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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 5420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5420 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. iscritto al n.
7029/2025 R.G. promosso da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Rosa Venerina Parte_1 Parte_2
NI del Foro di Torino ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino alla Via
Ventimiglia n. 65, in forza di procura speciale allegata al ricorso;
-PARTI ATTRICI RICORRENTE-
contro
:
e rappresentate e difese dall'Avv. Fabrizio CP_1 Controparte_2
BENINTENDI del Foro di Torino ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino alla Via
Cernaia n. 24, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTI CONVENUTE-
contro
: in persona del legale rappresentate pro tempore Controparte_3
CP_1
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE- avente per oggetto: Mutuo - restituzione somme;
pagina 1 di 17
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per le parti attrici (nelle “note scritte” depositate in data 26.11.2025):
“richiamato integralmente il contenuto del ricorso introduttivo e delle note scritte depositate il
15.10.2025, s'insta affinché la causa venga rimessa in istruttoria, disponendo la CTU per la valutazione commerciale del bene posto a garanzia e, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
SI CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Torino, Voglia
Nel merito, accertato il grave inadempimento della dichiarare la stessa ex art. Controparte_3
1186 c.c. decaduta dal bene del termine e conseguentemente condannare la stessa, in solido con le
Sig.re e , quali eredi di garante del debito, CP_4 Controparte_2 Persona_1 alla restituzione dell'importo capitale di euro =319.870=
(trecentodiciannovemilaottocentosettanta/00) e degli interessi convenzionali come previsti dalla scrittura privata del 23.03.2020, oltre alle spese per il disinvestimento pari ad euro =3.850=
(tremilaottocentocinquanta/00), detratto l'importo di euro =6.937,50= già versato;
In caso di impossibilità di pagamento, accertato il valore commerciale dei beni immobili di seguito identificati
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 121, CAT. A/4
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 122, CAT. A/4
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 123, CAT. A/4 come oggi rinumerati:
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 134
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 133 disporne il trasferimento a favore degli attori, al prezzo che sarà determinato nell'istruttoria, detratto
l'importo di euro =319.870= (trecentodiciannovemilaottocentosettanta/00) e degli interessi convenzionali come previsti dalla scrittura privata del 23.03.2020, oltre alle spese per il disinvestimento pari ad euro =3.850= (tremilaottocentocinquanta/00), meno l'importo di euro
=6.937,50= già versato dalla società Mutuataria.
Con vittoria di spese e compensi di lite oltre al 15% spese forfettarie, cpa ed iva ove dovuta”.
pagina 2 di 17 Per le parti convenute costituite (nelle “note scritte” depositate in data 25.11.2025):
“Voglia il Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis e previe le declaratorie di rito
In via preliminare
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle signore e CP_1 Controparte_2
per i motivi esposti in narrativa.
[...]
In via principale
- nella denegata ipotesi di riconoscimento della legittimazione passiva delle signore e CP_1
, respingere ogni pretesa dei ricorrenti, signori e Controparte_2 Parte_1 poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per Parte_2
l'effetto assolvere le signore e da ogni avversa pretesa. CP_1 Controparte_2
In via subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale dei ricorrenti di restituzione dell'importo capitale prestato a titolo di mutuo, pari ad Euro 319.870,00, oltre gli interessi convenzionali pattuiti nella scrittura privata del 23/03/2020 e le spese di disivenstimento pari ad Euro
3.850,00, detratto l'importo di Euro 6.937,50 già versato, respingere la domanda avversaria svolta in via subordinata con cui si chiede il trasferimento della proprietà degli immobili, in favore dei ricorrenti, come oggi rinumerati al Foglio 1312, Particella 336, Sub 134 e Foglio 1312, Particella
336, Sub 133, siti in Torino Piazza Hermada n. 10, posti a garanzia del debito, per i motivi esposti in narrativa”.
pagina 3 di 17
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con ricorso datato 31.03.2025, depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data
2.03.2025, i signori e hanno chiesto, nei confronti delle Parte_1 Parte_2 signore e nonché della società la CP_1 Controparte_2 [...] in persona del legale rappresentate pro tempore Controparte_3 CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito, accertato il grave inadempimento della dichiarare la stessa ex art. Controparte_3
1186 c.c. decaduta dal bene del termine e conseguentemente condannare la stessa, in solido con le
Sig.re e , quali eredi di , alla restituzione CP_4 Controparte_2 Persona_1 dell'importo capitale di euro =319.870= (trecentodiciannovemilaottocentosettanta/00) e degli interessi convenzionali come previsti dalla scrittura privata del 23.03.2020, oltre alle spese per il disinvestimento pari ad euro =3.850= (tremilaottocentocinquanta/00), detratto l'importo di euro
=6.937,50= già versato;
In caso di impossibilità di pagamento, disporre il trasferimento a favore degli attori degli immobili posti in garanzia e di seguito identificati
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 121, CAT. A/4
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 122, CAT. A/4
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 123, CAT. A/4 pagina 4 di 17 come oggi rinumerato:
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 134
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 133
Con vittoria di spese e compensi di lite oltre al 15% spese forfettarie, cpa ed iva ove dovuta;
In via istruttoria, qualora ritenuto necessario, disporsi CTU per la valutazione degli immobili posti a garanzia del debito”.
