CASS
Sentenza 1 dicembre 2004
Sentenza 1 dicembre 2004
Massime • 1
E illegittima la condanna in appello dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, pronunciata come effetto della declaratoria di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione con la quale il giudice di secondo grado, su impugnazione del P.M., abbia riformato la sentenza assolutoria di prime cure.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2004, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2004 |
Testo completo
SENT. N. 2206
+ REG. GENERALE n. 22186/04
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE -
-
composta dai Sigg.:
1 9 89/ 05
1) Dott. Umberto Papadia
2) Dott. DI Vitalone
3) Dott. Amedeo Postiglione
4) Aldo Grassi
5) Dott. Amedeo Franco
sull'impugnazione proposta da SA PR, n. a Motta S. Giovanni il 15.12.1952, e da IE EO, n. a Firenzuola il 6.12.1952, avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Firenze il 20 gennaio 2004; sentita la relazione del Consigliere DI Vitalone;
ascoltate le conclusioni del Pubblico Ministero dr. Mario Fraticelli, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alle statuizioni di condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite e il rigetto - nel resto del ricorso;
-
ascoltato per la difesa degli imputati l'avv. Stefano Terra, in sostituzione dell'avv. Arnaldo Massei, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di gravame;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La Corte d'appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, in riforma della sentenza emessa l'11 gennaio 2000 dal Tribunale di Lucca in composizione monocratica, ha dichiarato n.d.p. nei confronti del T. Col. SA PR e del Cap. IE EO - in ordine al reato di om.cidio colposo in persona di BR LC agli stessi ascritto - per intervenuta prescrizione. Ha condannato gli imputati in solido tra loro e con il Ministero della Difesa, responsabile civile, al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede alle parti civili costituite, con provvisionale immediatamente esecutiva e statuizioni consequenziali sulle spese.
Al PR ed al EO era fatto addebito, - nelle rispettive qualità di capo della sezione materiale aviolancio dell'ufficio logistico e di comandante della compagnia aviolanci e manutenzione della Scuola militare di paracadutismo (SMIPAR) della Brigata Folgore, di avere per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia - dato ciascuno un contributo causale alla morte del militare di leva BR LC, schiantatosi al suolo durante un lancio per la mancata apertura del paracadute principale, determinata dal distacco del moschettone agganciato ki alla fune di vincolo dal cavo statico;
e ciò in conseguenza dell'impiego di uno spinotto di sicurezza di diametro inferiore (mm. 1,1) a quello stabilito dai capitolati tecnici (mm.2). La diffusa descrizione del quadro fattuale nel quale s'inserisce il drammatico evento è contenuta nella parte motiva della sentenza emessa il 15 ottobre 2002 da questa Corte Suprema - IV^ sezione penale all'esito di un più complesso procedimento che riguarda anche la morte di altri
-
due giovani paracadutisti l'allievo ufficiale DI RI (15 luglio 1994) ed il militare
-
DI PE (4 dicembre 1996), deceduti in occasione di analoghe esercitazioni della brigata "Folgore", ma secondo dinamiche tutt'affatto diverse da quelle relative al LC. L'obitus del
RI e del PE è intervenuto invero per strangolamento, provocato dalla fune di vincolo al momento del lancio. Per la morte del RI e del PE si è proceduto a carico di persone rimaste estranee al presente giudizio.
-va ricordato
-Gli attuali imputati sono stati assolti in primo grado di giudizio con la formula "perché il fatto non costituisce reato". Tale pronuncia è stata confermata dalla Corte d'appello con la sentenza annullata in rescindente.
Non hanno rassegnato conclusioni le parti civili GU LC, NA AL OR e RI LC, rappresentate e difese dall'avv. Enrico Marzaduri, il quale, con nota depositata all'odierna pubblica udienza, ha partecipato il raggiungimento di accordo transattivo per il soddisfacimento della pretesa risarcitoria, intervenuto con il Ministero della Difesa, responsabile civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul fondamento delle articolate deduzioni contenute nell'atto d'impugnazione, proposto congiuntamente per entrambi gli imputati dall'avv. Arnaldo Massei, va preliminarmente precisato che per la morte del LC, all'esito delle indagini preliminari, erano stati tratti a giudizio unitamente al PR ed al EO - anche altri ufficiali (OI, IO, ON, VI, MO,
IS, AM, MA, LV e GI), ai quali erano stati contestati - ai sensi degli artt. 110, 41 e 589 c.p. diversi o concorrenti profili di colpa, poi esclusi nelle successive fasi
-
processuali con statuizioni non più oggetto di gravame. Per l'effetto, sono estranee all'odierna regiudicanda le diverse questioni attinenti al complesso sinergismo causale che ha determinato l'evento, con la sola eccezione di quella inerente l'impiego dello spinotto di sicurezza, che è al fondo dell'addebito mosso al T. Col. PR ed al Cap. EO.
Un breve richiamo alla dinamica del fatto, nei termini accertati dai giudici del merito, è necessario per una migliore chiarezza espositiva e per la corretta comprensione dell'itinerario decisorio seguito nella sentenza impugnata.
Il 26 ottobre 1995, alle ore 10,50, il giovane BR LC, in servizio di leva presso la Scuola Militare di Paracadutismo di Pisa e che aveva già effettuato tre precedenti analoghe esercitazioni, si lanciava dall'aereo, in comune di Capannori (Lucca). Il paracadute principale non si apriva e quello di emergenza azionato dal LC, pur fuoriuscendo dalla custodia, non si posizionava debitamente al vento e non dispiegava conseguentemente alcuna azione aerodinamica di freno. Il giovane si schiantava al suolo, decedendo sul colpo.
