.2966; Tribunale Perugia sez. lav., 07/07/2023, n.207;
Corte appello Palermo sez. lav., 16/02/2023, n.141; Tribunale Frosinone sez. lav.,
06/12/2022, n.1239; Tribunale Cosenza sez. lav., 26/10/2022, n.1682; Tribunale Trani
sez. lav., 10/11/2021, n.1723; Corte appello Genova sez. lav., 19/01/2021, n.285.
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Nel caso di specie, è pacifico che tutti i redditi di cui ha goduto parte ricorrente siano dipesi da prestazioni erogate dall' . CP_1
L'ente, in sostanza, era perfettamente in grado di determinare il giusto importo della prestazione e l'eventuale erogazione di somme maggiori rispetto a quelle dovute ha quindi generato un ragionevole affidamento in capo alla parte ricorrente, in relazione alla quale nessun elemento di dolo può ravvisarsi.
Nessun importo può dunque essere ripetuto dall' , prima dell'accertamento CP_1
dell'indebito.
Il ricorso deve essere dunque accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto:
ACCERTA che il provvedimento di accertamento dell' di Catania datato CP_1
09.02.2022 è illegittimo, non sussistendo i presupposti per la ripetibilità dell'indebito, fino al momento dell'atto di accertamento;
CONDANNA l' a restituire alla sig.ra gli importi, medio CP_1 Parte_1
tempore, trattenuti illegittimamente sulla pensione categoria INVCIV n. 01397141 con decorrenza dal mese di aprile 2024, oltre accessori, come per legge;
CONDANNA l' al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente CP_1
che liquida in €.1863,5, oltre IVA, C.P., rimborso forfettario al 15%, come per legge,
disponendone la distrazione in favore del Procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. RODANO GIANFRANCO.
Così deciso e depositato, in Catania, 12/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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