Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2014, n. 2833
CASS
Sentenza 9 ottobre 2014

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Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, venuto meno il vincolo della continuazione tra più reati per l'assoluzione dell'imputato dal reato base originariamente ritenuto più grave e punito con la sola pena detentiva, irroghi per la residua imputazione, punita con pene congiunte, anche la pena pecuniaria secondo la regola di conversione di cui all'art. 135 cod. pen., purché il trattamento sanzionatorio risulti corrispondentemente diminuito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2014, n. 2833
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2833
    Data del deposito : 9 ottobre 2014

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