Fin dai primi accertamenti, espletati dai Carabinieri della stazione di Altopascio, risultava che il moschettone del paracadute principale (e cioè il congegno che assicura la fune di vincolo al cavo statico ancorato all'interno del velivolo) presentava la chiavetta di sicura tranciata e divisa in due spezzoni, uno dei quali era rimasto fra la slitta (ovvero quella parte del moschettone che, con il suo scorrimento, impedisce la fuoriuscita di questo dal cavo statico) e la parte residua dello stesso moschettone.
All'atto del lancio, proprio perché il moschettone si era sganciato dal cavo statico a causa del difettoso funzionamento del moschettone, la fune di vincolo non aveva esercitato la trazione necessaria a provocare l'apertura del paracadute;
per di più aveva interferito sull'assetto del paracadute d'emergenza (ventrale), intralciandone la corretta apertura.
Circa l'ordinario svolgimento delle procedure di lancio, i giudici del merito hanno accertato che il meccanismo di chiusura-apertura del moschettone era regolato dallo scorrimento, su un corpo centrale, di una "slitta", che veniva bloccata in posizione di chiusura da un pulsante. Il paracadutista ancorava il moschettone al cavo statico e quindi introduceva una spina (in filo di ferro) in un apposito foro, piegandola verso il basso. Per effetto del salto nel vuoto, la fune di vincolo veniva trascinata mentre era assicurata dal moschettone al cavo statico. Al punto di massima trazione, si rompevano le legature tra la fune di vincolo e il paracadute, che si apriva.
2 Con riferimento alla morte del LC, la sentenza del Tribunale di Lucca e quella confermativa emessa dalla Corte gigliata il 18 giugno 2001 hanno escluso la responsabilità di entrambi gli imputati sia per motivi inerenti il rapporto di causalità tra le singole condotte e l'evento, sia per ragioni attinenti squisitamente all'elemento psicologico della fattispecie, segnatamente per la ritenuta imprevedibilità dell'evento. In sede di legittimità, pur ritenendosi fondate le critiche del P.G. e delle parti civili ricorrenti circa l'impiego del moschettone mod. 40313, utilizzato dal LC nel suo ultimo lancio, sono rimaste per ferme le pronunce di assoluzione concernenti i profili di colpa collegati a tale impiego, non ravvisandosi nelle motivazioni delle relative sentenze elementi di manifesta illogicità.
Le ragioni che hanno indotto la Corte Suprema (sentenza del 15 ottobre 2002) al giudizio di rinvio colgono invece la correttezza del percorso logico seguito dalla Corte di merito (sentenza del 18 giugno 2001) nella soluzione delle questioni concernenti l'impiego dello "spinotto”, che avrebbe dovuto impedire l'apertura del moschettone, anche in caso di cattivo funzionamento del bottone deputato al suo blocco primario. Sul punto i giudici di legittimità hanno osservato che il rilievo fondamentale assunto nella produzione dell'evento dallo spinotto derivò - in tesi di accusa - dalla circostanza che fu la sua rottura a consentire l'improprio scorrimento della slitta e per effetto consequenziale la fuoriuscita del moschettone dal cavo statico. E non era dubitabile che sulla verifica delle caratteristiche che lo spinotto avrebbe dovuto possedere esisteva un preciso ruolo di garanzia che evocava - per diverso titolo le responsabilità di ciascuno degli imputati. Tale aspetto della regiudicanda non era stato oggetto di adeguata considerazione nella sentenza di primo grado, alla quale si erano sostanzialmente richiamati i giudici d'appello, i quali erano incorsi in errore altresì nel dubitare dell'esistenza di una precisa regola cautelare, desumibile invece dagli stessi accertamenti di fatto da loro compiuti. Alla stregua di tale regola era evidente che lo spinotto impiegato dal LC era stato confezionato con materiale diverso - per dimensione e qualità da quello indicato nelle
-
prescrizioni e nei disegni tecnici dalla casa costruttrice. La circostanza avrebbe dovuto essere conseguentemente oggetto di apprezzamento, posto che chiunque impieghi uno strumento in attività suscettibili di esporre a pericolo l'incolumità di terzi è tenuto ad osservare non soltanto le regole fissate in via normativa, ma anche le istruzioni fornite dal costruttore nelle modalità d'uso che accompagnino il prodotto venduto e nelle eventuali modalità di utilizzazione suggerite pure soltanto verbalmente all'acquirente. Versa quindi in colpa (generica) l'utilizzatore di uno strumento che palesemente violi le relative regole di utilizzazione, tanto più se non abbia proceduto ad alcuna verifica sperimentale sulla sicurezza di eventuali diverse modalità di utilizzazione.
La Corte Suprema ha altresì considerato le ragioni che avevano indotto il Tribunale ad escludere che lo spinotto avesse un'effettiva funzione di sicurezza: 1) il disegno costruttivo non indicava i carichi di rottura;
2) l'uso di un termine generico (acciaio) per il materiale da utilizzare nella costruzione dello spinotto;
3) l'utilizzazione di un termine di natura equivoca ("circa") nell'indicazione delle dimensioni del fil di ferro;
4) l'irrazionale posizionamento del foro, che consentiva allo spinotto di trapassare soltanto il corpo ma non la slitta del moschettone;
5) l'irrazionalità della minore tenuta dello spinotto rispetto al bottone;
6) l'eccessività del gioco del foro (largo 2,5 mm.) che sottoponeva lo spinotto anche ad una flessione;
7) l'equivocità della dizione contenuta nel disegno del moschettone, "chiavetta di sicura", evocativa di un concetto diverso da quello di sicurezza;
8) l'erroneità della qualificazione attribuita allo spinotto dalla casa costruttrice nel senso che la qualificazione corretta doveva essere non quella indicata, bensì quella riferita a materiali "non stressati"; 9) la singolarità delle modalità di approvvigionamento, di confezionamento e di uso degli spinotti. Ed ha considerato ancora le valutazioni tratte conclusivamente a fondamento della pronuncia liberatoria: l'acquisto del materiale per il confezionamento degli spinotti era riservato alla SMIPAR e non agli organi centrali;
erano gli stessi militari a confezionare gli spinotti, dei quali era addirittura consentita la riutilizzazione. Circostanze, queste, incompatibili con una funzione di sicurezza.
