Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2001, n. 2921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2921 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LO ITALIAN029 2 1 /0 1 IN NOME ASSAZIONE LA CORTE SUP SEZIONE SECONDA CIVILE DIVISIONE GIUDIZIALE. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -FORMAZIONE DELLE FORZIONI - Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE - R.G. N. 15719/98 Cron. 5929 Consigliere- . Dott. Rafaele CORONA Rep. 929 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere- Dott. NN SCHERILLO Consigliere - Ud. 04/10/00 Dott. Vincenzo MAZZACANE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE NT ENZA sul ricorso proposto da: NA NN, elettivamente domiciliata in ROMA И VIA BASTIONI DI MICHELANGELO, presso lo studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dell'avvocato SAVONI M., difesa dall'avvocato FERRARIS UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ¡GIUSEPPE EUSEBIO, giusta delega in atti;
dal Sig. - ricorrente- per diritti 27 FEB. 2001 IL CANCELLIERE
contro
NA EN, FR AL;
intimati avverso la sentenza n. 85/98 della Corte d'Appello di LIRE 3000 CANCELLERIA TORINO, depositata il 31/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2000 udienza del 04/10/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo 1567 CG073511 -1- CG073512 7 MAZZAÇANE; udito 1'Avvocato FERRARIS GIUSEPPE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO atto di citazione notificato il 22.5.1986 Con EN ER e LE AN, rispettivamente figlio e coniuge del defunto GI ER, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino NN ER, figlia del "de cuius", e, premesso che la successione era stata regolata da un testamento in base al quale la AN era stata nominata erede universale ed ai figli EN e NN era stata riservata la quota di legittima, chiedevano procedersi alla divisione dei beni ereditari. Costituitasi in giudizio la convenuta nulla eccepiva sulla domanda di divisione chiedendo peraltro il rendiconto da parte degli attori sulla gestione del patrimonio ereditario e la condanna saldo dej medesimi al versamento dell'eventuale debitorio, anche per cattiva amministrazione. Il Tribunale adito con sentenza parziale dell'8.7.1992 disponeva la divisione, stabiliva le quote e per ciascuna di esse determinava i relativi lotti, ivi compresi i conguagli nascenti dai lerendiconto;
con separata ordinanza rimetteva parti dinanzi al giudice istruttore per ia prosecuzione del giudizio di divisione ai fini 3 della assegnazione e della attribuzione dei lotti. A seguito di impugnazione da parte di NN ER, La Corte di Appello di Torino con decisione del 31.1.1998, in parziale riforma della sentenza di primo grado, disponeva lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti in base ad un progetto di divisione comprendente anche 1 beni mobili facenti parte dell'asse conquagli ereditario e la rivalutazione dei pecuniari sui lotti formati, rigettava per il resto i motivi appello, e poneva a carico dell'appellante j due terzi delle spese del giudizio di secondo grado, compensando tra le parti il residuo terzo. M premesso che venivanc La Corte territoriale, conclusioni assunte dalla esaminato soltanto le appellante all'udienza a tal fine destinata e non quelle riportate nella comparsa conclusionale, riteneva anzitutto infondato il motivo di appello relativo alla dedotta nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado per mancata sottoscrizione di esso dalla parte personalmente о da procuratore speciale per essere Ivi previsto, con la domanda di divisione, un atto di disposizione di diritti reali immobiliari;
invero secondo il giudice di appello 4 11 disposto di cui all'art. 1350 n. 11 C.C. invocato dalla appellante riguardava gli atti non le domande giudiziali;
con negoziali e riferimento poi alla domanda con la quale si chiedeva di accertare se il valore della riserva a favore del coniuge del "de cuius" previst dall'art. 540 C.C. fosse già compreso nella quota disponibile, il giudice di appello evidenziava la carenza ai interesse processuale con riguardo a ale domanda, di contenuto comunque equivoco ed incomprensibile e che, se intesa come azione di disposizioni testamentarie, riduzione di SI configurava come manifestamente nuova;
