Sentenza 18 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2002, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0-05 40/ 02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto $ Riscatto fondo SEZION rustico Composta dagli Ill.mi S ri Magistrati: R.G.N. 23751/99 Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Consigliere Dott. Francesco SABATINI 1475 Cron. Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI 174 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. Ud. 25/09/01 Rel. ConsigliereDott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA IN CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio elettivamente domiciliato in ROMA RITROVATO SALVATORE, dal Sig...IL SOLE 24 ORE 1.55lo studio oer diritti LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso dell'avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che lo difende, giusta 21 GEN 2002 CANCELLIERE delega in atti;
- ricorrente -
€1,55 L.3000 CANCELLER
contro
MANGIACOTTI LEONARDA, elettivamente domiciliata in ROMA DH676885 presso lo studio dell'avvocatoVIA DELLA PIEVE 19, LAZZARINO FINI, CARLO MARTINO, difesa dall'avvocato giusta delega in atti;
2001 controricorrente 1654 avverso la sentenza n. 1049/98 della Corte d'Appello di BARI, emessa il 25/11/98 e depositata il 10/12/98 (R.G. 815194 1049/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Giovanni GIACOBBE;
udito l'Avvocato Lazzarino FINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 26.3.1985 VA RE, premesso- che con VA premesso che con rogito notarile del RE, AU NI aveva venduto а AN 18.5.1984 DA un appezzamento di terreno in agro di San Giovanni Rotondo, contrada "Carmine", esteso Ha 0.96.08 (in catasto fl. 65, part. 49, sem. 5°), confinante con un fondo di esso istante, ed assumendo che era stato violato il diritto di prelazione spettantegli ai sensi dell'art. 7 1. n. 817/1971, conveniva la AN davanti al Tribunale di Foggia per il riscatto del fondo alla stessa alienato. La convenuta si costituiva in giudizio, deducendo di detenere in affitto dal 1981 il fondo in oggetto e, 2 diritto ad essere quale coltivatrice diretta, di avere che il VA, preferita nell'acquisto dello stesso;
che aveva peraltro svolto attività di mediazione nella vendita del fondo, non era coltivatore diretto, e quindi non aveva diritto di prelazione. Instava, pertanto, per la dichiarazione di inammissibilità della domanda ○ il suo rigetto;
in linea gradata, che le l'effettivo prezzo pagato di L. fosse corrisposto 60.000.000 e dell'equivalente del fabbricato rurale da lei realizzato sul fondo, oltre accessori. Svoltasi l'istruttoria del caso, il Tribunale con sentenza del 31.3.1992 accoglieva la domanda. Gravata la decisione dalla soccombente, la Corte d'appello di Bari con la sentenza ora impugnata del 25.11.1998 accoglieva l'appello e rigettava la domanda del VA. Riteneva la Corte che non risultava provata con certezza sia la qualifica di coltivatore diretto del riscattante che l'attività dello stesso di coltivazione del fondo confinante, evidenziando al riguardo che documentazione in atti certificava la qualifica di aggiustatore meccanico del medesimo riscattante. Avverso tale sentenza VA RE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo, cui resiste AN DA con 3 controricorso. Le parti hanno anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denunzia dell'art. 31 1. n. violazione e falsa applicazione 590/1965, degli artt. 2697, 2727 C.C. e degli artt. 115, 2° comma, 116 e 191 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Adduce il ricorrente che lo svolgimento da parte sua anche di altra attività lavorativa (segnatamente di aggiustatore meccanico e di meccanico) costituisce elemento del tutto inconferente Hr al fine di escludere, come avrebbe fatto la Corte d'appello, la ricorrenza della qualità di coltivatore diretto in favore di esso VA, per gli effetti della legge sulla prelazione agraria;
lamenta, quindi, che immotivatamente la Corte abbia privato di rilevanza probatoria la documentazione da lui prodotta in giudizio in ordine alla effettiva coltivazione da parte sua di altri fondi, ed in particolare del fondo in proprietà confinante con quello oggetto della domanda di riscatto;
assume, poi, che, esibita certificazione relativa alla sua qualità di coltivatore diretto, si era determinata l'inversione dell'onere della prova, sicchè incombeva alla controparte fornire prova idonea risultanze di tale pubblicaa contrastare le 4 certificazione, e che la coltivazione del fondo avrebbe potuto essere anche accertata mediante consulenza tecnica. Il motivo non può ricevere accoglimento. La Corte territoriale, infatti, non ha fondato la esclusività propria decisione sull'argomento della di coltivazione rispetto ad altre dell'attività esercitate dal VA (quali di eventualmente aggiustatore meccanico e di meccanico), non essendo essa -come si fa rilevare da parte resistente- entrata nel merito della rilevanza probatoria della ricorrentedocumentazione prodotta dall'odierno (certificato IPA del 28.3.1986 e attestato del Comune y di S. Giovanni Rotondo in data 7.2.1984), ma l'ha ritenuta "perfettamente contrastata" dalla documentazione