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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 535/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBERI SALVATORE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1102/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239000829587000 DIVERSI TRIBUTI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 143/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 febbraio 2025 si impugnava l'intimazione di pagamento indicate in epigrafe, notificata in data 03 dicembre 2024, avente come presupposto n° 6 cartelle di pagamento, per complessivi € 2.627,42.
La resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, il ricorso va rigettato.
In primo luogo, con riferimento alla cartella n. 293 2009 0027737583 000 si osserva che in relazione alla stessa sussiste la giurisdizione del giudice ordinario non trattandosi di tributi;
infatti, un ruolo emesso in un procedimento penale, specialmente per spese di giustizia o somme dovute alla Cassa ammende, esula dalla giurisdizione tributaria e rientra in quella del giudice ordinario;
la giurisdizione tributaria si occupa principalmente di tributi, mentre questioni derivanti da processi penali (anche se connesse) ricadono nell'ambito del giudice ordinario, che decide su tali aspetti (vd. Cass. SS.UU., ord. n.
18979/2017).
In secondo luogo, con riferimento alle altre cinque cartelle la ricorrente non ha provato in alcun modo l'asserita adesione alla rottamazione quater, né ha depositato la relativa domanda e la documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto.
In virtù del principio della soccombenza parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della resistente costituita in giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore della resistente costituita in giudizio delle spese processuali che si liquidano in euro 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario. Catania, 15 gennaio 2026 IL PRESIDENTE Dott. Salvatore Barberi
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBERI SALVATORE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1102/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239000829587000 DIVERSI TRIBUTI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 143/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 febbraio 2025 si impugnava l'intimazione di pagamento indicate in epigrafe, notificata in data 03 dicembre 2024, avente come presupposto n° 6 cartelle di pagamento, per complessivi € 2.627,42.
La resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, il ricorso va rigettato.
In primo luogo, con riferimento alla cartella n. 293 2009 0027737583 000 si osserva che in relazione alla stessa sussiste la giurisdizione del giudice ordinario non trattandosi di tributi;
infatti, un ruolo emesso in un procedimento penale, specialmente per spese di giustizia o somme dovute alla Cassa ammende, esula dalla giurisdizione tributaria e rientra in quella del giudice ordinario;
la giurisdizione tributaria si occupa principalmente di tributi, mentre questioni derivanti da processi penali (anche se connesse) ricadono nell'ambito del giudice ordinario, che decide su tali aspetti (vd. Cass. SS.UU., ord. n.
18979/2017).
In secondo luogo, con riferimento alle altre cinque cartelle la ricorrente non ha provato in alcun modo l'asserita adesione alla rottamazione quater, né ha depositato la relativa domanda e la documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto.
In virtù del principio della soccombenza parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della resistente costituita in giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore della resistente costituita in giudizio delle spese processuali che si liquidano in euro 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario. Catania, 15 gennaio 2026 IL PRESIDENTE Dott. Salvatore Barberi