1.3. Si sono costituite telematicamente le parti convenute signore e CP_1 [...]
, depositando in data 23.09.2025 comparsa di costituzione e risposta, contestando le Controparte_2 allegazioni e le domande di controparte e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Con Decreto il Giudice:
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di “note scritte”;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 16.10.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle “note scritte”;
- ha mandato alla parte attrice ricorrente di notificare il ricorso ed il presente decreto alle parti convenute almeno quaranta giorni liberi prima della data sopra indicata;
- ha assegnato alle parti convenute termine per la loro costituzione in giudizio fino a dieci giorni prima dalla data sopra indicata.
1.5. Le parti attrici ricorrenti hanno depositato telematicamente le proprie “note scritte” in data
15.10.2025, insistendo, tra le altre cose, per l'ammissione di una CTU per la valutazione commerciale del bene posto a garanzia.
1.6. Le parti convenute costituite hanno depositato telematicamente le proprie “note scritte” in data
6.10.2025, rimettendosi sull'eventuale concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies c.p.c. ed opponendosi all'ammissione dei mezzi istruttori articolati dai ricorrenti, per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta del 18.09.2025.
pagina 5 di 17 1.7. Con Ordinanza in data 27.10.2025 il Giudice:
- ha dichiarato la contumacia della parte convenuta Controparte_3
- ha rigettato l'istanza richiesta dalle parti attrici ricorrenti di nomina di un CTU per la valutazione degli immobili;
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ infine, le Sezioni Unite della Cassazione, con Sentenza in data 30/06/2025 n. 17603, hanno confermato l'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione prevista dagli artt. 6 e
7 D.Lgs. n. 150/2011 dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. finanche nel processo del lavoro, tanto in primo grado quanto in appello;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
pagina 6 di 17 • in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 01.12.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.8. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte”, discutendo la causa e precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.9. La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dall' 01.12.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
2. Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalle parti attrici ricorrenti.
2.1. Nelle proprie conclusioni definitive, le parti attrici ricorrenti hanno reiterato l'istanza di ammissione della CTU per la valutazione commerciale del bene posto a garanzia del loro credito.
2.2. L'istanza non può trovare accoglimento.
Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nella citata Ordinanza datata 27.10.2025 la nomina di un CTU al fine della valutazione degli immobili richiesta dalle parti attrici ricorrenti risulta irrilevante, tenuto conto di quanto si dirà infra trattando del merito.
pagina 7 di 17
3. Sulle domande di merito proposte dalle parti attrici ricorrenti.
3.1. Come si è detto, le parti attrici ricorrenti hanno chiesto, nel merito, l'accoglimento delle seguenti domande:
“accertato il grave inadempimento della dichiarare la stessa Controparte_3 ex art. 1186 c.c. decaduta dal bene del termine e conseguentemente condannare la stessa, in solido con le Sig.re e , quali eredi di garante CP_4 Controparte_2 Persona_1 del debito, alla restituzione dell'importo capitale di euro =319.870=
(trecentodiciannovemilaottocentosettanta/00) e degli interessi convenzionali come previsti dalla scrittura privata del 23.03.2020, oltre alle spese per il disinvestimento pari ad euro =3.850=
(tremilaottocentocinquanta/00), detratto l'importo di euro =6.937,50= già versato;
In caso di impossibilità di pagamento, accertato il valore commerciale dei beni immobili di seguito identificati
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 121, CAT. A/4
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 122, CAT. A/4
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 123, CAT. A/4 come oggi rinumerati:
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 134
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 133 disporne il trasferimento a favore degli attori, al prezzo che sarà determinato nell'istruttoria, detratto
l'importo di euro =319.870= (trecentodiciannovemilaottocentosettanta/00) e degli interessi convenzionali come previsti dalla scrittura privata del 23.03.2020, oltre alle spese per il disinvestimento pari ad euro =3.850= (tremilaottocentocinquanta/00), meno l'importo di euro
=6.937,50= già versato dalla società Mutuataria.
Con vittoria di spese e compensi di lite oltre al 15% spese forfettarie, cpa ed iva ove dovuta”.
