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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/07/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 882/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(P.IVA: ) in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1 P.IVA_1
amministrazione e legale rappresentante pro tempore
(P.IVA: , in persona del suo legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore Parte nelle qualità, rispettivamente, di mandataria e mandante dell' di cui al conferimento di mandato con rappresentanza stipulato mediante atto pubblico del Notaio Per_1
, repertorio n. 62569 del 30 marzo 2017, registrato all'Agenzia delle Entrate di
[...]
Genova 2 n. 3925 serie 1T in data 31 marzo 2017 (allegato A) entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatessa Pezzina Michela appellanti contro
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Piciocchi Pietro appellato e appellante incidentale
1 CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza n. 424/2022 pronunciata dal Tribunale di Genova il
17-18 febbraio 2022 nel procedimento R.G. 15157/2018, - condannare il CP_1
al pagamento dei corrispettivi maturati dall'ATI, per l'importo residuo da
[...] contratto pari ad € 67.889,00 oltre IVA (22%) in relazione ai lavori eseguiti e ad oggi non contabilizzati dalla Stazione Appaltante oltre interessi legali e/o moratori (di cui al
d.lgs. 09/10/2002 n. 231 e successive modifiche) dal dovuto al saldo;
- conseguentemente, ordinare al nella qualità di Stazione Controparte_1
Appaltante, la regolare chiusura della contabilità relativa all'appalto con emissione del certificato di fine lavori e di regolare esecuzione, con eventuale previa nomina di commissario ad acta che si sostituisca, in tali adempimenti, al eventualmente CP_1
inadempiente;
- condannare inoltre il al risarcimento in favore dell'ATI delle Controparte_1 voci di danno di cui all'elenco in narrativa dell'atto di citazione di primo grado (pag.
30 e 31 dell'atto di citazione di primo grado di parte ATI), dell'importo complessivo non inferiore ad € 75.000, salva migliore quantificazione;
- sempre nel merito, ogni avversa istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta, per le causali ed i titoli di cui in atti, disapplicato il provvedimento di RISOLUZIONE
CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 108, COMMI 3 E 4 DEL D.LGS. 341 2016 E
S.M.I. DEL 25/02/2019 del contratto di appalto per cui è causa emesso dal Comune di
, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto intercorso con CP_1
l' per esclusivi fatto e colpa del convenuto e per suo grave Parte_4 CP_1
inadempimento e condannare il convenuto conseguentemente – in persona del CP_1
proprio legale rappresentante pro tempore – al risarcimento dei danni tutti patiti dalla predetta ATI in dipendenza dei fatti per cui è causa, oltre a rivalutazione ed interessi di legge sulla somma liquidata dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- accertare e riconoscere, altresì, il “danno all'immagine” subito dall'ATI Parte_4
da quantificarsi anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., in conseguenza
[...]
pag. 2/9 della illegittima risoluzione contrattuale subita e, conseguentemente, condannare il
al suo risarcimento;
Controparte_1
- respingere l'appello incidentale promosso dal in comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta in grado d'appello in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto.
Ai fini istruttori
Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte in primo grado, sia in atto di citazione sia in memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., da intendersi qui integralmente riprodotte e ritrascritte.
Si insiste, in particolare, nella richiesta di ammissione dell'interpello del Sindaco del
sui capitoli di prova da 40 a 45 dedotti in memoria istruttoria e Controparte_1
di replica di primo grado.
