Sentenza 14 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/10/2003, n. 15314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15314 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 5 3 14/ 03 IN NOME DEL POPO ITALIANO LA CORTES PREMA I Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Косетом revocesion Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO Presidente R.G.N. 10284/00 Cron. 31141 Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE .4045 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Rep. Dott. Italo PURCARO Consigliere Ud. 09/06/03 Dott. Bruno DURANTE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 10, presso 10 studio dell'avvocato FRANCESCO SCORSONE, difeso dall'avvocato RORIO FICANO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
PE RO RI ES, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGRE MELLINI 271 presso lo studio dell'avvocato SIMONA FIORAVANTI, difesa dall'avvocato CARLO GARGANO, giusta delega in atti;
2003 controricorrente nonchè contro 1327 2 -1- OR AN;
intimato avverso la sentenza n. 73/99 del Tribunale di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA DI BAGHERIA, depositata il 28/12/99; rg.9176/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/03 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato SCORSONE FRANCESCO ( per delega Avv. Ficano Rosario ); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 4 marzo 1998 NT LL conveniva in giudizio davanti al TO di Bagheria, AN OR, nella qualità di custode giudiziario dell'immobile sito in Bagheria, corso Butera n. 420, e RO RI ES PE, chiedendo la revocazione per dolo di una delle parti, dell'ordinanza di convalida di sfratto emessa dal V. TO di Bagheria il 29 dicembre 1997 e depositate, il 30 successivo. Esponeva che con atto notificato il 22 novembre 1996 lo OR, nella qualità suddetta, premettendo di aver concesso in locazione all'LL l'immobile ad uso commerciale sito in Bagheria, corso Butera n. 420 per la pigione di lire 2.000.000 mensili e che il conduttore non aveva provveduto al pagamento dei canoni da luglio a novembre 1996, per complessive lire 10.000.000, gli intimava sfratto per morosità citandolo W contestualmente a comparire avanti il TO di Bagheria all'udienza del 17 dicembre 1996. In tale udienza il V. TO, su richiesta dell'LL, concedeva a quest'ultimo termine fino al 31 dicembre successivo per sanare la morosità e rinviava per la verifica all'udienza del 14 gennaio 1997. Sosteneva quindi l'attore che con lettera del 23 dicembre 1996, aveva inviato all'avvocato NT CONTRINO, procuratore dell'intimante, la somma di lire 10.000.000 a mezzo di assegno circolare della Banca del Sud n. 5/0237210, provvedendo in tal modo all'integrale pagamento della somma intimatagli e che aveva provveduto poi a corrispondere direttamente al custode i canoni successivamente maturati fino al gennaio 1997. Il legale, con raccomandata del 30 dicembre 1996, gli aveva inspiegabilmente risposto di accettare l'importo in conto di un preteso e non specificato maggior credito "per spese e interessi". Nonostante ciò all'udienza di verifica, tenutasi il 21 gennaio 1997, il procuratore dello OR aveva dichiarato falsamente che la morosità persisteva sia per i canoni scaduti che per quelli a scadere, di tal che il V. TO, con l'ordinanza del 29 dicembre 1997, convalidava lo sfratto, fissando per il rilascio la data del 15 febbraio 1998. E poiché la mendace dichiarazione resa all'udienza dal procuratore dell'intimante integrava la fattispecie del dolo revocatorio ex art. 395 n. 1 c.p.c., l'LL chiedeva, in via principale, la revocazione dell'ordinanza previa sospensione della sua esecuzione, nonché la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente. Sostenendo poi che il contratto di locazione si era tacitamente rinnovato in quanto la PE, rientrata nella disponibilità dell'immobile, aveva Z ricevuto il pagamento dei canoni maturati successivamente alla data dell'udienza ed anzi gli aveva intimato un nuovo sfratto per morosità, relativamente ai canoni da luglio ad ottobre 1997, chiedeva, in via subordinata, dichiararsi che il contratto di locazione tra le parti era tuttora in corso. Con successivo ricorso depositato il 18 marzo 1998 l'LL chiedeva la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di convalida impugnata per revocazione, che il TO concedeva con provvedimento del 24 marzo successivo. La PE, costituitasi in giudizio, eccepiva anzitutto il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto non aveva preso parte al processo conclusosi con l'emissione dell'ordinanza di convalida dello sfratto. Contestava che la decisione impugnata fosse stata determinata dal dolo della parte sostenendo che il procuratore dell'intimante ben aveva imputato la somma rimessagli dall'LL ad interessi e spese che, sebbene non liquidati, erano comunque dovuti. Ribadiva in ogni caso la propria estraneità alla vicenda smentendo qualsiasi forma di concertazione con lo OR al fine di ottenere il rilascio dell'immobile. Contestava altresì il contenuto della domanda subordinata in quanto preclusa dal giudicato formatosi con la convalida di sfratto e negava di aver mai consentito alla rinnovazione tacita del