qualora poi l'appellante con tale atto avesse lamentato nella formazione dei lotti una erronea estromissione dall'asse ereditario del diritto di abitazione ed uso spettante al coniuge del defunto ex art. 540 C.C., la doglianza era infondata in fatto, posto che i beni sui quali la AN avrebbe potuto invocare il diritto di abitazione e di Uso erano stati stimati, ai fini delle quote ereditarie, come piena proprietà non già come proprietà gravata e dai suddetti diritti;
se infine la domanda in oggetto avesse dovuto essere interpretata come doglianza in ordine al mancato calcolo, nell'ambito 5 REDDITO del rendiconto tra coeredi, del diritto idealmente appellati, in pendenza della percepito dagli conseguente alla disponibilità della comunione, villa di Carmagnola e dell'appartamento di via Ormea in Torino, non si sarebbe pervenuti a conclusioni più favorevoli per l'appellante, considerato che da un lato non vi era prova di una sua compossesso del primo dei estromissione dal suddetti immobili che le competeva quale coerede, e che dall'altro il godimento dell'alloggio di Via Ormea costituiva un diritto esclusivo della AN a titolo di abitazione ex art. 540 C.C.; la Corte territoriale, inoltre, pur ritenendo fondato il motivo di appello relativo alla mancata rivalutazione dei conguagli pecuniari sui lotti firmati, non riteneva giustificato rivalutarli dal 22.1.1996 (data in cui erano stati stimati dal consulente tecnico d'ufficio nominato in grado di appello j. beni immobili cui si riferivano conguagli), fino all'epoca della decisione, attesa 1a crisi del mercato immobiliare che aveva determinato il blocco dei prezzi;
infine, in relazione alla circostanza che erano stati accolti soltanto due motivi di appello nei limiti di cui in not ivazione, ed attesa quindi la prevalente 6 soccompenza dell'appellante, il giudice di appello suo carico i due terzi delle spese poneva a processuali di secondo grado compensando tya le part.i residuo terzo, mentre dichiarava integralmente compensate le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nello stesso grado. Avverso tale sentenza NN ER ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi;
EN ER e LE AN non hanno svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente, deducendo errata interpretazione e falsa applicazione degli articoli 83 e 84 secondo comma c.p.c., assume che la domanda delle controparti di formazione dei lotti ai fini di formulare un progetto di divisione dell'asse ereditario si configura come atto di disposizione del diritto in contesa, con la conseguente necessità del conferimento al difensore di procura speciale 0, alternativamente, della sottoscrizione dell'atto di citazione personalmente da parte di EN ER e LE AN, requisiti entrambi insussistenti. La censura è infondata. Deve Osservarsi in linea generale che la 7 procura alle liti abilita il difensore, in relazione anche agli sviluppi della causa e per la discrezionalità tecnica che gli spetta nella impostazione della lite, а scegliere la condotta processuale ritenuta più rispondente agli interessi della parto, ma non gli conferisce il potere di disposizione delimportino compiere atti che Ovvero dell'interesse O del diritto in contesa, bene che si intende conseguire giudizialmente;
ciò comporta che di tale interesse il difensore non può disporre né direttamente (tramite rinunce о ovvero determinando transazioni) né indirettamente, situazioni ed effetti che, incidendo sulla prova nel senso di escluderne la formazione nel processo, come la confessione o il deferimento dal giuramento 10 svolgimento naturale decisorio, alterano dell'azione. Ciò posto, deve rilevarsi che nella fattispecie non si ravvisa alcuna violazione d i suddetti limiti da parte del difensore di EN ER e LE AN atteso che, avendo costoro conferito al primo la procura alle liti con riferimento ad una domanda di divisione immobiliare, la domanda di formazione di lotti, nell'ipotesi di beni divisibili, lungi 8 dall'incidere sullo svolgimento tipico dell'azione proposta, si configura in senso logico giuridico come una fase naturale e necessaria per realizzare proprio l'interesse perseguito con la domanda di divisione immobiliare nella quale quindi implicitamente compresa. In tal senso in una fattispecie simile a quella same questa stessa Corte ha ritenuto che la in richiesta di attribuzione dell'intero immobile non comodamente divisibile, rientrando nel contenuto della domanda di scioglimento della comunione, non at tiene alla disposizione del diritto sostanziale, e quindi ben può essere avanzata dal procuratore della parte rappresentata ai sensi dell'art. 84 c.p.c. senza che occorra a tal fine il rilascio da quest'ultima di uno specifico mandatoparte di (Cass. 21.1.1994 n. 543). Con 11 secondo motivo la ricorrente, interpretazionedenunciando errata e falsa applicazione dell'art. (nella190 c.p.c. formulazione antecedente al testo introdotto con la legge 26.11.1990 n. 353 a decorrere dal 30.4.1995), assume che erroneamente la Corte territoriale si è limitata ad esaminare le domande formulate dalla appellante in sede di precisazione delle 9 conclusioni, trascurando le argomentazioni e e domande successivamente riportate nella comparsa conclusionale, le quali per i l loro contenuto alla materia delsostanziale erano riconducibili contendere. Ba censura è inammissibile. Invero la ricorrente omette assolutamente di specificare la natura ed il contenuto delle domande e delle istanze che, pur non richiamate nelia formulazione letterale delle conclusioni, avrebbero dovuto comunque essere esaminate in quanto costituenti parte integrante di quelle indicate in quella sede;
pertanto l'estrema genericità di tale doglianza non consente di accertare il rapporto tra le domande effettivamente proposte e quelle non espressamente formulate, e quindi di verificare la dedotta violazione da parte del giudice di appello dei principi di diritto relativi agli effetti della mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda formulata nel caso del giudizio. Con il terzo motivo la ricorrente, deducendo e falsa applicazione errata interpretazione dell'art. 91 c.p.c., censura la statuizione del giudice di appello che ha condannato l'esponente 10 al pagamento di due terzi delle spese di quel grado di giudizio ed ha dichiarato compensate tra le part il residuo terzo, sostenendo cho con ta e condanna sono stati disattesi gli effetti positivi raggiunti con l'impugnazione in relazione ai motivi accolti;
la ricorrente inoltre aggiunge che erroneamente sono state integralmente compensate tra le parti le spese delle consulenze tecniche d'ufficio disposte in grado di appello, laddove esse, riguardando incombenti necessari а condurre a termine i.l giudizio di divisione nel comune interesse, avrebbero dovuto essere poste a carico della massa e ripartite secondo le rispettive quote ereditarie. Il motivo è parzialmente fondato. Sotto un primo profilo deve richiamarsi l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità di violazione del divietone e sole ipotesi previste dall'art. 91 c.p.c. di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa о di compensazione delle spese stesse illogica 0fra le parti adottata con motivazione erronea tale da inficiare 10 stesso processo 11 " formativo della volontà decisionale espressa sul punto. Orbene nella fattispecie GI ER, contrariamente all'assunto sostenuto in tale sede, risultata, sia pure in misura non totale, soccombente nel giudizio di secondo grado, essendo stati rigettati o dichiarati inammissibili i motivi d appello ad eccezione di due;