3 In tale apparato argomentativo, i giudici di legittimità hanno ravvisato una frattura della consequenzialità tra le premesse e la conclusione, posto che le circostanze valorizzate dal Tribunale, secondo giudizio interamente condiviso dalla Corte d'appello, erano infatti astrattamente idonee non già a dimostrare l'inesistenza della funzione di sicurezza dello spinotto, ma soltanto l'esistenza di eventuali altre funzioni ovvero la non completa idoneità a svolgere la funzione di sicurezza e, soprattutto, rivelavano la mancanza di regole efficaci e cogenti nella predisposizione degli spinotti. Era pertanto doveroso considerare che un dubbio, derivante da una situazione di obiettiva incertezza sulla funzione che uno strumento può svolgere, non poteva valere ad esonerare (sotto il profilo dell'esistenza dell'elemento soggettivo del reato) il titolare della posizione di garanzia dalla responsabilità per gli eventi cagionati dall'inosservanza della regola di equivoca interpretazione. In caso di dubbio, infatti, l'agente deve optare per la scelta che può risolversi nell'introduzione di una ulteriore garanzia della sicurezza della persona e non per quella che questa ipotetica garanzia esclude.
Alla luce di tali principi, la sentenza 18 giugno 2001 è stata annullata limitatamente al capo concernente l'assoluzione dei due imputati, demandando al giudice del rinvio l'accertamento del rapporto di causalità, anche in considerazione del diametro del filo di ferro utilizzato per il confezionamento dello spinotto e del materiale impiegato.
La sentenza oggi impugnata, nell'applicare i principi fissati dalla Corte Suprema alle questioni devolute al giudizio di rinvio, ha ritenuto che lo spinotto applicato al moschettone, al momento in cui il LC effettuò il lancio fatale dall'aereo, era stato confezionato con filo di ferro di materiale
"acciaio non riconoscibile", con diametro di mm. 1,1, mentre il disegno costruttivo prevedeva che esso dovesse avere un diametro di mm. 2 e dovesse essere realizzato con materiale "acciaio AQ
47". Solo se confezionato secondo le prescrizioni, il moschettone avrebbe sopportato i carichi liberati dal cattivo funzionamento del pulsante. Di talchè era da ritenersi accertato il ruolo causale dell'impiego dello spinotto irregolare nel determinismo dell'evento mortale. L'esistenza della regola concernente le caratteristiche dello spinotto era conoscibile con l'impiego dell'ordinaria diligenza e, in assenza di precise norme sul punto, era sufficiente visionare i disegni tecnici del moschettone per escludere l'impiego di quelli difformi, come fu fatto poi, dopo il tragico incidente.
Il T. Col. PR, all'epoca del fatto, aveva il ruolo di capo sezione commissariato e materiali di aviolancio e svolgeva di fatto le funzioni di accertare la rispondenza, ai capitolati e manuali tecnici, dei materiali di consumo e di aviolancio, acquisiti con procedura decentrata. Al cap. EO, quale comandante della compagnia "aviolanci e manutenzione", competeva invece la gestione dei paracadute e del materiale relativo e l'espletamento dei necessari controlli, anche con riguardo al profilo della sicurezza.
Su entrambi gli imputati - ad avviso della Corte territoriale, che ha richiamato lo specifico "dictum" sul punto di quella regolatrice - incombeva "un obbligo di garanzia" inerente il controllo di conformità del materiale d'aviolancio alle regole cautelari. Eventuali difficoltà nell'assolvimento dei connessi doveri avrebbero dovuto essere segnalate tempestivamente ai superiori gerarchici, dal momento che la rigida disciplina necessaria nell'organizzazione militare non esclude il diritto- dovere del dipendente di rappresentare, in sede superiore, le eventuali anomalie del servizio. Ma nessuna segnalazione fu fatta dagli attuali giudicabili in ordine alla mancanza negli spinotti dei requisiti tecnici prescritti. Alla stregua di tali considerazioni, la Corte di merito ha conclusivamente ritenuto la sussistenza di “validi dati probatori, atti ad evidenziare la responsabilità del EO e del PR ", nei confronti dei quali, concesse “le attenuanti generiche in considerazione dello stato di incensuratezza e dei lunghi anni di ottimo servizio", ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, con contestuale condanna tuttavia “in solido con il responsabile civile Ministero della Difesa, al pagamento delle spese processuali, ed al risarcimento del danno, da liquidare in sede separata, verso le parti civili, nonché a rifondere, alle stesse, le spese di lite", con provvisionale immediatamente esecutiva.
