Sentenza 8 marzo 2000
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art.10 della legge n.40 del 1998 anche il contributo preventivamente offerto, diretto a favorire l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato. (Fattispecie nella quale il ricorrente deduceva la insussistenza del reato essendosi lo stesso limitato a trasportare i clandestini dopo che essi avevano già varcato il confine. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza, in quanto l'imputato, prima ancora di prendere in consegna i clandestini, si era accordato con il coimputato per svolgere l'attività richiesta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2000, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 08/03/2000
1. Dott. MOCALI PIETRO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE Consigliere N. 1744
3. Dott. CAMPO STEFANO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO Consigliere N. 42133/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EZ OK n. il 17/04/1977
2) EN NJ n. il 10/02/1976
avverso sentenza del 19/07/1999 TRIBUNALE di TRIESTE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE lette le conclusioni del P.G. Dott. Palombarini che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
- letti gli atti dei ricorsi per cassazione proposti da EZ OE e EN ON avverso la sentenza in data 19/7/99 del Tribunale di Trieste che, a seguito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., applicava ad entrambi la pena, condizionalmente sospesa, di anni 1, mesi 4 di reclusione e L.
2.000.000 di multa ciascuno per concorso nel reato p. e p. dall'art. 10, commi 1 e 3, Legge 40/98, commesso in Muggia il 30/3/1999, disponendo, altresì, la confisca delle somme di denaro sequestrate ad entrambi gli imputati nonché dell'autovettura Renault Twingo sequestrata all'OT e di quella sequestrata alla EN sulla quale viaggiavano i clandestini, osserva:
nei motivi di ricorso separatamente presentati da ciascun imputato, la EN deduce in primo luogo violazione di legge per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. sul rilievo che dagli atti risultava come la stessa si fosse limitata a trasportare sulla propria autovettura del clandestini dopo che questi avevano già attraversato il confine e non poteva configurarsi, quindi, l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge 40/98 che punisce le attività dirette a favorire l'ingresso clandestino degli stranieri nel territorio dello Stato. Entrambi gli imputati chiedevano, inoltre, l'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui disponeva la confisca del denaro loro sequestrato e l'OT, altresì, con riguardo alla confisca dell'autovettura da lui condotta e che procedeva separatamente da quella condotta dalla EN su cui si trovavano i clandestini.
Motivi della decisione
Inammissibile perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto è in primo luogo il motivo di ricorso con il quale la EN assume l'insussistenza del reato ascrittole per essersi la stessa limitata a trasportare i clandestini dopo che essi avevano già varcato il confine.
Invero, come risulta espressamente dalla sentenza impugnata, l'imputata, prima ancora di prendere in consegna i clandestini, si era accordata con il coimputato per svolgere l'attività richiesta e, quindi, la sua partecipazione al reato discendeva dal contributo preventivamente offerto, diretto a favorire l'ingresso clandestino. È infondato, poi, il motivo di ricorso con il quale l'OT chiede l'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui dispone la confisca dell'autovettura sequestratagli assumendo che presupposto per la confisca del mezzo di trasporto sia l'utilizzazione del medesimo per il trasporto dei clandestini, mentre nel caso concreto la sua autovettura viaggiava senza clandestini a bordo, i quali tutti avevano preso posto sull'auto condotta dalla EN. È sufficiente sul punto rilevare che il comma 4 dell'art. 10 della legge 40/98 prevede la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto
"utilizzato per i medesimi reati" e non v'ha dubbio che nella specie, pur non essendovi alcun clandestino sull'autovettura condotta dall'OT, essa venne usata per commettere il reato di cui trattasi e per il quale lo stesso ricorrente ha chiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Fondato è, invece, il motivo comune ad entrambi i ricorrenti, con il quale si chiede l'annullamento della sentenza impugnata in ordine alla disposta confisca delle somme di denaro loro sequestrate. Invero l'art. 445, comma 1, c.p.p. prevede che la sentenza di applicazione della pena su richiesta della parti non comporta l'applicazione di misure di sicurezza, salvo i casi di confisca obbligatoria previsti dal 2^ comma dell'art. 240 c.p.. Poiché nel caso di specie il denaro trovato di possesso dagli imputati costituiva il profitto del reato, la confisca era soltanto facoltativa ai sensi del comma 1 dell'art. 240 c.p. e, quindi, non poteva essere disposta con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. La sentenza impugnata, va dunque, annullata, limitatamente a quest'ultimo punto, senza rinvio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca delle somme di denaro di cui ordina la restituzione agli aventi diritto.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2000