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova dedotti sempre in memoria istruttoria e di replica di primo grado:
Arch. Sig. ; Sig. AD . Controparte_2 Controparte_3 CP_4
Sui soli capitoli da 1 a 12 Dott. (agronomo), Dott. Testimone_1 Testimone_2
(Endira s.r.l.), Dott. ; Dott. . Testimone_3 Testimone_4 CP_5
Sui soli capitoli 1 e da 33 a 39 Sig. (dipendente . Persona_2 Pt_1
Sempre ai fini istruttori
Si ribadisce la richiesta di licenziamento di CTU volta ad accertare, salvo successive integrazioni da meglio valutarsi: le eventuali criticità e/o errori progettuali di cui al
Progetto Esecutivo e Relazione Tecnico Illustrativa a firma Ing. , CP_6
recepiti in capitolato (in particolare tipologia del manto di superficie, impianto irriguo, videosorveglianza); determinare l'effettivo credito dell'appaltatore in relazione alle causali dedotte nel presente giudizio quantificando l'importo complessivo effettivamente dovuto dalla Stazione Appaltante;
accertare, altresì, se la presenza dei pallini di gomma all'esterno del campo oggetto di appalto, per quantità degli stessi e profondità di collocazione nel terreno, possa plausibilmente essere stata causata dagli eventi alluvionali accaduti nell'autunno degli anni 2014 e 2015 come raffigurato dalle fotografie in atti. In conclusione, le appellanti ATI insistono come in atto di citazione
d'appello nelle difese tutte in esso esposte per l'integrale accoglimento delle domande
pag. 3/9 ivi avanzate, opponendosi integralmente al contenuto e difese della comparsa di costituzione e risposta di controparte e chiedendo l'integrale rigetto delle domande ivi tutte formulate nel merito sia in via principale sia quale espressione di appello incidentale. In via principale insistono per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate e dedotte, sia orali sia tecniche (CTU), richieste ed insistite;
in subordine, in caso di rigetto della predetta istanza, si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini massimi di legge per il deposito di comparsa conclusionale ed eventuali note di replica. Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis:
▪nel merito, in via principale: rigettare l'appello principale presentato da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto;
▪nel merito, ancora in via principale: accogliere l'appello incidentale proposto dal
e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannare Controparte_1 controparte al pagamento dell'importo di € 139.865,22, corrispondente ai danni finora patiti dall'Amministrazione comunale a causa del grave inadempimento contrattuale imputabile a controparte, salva migliore quantificazione;
▪in ogni caso, condannare controparte alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 424/2022, pubblicata il 18 febbraio 2022, il Tribunale di Genova rigettava le domande svolte dalle parti. Con la sentenza appellata non trovavano accoglimento le domande svolte dalle odierne appellanti per sentire condannare il al pagamento dell'importo di € 67.889,00, oltre IVA e interessi Controparte_1
legali e/o moratori ex D.Lgs. 231/2002, per lavori contrattualmente pattuiti, eseguiti e non contabilizzati (nell'esecuzione di contratto d'appalto 2/08/2017 avente ad oggetto
“opere di manutenzione straordinaria conseguenti al danneggiamento verificatosi a
pag. 4/9 seguito dell'alluvione dell'autunno 2014 e del settembre 2015” presso l'impianto sportivo comunale sito in Località Ritale del Comune di ), nonché al CP_1 risarcimento dei danni, per un importo non inferiore ad € 75.000,00 per riserve non apposte, come elencate alle pagg. 30-31 dell'atto di citazione nel primo grado di giudizio, deducendo l'appaltatore che l'iscrizione delle riserve era stata impedita dalla mancata chiusura della contabilità da parte della stazione appaltante. Non trovavano accoglimento neanche le domande risarcitorie svolte in via riconvenzionale dal CP_1
[...
. Riteneva il Tribunale di Genova che, a seguito di variante e relativo atto CP_1
di sottomissione, fosse esclusa ogni ragione di contenzioso per le attività sino alla data del 24 novembre 2017. Riteneva inoltre il Tribunale di Genova che il mancato smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, da parte dell'appaltatore, costituisse fatto impeditivo della contabilizzazione di tutti le categorie di lavori relative al contratto d'appalto, determinandosi così la mancanza del presupposto delle richieste di pagamento, sia a titolo di corrispettivo che a titolo di risarcimento del danno, svolte dall'appaltatore. Riteneva infine sfornite di prova le domande risarcitorie svolte dal
CP_1
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti due motivi di impugnazione:
i. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla ricostruzione della vicenda, in ordine al travisamento delle ragioni esposte dall'attrice, e, conseguentemente, in ordine alle motivazioni del rigetto delle domande;
in particolare è stato dedotto essere erroneo quanto ritenuto in fatto con riguardo alle “palline di plastica di dimensioni millimetriche costituenti l'intaso prestazionale del manto in erba sintetica”, da considerarsi estranee alle lavorazioni oggetto dell'appalto. Hanno dedotto gli appaltanti che era oggetto dell'appalto la sola rimozione del vecchio manto sintetico, ove era imputabile agli eventi alluvionali l'erosione del manto sintetico e il trasferimento delle palline in gomma sintetica al terreno circostanze il campo da calcio, riaffiorate dopo le copiose piogge del periodo autunnale.
Hanno dedotto gli appaltanti che le interferenze tra gli irrigatori e la rese erano state risolte mediante ritesatura della rete allentatasi. Hanno anche dedotto l'erroneo conteggio, nella sentenza appellata, dei termini di ultimazione dei pag. 5/9 lavori, e del computo dei termini per le eventuali penali. Hanno dedotto l'erronea individuazione, nella sentenza appellata, della tipologia di carenze progettuali contestate.
ii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine all'interpretazione dei documenti prodotti.
3- Il si è costituito nel giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, Controparte_1
e svolgendo appello incidentale. Con riguardo ai motivi d'appello svolti dall'appaltatore ha dedotto l'infondatezza di tutte le ragioni di impugnazione svolte dagli appellanti. In ordine all'appello incidentale ha chiesto riformarsi la sentenza di primo grado, con riconoscimento del vantato diritto al risarcimento del danno, non essendo necessaria alcuna istanza istruttoria sul punto al di là della documentazione prodotta in causa, essendo in ogni caso rimessa al giudice l'eventuale quantificazione ai sensi dell'art.1226 cc..
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza 3 febbraio 2025, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc nella misura di giorni sessanta per comparse conclusionali e giorni venti per memorie di replica. Nei termini assegnati la parte appellante depositava solo la comparsa conclusionale. La parte appellata depositava comparsa conclusionale e memoria di replica.
5- Questa Corte ritiene che l'appello principale e l'appello incidentale siano infondati e debbano essere rigettati. Nel primo grado di giudizio è stato dato atto dalle parti dell'intervenuta risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento contrattuale dell'appaltatore, all'esito del procedimento amministrativo cui ha dato corso il ai sensi dell'art. 108 D.Lgs. 50/2016. Nel corso di tale Controparte_1 procedimento venivano resi disponibili all'appaltatore i registri contabili e il conto finale predisposti dalla Stazione Appaltante, in relazione ai quali l'appaltatore formulava riserve scritte. La risoluzione era determinata, in particolare, dalla mancata ultimazione dei lavori di rimozione e smaltimento dei residui di manto nella pista pag. 6/9 esterna al campo e in altre zone esterne all'area di cantiere. In conseguenza di tali circostanze, con la prima memoria ex art.183 co.6° cpc nel giudizio di primo grado,
l'appaltatore chiedeva disapplicarsi il provvedimento di risoluzione adottato ex art.108
D.Lgs. 50/2016, al fine dell'esame delle domande di condanna al pagamento svolte in causa. Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “in tema di appalto di opere pubbliche, la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c.”
(Cass.Sez.1, 3 novembre 2016, n.22275). Ai sensi dell'art.122 co.5 D.Lgs. n.50/2016
(vigente ratione temporis), “in tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti”. La risoluzione del contratto d'appalto da luogo ad effetti restitutori. All'esito della risoluzione, esclusa ogni rilevanza delle riserve, è pertanto onere dell'appaltatore, che ne richiede il pagamento, provare l'an e il quantum delle prestazioni che assume essere state regolarmente eseguite e non pagate. Ed è onere della stazione appaltante provare l'an e il quantum del danno che lamenta con l'esercizio di azione risarcitoria.
5.1- Nel presente giudizio l'appaltatore non ha provato ne l'an ne il quantum delle opere di cui chiede il pagamento. Le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni nel primo grado di giudizio e riproposte nel presente grado d'appello, non sono idonee ad offrire la prova dell'entità delle opere in relazione alle quali viene richiesto il pagamento. Il richiamo alle riserve non è utile a tal fine, essendo cessata ogni efficacia delle riserve con il provvedimento di risoluzione del contratto d'appalto. I capitoli di prova dedotti con la memoria ex art. 183 co.6 n.2 cpc nel primo grado di giudizio concernono circostanze relative a criticità verificatesi nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto e, nella prospettazione degli appellanti, anche relative all'iniziale progettazione;
non concernono la quantità e le caratteristiche di ciascuna delle opere per pag. 7/9 le quali viene richiesto il pagamento. E neppure appaiono essere idonei ad offrire la prova della corretta esecuzione delle stesse. Così anche la richiesta CTU in ordine a criticità e/o errori progettuali che gli appellanti deducono essere stati presenti nel progetto esecutivo e nella relazione tecnico illustrativa. In tale situazione di carenza di offerta probatoria appare inoltre meramente esplorativa la CTU genericamente richiesta per la quantificare “l'importo complessivo effettivamente dovuto dalla Stazione
Appaltante”. Il riferimento, contenuto nell'atto di citazione del primo grado di giudizio
(v. pag.30) ai “maggiori oneri conseguenti all'anomalo andamento dei lavori”, è indeterminato e generico. Per quanto concerne le opere elencate alle pagg. 30 e 31 dell'atto di citazione nel primo grado di giudizio, manca, da un lato, la prova dell'effettiva esecuzione delle opere nei termini allegati dagli appellanti, e, dall'altro lato, la prova della correttezza dell'esecuzione delle stesse ai fini dell'utilità ricavatane dalla stazione appaltante, non essendo così prospettabile un'eventuale quantificazione tramite CTU per l'inammissibilità della relativa istanza istruttoria. I motivi d'appello svolti in via principale non possono trovare accoglimento.
5.2 – Anche il – come già ritenuto con la sentenza appellata – Controparte_1
non ha provato ne l'an ne il quantum del danno di cui chiede il risarcimento. Nessuna idonea istanza istruttoria sul punto è stata reiterata dal in sede di precisazione CP_1
delle conclusioni nel primo grado di giudizio, così come in sede di precisazione delle conclusioni nel presente grado di giudizio. I documenti che l'appellato deduce costituire prova del danno sono, da un lato, di provenienza della stessa stazione appaltante, e, come tali, una volta risolto il contratto d'appalto, non idonei a fornire neppure la prova dell'an del danno lamentato, e, dall'altro lato, non rappresentativi di maggiori costi sostenuti dall'Ente per il ripristino dell'impianto sportivo, una volta risolto il contratto d'appalto intercorso con gli appellanti. L'appello incidentale non può che essere respinto.
6- Sussistono i presupposti per dichiarare l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio stante la soccombenza reciproca delle parti, per il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale.
pag. 8/9 7- Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 18 giugno 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 882/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(P.IVA: ) in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1 P.IVA_1
amministrazione e legale rappresentante pro tempore
(P.IVA: , in persona del suo legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore Parte nelle qualità, rispettivamente, di mandataria e mandante dell' di cui al conferimento di mandato con rappresentanza stipulato mediante atto pubblico del Notaio Per_1
, repertorio n. 62569 del 30 marzo 2017, registrato all'Agenzia delle Entrate di
[...]
Genova 2 n. 3925 serie 1T in data 31 marzo 2017 (allegato A) entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatessa Pezzina Michela appellanti contro
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Piciocchi Pietro appellato e appellante incidentale
1 CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza n. 424/2022 pronunciata dal Tribunale di Genova il
17-18 febbraio 2022 nel procedimento R.G. 15157/2018, - condannare il CP_1
al pagamento dei corrispettivi maturati dall'ATI, per l'importo residuo da
[...] contratto pari ad € 67.889,00 oltre IVA (22%) in relazione ai lavori eseguiti e ad oggi non contabilizzati dalla Stazione Appaltante oltre interessi legali e/o moratori (di cui al
d.lgs. 09/10/2002 n. 231 e successive modifiche) dal dovuto al saldo;
- conseguentemente, ordinare al nella qualità di Stazione Controparte_1
Appaltante, la regolare chiusura della contabilità relativa all'appalto con emissione del certificato di fine lavori e di regolare esecuzione, con eventuale previa nomina di commissario ad acta che si sostituisca, in tali adempimenti, al eventualmente CP_1
inadempiente;
- condannare inoltre il al risarcimento in favore dell'ATI delle Controparte_1 voci di danno di cui all'elenco in narrativa dell'atto di citazione di primo grado (pag.
30 e 31 dell'atto di citazione di primo grado di parte ATI), dell'importo complessivo non inferiore ad € 75.000, salva migliore quantificazione;
- sempre nel merito, ogni avversa istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta, per le causali ed i titoli di cui in atti, disapplicato il provvedimento di RISOLUZIONE
CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 108, COMMI 3 E 4 DEL D.LGS. 341 2016 E
S.M.I. DEL 25/02/2019 del contratto di appalto per cui è causa emesso dal Comune di
, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto intercorso con CP_1
l' per esclusivi fatto e colpa del convenuto e per suo grave Parte_4 CP_1
inadempimento e condannare il convenuto conseguentemente – in persona del CP_1
proprio legale rappresentante pro tempore – al risarcimento dei danni tutti patiti dalla predetta ATI in dipendenza dei fatti per cui è causa, oltre a rivalutazione ed interessi di legge sulla somma liquidata dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- accertare e riconoscere, altresì, il “danno all'immagine” subito dall'ATI Parte_4
da quantificarsi anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., in conseguenza
[...]
pag. 2/9 della illegittima risoluzione contrattuale subita e, conseguentemente, condannare il
al suo risarcimento;
Controparte_1
- respingere l'appello incidentale promosso dal in comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta in grado d'appello in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto.
Ai fini istruttori
Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte in primo grado, sia in atto di citazione sia in memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., da intendersi qui integralmente riprodotte e ritrascritte.
Si insiste, in particolare, nella richiesta di ammissione dell'interpello del Sindaco del
sui capitoli di prova da 40 a 45 dedotti in memoria istruttoria e Controparte_1
di replica di primo grado.
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova dedotti sempre in memoria istruttoria e di replica di primo grado:
Arch. Sig. ; Sig. AD . Controparte_2 Controparte_3 CP_4
Sui soli capitoli da 1 a 12 Dott. (agronomo), Dott. Testimone_1 Testimone_2
(Endira s.r.l.), Dott. ; Dott. . Testimone_3 Testimone_4 CP_5
Sui soli capitoli 1 e da 33 a 39 Sig. (dipendente . Persona_2 Pt_1
Sempre ai fini istruttori
Si ribadisce la richiesta di licenziamento di CTU volta ad accertare, salvo successive integrazioni da meglio valutarsi: le eventuali criticità e/o errori progettuali di cui al
Progetto Esecutivo e Relazione Tecnico Illustrativa a firma Ing. , CP_6
recepiti in capitolato (in particolare tipologia del manto di superficie, impianto irriguo, videosorveglianza); determinare l'effettivo credito dell'appaltatore in relazione alle causali dedotte nel presente giudizio quantificando l'importo complessivo effettivamente dovuto dalla Stazione Appaltante;
accertare, altresì, se la presenza dei pallini di gomma all'esterno del campo oggetto di appalto, per quantità degli stessi e profondità di collocazione nel terreno, possa plausibilmente essere stata causata dagli eventi alluvionali accaduti nell'autunno degli anni 2014 e 2015 come raffigurato dalle fotografie in atti. In conclusione, le appellanti ATI insistono come in atto di citazione
d'appello nelle difese tutte in esso esposte per l'integrale accoglimento delle domande
pag. 3/9 ivi avanzate, opponendosi integralmente al contenuto e difese della comparsa di costituzione e risposta di controparte e chiedendo l'integrale rigetto delle domande ivi tutte formulate nel merito sia in via principale sia quale espressione di appello incidentale. In via principale insistono per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate e dedotte, sia orali sia tecniche (CTU), richieste ed insistite;
in subordine, in caso di rigetto della predetta istanza, si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini massimi di legge per il deposito di comparsa conclusionale ed eventuali note di replica. Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis:
▪nel merito, in via principale: rigettare l'appello principale presentato da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto;
▪nel merito, ancora in via principale: accogliere l'appello incidentale proposto dal
e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannare Controparte_1 controparte al pagamento dell'importo di € 139.865,22, corrispondente ai danni finora patiti dall'Amministrazione comunale a causa del grave inadempimento contrattuale imputabile a controparte, salva migliore quantificazione;
▪in ogni caso, condannare controparte alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 424/2022, pubblicata il 18 febbraio 2022, il Tribunale di Genova rigettava le domande svolte dalle parti. Con la sentenza appellata non trovavano accoglimento le domande svolte dalle odierne appellanti per sentire condannare il al pagamento dell'importo di € 67.889,00, oltre IVA e interessi Controparte_1
legali e/o moratori ex D.Lgs. 231/2002, per lavori contrattualmente pattuiti, eseguiti e non contabilizzati (nell'esecuzione di contratto d'appalto 2/08/2017 avente ad oggetto
“opere di manutenzione straordinaria conseguenti al danneggiamento verificatosi a
pag. 4/9 seguito dell'alluvione dell'autunno 2014 e del settembre 2015” presso l'impianto sportivo comunale sito in Località Ritale del Comune di ), nonché al CP_1 risarcimento dei danni, per un importo non inferiore ad € 75.000,00 per riserve non apposte, come elencate alle pagg. 30-31 dell'atto di citazione nel primo grado di giudizio, deducendo l'appaltatore che l'iscrizione delle riserve era stata impedita dalla mancata chiusura della contabilità da parte della stazione appaltante. Non trovavano accoglimento neanche le domande risarcitorie svolte in via riconvenzionale dal CP_1
[...