4 Tali conclusioni sono oggetto di una severa ed analitica confutazione nel ricorso proposto dagli imputati, i quali denunciano mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione sia sotto il profilo dell'esistenza della richiamata regola cautelare, sia sotto l'aspetto della sua conoscibilità. Autonome deduzioni critiche sono altresì riservate alle valutazioni espresse dalla Corte fiorentina sull'esito dell'indagine relativa alla presenza presso la "SMIPAR" di Pisa - del filo di ferro da mm. 1,1, sul nesso di causalità fra l'utilizzo di uno spinotto non conforme al modello e l'evento letale, nonché sul giudizio di colpevolezza nei confronti del EO, che al momento del fatto - era comandato
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di missione all'estero. Un ultimo motivo di gravame riguarda la condanna degli imputati al risarcimento dei danni, in palese violazione di norme processuali (art. 578 c.p.p.). L'analitico esame del complesso apparato argomentativo, che sostiene ciascuno dei primi sei motivi articolati nella proposta impugnazione, non appare essenziale alla decisione che la Corte Suprema è chiamata a rendere in questa sede, tenuto conto dell'ormai intervenuta e dichiarata
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causa estintiva. Sul punto è appena il caso di rilevare che le stesse premesse fattuali apprezzate in sede rescindente, escludendo l'evidenza della prova d'innocenza degli imputati, non consentono in modo alcuno d'ipotizzare l'applicabilità al caso di specie delle disposizioni contenute nell'art. 129 cpv. c.p.p., a meno di approfondimenti valutativi, nella specie interdetti dall'obbligo d'immediata pronuncia ai sensi del 1° comma della norma medesima.
Per diverso aspetto va però considerato che i ricorrenti hanno ragione di dolersi e la specifica censura, contenuta nell'ultimo motivo del ricorso, merita accoglimento delle statuizioni civili di
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condanna, che appaiono il frutto di un'evidente misinterpretazione del dato normativo.
In tema di declaratoria di estinzione del reato, invero, l'art. 578 c.p.p. prescrive che il giudice d'appello o la Corte di Cassazione, nel rendere la relativa pronuncia, decida sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni contenute nella sentenza che concernono gli interessi civili, qualora sia già intervenuta condanna in precedente grado di giudizio. In tal caso, al fine della pertinente decisione, tutti i motivi di doglianza dedotti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi confermare una condanna al risarcimento del danno, anche soltanto generica, per la mancanza della prova evidente d'innocenza, alla stregua della regola di giudizio fissata dall'art. 129 cpv. c.p.p. (Cass. pen sez. II^, 1° marzo 2004, Talpo, rv. 228380). Non così quando la causa estintiva sopravvenga nel corso del giudizio d'impugnazione, se appellante o ricorrente sia il pubblico ministero o la parte civile contro sentenza assolutoria. In tale diversa ipotesi manca il presupposto del potere residuale accordato al giudice di decidere sull'impugnazione "ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili” (art. 570 c.p.p.). Ne consegue che è illegittima la condanna in appello dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, pronunciata come effetto della declaratoria di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, con la quale il giudice di secondo grado, su impugnazione del p.m., abbia riformato la sentenza assolutoria di prime cure. Alla stregua di tale consolidato principio (v. ex multis: Cass. pen. sez. IV^, 14 aprile 2003, Ministeri ed altro, rv. 224195), l'impugnata sentenza deve essere annullata limitatamente alle statuizioni civili in essa contenute, osservando additivamente come il preliminare apprezzamento della causa estintiva, sopravvenuta al giudizio rescindente, imponeva alla Corte territoriale di arretrare la sua delibazione alla inesistenza delle condizioni per una pronuncia più ampiamente liberatoria, ai sensi dell'art. 129 comma 2 c.p.p.. Tale norma, infatti, regola il concorso processuale tra una causa di estinzione del reato e una formula di assoluzione nel merito, stabilendo - nel rispetto del principio del "favor rei" che prevalga la seconda ogni volta che essa sia assistita
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dall'evidenza della prova d'innocenza dell'incolpato. A tale prova d'innocenza (il fatto non sussiste, l'imputato non l'ha commesso, ecc.) si deve equiparare la mancanza totale della prova di responsabilità (art. 530, comma secondo c.p.p.). Non così per le ulteriori ipotesi assolutorie (insufficienza o contraddittorietà della prova), ancorchè allineate nell'identico paradigma normativo. In quest'ultimo caso, le cause processuali di proscioglimento debbono prevalere, a pena di dissolvere il criterio dell' "evidenza", adottato dal legislatore quale criterio regolatore della fattispecie, nell'omologazione della sua antitesi concettuale ("ambiguità probatoria"), che pure
5 trova ospitalità nella norma in esame (art. 530 comma 2 c.p.p.: cfr sul punto Cass. pen. sez. III^, 24 aprile 2002, Artico ed altri).
