Sentenza 2 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2003, n. 5046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5046 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
C.c.76123 ESENTE DA REGISTRAZIONE 05 04 6 /03 an sewn wit. 13 fuisfeines 8.26/5/84 m. 159 REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 9618/01 Dott. Bruno SACCUCCI Crom. 11263 Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA Rel. Consigliere Dott. Antonio Rep. MERONE Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE 08.08/07/02 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 76123 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE DI ISERNIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2002 legis;
3138 ricorrente - -1-
contro
DI UC ON & C SNC;
- intimato avverso la sentenza n. 57/00 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 21/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonio udienza del 08/07/02 dal MERONE;
udito per il ricorrente 1'Avvocato dello Stato GIORDANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Lasne Di Nuce, Ausul on well Svolgimento dal processo residente (In uno dei comuni colpiti dagli eventi del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal sismici pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1934, A. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenenco che in aggiunta alla sospensione гc¬ spettasse la detrazione, rideterminava I'ammontare de reddito imponibile Con esciusione della stessa notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior sorma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Minister delle Finanze, denunciando la violazione 급 Halse applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, R. 133, 3, comma 2 bis, del d.
1. dicembre 1985, n. 971; 13, Comma 1, della legge 27 30 dicembre 1997, 449; 10, della legge 23 febbraio 1996, G. 46 e 2 cel DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, " 'art. 3, seccado comma bis, del C. . 30 dicemore 1983, n.. 791, convertito con modificazioni in legge 23 ebbraio 1998, n. 46 quale prevede che le Scaune relative à pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del C.L. 26 maggio 1984 r. 159, convertito con modificazioni in legge 2 luglio 1984, A. 360, finc al 31 dicembre 1985 per i residenti Comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi c on concorrono alla formazione dell'imponibile al fini dell'IR EF * dell' ILOR in virta dell'interpretatione autentios di qui - all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, 102, posto in relaciona 1999, all'art. 11 della legge 19 febbraio 7. 28, deve essex considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, dell'imponibile, dopo la consistente nella rideterminazione scadenza della sospensione,al netto dei versamenti sospesi” (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da il ricorso deve essere tale indirizzo giurisprudenziale, rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
1.26/5/ art. 13 Puisfeie 159 MA- La Corte rigetta il ricorso. 2 ESENTE DA REGISTRAZIONE8/27/2002 Cosi deciso in Roma il Presidente Il Cons Estensore " N O I Z A IL CANCELLIERE CY E Сколь R DEPOSITATO IN CANCELLERIA HA GA Oggi -2 APR 2003 IL CANCELLIERE CL