. Riteneva il Tribunale di Genova che, a seguito di variante e relativo atto CP_1
di sottomissione, fosse esclusa ogni ragione di contenzioso per le attività sino alla data del 24 novembre 2017. Riteneva inoltre il Tribunale di Genova che il mancato smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, da parte dell'appaltatore, costituisse fatto impeditivo della contabilizzazione di tutti le categorie di lavori relative al contratto d'appalto, determinandosi così la mancanza del presupposto delle richieste di pagamento, sia a titolo di corrispettivo che a titolo di risarcimento del danno, svolte dall'appaltatore. Riteneva infine sfornite di prova le domande risarcitorie svolte dal
CP_1
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti due motivi di impugnazione:
i. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla ricostruzione della vicenda, in ordine al travisamento delle ragioni esposte dall'attrice, e, conseguentemente, in ordine alle motivazioni del rigetto delle domande;
in particolare è stato dedotto essere erroneo quanto ritenuto in fatto con riguardo alle “palline di plastica di dimensioni millimetriche costituenti l'intaso prestazionale del manto in erba sintetica”, da considerarsi estranee alle lavorazioni oggetto dell'appalto. Hanno dedotto gli appaltanti che era oggetto dell'appalto la sola rimozione del vecchio manto sintetico, ove era imputabile agli eventi alluvionali l'erosione del manto sintetico e il trasferimento delle palline in gomma sintetica al terreno circostanze il campo da calcio, riaffiorate dopo le copiose piogge del periodo autunnale.
Hanno dedotto gli appaltanti che le interferenze tra gli irrigatori e la rese erano state risolte mediante ritesatura della rete allentatasi. Hanno anche dedotto l'erroneo conteggio, nella sentenza appellata, dei termini di ultimazione dei pag. 5/9 lavori, e del computo dei termini per le eventuali penali. Hanno dedotto l'erronea individuazione, nella sentenza appellata, della tipologia di carenze progettuali contestate.
ii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine all'interpretazione dei documenti prodotti.
3- Il si è costituito nel giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, Controparte_1
e svolgendo appello incidentale. Con riguardo ai motivi d'appello svolti dall'appaltatore ha dedotto l'infondatezza di tutte le ragioni di impugnazione svolte dagli appellanti. In ordine all'appello incidentale ha chiesto riformarsi la sentenza di primo grado, con riconoscimento del vantato diritto al risarcimento del danno, non essendo necessaria alcuna istanza istruttoria sul punto al di là della documentazione prodotta in causa, essendo in ogni caso rimessa al giudice l'eventuale quantificazione ai sensi dell'art.1226 cc..
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza 3 febbraio 2025, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc nella misura di giorni sessanta per comparse conclusionali e giorni venti per memorie di replica. Nei termini assegnati la parte appellante depositava solo la comparsa conclusionale. La parte appellata depositava comparsa conclusionale e memoria di replica.
5- Questa Corte ritiene che l'appello principale e l'appello incidentale siano infondati e debbano essere rigettati. Nel primo grado di giudizio è stato dato atto dalle parti dell'intervenuta risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento contrattuale dell'appaltatore, all'esito del procedimento amministrativo cui ha dato corso il ai sensi dell'art. 108 D.Lgs. 50/2016. Nel corso di tale Controparte_1 procedimento venivano resi disponibili all'appaltatore i registri contabili e il conto finale predisposti dalla Stazione Appaltante, in relazione ai quali l'appaltatore formulava riserve scritte. La risoluzione era determinata, in particolare, dalla mancata ultimazione dei lavori di rimozione e smaltimento dei residui di manto nella pista pag. 6/9 esterna al campo e in altre zone esterne all'area di cantiere. In conseguenza di tali circostanze, con la prima memoria ex art.183 co.6° cpc nel giudizio di primo grado,
l'appaltatore chiedeva disapplicarsi il provvedimento di risoluzione adottato ex art.108
D.Lgs. 50/2016, al fine dell'esame delle domande di condanna al pagamento svolte in causa. Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “in tema di appalto di opere pubbliche, la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c.”