contratto. Chiedeva quindi il rigetto di tutte le domande proposte dall'attore e la revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione emesso dal giudice. Si costituiva anche la OR eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva a seguito della cessazione della custodia giudiziaria. Nel merito contestava l'assunto dell'attore rilevando che nessuna falsa dichiarazione era stata mai resa da se stesso o dal proprio difensore: ed infatti quest'ultimo aveva insistito per ottenere la convalida dello : sfratto dopo aver depositato fotocopia della raccomandata del 30 dicembre 1996, nella quale era stata espressamente indicata la imputazione delle somme corrisposte dall'LL, e che conteneva l'avvertimento che in caso di mancata integrazione si sarebbe provveduto a richiedere la convalida dello sfratto. Chiedeva pertanto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, il rigetto delle domande proposte dall'attore. Respinta la richiesta di revoca della sospensione il Tribunale di Palermo - Sezione distaccata di Bagheria - in composizione monocratica, con sentenza 28 dicembre 1999, rigettava le domande proposte dall'LL contro lo OR e la PE e compensava integralmente fra tutte le parti le spese processuali, affermando, fra l'altro, per quanto ancora possa interessare: - che non sussistevano gli estremi del dolo revocatorio;
- che, pertanto, la domanda proposta ex art.395 n. 1 c.p.c. andava rigettata;
- che non si ravvisavano elementi tali da riconoscere una tacita riconduzione della locazione. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'LL, affidandolo a tre motivi. Ha resistito la PE con controricorso. Lo OR non si è costituito in questo grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i tre mezzi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione logico-giuridica delle rispettive censure, il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 395 n. 1 c.p.c. e la contraddittorietà della motivazione sul punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 del codice di rito), critica il rigetto della sua domanda di revocazione, imputando al Tribunale palermitano di non avere rilevato: che il procuratore dell'intimato aveva dolosamente attestato la persistenza della morosità; che, comunque, erano stati interamente corrisposti, nel termine di grazia, i canoni per i quali era stato intimato lo sfratto;
che il TO, concedendo tale termine, non aveva liquidato le spese. Le esposte censure non colgono nel segno. Esse si infrangono contro l'accertamento con cui il giudice della revocazione, preso atto che nel termine di grazia la morosità per i canoni intimati era stata completamente sanata, ha rilevato che "il procuratore dell'intimante ha tuttavia affermato all'udienza di "verifica" del procedimento di convalida che persisteva la morosità, ma contestualmente ha prodotto, come risulta dal verbale, la lettera in data 30 dicembre 1996, indirizzata al conduttore, nella quale si dava atto della ricezione dell'assegno da questo inviato con la lettera del 3 novembre 1996, contestando solamente il perdurare d'un debito residuo, corrispondente all'importo (non specificato) degli interessi e delle spese, ai quali avrebbe dovuto imputarsi una parte della somma (di 10.000.000) intimata e poi riscossa, e si invitava l'LL a provvedere al relativo pagamento, avvertendolo che, in difetto, all'udienza del 14 gennaio 1997 destinata, sarebbe stata richiesta la convalida dello sfratto". Ciò premesso, il suddetto giudice ha affermato che la dichiarazione circa la persistenza della morosità andava valutata assieme alle ulteriori, contestuali e documentate specificazioni, aggiungendo che, in questo contesto, “la oggettiva situazione rappresentata dal locatore risulta conforme all'incontroversa realtà dei fatti", a nulla rilevando , "ai fini del dedotto raggiro revocatorio, se in punto di diritto la imputazione agli interessi ed alle spese fosse corretta e se conseguentemente anche l'accusa di morosità lo fosse". Ed ha concluso che "la pronuncia impugnata a parte - ogni questione, estranea al presente giudizio, circa la sua esattezza che ha convalidato lo sfratto per il mancato pagamento, 'in tutto o in parte', dei canoni scaduti indicati nell'atto di intimazione non è stata determinata da dolosi raggiri della parte, ma è frutto della interpretazione data dal giudice della convalida alla situazione effettivamente espostagli". Motivazione ineccepibile, che fa buon governo delle norme applicabili e che sotto il profilo logico appare esauriente e ragionevole, come tale incensurabile in questa sede, ove si tratta solo di verificare la sussistenza, o meno, di un'ipotesi di dolo revocatorio, non già la fondatezza della pronuncia del TO, dal quale (non è superfluo aggiungere) sarebbe stato auspicabile una condotta sostanzialmente più appropriata. Il ricorso va, pertanto, rigettato, ma la particolarità della vicenda induce a compensare in toto le spese di questo grado.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 9 giugno 2003, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Schoon вбаси Мите Depositata in Cancelleria GAN LIERE OT oggi OTT. 2003 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello