Sentenza 16 ottobre 2015
Massime • 1
L'eccezione relativa alla violazione dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. nella notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello rientra nella sfera di operatività delle nullità a regime intermedio cosicché deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza nello stesso grado (Nella fattispecie la Corte di cassazione ha precisato che la notifica ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. è consentita, ma non imposta, nel caso di temporanea assenza dell'imputato presso il domicilio eletto ravvisando, al più, una irregolarità procedurale nella successiva notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento in luogo della notifica presso il difensore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2015, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2015 |
Testo completo
2 3 1 4/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 16/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.3068 Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ROSA PEZZULLO N. 5872/2015- Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO Dott. ROBERTO AMATORE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MO LU N. IL 28/11/1977 avverso la sentenza n. 1403/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 23/05/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. B itteri che ha concluso per я гдет не холо gt Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23/05/2014 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato LU LL alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 61, n. 5, 624 e 625, comma primo, n. 2, cod. pen.
2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta violazione di legge, rilevando che erroneamente la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello non era stato notificato presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., dopo che l'ufficiale giudiziario aveva inutilmente tentato per due volte di notificarlo presso il domicilio eletto dal LL all'atto della scarcerazione, inviando, al fine, a mezzo raccomandata, il relativo avviso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. La giurisprudenza che, ai fini dell'utilizzabilità della procedura di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., identifica l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto anche nella temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore (v., ad es., Sez. 3, n. 21626 del 15/04/2015, Cetta, Rv. 263502) consente, ma non impone, in presenza di tale presupposto, la notifica al difensore. anche a voler ipotizzare unaAd ogni modo e il rilievo è assorbente irregolarità procedurale, si verte, nel caso di specie, nell'area di operatività non già della nullità assoluta, ma, come precisato anche da Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229540, in quella delle nullità di ordine generale che soggiacciono alla regola della impossibilità della deduzione chi vi ha dato causa e che devono, in mancanza di operatività di tale regola, essere dedotte dalla parte interessata prima dello spirare dei termini di decadenza previsti dal codice di rito: nella specie, prima della pronuncia della sentenza di appello, secondo quanto rilevato anche da Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651. Ed, infatti, la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, si colloca in quel segmento procedimentale che, nel processo di primo grado, sta tra il decreto dispositivo del giudizio (art. 429 cod. proc. pen.) o il decreto di citazione diretta a giudizio (art. 552 cod. proc. pen.) e la prima udienza di comparizione davanti al giudice;
come tale, è una nullità che, non essendosi verificata "nel giudizio", non può essere più rilevata o dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado e tale termine di deducibilità della nullità, riferito alla deliberazione della sentenza di primo grado, deve considerarsi applicabile anche 1 al giudizio di appello (Sez. 5, n. 13051 del 19/12/2013 dep. 20/03/2014, Barra, Rv. 262540).
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 16/10/2015 Il Componente estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Maurizio Fumo eseizi n Justshy. DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 20 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise : 2