(Cass.Sez.1, 3 novembre 2016, n.22275). Ai sensi dell'art.122 co.5 D.Lgs. n.50/2016
(vigente ratione temporis), “in tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti”. La risoluzione del contratto d'appalto da luogo ad effetti restitutori. All'esito della risoluzione, esclusa ogni rilevanza delle riserve, è pertanto onere dell'appaltatore, che ne richiede il pagamento, provare l'an e il quantum delle prestazioni che assume essere state regolarmente eseguite e non pagate. Ed è onere della stazione appaltante provare l'an e il quantum del danno che lamenta con l'esercizio di azione risarcitoria.
5.1- Nel presente giudizio l'appaltatore non ha provato ne l'an ne il quantum delle opere di cui chiede il pagamento. Le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni nel primo grado di giudizio e riproposte nel presente grado d'appello, non sono idonee ad offrire la prova dell'entità delle opere in relazione alle quali viene richiesto il pagamento. Il richiamo alle riserve non è utile a tal fine, essendo cessata ogni efficacia delle riserve con il provvedimento di risoluzione del contratto d'appalto. I capitoli di prova dedotti con la memoria ex art. 183 co.6 n.2 cpc nel primo grado di giudizio concernono circostanze relative a criticità verificatesi nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto e, nella prospettazione degli appellanti, anche relative all'iniziale progettazione;
non concernono la quantità e le caratteristiche di ciascuna delle opere per pag. 7/9 le quali viene richiesto il pagamento. E neppure appaiono essere idonei ad offrire la prova della corretta esecuzione delle stesse. Così anche la richiesta CTU in ordine a criticità e/o errori progettuali che gli appellanti deducono essere stati presenti nel progetto esecutivo e nella relazione tecnico illustrativa. In tale situazione di carenza di offerta probatoria appare inoltre meramente esplorativa la CTU genericamente richiesta per la quantificare “l'importo complessivo effettivamente dovuto dalla Stazione
Appaltante”. Il riferimento, contenuto nell'atto di citazione del primo grado di giudizio
(v. pag.30) ai “maggiori oneri conseguenti all'anomalo andamento dei lavori”, è indeterminato e generico. Per quanto concerne le opere elencate alle pagg. 30 e 31 dell'atto di citazione nel primo grado di giudizio, manca, da un lato, la prova dell'effettiva esecuzione delle opere nei termini allegati dagli appellanti, e, dall'altro lato, la prova della correttezza dell'esecuzione delle stesse ai fini dell'utilità ricavatane dalla stazione appaltante, non essendo così prospettabile un'eventuale quantificazione tramite CTU per l'inammissibilità della relativa istanza istruttoria. I motivi d'appello svolti in via principale non possono trovare accoglimento.
5.2 – Anche il – come già ritenuto con la sentenza appellata – Controparte_1
non ha provato ne l'an ne il quantum del danno di cui chiede il risarcimento. Nessuna idonea istanza istruttoria sul punto è stata reiterata dal in sede di precisazione CP_1
delle conclusioni nel primo grado di giudizio, così come in sede di precisazione delle conclusioni nel presente grado di giudizio. I documenti che l'appellato deduce costituire prova del danno sono, da un lato, di provenienza della stessa stazione appaltante, e, come tali, una volta risolto il contratto d'appalto, non idonei a fornire neppure la prova dell'an del danno lamentato, e, dall'altro lato, non rappresentativi di maggiori costi sostenuti dall'Ente per il ripristino dell'impianto sportivo, una volta risolto il contratto d'appalto intercorso con gli appellanti. L'appello incidentale non può che essere respinto.
6- Sussistono i presupposti per dichiarare l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio stante la soccombenza reciproca delle parti, per il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale.
pag. 8/9 7- Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 18 giugno 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
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