Ordinanza cautelare 24 febbraio 2022
Sentenza 1 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 24/02/2022, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2022
N. 00154/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 154 del 2022, proposto da
RA NC, rappresentata e difesa dagli avvocati Filiberto Morelli e Daniela Intelligente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela AR Buccoliero e Giovanna Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OM AR AZ in Lecce, piazzetta Montale 2;
Agenzia Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) della cartella di pagamento n. 106 2020 00015985 18 000, notificata il 09.11.2021, con cui l’Agente della riscossione, incaricato dal Comune di Taranto, esigeva dalla ricorrente il pagamento della complessiva somma di € 20.623,39 (comprensiva di oneri di riscossione e diritti di notifica spettanti all’Agenzia delle Entrate – Riscossione) derivante dal ruolo emesso dall’Ente creditore in seguito all’ordinanza - ingiunzione n. 33/19 del 23.5.2019;
2) dell’ordinanza n. 33 del 23.5.2019 adottata dal Dirigente del settore urbanistica del Comune di Taranto nonché di ogni altro atto prodromico e/o consequenziale alla cartella stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Taranto e di Agenzia Entrate Riscossione;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che:
- la ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 106 2020 00015985 18 000, notificata il 09.11.2021, con cui l’Agente della riscossione, incaricato dal Comune di Taranto, esigeva dalla ricorrente il pagamento della complessiva somma di € 20.623,39 derivante dal ruolo emesso dall’Ente creditore in seguito all’ordinanza - ingiunzione n. 33/2019 del 23.5.2019, nonché la stessa ordinanza n. 33 del 23.5.2019, adottata dal Dirigente del settore urbanistica del Comune di Taranto;
- la ricorrente ha censurato gli anzidetti provvedimenti ( id est , l’ordinanza ingiunzione che costituisce l’atto presupposto e la cartella di pagamento che costituisce l’atto presupponente) lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: 1. Violazione dell’art. 140 c.p.c. Nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento n. 106 2020 00015985 18 000 per irrituale notifica dell’atto impositivo presupposto. 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 4 bis , del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, manifesta ingiustizia, carenza di potere.
Ritenuto che:
- tenuto conto dell’entità – non modesta – dell’importo recato dalla citata cartella di pagamento e richiedendo le questioni poste con il gravame un approfondimento in sede di merito circa la corretta esecuzione della notifica del provvedimento presupposto, gli effetti della cartella di pagamento debbono essere interinalmente sospesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe e conseguentemente sospende gli effetti della cartella di pagamento impugnata.
Fissa per la trattazione nel merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di febbraio del 2023.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO