Sentenza 26 ottobre 2016
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" l'applicazione da parte del giudice d'appello di una pena pecuniaria di specie diversa e meno grave, pur se quantificata in misura superiore rispetto alla pena originaria, in quanto il divieto di "reformatio in peius" concerne l'irrogazione di una "pena più grave per specie o quantità", laddove l'uso della congiunzione avversativa "o" implica che l'indice di gravità della "quantità" vada riferito alle pene della stessa specie e non alle categorie disomogenee di pene di specie diversa. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione che, in un'ipotesi di continuazione, per effetto dell'assoluzione dell'imputato dal reato base più grave, punito con la multa, aveva rideterminato la pena per la residua imputazione, costituita da fattispecie contravvenzionali, applicando l'arresto e l'ammenda, quest'ultima quantificata in misura notevolmente superiore rispetto all'entità della multa originaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2016, n. 6025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6025 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2016 |
Testo completo
06025-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. Sez. 3200 Domenico Carcano -Presidente - Renato IL UP - 26/10/2016 Elisabetta Rosi R.G.N. 23147/2016 Aldo Aceto Giuseppe Riccardi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ER AT, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/04/2016 della Corte di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in ordine alla concedibilità della sospensione condizionale della pena e l'inammissibilità nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19/04/2016 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 13/12/2013, assolveva ER AT dal reato di cui all'art. 633 cod. pen. contestato al capo E, rideterminando in mesi 3 di arresto ed € 43.000,00 di ammenda la pena per i reati di cui agli artt. 44, lett. c) (capo A), 64, 65, 71, d.P.R. 380 del 2001 (capo 4 B), 142, lett. f), e 181, comma 1, d.lgs. 42/2004 (capo C), e 30 I. 394 del 1991 (capo D), per aver realizzato, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, in zona paesaggisticamente vincolata (Riserva naturale orientata Oasi del Simeto) ed in area naturale protetta, pilastri e travi in cemento armato in una preesistente casa in muratura, un tetto in legno e pannelli termo coibentati, un portico, l'ampliamento della casa, una platea in calcestruzzo di 200 mq., e un manufatto in muratura di 9 mq.; in Catania, il 03/12/2011. 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore di ER AT, Avv. Carmelo Galati, deducendo i seguenti motivi di ricorso.
2.1. Violazione di legge processuale: eccepisce la nullità del decreto di citazione a giudizio di appello, in quanto la notifica era stata tentata in Catania, Stradale Cravone 98, presso l'ex marito IL FI, dal quale era separata dal 2000, anziché presso il domicilio eletto in Catania, Stradale Cravone 98, presso l'abitazione del figlio, IL NO;
la notifica veniva poi eseguita, senza ulteriori ricerche, presso il difensore di fiducia, analogamente all'estratto contumaciale della sentenza.
2.2. Violazione di legge: deduce che il fabbricato ricade in "zona B" di pre- riserva dell'Oasi del Simeto, e che nel 1995 l'imputata aveva presentato un'istanza di condono ai sensi della l. 724/1994, nella quale l'epoca di realizzazione dell'abuso veniva indicato prima del 1989; l'istanza non sarebbe stata decisa, in quanto coinvolta nell'incendio dell'archivio dell'Ufficio condono edilizio di Catania del 1997; tuttavia, ricadendo in zona B avrebbe potuto essere rilasciato il nulla osta, rilevante ai fini dei capi C e D dell'imputazione; inoltre, espone che il portico realizzato è ultimato, mentre i pilastri d'elevazione non sono mai stati ultimati;
tali opere sono state realizzate in sostituzione della precedente struttura da circa dieci anni, come risulta dalla consulenza di parte dell'Ing. Arena, che evidenzia i segni di ammaloramento;
in ogni caso, le opere sicuramente sono anteriori al 03/11/2011, e l'attuale cubatura era già visibile alla data del 2002, come si evince dall'aerofotogrammetria.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al divieto di bis in idem: deduce che l'imputata sia stata condannata in primo grado alla pena di € 1400,00 di multa, con sospensione condizionale della pena, mentre in appello, in seguito all'assoluzione dal più grave reato di cui all'art. 633 c.p., la pena sia stata rideterminata in mesi 3 di arresto ed € 45.000,00 di ammenda, senza concessione della sospensione condizionale della pena;
lamenta inoltre il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, e la mancanza di Se 2 motivazione in relazione alla rideterminazione della pena ed al diniego della sospensione condizionale.
2.4. Violazione di legge: lamenta che i reati fossero già estinti per prescrizione al momento dell'emissione della sentenza di appello, in quanto le opere risalirebbero a circa dieci anni prima del sopralluogo effettuato dal tecnico di parte nel 2013. 2.5. Con memoria pervenuta a mezzo fax il 20/10/2016, irritualmente depositata, il difensore dell'imputata ribadiva le doglianze già proposte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. nella notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello rientra nella sfera di operatività delle nullità a regime intermedio cosicché deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza nello stesso grado (Sez. 5, n. 2314 del 16/10/2015, dep. 2016, Moscatiello, Rv. 265710); la nullità conseguente alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato è di ordine generale a regime intermedio in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore (Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Bellucci, Rv. 264505; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613). L'eccezione proposta, riguardando dunque un'ipotesi di nullità a regime intermedio, non risulta essere stata tempestivamente proposta dinanzi alla Corte di Appello, e deve ritenersi tardiva. In ogni caso, l'eccezione appare altresì manifestamente infondata, in quanto la notifica è stata tentata presso il domicilio eletto, in via Stradale Cravone 98, e non risulta che l'imputata avesse comunicato all'A.G. procedente il cambiamento del domicilio;
né risulta documentata la circostanza, semplicemente dedotta, che l'elezione di domicilio doveva intendersi riferita al medesimo indirizzo, ma ad una diversa abitazione (quella del figlio, e non quella del marito), dell'esistenza della quale neppure vi è prova;
pertanto, non essendo stata trovata presso il domicilio eletto, legittimamente la notifica del decreto di fissazione dell'udienza di appello è stata eseguita presso il difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.. sk 3 3. Il secondo ed il quarto motivo sono inammissibili, non soltanto perché ripropongono le medesime censure già proposte con l'atto di appello, e motivatamente respinte, senza alcun confronto argomentativo con la sentenza impugnata (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 31939 del 16/04/2015, Falasca Zamponi, Rv. 264185; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, rv. 259456), e perché si risolvono in doglianze di fatto, riservate al merito della decisione, ma altresì perchè manifestamente infondati. La sentenza impugnata ha, infatti, evidenziato, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità o di contraddittorietà, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che la realizzazione delle opere risaliva al lasso temporale tra il sopralluogo dell'Isp. Mosca del 03/11/2011 ed il sopralluogo eseguito circa un anno e mezzo prima, in quanto lo stato dei luoghi era nel frattempo mutato, con la realizzazione di un fabbricato di 35,00 mq. . Pertanto, i reati non potevano ritenersi estinti per prescrizione alla data della sentenza di appello. In ordine alla presentazione dell'istanza di condono, ed all'asserita distruzione nell'incendio del 1997, poi, la sentenza impugnata ha affermato l'irrilevanza della circostanza, in quanto il condono non risulta mai rilasciato, e l'imputata ha comunque proseguito i lavori già in precedenza eseguiti abusivamente, mediante realizzazione di nuove opere. Anche in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, la sentenza ha motivato il diniego sulla base della valutazione della personalità dell'imputata, che, "avendo già realizzato un primo manufatto abusivo a dispetto dell'apposizione dei sigilli, addirittura ha ampliato il predetto manufatto, dimostrando in tal modo una particolare inclinazione a delinquere", incompatibile con una prognosi di astensione dalla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati. Al riguardo, è pacifico che la graduazione della pena ed il riconoscimento delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).
