Sentenza 11 marzo 2005
Massime • 1
È illegittima la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, pronunciata, in sede di appello, come effetto della declaratoria di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione con la quale il giudice di secondo grado abbia riformato, su impugnazione del P.M., la sentenza di assoluzione di primo grado, in quanto la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui, nel precedente grado di giudizio, sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato.
Commentari • 2
- 1. Se il reato è prescritto il giudice penale deve pronunciarsi sulle questioni civiliLaface Nadia · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2011
- 2. Le deroghe al principio dell’accessorietà dell’azione civileNadia Laface · https://www.filodiritto.com/ · 15 gennaio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2005, n. 15640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15640 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 11/03/2005
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 569
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 002073/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT IC N. IL 25/11/1956;
avverso SENTENZA del 07/07/2003 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Enrico Delehaye che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. MALERBA Costanza;
udito il difensore avv. VOENA Giovanni Paolo e PADOVANI Tullio;
OSSERVA
Con sentenza 7 luglio 2003 la Corte di appello di Firenze, in riforma di quella assolutoria di primo grado, impugnata dalle parti civili, ha dichiarato n.d.p. nei confronti di TT NI in ordine all'ascrittogli reato di diffamazione a mezzo stampa perché estinto per prescrizione e condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle medesime parti civili, IT MA, UG AT e NI IL, liquidati per ciascuna in euro 50.000. Ricorre per cassazione il difensore del TT proponendo cinque motivi di impugnazione, illustrati da successiva memoria. Resistono le parti civili con memoria ex art. 611 c.p.p.. Con il primo motivo è dedotta violazione dell'art. 606, lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 100, 122, 333, 337 c.p.p. e 39 disp. att. c.p.p..
Si evidenzia che la querela sporta dal IT contiene in calce, dopo l'autentica del d. proc. Anna Giamerini, la nomina della stessa quale difensore e l'incarico alla presentazione dell'atto ex art. 337, comma 1, c.p.p.. Il deposito fu effettuato invece dall'avv.
Costanza Malerba.
La querela UG-NI, a sua volta, è mancante della dichiarazione di nomina del difensore (avv. Costanza Malerba) e dell'attribuzione dell'incarico al deposito.
Osserva il collegio che le questioni che attengono alla procedibilità dell'azione penale sono rilevabili in ogni stato e grado del giudizio. Sicché non può accogliersi l'obiezione mossa dal difensore delle parti civili, che rileva la preclusione dell'esame delle eccezioni sollevate da controparte con il ricorso, per non avere, la medesima, impugnato sul punto la sentenza di primo grado, ben potendo farlo perché assolta con la formula "perché il fatto non costituisce reato", e non per insussistenza del fatto o per non averlo commesso.
Le eccezioni in argomento sono però infondate.
Quanto alla prima, relativa alla querela IT, è agevole replicare che l'incarico per il deposito della querela con sottoscrizione debitamente autenticata non necessità di particolari formalità. Comunque, avendo nel caso concreto provveduto al deposito dell'atto altro avvocato, è da presumere che questo abbia agito in sostituzione del difensore nominato nella querela, ed è noto che l'atto di sostituzione, per ciò che concerne i rapporto interni, può essere desunto, per "facta concludentia" (Cass. 15.5.1996, Lo Bianco).
Deve essere disattesa anche l'altra eccezione(sulla querela UG- NI), perché la documentazione odiernamente prodotta dalla difesa da questi ultimi attesta l'esistenza della nomina dell'avv. Malerba quale difensore, ed anche qui - in ogni caso - vale la considerazione che, in presenza di una querela dotata di sottoscrizione autenticata(nella specie, dal nominato avv. Malerba), l'atto è valido anche se il difensore non sia stato espressamente nominato, giacché, in tale evenienza, proprio sulla base della stessa autenticazione e dell'attività contestuale alla sottoscrizione dell'atto dì querela, oltre che dalla presentazione di quest'ultimo, da parte del legale, all'autorità competente, può validamente desumer si l'esistenza di una nomina tacita (Cass. 8.4.99, Pendinelli;
21.4.1999, Sgarbi).
Fondato è il secondo motivo, che lamenta violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 538, 576, 578 c.p.p. e con riferimento alle statuizioni civili.
Invero, efficacemente viene invocato il principio che è illegittima la condanna in appello dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, pronunciata come effetto della declaratoria di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione con la quale il giudice di secondo grado abbia riformato la sentenza assolutoria di prime cure. La decisione sulle restituzioni e sul risarcimento dei danni può essere assunta soltanto nel caso in cui, nel precedente grado del giudizio, sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato. Tale principio è stato enunciato dalla sentenza 20.2.2003, PG in proc. Cardillo, dalla quarta sezione di questa Corte e risulta conforme alla giurisprudenza assolutamente prevalente (Sez. un. 13.7.98, Citaristi;
Sez. 6^, 27.4.1992, Santi;
ed anche Sez. 4^, 14.3.2002, Colla, Sez. 5^, 3.10.2000, Macedonio). La citata sentenza 20.2.03 si è posta consapevolmente in contrasto con il contrario orientamento espresso dalla medesima sezione con sentenza 12.2.2002, Manca, richiamata espressamente dalla difesa delle parti civili, che fa leva sul disposto dell'art. 576 c.p.p., derogatorio rispetto a quello dell'art. 538 dello stesso codice. Ed ha perspicuamente evidenziato come questa diversa interpretazione finisca con l'eludere il disposto dell'art. 578 c.p.p., rilevando che questa norma ha inteso tener ferme le disposizioni dei capi della sentenza che concernono l'azione civile nei soli casi in cui, in primo grado (o in secondo grado se ci riferisca al giudizio di legittimità), sia sta pronunciata sentenza di condanna: ciò che trova il suo fondamento nella considerazione che il legislatore abbia voluto far permanere la sentenza di condanna su restituzioni e risarcimento solo nel caso di un duplice controllo giurisdizionale positivo sulla responsabilità penale dell'imputato.
Alla stregua dei rilievi che precedono, il capo del la sentenza impugnata che si riferisce alle statuizioni civili - restando così assorbito il terzo motivo di impugnazione, che attiene all'an e al quantum risarcitario - deve essere annullato con rinvio alla competente sede civile.
Ciò in quanto sono da reputare inammissibili i successivi motivi 4 e 5, con i quali, rispettivamente, si contesta l'adeguatezza logico- giuridica dell'iter argomentativo con cui l'impugnata decisione è pervenuta a ribaltare la pronuncia assolutoria di primo grado e si assumono violati i criteri di valutazione della prova. Occorre infatti ricordare che la sentenza del giudice di merito che applichi una causa di estinzione del reato non può essere sindacata in sede di legittimità per vizi motivazionali(f tali sono quelli sostanzialmente denunciati dall'attuale ricorrente), giacché l'eventuale annullamento della sentenza, con conseguente rinvio al giudice di merito, determinerebbe una prosecuzione del giudizio incompatibile con l'immediata applicazione della causa estintiva. Unico potere riconoscibile alla Corte in tal caso è quello di esaminare, ai fini dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, se ricorrano i presupposti per l'applicazione di una delle cause di assoluzione piena, ma l'indagine circa l'evidenza della prova di innocenza deve essere con dotta sulla base della stessa sentenza impugnata. E nel caso concreto una indagine siffatta non sortirebbe affatto l'esito invocato dal ricorrente, poiché la decisione impugnata si avvale di coerenti e logiche argomentazioni, non meno plausibili di quelle esibite a sostegno delle censure illustrate.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2005