contraria prodotta dalla controparte. In definitiva la Corte, effettuando un giudizio di comparazione, ha ritenuto, con un iter argomentativo adeguato e coerente, che la documentazione prodotta dal VA era stata privata di valenza probatoria dall'acquisizione di certificazione contraria rilasciata dalla stessa pubblica amministrazione alla AN. Dall'altro, tale valutazione probatoria riguarda, nell'iter argomentativo svolto, solo ed esclusivamente 5 la qualifica, mentre la Corte ha ritenuto non provato, "a prescindere dalla contrastata qualifica", che il VA fosse un effettivo coltivatore del fondo in essendo sufficiente la proprietà, ritenendo che, non mera qualifica di coltivatore diretto, egli avrebbe dovuto fornire, ai fini di specie, la prova in relazione al requisito della coltivazione abituale prevista dall'art. 31 della legge n. 590/1965, intesa quale normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli, in maniera tale che l'attività agricola venga svolta in modo stabile e continuativo, anche se non professionale, prevalentemente con lavoro proprio, pr traendo da tale attività un reddito. Nessuna influenza ha poi riconosciuto, ai detti fini, al certificato dello SCAU 17.6.1983, negando così allo stesso qualsiasi valore presuntivo. Si tratta, per tutto ciò, di valutazione congruamente espressa, oltre che in linea con l'elaborazione giurisprudenziale per la quale le certificazioni anagrafiche о altre attestazioni amministrative non possono assurgere al valore di prova piena (v. Cass. n. 721/1998; Cass. n. 5082/1998) e il diritto di prelazione non spetta indiscriminatamente a tutti coloro che possono vantare, genericamente, la qualifica di coltivatore diretto, ma solo a quanti, 6 oltre a poter vantare tale qualifica, dimostrino di aver esercitato in concreto detta attività di coltivando il fondo (v. Cass. n.coltivatore diretto, 1558/1998). E' infondato -d'altro canto- l'assunto del ricorrente che la sua dedizione alla coltivazione del fondo doveva ritenersi acquisita ex art. 116 c.p.c. per difetto di contestazione in primo grado, giacchè la prova della sussistenza dei presupposti del diritto di prelazione deve essere fornita da chi invoca il diritto anche in difetto di espressa contestazione di controparte, potendosi tale sussistenza ritenere dimostrata solo se ammessa dal convenuto espressamente о per una impostazione delle sue difese incompatibile il semplice con la contestazione, e non certo per contestazione, ritardo di questa, specie quando tale proprio bensì non configurando un'eccezione in senso una mera deduzione difensiva per la sua afferenza a condizione costitutiva del diritto azionato in giudizio, era rilevabile d'ufficio e così rientrava cogentemente nel thema decidendum (cfr. Cass. n. 1244/1995). In tema di prelazione e di riscatto agrario il giudice del merito è difatti tenuto comunque, ex officio, alla verifica della sussistenza in concreto di tutte le molteplici condizioni volute dalla legge per 7 l'accoglimento della domanda (v. Cass. n. 10789/2000). Nel caso che ne occupa financo evidente, tuttavia, che la AN non fondò la sua difesa su circostanze od argomentazioni logicamente incompatibili con il disconoscimento dei requisiti per l'esercizio del diritto di prelazione, poiché dedusse nel giudizio di primo grado che "il VA non era coltivatore aveva alcun diritto didiretto e, quindi, non prelazione" (p. 3 della sentenza impugnata) e integrò tale contestazione in appello deducendo che quegli non aveva diritto alla prelazione in quanto la sua "qualifica" era "incompatibile con quella di th coltivatore diretto, attività, peraltro, mai provata" (p. 4). E' da escludere, per altro verso, la determinazione di un'inversione dell'onere probatorio per effetto della documentazione attorea, trattandosi, come visto innanzi, di documentazione contrastata da quella prodotta ex adverso o di nessuna efficacia ai fini che interessano. Come non censurabile è, infine, il mancato mezzo di ctu che "il fondo [in accertamento а proprietà] fosse coltivato", atteso che, tra gli altri criteri che ad essa presiedono, la consulenza tecnica può essere -tuttavia- disposta quando l'accertamento di 8 determinate situazionį, possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, il che palesemente non era il caso di specie, in cui occorreva viceversa dimostrare la circostanza relativa al rapporto fondo/effettiva attività di coltivazione dello stesso da parte del retraente confinante. Conclusivamente, il ricorso deve essere dunque rigettato. Le spese del giudizio di Cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 109T 129,11
P.Q.M.
1456T 30,99 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in L.280.000-E144, 61, TOT. 160,10 37-€1.541.549,3 oltre L.
3.000.000 per onoraripari a Così deciso, il 25.9.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE fonit, Cula Prese Райли в ида IL CANCELLIERE 01 Gina Casell Depositata in Cancelleria oggi, 18,1.02 Qs, 3, IL CANCELLIERE C1 Gina Basof AGENZIA DE ENTRATE ROMA 2 DELL 28 FEB. 2002 4 erie Registrat 8587 160.10 al n. 710 CENTOSES (euro Servizi (Dott.ssa MarR p. DI FILIPPO) Il Responsable to Atti Giudiziari (DMFACCICHINI ☑