Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2015, n. 2314
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Sentenza 16 ottobre 2015

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L'eccezione relativa alla violazione dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. nella notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello rientra nella sfera di operatività delle nullità a regime intermedio cosicché deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza nello stesso grado (Nella fattispecie la Corte di cassazione ha precisato che la notifica ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. è consentita, ma non imposta, nel caso di temporanea assenza dell'imputato presso il domicilio eletto ravvisando, al più, una irregolarità procedurale nella successiva notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento in luogo della notifica presso il difensore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2015, n. 2314
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2314
    Data del deposito : 16 ottobre 2015

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