La prima delle predette domande risulta fondata e meritevole di accoglimento nei soli confronti della società secondo le precisazioni che seguono. Controparte_3
3.2. Invero, si deve innanzitutto chiarire che risultano sufficientemente accertate le seguenti circostanze dedotte dalle parti attrici ricorrenti:
- il sig. e la di lui moglie sig.ra a decorrere dal mese di Parte_1 Parte_2 marzo 2019 e tramite versamenti eseguiti fino al gennaio 2020, concedevano, a titolo di mutuo, la somma di Euro 169.870,00 alla società in persona del Controparte_3 sig. (fratello del sig. , versando i seguenti importi: Persona_1 Parte_1
pagina 8 di 17 • euro 10.000,00 il 01.03.2019 (cfr. doc. n.1 delle parti attrici ricorrenti);
• euro 20.000,00 il 14.03.2019 (cfr. doc. n.2 delle parti attrici ricorrenti);
• euro 5.000,00 il 30.04.2019 (cfr. doc. n.3 delle parti attrici ricorrenti);
• euro 5.000,00 il 02.05.2019 (cfr. doc. n.4 delle parti attrici ricorrenti);
• euro 4.870,00 il 23.05.2019 (cfr. doc. n.5 delle parti attrici ricorrenti);
• euro 5.000,00 il 31.05.2019 (cfr. doc. n.6 delle parti attrici ricorrenti);
• euro 5.000,00 il 21.06.2019 (cfr. doc. n.7 delle parti attrici ricorrenti);
• euro 15.000,00 il 27.06.2019 (cfr. doc. n.8 delle parti attrici ricorrenti);
• euro 30.000,00 il 10.07.2019 (cfr. doc. n.9 delle parti attrici ricorrenti);
• euro 25.000,00 il 12.08.2019 (cfr. doc. n.10 delle parti attrici ricorrenti);
• euro 25.000,00 il 16.08.2019 (cfr. doc. n. 11delle parti attrici ricorrenti);
• euro 20.000,00 il 28.01.2019 (cfr. doc. n.12 delle parti attrici ricorrenti);
- in data 23.03.2020 i signori e intervenivano nuovamente in Parte_1 Parte_2 aiuto della società versando a quest'ultima l'ulteriore Controparte_3 somma di euro 150.000,00 (cfr. doc. n.13 delle parti attrici ricorrenti);
- nella medesima giornata del 23.03.2020 i signori e in Parte_1 Parte_2 qualità di “parti mutuanti”, e la società in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore sig. in qualità di “parti mutuataria”, Persona_1 sottoscrivevano una scrittura privata in forza della quale (cfr. doc. 14 delle parti attrici ricorrenti):
➢ si dava atto e si riconosceva che, a decorrere dal 1° marzo 2019, le parti mutuanti avevano eseguito, nei confronti della parte mutuataria, i predetti versamenti per un totale di Euro
169.870,00;
➢ si dava atto che la parte mutuataria riceveva “in data odierna dalle parti mutuanti, a mezzo di bonifico bancario, la somma ulteriore complessiva di Euro 150.000,00”, relativamente alla quale la parte mutuataria rilasciava quietanza;
➢ la parte mutuataria dichiarava, dunque, di aver ricevuto dalle parti mutuanti il complessivo importo di Euro 319.870,00 e si dichiarava espressamente debitrice nei confronti delle parti mutuanti;
- la scrittura privata di cui sopra, prevedeva, inoltre:
➢ la restituzione della somma di Euro 319.870,00 in sette anni a decorrere dal 01/04/2020 fino al
31/03/2027;
pagina 9 di 17 ➢ interessi annui pari al 2% da versarsi in n. 12 rate mensili da Euro 533,33 ciascuna a far data dal
01/04/2020;
➢ il riconoscimento da parte della società Premiata dell'ulteriore somma di Controparte_3
Euro 3.850,00 per le spese bancarie affrontate dalle parti mutuanti per il disinvestimento volto a rendere liquida la cifra;
- al punto 11 della scrittura privata le parti prevedevano che “qualora al termine dei 7 anni la parte mutuataria si fosse resa inadempiente all'obbligo di restituzione di tutte le somme di cui sopra, omettendo di onorare pienamente quanto dovuto sia a titolo di capitale che interessi”, gli importi corrisposti a titolo di mutuo dai mutuanti dovevano intendersi versati dalle parti mutuanti a titolo di caparra confirmatoria relativa all'acquisto delle unità immobiliari di proprietà del sig. Per_1
, site a Torino in Piazza Hermada n.10 identificati al catasto urbano come segue:
[...]
• Foglio 1312, Particella 336, Sub 121, Cat. A/4;
• Foglio 1312, particella 336, sub 122, cat. A/4;
• Foglio 1312, particella 336, sub 123, cat. A/4;
- la predetta scrittura privata veniva sottoscritta anche dalle signore e CP_1 [...]