Mutuati tali principi al caso di specie, una volta accertata la consumazione del termine prescrizionale, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare soltanto se il corredo probatorio già acquisito e senza necessità di ulteriori accertamenti offriva inequivoci elementi rivelatori dell'insussistenza del fatto, della sua irrilevanza penale o della estraneità degli imputati. Esclusa tale evenienza, alla stregua di una valutazione da ricondursi al concetto di constatazione più che a quello di apprezzamento (v., sul punto, Cass. pen. sez. VI^, 18 dicembre 2003, Tesserin ed altro. rv. 228505), avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la causa estintiva, declinando le ragioni dell'opzione decisoria, senza indugiare nella sterile ricerca di "dati probatori, atti ad evidenziare la responsabilità del EO e del PR ", tema divenuto ormai estraneo alla regiudicanda e neppure conferente per quanto già precisato alla pronuncia sulla domanda risarcitoria
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avanzata dalle parti civili, interdetta dal difetto delle condizioni richieste dall'art. 578 c.p.p.. Alla stregua di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili in essa contenute. I ricorsi, quanto al resto, devono essere rigettati.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alle statuizioni civili in essa contenute.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Roma 1° dicembre 2004
Il Consigliere est. Il Presidente
Gently
DEPOSITATA
IN CAMDEN
2 GEN. 2005
I FUNZIONARIO CANCELLERIA dott. Fiorella Donati
"
6
+ REG. GENERALE n. 22186/04
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE -
-
composta dai Sigg.:
1 9 89/ 05
1) Dott. Umberto Papadia
2) Dott. DI Vitalone
3) Dott. Amedeo Postiglione
4) Aldo Grassi
5) Dott. Amedeo Franco
sull'impugnazione proposta da SA PR, n. a Motta S. Giovanni il 15.12.1952, e da IE EO, n. a Firenzuola il 6.12.1952, avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Firenze il 20 gennaio 2004; sentita la relazione del Consigliere DI Vitalone;
ascoltate le conclusioni del Pubblico Ministero dr. Mario Fraticelli, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alle statuizioni di condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite e il rigetto - nel resto del ricorso;
-
ascoltato per la difesa degli imputati l'avv. Stefano Terra, in sostituzione dell'avv. Arnaldo Massei, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di gravame;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La Corte d'appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, in riforma della sentenza emessa l'11 gennaio 2000 dal Tribunale di Lucca in composizione monocratica, ha dichiarato n.d.p. nei confronti del T. Col. SA PR e del Cap. IE EO - in ordine al reato di om.cidio colposo in persona di BR LC agli stessi ascritto - per intervenuta prescrizione. Ha condannato gli imputati in solido tra loro e con il Ministero della Difesa, responsabile civile, al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede alle parti civili costituite, con provvisionale immediatamente esecutiva e statuizioni consequenziali sulle spese.
Al PR ed al EO era fatto addebito, - nelle rispettive qualità di capo della sezione materiale aviolancio dell'ufficio logistico e di comandante della compagnia aviolanci e manutenzione della Scuola militare di paracadutismo (SMIPAR) della Brigata Folgore, di avere per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia - dato ciascuno un contributo causale alla morte del militare di leva BR LC, schiantatosi al suolo durante un lancio per la mancata apertura del paracadute principale, determinata dal distacco del moschettone agganciato ki alla fune di vincolo dal cavo statico;
e ciò in conseguenza dell'impiego di uno spinotto di sicurezza di diametro inferiore (mm. 1,1) a quello stabilito dai capitolati tecnici (mm.2). La diffusa descrizione del quadro fattuale nel quale s'inserisce il drammatico evento è contenuta nella parte motiva della sentenza emessa il 15 ottobre 2002 da questa Corte Suprema - IV^ sezione penale all'esito di un più complesso procedimento che riguarda anche la morte di altri
-
due giovani paracadutisti l'allievo ufficiale DI RI (15 luglio 1994) ed il militare
-
DI PE (4 dicembre 1996), deceduti in occasione di analoghe esercitazioni della brigata "Folgore", ma secondo dinamiche tutt'affatto diverse da quelle relative al LC. L'obitus del
RI e del PE è intervenuto invero per strangolamento, provocato dalla fune di vincolo al momento del lancio. Per la morte del RI e del PE si è proceduto a carico di persone rimaste estranee al presente giudizio.
-va ricordato
-Gli attuali imputati sono stati assolti in primo grado di giudizio con la formula "perché il fatto non costituisce reato". Tale pronuncia è stata confermata dalla Corte d'appello con la sentenza annullata in rescindente.
Non hanno rassegnato conclusioni le parti civili GU LC, NA AL OR e RI LC, rappresentate e difese dall'avv. Enrico Marzaduri, il quale, con nota depositata all'odierna pubblica udienza, ha partecipato il raggiungimento di accordo transattivo per il soddisfacimento della pretesa risarcitoria, intervenuto con il Ministero della Difesa, responsabile civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul fondamento delle articolate deduzioni contenute nell'atto d'impugnazione, proposto congiuntamente per entrambi gli imputati dall'avv. Arnaldo Massei, va preliminarmente precisato che per la morte del LC, all'esito delle indagini preliminari, erano stati tratti a giudizio unitamente al PR ed al EO - anche altri ufficiali (OI, IO, ON, VI, MO,
IS, AM, MA, LV e GI), ai quali erano stati contestati - ai sensi degli artt. 110, 41 e 589 c.p. diversi o concorrenti profili di colpa, poi esclusi nelle successive fasi
-
processuali con statuizioni non più oggetto di gravame. Per l'effetto, sono estranee all'odierna regiudicanda le diverse questioni attinenti al complesso sinergismo causale che ha determinato l'evento, con la sola eccezione di quella inerente l'impiego dello spinotto di sicurezza, che è al fondo dell'addebito mosso al T. Col. PR ed al Cap. EO.
Un breve richiamo alla dinamica del fatto, nei termini accertati dai giudici del merito, è necessario per una migliore chiarezza espositiva e per la corretta comprensione dell'itinerario decisorio seguito nella sentenza impugnata.
Il 26 ottobre 1995, alle ore 10,50, il giovane BR LC, in servizio di leva presso la Scuola Militare di Paracadutismo di Pisa e che aveva già effettuato tre precedenti analoghe esercitazioni, si lanciava dall'aereo, in comune di Capannori (Lucca). Il paracadute principale non si apriva e quello di emergenza azionato dal LC, pur fuoriuscendo dalla custodia, non si posizionava debitamente al vento e non dispiegava conseguentemente alcuna azione aerodinamica di freno. Il giovane si schiantava al suolo, decedendo sul colpo.
Fin dai primi accertamenti, espletati dai Carabinieri della stazione di Altopascio, risultava che il moschettone del paracadute principale (e cioè il congegno che assicura la fune di vincolo al cavo statico ancorato all'interno del velivolo) presentava la chiavetta di sicura tranciata e divisa in due spezzoni, uno dei quali era rimasto fra la slitta (ovvero quella parte del moschettone che, con il suo scorrimento, impedisce la fuoriuscita di questo dal cavo statico) e la parte residua dello stesso moschettone.
All'atto del lancio, proprio perché il moschettone si era sganciato dal cavo statico a causa del difettoso funzionamento del moschettone, la fune di vincolo non aveva esercitato la trazione necessaria a provocare l'apertura del paracadute;
per di più aveva interferito sull'assetto del paracadute d'emergenza (ventrale), intralciandone la corretta apertura.
Circa l'ordinario svolgimento delle procedure di lancio, i giudici del merito hanno accertato che il meccanismo di chiusura-apertura del moschettone era regolato dallo scorrimento, su un corpo centrale, di una "slitta", che veniva bloccata in posizione di chiusura da un pulsante. Il paracadutista ancorava il moschettone al cavo statico e quindi introduceva una spina (in filo di ferro) in un apposito foro, piegandola verso il basso. Per effetto del salto nel vuoto, la fune di vincolo veniva trascinata mentre era assicurata dal moschettone al cavo statico. Al punto di massima trazione, si rompevano le legature tra la fune di vincolo e il paracadute, che si apriva.
2 Con riferimento alla morte del LC, la sentenza del Tribunale di Lucca e quella confermativa emessa dalla Corte gigliata il 18 giugno 2001 hanno escluso la responsabilità di entrambi gli imputati sia per motivi inerenti il rapporto di causalità tra le singole condotte e l'evento, sia per ragioni attinenti squisitamente all'elemento psicologico della fattispecie, segnatamente per la ritenuta imprevedibilità dell'evento. In sede di legittimità, pur ritenendosi fondate le critiche del P.G. e delle parti civili ricorrenti circa l'impiego del moschettone mod. 40313, utilizzato dal LC nel suo ultimo lancio, sono rimaste per ferme le pronunce di assoluzione concernenti i profili di colpa collegati a tale impiego, non ravvisandosi nelle motivazioni delle relative sentenze elementi di manifesta illogicità.
Le ragioni che hanno indotto la Corte Suprema (sentenza del 15 ottobre 2002) al giudizio di rinvio colgono invece la correttezza del percorso logico seguito dalla Corte di merito (sentenza del 18 giugno 2001) nella soluzione delle questioni concernenti l'impiego dello "spinotto”, che avrebbe dovuto impedire l'apertura del moschettone, anche in caso di cattivo funzionamento del bottone deputato al suo blocco primario. Sul punto i giudici di legittimità hanno osservato che il rilievo fondamentale assunto nella produzione dell'evento dallo spinotto derivò - in tesi di accusa - dalla circostanza che fu la sua rottura a consentire l'improprio scorrimento della slitta e per effetto consequenziale la fuoriuscita del moschettone dal cavo statico. E non era dubitabile che sulla verifica delle caratteristiche che lo spinotto avrebbe dovuto possedere esisteva un preciso ruolo di garanzia che evocava - per diverso titolo le responsabilità di ciascuno degli imputati. Tale aspetto della regiudicanda non era stato oggetto di adeguata considerazione nella sentenza di primo grado, alla quale si erano sostanzialmente richiamati i giudici d'appello, i quali erano incorsi in errore altresì nel dubitare dell'esistenza di una precisa regola cautelare, desumibile invece dagli stessi accertamenti di fatto da loro compiuti. Alla stregua di tale regola era evidente che lo spinotto impiegato dal LC era stato confezionato con materiale diverso - per dimensione e qualità da quello indicato nelle
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prescrizioni e nei disegni tecnici dalla casa costruttrice. La circostanza avrebbe dovuto essere conseguentemente oggetto di apprezzamento, posto che chiunque impieghi uno strumento in attività suscettibili di esporre a pericolo l'incolumità di terzi è tenuto ad osservare non soltanto le regole fissate in via normativa, ma anche le istruzioni fornite dal costruttore nelle modalità d'uso che accompagnino il prodotto venduto e nelle eventuali modalità di utilizzazione suggerite pure soltanto verbalmente all'acquirente. Versa quindi in colpa (generica) l'utilizzatore di uno strumento che palesemente violi le relative regole di utilizzazione, tanto più se non abbia proceduto ad alcuna verifica sperimentale sulla sicurezza di eventuali diverse modalità di utilizzazione.
La Corte Suprema ha altresì considerato le ragioni che avevano indotto il Tribunale ad escludere che lo spinotto avesse un'effettiva funzione di sicurezza: 1) il disegno costruttivo non indicava i carichi di rottura;
2) l'uso di un termine generico (acciaio) per il materiale da utilizzare nella costruzione dello spinotto;
3) l'utilizzazione di un termine di natura equivoca ("circa") nell'indicazione delle dimensioni del fil di ferro;
4) l'irrazionale posizionamento del foro, che consentiva allo spinotto di trapassare soltanto il corpo ma non la slitta del moschettone;
5) l'irrazionalità della minore tenuta dello spinotto rispetto al bottone;
6) l'eccessività del gioco del foro (largo 2,5 mm.) che sottoponeva lo spinotto anche ad una flessione;
7) l'equivocità della dizione contenuta nel disegno del moschettone, "chiavetta di sicura", evocativa di un concetto diverso da quello di sicurezza;
8) l'erroneità della qualificazione attribuita allo spinotto dalla casa costruttrice nel senso che la qualificazione corretta doveva essere non quella indicata, bensì quella riferita a materiali "non stressati"; 9) la singolarità delle modalità di approvvigionamento, di confezionamento e di uso degli spinotti. Ed ha considerato ancora le valutazioni tratte conclusivamente a fondamento della pronuncia liberatoria: l'acquisto del materiale per il confezionamento degli spinotti era riservato alla SMIPAR e non agli organi centrali;
erano gli stessi militari a confezionare gli spinotti, dei quali era addirittura consentita la riutilizzazione. Circostanze, queste, incompatibili con una funzione di sicurezza.