pertanto la sua doglianza relativa alla mancata condanna delle controparti al pagamento delle spese di giudizio trascura ale elemento fondamentale, cosicché non si ravvisa nella specie alcuna violazione dell'art. 91 c.p.c.. Merita invece accoglimento il secondo profilo della censura, relativo al criterio di riparto de le spese occorse per le consulenze tecniche d'ufficio espletate in grado di appello. In proposito la Corte territoriale ha ritenuto compensare integralmente tra le parti di suddette spese in quanto svolte nell'interesse comune dei condividenti. Tale assunto non può essere condiviso in quanto contrasto con 1'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui nei giudizi di divisione, mentre valgono i principi generali sulla 12 soccombenza per quelle spese che sono state necessitate da eccessive pretese о da inut li leresistenze, vanno poste а carico della massa spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione (Cass. 18.6.1996 m. 4080; Cass. 27.11.1999 n. 12949), come appunto nella fattispecie le due consulenze tecniche d'ufficio necessarie alla predisposizione del progetto divisionale. Pertanto, ricorrendo i presupposti per una decisione della causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., il Collegio pone Je spese delle consulenze tecniche di ufficio di cui alla sentenza impugnata a carico della massa. Con 11 quarto motivo la ricorrente, deducendo un vizio della motivazione su un punto controverso e tondamentale della controversia, censura sotto diversi aspetti la sentenza impugnata. Anzitutto la ER si duole del fatto che il giudice di appello, nell'esaminare la domanda con la quale si era chiesto di decidere "se" il valore della riserva a favore del coniuge del "de cuius" prevista dall'art. 540 C.C. fosse già compreso neila quota disponibile, non avrebbe tenuto conto the tale enunciazione, nella quale per mero errore 13 ... materiale di scrittura la congiunzione "che" era stata sostituita dalla parola "se", costituiva una precisa richiesta di valutare ed applicare correttamente il disposto di cui all'art. 540 c.c., e dunque accertare che i.l valore della suddetta riserva a favore di LE AN era già ricompreso nella quota disponibile dismessa dal "de cuius"; del resto, aggiunge la ricorrente, ne! giudizio di appello era stata denunciata la lesione delia quota dei legittimari proprio per l'errata interpretazione e falsa applicazione dell'art. 540 ill C.C.; infine la AN, contrariamente all'assunto del giudice di appello, si trovava ne] possesso esclusivo dell'immobile sito in Carmagnola, come era emerso anche dal tenore di una lettera del SUO egale in risposta ad una richiesta scritta della ER di riconoscimento del diritto di compossesso del bene. La censura è infondata. La Corte territoriale, pur ritenendo le domande formulate dalla ER con i motivi di appello di ron agevole comprensione, ha comunque offerto una compiuta e puntuale risposta in riferimento alle interpretazioni possibili delladiverse Joro effettiva natura. 14 1. In particolare il Giudice di appello, della evidenziata la formulazione dubitativa se i! domanda con la quale si chiedeva di accertare Va Lo: e della riserva а favore del coniuge del "de cuius" prevista dall'art. 540 C.C. fosse già compreso nella quota disponibile, ha affermato che, qualora tale domanda avesse dovuto essere come azione di riduzione della interpretat.a testamentaria (valorizzando disposizione La in ordine alla lesionedell'appellante doglianza della quota dei legittimari), essa avrebbe dovuto essere ritenuta nuova;
ebbene la ricorrente, pur confermando di aver denunciato in appello ia lesione della quota di legittima, e dunque di aver avanzato almeno implicitamente un'azione di riduzione della disposizione testamentaria, non ha censurato la statuizione della Corte territoriale in ordine alla novità di tale domanda. Inoltre il giudice di appello ha chiarito che i beni oggetto del diritto di abitazione ed USO ex art. 540 C.C. erano stati stimati, ai fini della formazione delle quote ereditarie, come piena proprietà, e che anche il valore di tale diritto concorreva quindi a formare l'asse ereditario oggetto di divisione;
espressamente poi, a pagina 15 Ja 12 della sentenza impugnata, ha affermato che il diritto di abitazione spettante alla AN era stato compreso nella disponibile attribuita dal Lestatore al coniuge superstite, cosicché anche Su tale questione, contrariamente all'assunto deila ricorrente, il giudice di appello si è espresso. Quest'ultimo, inoltre, esaminando l'e- ventualità che la doglianza dell'appellante riguardasse il mancato calcolo, nel rendiconto tra coeredi, del reddito figurativo derivante agi appellati, durante la comunione, dalla disponibilità degli i immobili di via Ormea in Torino e di Carmagnola, ha ritenuto, quanto al secondo di tali beni, 1'insussistenza della prova di una estromissione della ER dal compossesso che le particolare in tal competeva quale coerede;