in qualità di “testimoni”; Controparte_2
- in data 10.04.2020 il sig. decedeva (cfr. doc. 15 delle parti attrici ricorrenti); Persona_1
- in data 02-6.11.2020 la sig.ra coniuge del de cuius e la di lui figlia Sig.ra CP_1 registravano la dichiarazione di successione (cfr. doc. 16 delle parti Controparte_2 attrici ricorrenti) in data 01.10.2023 veniva formalizzata l'accettazione di eredità da parte delle convenute (cfr. doc. 17 delle parti attrici ricorrenti);
- le unità immobiliari di cui alla scrittura privata in data 27.10.2020 venivano soppresse per variazione- diversa distribuzione spazi interni-frazionamento e fusione e venivano di conseguenza rinumerate come di seguito indicato (cfr. doc. n.18 delle parti attrici ricorrenti):
• Foglio 1312, particella 336, sub 134;
• Foglio 1312, particella 336, sub 133;
- in data 01.12.2023 gli immobili di cui sopra risultavano donati, per quanto di proprietà della sig.ra alla figlia sig.ra oggi proprietaria unica degli stessi CP_1 Controparte_2
(cfr. doc. 19 delle parti attrici ricorrenti);
- successivamente al decesso del sig. società Persona_1 Controparte_3 provvedeva al versamento di alcune mensilità relative agli interessi e alle spese di
[...] cui ai punti n. 5, 6, 7 della scrittura privata del 23.03.2020 per un totale di soli Euro 6.937,50 (cfr. doc.
n. 24 delle parti attrici ricorrenti) a fronte di una debenza alla data del 31.03.2025 di Euro 35.849,88. pagina 10 di 17
3.3. Ciò chiarito, risulta dunque documentalmente accertato il grave inadempimento della parte convenuta società la quale dev'essere dichiarata Controparte_3 decaduta dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c. e, conseguentemente, dev'essere dichiarata tenuta e condannata alla restituzione in favore delle parti attrici ricorrenti signori e dell'importo capitale di Euro 319.870,00 e degli interessi Parte_1 Parte_2 convenzionali come previsti dalla scrittura privata del 23.03.2020, oltre alle spese per il disinvestimento pari ad Euro 3.850,00, detratto l'importo di Euro 6.937,50 già versato.
3.4. Le parti convenute costituite signore e hanno CP_1 Controparte_2 eccepito, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva.
L'eccezione, da intendersi come carenza di titolarità sostanziale del rapporto controverso, risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Invero, come si evince chiaramente dalla citata scrittura privata del 23.03.2020 (cfr. doc. 14 delle parti attrici ricorrente), la beneficiaria della somma complessiva di Euro 319.870,00 erogata a titolo di mutuo dai signori e era stata unicamente la società Parte_1 Parte_2
(cfr. doc. 14 delle parti attrici ricorrenti). Controparte_3
All'epoca della redazione della scrittura privata, le signore e CP_1 [...]
non erano state neppure coinvolte nelle vicende societarie della società Controparte_2 [...]
essendo legate soltanto da un rapporto di parentela con il sig. Controparte_3
(la sig.ra ra la moglie, mentre la sig.ra era la figlia). Persona_1 CP_1 CP_2
La predetta scrittura privata era stata sì sottoscritta anche dalle signore e CP_1
ma soltanto in qualità di “testimoni” e non di “garanti” (cfr. doc. 14 delle Controparte_2 parti attrici ricorrenti).
Soltanto in seguito alla morte del sig. in data 10.04.2020 le signore Persona_1
e a seguito dell'accettazione dell'eredità, erano CP_1 Controparte_2 subentrate nell'assetto societario e nell'organigramma della società Controparte_3
[...]
Peraltro, la predetta società è a Responsabilità Limitata e, dunque, è una società di Parte_3 capitali disciplinata dall'art. 2463-bis c.c. pensata per favorire l'imprenditoria con costi di costituzione ridotti, un capitale sociale minimo di 1 euro e un capitale massimo di 10.000 euro e con la possibilità di costituirla solo attraverso un atto pubblico standardizzato e con un modello statutario inderogabile.
La , al pari di ogni società di capitali, gode di autonomia patrimoniale perfetta, il che significa CP_3
pagina 11 di 17 che i debiti della società sono coperti esclusivamente dal patrimonio societario e non da quello personale dei soci;
tale società, pertanto, limita la responsabilità dei soci al capitale versato, non coinvolgendo il loro patrimonio personale con la conseguenza che è la società stessa a rispondere dei debiti verso terzi, mentre il patrimonio personale dei soci non può essere aggredito, se non in casi di comprovata e manifesta mala gestio, negligenza o condotte dolose.
Nel caso di specie, pertanto, le signore e pur essendo CP_1 Controparte_2 socie della in quanto subentrate quali eredi del sig. Controparte_3
non sono tenute a rispondere con il loro patrimonio personale dei debiti Persona_1 assunti dalla predetta società.
Come si è detto in precedenza, la parte mutuataria obbligata alla restituzione delle somme prestate a titolo di mutuo dalle parti attrici ricorrenti è unicamente la società Controparte_3
(che ne dovrà rispondere limitatamente al proprio patrimonio societario) mentre,
[...] viceversa, le parti convenute non solo non hanno mai ricoperto il ruolo di mutuatarie nel contratto stipulato tra le odierne parti attrici ricorrenti e la società Controparte_3 ma, in forza del predetto assetto societario, non possono rispondere dei debiti contratti dalla società a responsabilità limitata semplificata mediante i propri patrimoni personali.
Alla luce di quanto sopra esposto ed in conseguenza dell'accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalle parti convenute costituite, la predetta prima domanda formulata dalle parti attrici ricorrenti volta ad ottenere la restituzione dell'importo capitale di Euro 319.870,00 e degli interessi convenzionali come previsti dalla scrittura privata del 23.03.2020, oltre alle spese per il disinvestimento pari ad Euro 3.850,00, detratto l'importo già versato pari ad Euro 6.937,50 dev'essere rigettata nei confronti delle signore e CP_1 Controparte_2
3.6. Infine, dev'essere integralmente rigettata la seconda domanda formulata dalle parti attrici ricorrenti, del seguente tenore letterale:
“In caso di impossibilità di pagamento, accertato il valore commerciale dei beni immobili di seguito identificati
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 121, CAT. A/4
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 122, CAT. A/4
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 123, CAT. A/4 come oggi rinumerati:
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 134
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 133 pagina 12 di 17 disporne il trasferimento a favore degli attori, al prezzo che sarà determinato nell'istruttoria, detratto
l'importo di euro =319.870= (trecentodiciannovemilaottocentosettanta/00) e degli interessi convenzionali come previsti dalla scrittura privata del 23.03.2020, oltre alle spese per il disinvestimento pari ad euro =3.850= (tremilaottocentocinquanta/00), meno l'importo di euro
=6.937,50= già versato dalla società Mutuataria.”
In primo luogo, infatti, si deve osservare che il citato art. 11 della scrittura privata sottoscritta in data 23.03.2020 tra i signori e la società Parte_1 Parte_2 [...] non risulta attualmente applicabile, in quanto alla data del deposito del Controparte_3 ricorso introduttivo del presente procedimento (02.04.2025) non è ancora decorso il termine di sette anni contrattualmente stabilito ai fini dell'acquisto delle unità immobiliari (“qualora al termine dei 7 anni la parte mutuataria si fosse resa inadempiente all'obbligo di restituzione di tutte le somme di cui sopra, omettendo di onorare pienamente quanto dovuto sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, le parti stabiliscono concordemente sin d'ora quanto segue: il capitale e gli interessi residui non rimborsabili saranno da intendersi versati dalle parti mutuanti a titolo di caparra confirmatoria relativa all'acquisto delle unità immobiliari di proprietà del Sig. (…))”. Persona_1
In secondo luogo, una tale domanda presuppone la sussistenza di un vero e proprio obbligo in capo al sig. a concludere un contratto di trasferimento della proprietà delle Persona_1 predette unità immobiliari, obbligo che, peraltro, nel caso in esame risulta del tutto insussistente, tenuto conto dei rilievi che seguono:
- la predetta domanda proposta dalle parti attrici rientra nella previsione dell'art. 2932 c.c., che disciplina come segue l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto:
“Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata
o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile”;
- nel caso di specie, il sig. non aveva assunto alcun obbligo a concludere un Persona_1 contratto con le controparti di trasferimento delle unità immobiliari in questione di cui era proprietario;
- come si è detto più volte, infatti, al punto 11 della scrittura privata le parti avevano semplicemente previsto che, qualora al termine dei 7 anni la parte mutuataria si fosse resa inadempiente all'obbligo di restituzione di tutte le somme di cui sopra, omettendo di onorare pienamente quanto dovuto sia a titolo pagina 13 di 17 di capitale che interessi, gli importi corrisposti a titolo di mutuo dai mutuanti dovevano intendersi versati dalle parti mutuanti a titolo di “caparra confirmatoria” relativa all'acquisto delle unità immobiliari di proprietà del sig. Persona_1
- ora, la semplice previsione di una “caparra confirmatoria” non fa sorgere alcun obbligo di trasferimento, come si evince dall'art. 1385 c.c., il quale dispone testualmente quanto segue:
“Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro, o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra;
se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.”; la “caparra confirmatoria” consiste dunque in una somma di denaro o una quantità di cose fungibili che una parte dà a garanzia dell'esecuzione di un contratto, con l'intesa che in caso di suo inadempimento l'altra parte potrà recedere dal contratto e trattenere definitivamente la somma o le cose ricevute;
la parte che ha dato la caparra può legalmente recedere dal contratto in caso di inadempimento dell'altra parte, e ha diritto di esigere il doppio della caparra versata (cfr. art. 1385 c.c.); la funzione della caparra confirmatoria si specifica nelle funzioni di “garanzia”, di “autotutela”, di
“predeterminazione del danno” e “probatoria”; in particolare, la funzione di “autotutela” consiste in ciò, che ciascuna delle parti ha il potere di recedere dal contratto in caso di inadempimento della controparte.
In terzo luogo, come correttamente eccepito dalle part convenute costituite, un tale accordo integra nella sostanza un patto commissorio, vietato dall'art. 2744 c.c.
