Sentenza 9 ottobre 2014
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, venuto meno il vincolo della continuazione tra più reati per l'assoluzione dell'imputato dal reato base originariamente ritenuto più grave e punito con la sola pena detentiva, irroghi per la residua imputazione, punita con pene congiunte, anche la pena pecuniaria secondo la regola di conversione di cui all'art. 135 cod. pen., purché il trattamento sanzionatorio risulti corrispondentemente diminuito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2014, n. 2833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2833 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 09/10/2014
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 2753
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 40945/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN OR, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza del 11/03/2013 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. DI NICOLA Vito;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. ANELLI Francesco, nella qualità di sostituto processuale dell'avv. VEGLIANTE Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe, ha riformato la decisione resa dal Tribunale della medesima città, assolvendo AN OR dal reato previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 285, art. 14, comma 5 ter, (capo b) e, scissa la continuazione che legava il predetto reato a quello di cui al capo a) della rubrica (L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, comma 2, lett. c), perché
vendeva o comunque poneva in commercio cedendoli a terzi abusivamente un numero di 200 CD, di cui 74 DVD, 78 CD musicali e 37 CD per play station) rideterminava la pena per la residua imputazione, con le già concesse attenuanti generiche ed operata la diminuzione del rito, in mesi quattro di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza ricorre, tramite il difensore, AN OR affidando il gravame a tre motivi con i quali deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) sul rilievo che il giudice d'appello avrebbe violato il divieto della reformatio in peius perché, su gravame del solo imputato, ha applicato la pena pecuniaria non prevista dalla sentenza impugnata (primo motivo);
inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) sul rilievo che, nonostante fosse accertato che l'imputato non comprendesse la lingua italiana, si è proceduto senza traduzione degli atti processuali con pregiudizio del diritto di difesa (secondo motivo); la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per aver la Corte territoriale erroneamente tratto la prova della contraffazione del materiale in sequestro dalla circostanza della mancanza del contrassegno Siae sui supporti medesimi, senza disporre perizia (terzo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Quanto al primo motivo di gravame, va precisato che non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 c.p.p., il giudice dell'impugnazione che, venuta meno la struttura stessa del reato continuato (come accade quando la regiudicanda satellite diventa l'unica cui fare riferimento per la determinazione della pena a causa del proscioglimento per qualsiasi causa dal reato originariamente ritenuto più grave), apporta, oltre alla pena detentiva, anche la pena pecuniaria originariamente non comminata, a condizione che per il reato residuo sia prevista l'applicazione della pena congiunta e che sia rispettato il principio di cui all'art. 597 c.p.p., comma 4, in base al quale in tutti i casi in cui venga accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessivamente irrogata è corrispondentemente diminuita. Ed infatti le disposizioni di cui all'art. 597 c.p.p., comma 3, (divieto di "reformatio in peius") e art. 597, comma 4, (obbligo di diminuzione della pena complessiva irrogata, in caso di accoglimento di appello relativo a circostanze o a reati concorrenti o a scissione del reato continuato) interagiscono tra loro ed il giudice - che deve tener conto anche dell'effetto devolutivo dell'appello, per cui non può intervenire su elementi di pena in relazione a capi o a punti in alcun modo coinvolti - deve, qualora escluda la responsabilità per il reato già ritenuto più grave tra quelli per i quali è stato applicato l'art. 81 c.p., rideterminare la pena per il reato residuo o per il reato base in misura inferiore a quella già stabilita per il reato escluso. A questo fine il giudice, se per il reato da ritenersi in sua vece più grave sono previste pene congiunte, deve anche computare quella pecuniaria, secondo la regola di conversione di cui all'art. 135 c.p. e correlativamente pervenire ad una pena complessiva corrispondentemente diminuita (Sez. 5^, n. 1133 del 15/12/1997, dep. 28/01/1998, Pipicella, Rv. 209559). A tali principi si è correttamente attenuta la Corte d'appello - che ha rideterminato la pena per il reato residuo in misura inferiore, tenuto anche conto della conversione della pena pecuniaria nella corrispondente pena detentiva secondo il ragguaglio ratione temporis anteriore all'entrata in vigore della L. 15 luglio 2009, n. 94 - conseguendo da ciò l'infondatezza del motivo.
3. Il secondo motivo di gravame è manifestamente infondato e presentato fuori dai casi consentiti.
Non solo trattasi di un motivo nuovo, in quanto non dedotto ne' con i motivi di appello e neppure con i motivi aggiunti, pure presentati, ma la deduzione è meramente assertiva e comunque contraddetta dagli atti processuali, desumendosi da essi come il ricorrente fosse assistito nel corso del primo giudizio da un interprete (pag. 1 sentenza di primo grado).
Va quindi ricordato come non sia necessario l'obbligo di traduzione della sentenza nella lingua dell'imputato che non conosca la lingua italiana, ne' la mancanza di un siffatto obbligo viola l'art. 6 CEDI), il quale contempla l'assistenza dell'interprete per il soggetto che non comprenda o non si esprima nella lingua usata nel processo, ma non richiede che sia effettuata la traduzione scritta di ogni documento della procedura (Sez. 2^, n. 46897 del 07/12/2011, Oragbon e altri, Rv. 251453).
Peraltro, al momento della celebrazione del processo (2009), la sentenza non era compresa tra gli atti per i quali era previsto un obbligo di traduzione in lingua nota all'imputato, potendo l'obbligo di dare attuazione alla previsione dell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, secondo cui gli Stati membri devono assicurare la traduzione scritta dei documenti fondamentali per l'esercizio del diritto di difesa, tra i quali la sentenza, essere esercitato sino al 27 ottobre 2013 (Sez. 3^, n. 26703 del 18/03/2011, Kara, Rv. 250636).
4. Il terzo motivo è infondato.
La prova della responsabilità non è stata desunta dai giudici di merito dall'assenza del contrassegno Siae ma dal fatto che l'imputato è stato sorpreso mentre offriva in vendita ai passati, per 5 Euro l'uno, i supporti magnetici sequestrati e contenenti opere musicali e cinematografiche, oltre a giochi per consolle, tutti protetti dal diritto d'autore ed abusivamente riprodotti, tanto che i supporti erano tutti raccolti in uno zaino, si presentavano singolarmente custoditi in pellicole di plastica trasparente e con le copertine fotocopiate a colori, riproducenti il contenuto dell'opera. Questa Corte ha già affermato che la mancanza del contrassegno S.i.a.e. non può valere come indizio dell'avvenuta consumazione dell'illecito dell'abusiva duplicazione o riproduzione dei supporti audiovisivi, ma tale prova può essere comunque raggiunta sulla base di altri elementi come le modalità di tempo e di luogo della vendita, il confezionamento, il tipo di supporto utilizzato, l'assenza di loghi e marchi del produttore o l'utilizzo di copertine fotocopiate (Sez. 3^, n. 45955 del 15/11/2012, Celentano, Rv. 253880).
Nè, ai fini della prova della duplicazione o riproduzione dei supporti audiovisivi, il giudice deve necessariamente procedere a perizia o ad accertamento tecnico potendo egli attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti come, oltre a quelle in precedenza indicate, il rilevante numero di supporti posti in vendita, il prezzo e le altre modalità della vendita (nella specie in modo ambulante a singoli passanti), l'assenza di documenti relativi alla lecita provenienza della merce.
5. All'infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso con la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2015