in stata evidenziata l'irrilevanza della senso lettera del 23.9.1991 proveniente dal legale della AN (laddove si affermava che "la casa attualmente occupata dalla signora LE AN e dal di lei mobilio") sia per il SUO contenuto sia soprattutto perché non riferibileequivoco, a.la parte personalmente e dunque priva di valore confessorio. Orbene tale ultimo assunto (oggetto di censura 16 in questa sede) è pienamente conforme ai principi di diritto (già espressi in occasione dell'esame del primo motivo di ricorso) relativo ai poteri dei procuratore alle liti ed alla incompatibilità con essi di atti che importino disposizioni del diritto in contesa, quale anche la confessione. Con i quinto ed ultimo motivo la ricorrente, deducendo mancanza di motivazione Su di un punto controversia, sostiene che il decisivo della di appello, nel procedere alla giudice rivalutazione dei conguagli sui lotti formati fino al 22.1.1996 (data della stima da parte del consulente tecnico d'ufficio degli immobili oggetto di divisione), non ha fornito una esauriente risposta alle richieste a suo tempo avanzate dalla esponente, che riguardavano la mancata considerazione di tutti gli elementi, relativi in particolare alla ubicazione dei beni ed alla loro meno alla normativa urbanistica, checonformità 0 Incidono sull'effettivo valore degli immobili. Il motivo è infondato. Premesso che la censura non riguarda né 11 né l'epoca criterio di rivalutazione dei conquagli 11 giudice di di riferimento, si Osserva che specificamente la lettera appello, nell'esaminare 17 id del g) delle conclusioni assunte dalla appellante ("ordinare la revisione del valore dei beni immobili in base alle mutate condizioni abitative degli immobili stessi e delle zone in cui si trovano dalla data della successione, nonché in base alle differenti redditività dei singoli cespiti ed alle radicali trasformazioni del esse si tendevamercato") rilevato che con 1 essenzialmente ad un rinnovo delle stime peritali, ha ritenuto superfluo disporre ulteriori indagini, considerando da un lato esaurienti le due consulenze tecniche d'ufficio espletate in appello e dall'altro generici i rilievi critici ad esse rivolti. Orbene deve rilevarsi che spetta al giudice del merito stabilire se la consulenza tecnica d'ufficio sia (0 11 SUO rinnovo come nella fattispecie) opportuna e che la relativa necessaria valutazione, se adeguatamente motivata in relazione alla questione di merito da decidere, si sottrae al sindacato in sede di legittimità. Cio premesso, agevole Osservare che le doglianze sollevate al riguardo in questa sede sono caratterizzate da genericità, non essendo contestate le argomentazioni sul punto svolte dal 18 + giudice di merito, di cui in narrativa, e non essendo dedotte specifiche censure ai criteri di del valutazione dei diversi immobili oggetto progetto decisionale. Alla luce delle considerazioni esposte, accolto in parte il terzo motivo di ricorso e cassata sul punto la sentenza impugnata, poste a carico della massa le spese delle due consulenze tecniche Лосссс espletate in grado di appello, devono essere 350000 rigettate tutte le altre censure. 1097 129.16 Ricorrono giusti motivi per compensare le spese 4661 $1,69 del presente giudizio, ferma restando la pronuncia 3067 12.00 198,75 di appello su quelle del giudizio di merito.
P.Q.M.
LA Corte Accoglie in parte il terzo motivo di ricorso € cassa sul punto la sentenza impugnata;
rigetta tutte ie altre censure er decidendo nel merito, pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio di secondo grado a carico della massa;
compensa le spese del giudizio di Cassazione, ferma la pronuncia di appello sulle spese del giudizio di merito. 1 Così deciso in Roma il 4.10.2000. 0 L L 0 E 2 a C i Vinar витали, риз View Merwwere estam n N . A a B l C a E y F U IL CANCE JERE 01 O T 7 A T 19 I CO Catania n a S a r O m o P F E R D