3.7. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi superate, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa pagina 14 di 17 qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed
'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123; Cass. civile, sez. I, 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I, sentenza 11 luglio 2012, n. 11645; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. civile, sez. II, 20 febbraio
2012, n. 2412; Cass. civile, 24 novembre 2011, n. 24843; Cass. civile, sez. III, 27 settembre 2011, n.
19748; Cass. civile, sez. I, 15 aprile 2011, n. 8767; Cass. civile, sez. II, 12 aprile 2011, n. 8294; Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22801; Cass. civile, sez. III, 10 marzo 2009, n. 5762; Cass. civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
Del resto, le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite anche in ossequio al c.d.
“criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un a o più ragioni, a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile,
Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243;
Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
pagina 15 di 17
4. Sulle spese processuali del presente giudizio.
4.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta contumace società dev'essere dichiarata tenuta e condannata a Controparte_3 rimborsare alle parti attrici ricorrenti le spese processuali del presente giudizio.
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione da Euro 260.000,01 ad Euro 520.000,00”:
Euro 3.544,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 2.338,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 6.164,00 per la fase decisionale;
per un totale di euro 12.046,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4.2. Sempre in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le parti attrici ricorrenti devono a loro volta essere dichiarate tenute e condannate, in via solidale tra loro ex art. 97 c.p.c.
(avendo interesse comune nella causa), a rimborsare alle parti convenute costituite signore CP_1
e le spese processuali del presente giudizio, in conformità del
[...] Controparte_2
Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale richiamati al punto precedente, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione da Euro
260.000,01 ad Euro 520.000,00”:
Euro 3.544,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 2.338,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 6.164,00 per la fase decisionale;
per un totale di euro 12.046,00 oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. pagina 16 di 17
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 7029/2025 R.G. promossa dai signori e (parti attrici) contro le signore e Parte_1 Parte_2 CP_1
(parti convenute) nonché contro la società Controparte_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore (parte convenuta contumace):
[...]
1) Accertato il grave inadempimento della parte convenuta società Controparte_3
dichiara quest'ultima decaduta dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186
[...]
c.c. e, conseguentemente
2) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta contumace Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore delle parti attrici
[...] ricorrenti signori e dell'importo capitale di Euro Parte_1 Parte_2
319.870,00 e degli interessi convenzionali come previsti dalla scrittura privata del 23.03.2020, oltre alle spese per il disinvestimento pari ad Euro 3.850,00, detratto l'importo di Euro 6.937,50 già versato.
3) Rigetta tutte le altre domande di merito ed istruttorie proposte dalle parti attrici ricorrenti signori e Parte_1 Parte_2
4) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta contumace società Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a
[...] rimborsare alle parti attrici ricorrenti signori e le spese Parte_1 Parte_2 processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 12.046,00 per compensi ed in Euro
1.255,63 per spese documentate (Contributo Unificato, marca da bollo e spese di notifica), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
5) Dichiara tenute e condanna le parti attrici ricorrenti signori e Parte_1 [...]
in via solidale tra loro, ai sensi degli artt. 91 e 97 c.p.c., a rimborsare alle parti convenute Pt_2 costituite signore e le spese processuali del presente CP_1 Controparte_2 giudizio, liquidate in complessivi Euro 12.046,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Torino, in data 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. iscritto al n.
7029/2025 R.G. promosso da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Rosa Venerina Parte_1 Parte_2
NI del Foro di Torino ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino alla Via
Ventimiglia n. 65, in forza di procura speciale allegata al ricorso;
-PARTI ATTRICI RICORRENTE-
contro
:
e rappresentate e difese dall'Avv. Fabrizio CP_1 Controparte_2
BENINTENDI del Foro di Torino ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino alla Via
Cernaia n. 24, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTI CONVENUTE-
contro
: in persona del legale rappresentate pro tempore Controparte_3
CP_1
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE- avente per oggetto: Mutuo - restituzione somme;
pagina 1 di 17
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per le parti attrici (nelle “note scritte” depositate in data 26.11.2025):
“richiamato integralmente il contenuto del ricorso introduttivo e delle note scritte depositate il
15.10.2025, s'insta affinché la causa venga rimessa in istruttoria, disponendo la CTU per la valutazione commerciale del bene posto a garanzia e, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
SI CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Torino, Voglia
Nel merito, accertato il grave inadempimento della dichiarare la stessa ex art. Controparte_3
1186 c.c. decaduta dal bene del termine e conseguentemente condannare la stessa, in solido con le
Sig.re e , quali eredi di garante del debito, CP_4 Controparte_2 Persona_1 alla restituzione dell'importo capitale di euro =319.870=
(trecentodiciannovemilaottocentosettanta/00) e degli interessi convenzionali come previsti dalla scrittura privata del 23.03.2020, oltre alle spese per il disinvestimento pari ad euro =3.850=
(tremilaottocentocinquanta/00), detratto l'importo di euro =6.937,50= già versato;
In caso di impossibilità di pagamento, accertato il valore commerciale dei beni immobili di seguito identificati
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 121, CAT. A/4
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 122, CAT. A/4
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 123, CAT. A/4 come oggi rinumerati:
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 134
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 133 disporne il trasferimento a favore degli attori, al prezzo che sarà determinato nell'istruttoria, detratto
l'importo di euro =319.870= (trecentodiciannovemilaottocentosettanta/00) e degli interessi convenzionali come previsti dalla scrittura privata del 23.03.2020, oltre alle spese per il disinvestimento pari ad euro =3.850= (tremilaottocentocinquanta/00), meno l'importo di euro
=6.937,50= già versato dalla società Mutuataria.