3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 4 Il divieto di reformatio in peius, pur operando anche con riguardo alle singole componenti della pena complessiva, inflitta in primo grado per più reati uniti sotto il vincolo della continuazione, presuppone, tuttavia, che non venga meno, a seguito del giudizio d'appello, l'unità ontologica della ritenuta continuazione, nella sua struttura costituita dal reato già individuato come più grave e dai reati satelliti. Qualora, invece, tale condizione venga meno, come nel caso in cui per il reato ritenuto più grave intervenga l'assoluzione, l'unica esigenza che il giudice è tenuto a salvaguardare è quella di garantire all'imputato l'irrogazione di una pena nel suo complesso inferiore a quella già inflitta (Sez. 5, n. 16542 del 25/03/2005, Giordano, Rv. 231701). Nel caso in esame, in seguito all'assoluzione dal reato di cui all'art. 633 c.p., che, in ragione della natura delittuosa, era stato ritenuto più grave in primo grado, ed il cui trattamento sanzionatorio (la sola multa) era stato individuato quale pena-base sulla quale erano stati operati gli aumenti per i reati-satellite contravvenzionali, correttamente il giudice di appello ha dovuto scindere l'originaria continuazione, individuando un diverso reato più grave;
e l'individuazione della pena base è stata operata alla stregua delle diverse previsioni edittali di cui agli artt. 181 d.lgs. 42/2004 e 44, lett. c), d.P.R. 380/2001, che prevedono pene di specie diversa arresto e ammenda - rispetto all'originario reato più grave - multa -. L'irrogazione della pena detentiva (in precedenza non applicata) e della pena pecuniaria (superiore nella quantità rispetto alla pena pecuniaria di specie diversa della multa) è stata disposta sulla base delle residue fattispecie contravvenzionali, e non poteva da esse prescindere, nell'individuazione del quantum di sanzione pecuniaria, perché, in caso contrario, sarebbe stata applicata una pena illegale, in quanto inferiore al minimo edittale (Sez. 1, n. 32621 del 16/06/2009, Amoriello, Rv. 244299: "Una volta annullata dalla Corte di cassazione, su ricorso del solo imputato, sentenza di condanna per reato continuato limitatamente alla violazione più grave (nella specie per essere il reato prescritto), il giudice di rinvio non può lasciare inalterata, per il reato residuo, la pena irrogata per esso a titolo di continuazione nel giudizio antecedente all'annullamento, ma deve rideterminarla secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., commisurandola ai limiti edittali, pena la possibile irrogazione, in caso contrario, di una pena illegale perché inferiore al minimo edittale"). Al riguardo, premesso che in ordine all'irrogazione di una pena congiunta, è stato affermato che non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, venuto meno il vincolo della continuazione tra più reati per l'assoluzione dell'imputato dal reato base originariamente ritenuto più grave e 5 SC punito con la sola pena detentiva, irroghi per la residua imputazione, punita con pene congiunte, anche la pena pecuniaria secondo la regola di conversione di cui all'art. 135 cod. pen., purché il trattamento sanzionatorio risulti corrispondentemente diminuito (Sez. 3, n. 2833 del 09/10/2014, dep. 2015, Niang, Rv. 263415), va evidenziato che il divieto previsto dall'art. 597, comma 3, c.p.p., concerne l'irrogazione di una "pena più grave per specie o quantità": laddove l'uso della congiunzione avversativa "o", e non della congiunzione copulativa positiva "e", implica che l'indice di gravità della quantità vada riferito alle pene della stessa specie, e non può ritenersi riferito a categorie disomogenee di pene di specie diversa;
sicchè, rispetto alla multa irrogata con la prima sentenza, la medesima multa non avrebbe potuto essere individuata in una quantità superiore, in assenza di impugnazione del P.M.; ma in caso di irrogazione di una pena pecuniaria di specie diversa, e meno grave, quale l'ammenda, evidentemente l'applicazione di una quantità superiore, conformemente ai diversi limiti edittali previsti dalle fattispecie contravvenzionali - che non possono essere obliterati, irrogandosi, altrimenti, una pena illegale -, non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597, comma 3, c.p.p.. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen. . Va rigettata la richiesta di liquidazione delle spese presentata dalla parte civile, Città Metropolitana di Catania, in quanto non comparsa;
in merito alla richiesta di liquidazione dell'onorario presentata dal difensore dell'imputata, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'art. 83, comma 2, prevede la competenza, per il giudizio di cassazione, del giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Se 60 Così deciso in Roma il 26/10/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Domenico Carcano Giuseppe Riccarst DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 9 FEB 2017 IL CANCELLIERE Luana Manani 7