3 In tale apparato argomentativo, i giudici di legittimità hanno ravvisato una frattura della consequenzialità tra le premesse e la conclusione, posto che le circostanze valorizzate dal Tribunale, secondo giudizio interamente condiviso dalla Corte d'appello, erano infatti astrattamente idonee non già a dimostrare l'inesistenza della funzione di sicurezza dello spinotto, ma soltanto l'esistenza di eventuali altre funzioni ovvero la non completa idoneità a svolgere la funzione di sicurezza e, soprattutto, rivelavano la mancanza di regole efficaci e cogenti nella predisposizione degli spinotti. Era pertanto doveroso considerare che un dubbio, derivante da una situazione di obiettiva incertezza sulla funzione che uno strumento può svolgere, non poteva valere ad esonerare (sotto il profilo dell'esistenza dell'elemento soggettivo del reato) il titolare della posizione di garanzia dalla responsabilità per gli eventi cagionati dall'inosservanza della regola di equivoca interpretazione. In caso di dubbio, infatti, l'agente deve optare per la scelta che può risolversi nell'introduzione di una ulteriore garanzia della sicurezza della persona e non per quella che questa ipotetica garanzia esclude.
Alla luce di tali principi, la sentenza 18 giugno 2001 è stata annullata limitatamente al capo concernente l'assoluzione dei due imputati, demandando al giudice del rinvio l'accertamento del rapporto di causalità, anche in considerazione del diametro del filo di ferro utilizzato per il confezionamento dello spinotto e del materiale impiegato.
La sentenza oggi impugnata, nell'applicare i principi fissati dalla Corte Suprema alle questioni devolute al giudizio di rinvio, ha ritenuto che lo spinotto applicato al moschettone, al momento in cui il LC effettuò il lancio fatale dall'aereo, era stato confezionato con filo di ferro di materiale
"acciaio non riconoscibile", con diametro di mm. 1,1, mentre il disegno costruttivo prevedeva che esso dovesse avere un diametro di mm. 2 e dovesse essere realizzato con materiale "acciaio AQ
47". Solo se confezionato secondo le prescrizioni, il moschettone avrebbe sopportato i carichi liberati dal cattivo funzionamento del pulsante. Di talchè era da ritenersi accertato il ruolo causale dell'impiego dello spinotto irregolare nel determinismo dell'evento mortale. L'esistenza della regola concernente le caratteristiche dello spinotto era conoscibile con l'impiego dell'ordinaria diligenza e, in assenza di precise norme sul punto, era sufficiente visionare i disegni tecnici del moschettone per escludere l'impiego di quelli difformi, come fu fatto poi, dopo il tragico incidente.
Il T. Col. PR, all'epoca del fatto, aveva il ruolo di capo sezione commissariato e materiali di aviolancio e svolgeva di fatto le funzioni di accertare la rispondenza, ai capitolati e manuali tecnici, dei materiali di consumo e di aviolancio, acquisiti con procedura decentrata. Al cap. EO, quale comandante della compagnia "aviolanci e manutenzione", competeva invece la gestione dei paracadute e del materiale relativo e l'espletamento dei necessari controlli, anche con riguardo al profilo della sicurezza.
Su entrambi gli imputati - ad avviso della Corte territoriale, che ha richiamato lo specifico "dictum" sul punto di quella regolatrice - incombeva "un obbligo di garanzia" inerente il controllo di conformità del materiale d'aviolancio alle regole cautelari. Eventuali difficoltà nell'assolvimento dei connessi doveri avrebbero dovuto essere segnalate tempestivamente ai superiori gerarchici, dal momento che la rigida disciplina necessaria nell'organizzazione militare non esclude il diritto- dovere del dipendente di rappresentare, in sede superiore, le eventuali anomalie del servizio. Ma nessuna segnalazione fu fatta dagli attuali giudicabili in ordine alla mancanza negli spinotti dei requisiti tecnici prescritti. Alla stregua di tali considerazioni, la Corte di merito ha conclusivamente ritenuto la sussistenza di “validi dati probatori, atti ad evidenziare la responsabilità del EO e del PR ", nei confronti dei quali, concesse “le attenuanti generiche in considerazione dello stato di incensuratezza e dei lunghi anni di ottimo servizio", ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, con contestuale condanna tuttavia “in solido con il responsabile civile Ministero della Difesa, al pagamento delle spese processuali, ed al risarcimento del danno, da liquidare in sede separata, verso le parti civili, nonché a rifondere, alle stesse, le spese di lite", con provvisionale immediatamente esecutiva.
4 Tali conclusioni sono oggetto di una severa ed analitica confutazione nel ricorso proposto dagli imputati, i quali denunciano mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione sia sotto il profilo dell'esistenza della richiamata regola cautelare, sia sotto l'aspetto della sua conoscibilità. Autonome deduzioni critiche sono altresì riservate alle valutazioni espresse dalla Corte fiorentina sull'esito dell'indagine relativa alla presenza presso la "SMIPAR" di Pisa - del filo di ferro da mm. 1,1, sul nesso di causalità fra l'utilizzo di uno spinotto non conforme al modello e l'evento letale, nonché sul giudizio di colpevolezza nei confronti del EO, che al momento del fatto - era comandato
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di missione all'estero. Un ultimo motivo di gravame riguarda la condanna degli imputati al risarcimento dei danni, in palese violazione di norme processuali (art. 578 c.p.p.). L'analitico esame del complesso apparato argomentativo, che sostiene ciascuno dei primi sei motivi articolati nella proposta impugnazione, non appare essenziale alla decisione che la Corte Suprema è chiamata a rendere in questa sede, tenuto conto dell'ormai intervenuta e dichiarata
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causa estintiva. Sul punto è appena il caso di rilevare che le stesse premesse fattuali apprezzate in sede rescindente, escludendo l'evidenza della prova d'innocenza degli imputati, non consentono in modo alcuno d'ipotizzare l'applicabilità al caso di specie delle disposizioni contenute nell'art. 129 cpv. c.p.p., a meno di approfondimenti valutativi, nella specie interdetti dall'obbligo d'immediata pronuncia ai sensi del 1° comma della norma medesima.
Per diverso aspetto va però considerato che i ricorrenti hanno ragione di dolersi e la specifica censura, contenuta nell'ultimo motivo del ricorso, merita accoglimento delle statuizioni civili di
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condanna, che appaiono il frutto di un'evidente misinterpretazione del dato normativo.
In tema di declaratoria di estinzione del reato, invero, l'art. 578 c.p.p. prescrive che il giudice d'appello o la Corte di Cassazione, nel rendere la relativa pronuncia, decida sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni contenute nella sentenza che concernono gli interessi civili, qualora sia già intervenuta condanna in precedente grado di giudizio. In tal caso, al fine della pertinente decisione, tutti i motivi di doglianza dedotti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi confermare una condanna al risarcimento del danno, anche soltanto generica, per la mancanza della prova evidente d'innocenza, alla stregua della regola di giudizio fissata dall'art. 129 cpv. c.p.p. (Cass. pen sez. II^, 1° marzo 2004, Talpo, rv. 228380). Non così quando la causa estintiva sopravvenga nel corso del giudizio d'impugnazione, se appellante o ricorrente sia il pubblico ministero o la parte civile contro sentenza assolutoria. In tale diversa ipotesi manca il presupposto del potere residuale accordato al giudice di decidere sull'impugnazione "ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili” (art. 570 c.p.p.). Ne consegue che è illegittima la condanna in appello dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, pronunciata come effetto della declaratoria di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, con la quale il giudice di secondo grado, su impugnazione del p.m., abbia riformato la sentenza assolutoria di prime cure. Alla stregua di tale consolidato principio (v. ex multis: Cass. pen. sez. IV^, 14 aprile 2003, Ministeri ed altro, rv. 224195), l'impugnata sentenza deve essere annullata limitatamente alle statuizioni civili in essa contenute, osservando additivamente come il preliminare apprezzamento della causa estintiva, sopravvenuta al giudizio rescindente, imponeva alla Corte territoriale di arretrare la sua delibazione alla inesistenza delle condizioni per una pronuncia più ampiamente liberatoria, ai sensi dell'art. 129 comma 2 c.p.p.. Tale norma, infatti, regola il concorso processuale tra una causa di estinzione del reato e una formula di assoluzione nel merito, stabilendo - nel rispetto del principio del "favor rei" che prevalga la seconda ogni volta che essa sia assistita
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dall'evidenza della prova d'innocenza dell'incolpato. A tale prova d'innocenza (il fatto non sussiste, l'imputato non l'ha commesso, ecc.) si deve equiparare la mancanza totale della prova di responsabilità (art. 530, comma secondo c.p.p.). Non così per le ulteriori ipotesi assolutorie (insufficienza o contraddittorietà della prova), ancorchè allineate nell'identico paradigma normativo. In quest'ultimo caso, le cause processuali di proscioglimento debbono prevalere, a pena di dissolvere il criterio dell' "evidenza", adottato dal legislatore quale criterio regolatore della fattispecie, nell'omologazione della sua antitesi concettuale ("ambiguità probatoria"), che pure
5 trova ospitalità nella norma in esame (art. 530 comma 2 c.p.p.: cfr sul punto Cass. pen. sez. III^, 24 aprile 2002, Artico ed altri).
Mutuati tali principi al caso di specie, una volta accertata la consumazione del termine prescrizionale, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare soltanto se il corredo probatorio già acquisito e senza necessità di ulteriori accertamenti offriva inequivoci elementi rivelatori dell'insussistenza del fatto, della sua irrilevanza penale o della estraneità degli imputati. Esclusa tale evenienza, alla stregua di una valutazione da ricondursi al concetto di constatazione più che a quello di apprezzamento (v., sul punto, Cass. pen. sez. VI^, 18 dicembre 2003, Tesserin ed altro. rv. 228505), avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la causa estintiva, declinando le ragioni dell'opzione decisoria, senza indugiare nella sterile ricerca di "dati probatori, atti ad evidenziare la responsabilità del EO e del PR ", tema divenuto ormai estraneo alla regiudicanda e neppure conferente per quanto già precisato alla pronuncia sulla domanda risarcitoria
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avanzata dalle parti civili, interdetta dal difetto delle condizioni richieste dall'art. 578 c.p.p.. Alla stregua di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili in essa contenute. I ricorsi, quanto al resto, devono essere rigettati.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alle statuizioni civili in essa contenute.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Roma 1° dicembre 2004
Il Consigliere est. Il Presidente
Gently
DEPOSITATA
IN CAMDEN
2 GEN. 2005
I FUNZIONARIO CANCELLERIA dott. Fiorella Donati
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