Con vittoria di spese e compensi di lite oltre al 15% spese forfettarie, cpa ed iva ove dovuta”.
pagina 2 di 17 Per le parti convenute costituite (nelle “note scritte” depositate in data 25.11.2025):
“Voglia il Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis e previe le declaratorie di rito
In via preliminare
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle signore e CP_1 Controparte_2
per i motivi esposti in narrativa.
[...]
In via principale
- nella denegata ipotesi di riconoscimento della legittimazione passiva delle signore e CP_1
, respingere ogni pretesa dei ricorrenti, signori e Controparte_2 Parte_1 poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per Parte_2
l'effetto assolvere le signore e da ogni avversa pretesa. CP_1 Controparte_2
In via subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale dei ricorrenti di restituzione dell'importo capitale prestato a titolo di mutuo, pari ad Euro 319.870,00, oltre gli interessi convenzionali pattuiti nella scrittura privata del 23/03/2020 e le spese di disivenstimento pari ad Euro
3.850,00, detratto l'importo di Euro 6.937,50 già versato, respingere la domanda avversaria svolta in via subordinata con cui si chiede il trasferimento della proprietà degli immobili, in favore dei ricorrenti, come oggi rinumerati al Foglio 1312, Particella 336, Sub 134 e Foglio 1312, Particella
336, Sub 133, siti in Torino Piazza Hermada n. 10, posti a garanzia del debito, per i motivi esposti in narrativa”.
pagina 3 di 17
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con ricorso datato 31.03.2025, depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data
2.03.2025, i signori e hanno chiesto, nei confronti delle Parte_1 Parte_2 signore e nonché della società la CP_1 Controparte_2 [...] in persona del legale rappresentate pro tempore Controparte_3 CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito, accertato il grave inadempimento della dichiarare la stessa ex art. Controparte_3
1186 c.c. decaduta dal bene del termine e conseguentemente condannare la stessa, in solido con le
Sig.re e , quali eredi di , alla restituzione CP_4 Controparte_2 Persona_1 dell'importo capitale di euro =319.870= (trecentodiciannovemilaottocentosettanta/00) e degli interessi convenzionali come previsti dalla scrittura privata del 23.03.2020, oltre alle spese per il disinvestimento pari ad euro =3.850= (tremilaottocentocinquanta/00), detratto l'importo di euro
=6.937,50= già versato;
In caso di impossibilità di pagamento, disporre il trasferimento a favore degli attori degli immobili posti in garanzia e di seguito identificati
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 121, CAT. A/4
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 122, CAT. A/4
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 123, CAT. A/4 pagina 4 di 17 come oggi rinumerato:
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 134
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 133
Con vittoria di spese e compensi di lite oltre al 15% spese forfettarie, cpa ed iva ove dovuta;
In via istruttoria, qualora ritenuto necessario, disporsi CTU per la valutazione degli immobili posti a garanzia del debito”.
1.3. Si sono costituite telematicamente le parti convenute signore e CP_1 [...]
, depositando in data 23.09.2025 comparsa di costituzione e risposta, contestando le Controparte_2 allegazioni e le domande di controparte e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Con Decreto il Giudice:
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di “note scritte”;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 16.10.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle “note scritte”;
- ha mandato alla parte attrice ricorrente di notificare il ricorso ed il presente decreto alle parti convenute almeno quaranta giorni liberi prima della data sopra indicata;
- ha assegnato alle parti convenute termine per la loro costituzione in giudizio fino a dieci giorni prima dalla data sopra indicata.
1.5. Le parti attrici ricorrenti hanno depositato telematicamente le proprie “note scritte” in data
15.10.2025, insistendo, tra le altre cose, per l'ammissione di una CTU per la valutazione commerciale del bene posto a garanzia.
1.6. Le parti convenute costituite hanno depositato telematicamente le proprie “note scritte” in data
6.10.2025, rimettendosi sull'eventuale concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies c.p.c. ed opponendosi all'ammissione dei mezzi istruttori articolati dai ricorrenti, per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta del 18.09.2025.
pagina 5 di 17 1.7. Con Ordinanza in data 27.10.2025 il Giudice:
- ha dichiarato la contumacia della parte convenuta Controparte_3
- ha rigettato l'istanza richiesta dalle parti attrici ricorrenti di nomina di un CTU per la valutazione degli immobili;
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ infine, le Sezioni Unite della Cassazione, con Sentenza in data 30/06/2025 n. 17603, hanno confermato l'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione prevista dagli artt. 6 e
7 D.Lgs. n. 150/2011 dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. finanche nel processo del lavoro, tanto in primo grado quanto in appello;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
pagina 6 di 17 • in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 01.12.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.8. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte”, discutendo la causa e precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.9. La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dall' 01.12.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
2. Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalle parti attrici ricorrenti.
2.1. Nelle proprie conclusioni definitive, le parti attrici ricorrenti hanno reiterato l'istanza di ammissione della CTU per la valutazione commerciale del bene posto a garanzia del loro credito.
2.2. L'istanza non può trovare accoglimento.
Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nella citata Ordinanza datata 27.10.2025 la nomina di un CTU al fine della valutazione degli immobili richiesta dalle parti attrici ricorrenti risulta irrilevante, tenuto conto di quanto si dirà infra trattando del merito.
pagina 7 di 17
3. Sulle domande di merito proposte dalle parti attrici ricorrenti.
3.1. Come si è detto, le parti attrici ricorrenti hanno chiesto, nel merito, l'accoglimento delle seguenti domande:
“accertato il grave inadempimento della dichiarare la stessa Controparte_3 ex art. 1186 c.c. decaduta dal bene del termine e conseguentemente condannare la stessa, in solido con le Sig.re e , quali eredi di garante CP_4 Controparte_2 Persona_1 del debito, alla restituzione dell'importo capitale di euro =319.870=
(trecentodiciannovemilaottocentosettanta/00) e degli interessi convenzionali come previsti dalla scrittura privata del 23.03.2020, oltre alle spese per il disinvestimento pari ad euro =3.850=
(tremilaottocentocinquanta/00), detratto l'importo di euro =6.937,50= già versato;
In caso di impossibilità di pagamento, accertato il valore commerciale dei beni immobili di seguito identificati
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 121, CAT. A/4
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 122, CAT. A/4
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 123, CAT. A/4 come oggi rinumerati:
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 134
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 133 disporne il trasferimento a favore degli attori, al prezzo che sarà determinato nell'istruttoria, detratto
l'importo di euro =319.870= (trecentodiciannovemilaottocentosettanta/00) e degli interessi convenzionali come previsti dalla scrittura privata del 23.03.2020, oltre alle spese per il disinvestimento pari ad euro =3.850= (tremilaottocentocinquanta/00), meno l'importo di euro
=6.937,50= già versato dalla società Mutuataria.
Con vittoria di spese e compensi di lite oltre al 15% spese forfettarie, cpa ed iva ove dovuta”.
La prima delle predette domande risulta fondata e meritevole di accoglimento nei soli confronti della società secondo le precisazioni che seguono. Controparte_3
3.2. Invero, si deve innanzitutto chiarire che risultano sufficientemente accertate le seguenti circostanze dedotte dalle parti attrici ricorrenti:
- il sig. e la di lui moglie sig.ra a decorrere dal mese di Parte_1 Parte_2 marzo 2019 e tramite versamenti eseguiti fino al gennaio 2020, concedevano, a titolo di mutuo, la somma di Euro 169.870,00 alla società in persona del Controparte_3 sig. (fratello del sig. , versando i seguenti importi: Persona_1 Parte_1
pagina 8 di 17 • euro 10.000,00 il 01.03.2019 (cfr. doc. n.1 delle parti attrici ricorrenti);
• euro 20.000,00 il 14.03.2019 (cfr. doc. n.2 delle parti attrici ricorrenti);
• euro 5.000,00 il 30.04.2019 (cfr. doc. n.3 delle parti attrici ricorrenti);
• euro 5.000,00 il 02.05.2019 (cfr. doc. n.4 delle parti attrici ricorrenti);
• euro 4.870,00 il 23.05.2019 (cfr. doc. n.5 delle parti attrici ricorrenti);
• euro 5.000,00 il 31.05.2019 (cfr. doc. n.6 delle parti attrici ricorrenti);
• euro 5.000,00 il 21.06.2019 (cfr. doc. n.7 delle parti attrici ricorrenti);
• euro 15.000,00 il 27.06.2019 (cfr. doc. n.8 delle parti attrici ricorrenti);
• euro 30.000,00 il 10.07.2019 (cfr. doc. n.9 delle parti attrici ricorrenti);
• euro 25.000,00 il 12.08.2019 (cfr. doc. n.10 delle parti attrici ricorrenti);
• euro 25.000,00 il 16.08.2019 (cfr. doc. n. 11delle parti attrici ricorrenti);
• euro 20.000,00 il 28.01.2019 (cfr. doc. n.12 delle parti attrici ricorrenti);
- in data 23.03.2020 i signori e intervenivano nuovamente in Parte_1 Parte_2 aiuto della società versando a quest'ultima l'ulteriore Controparte_3 somma di euro 150.000,00 (cfr. doc. n.13 delle parti attrici ricorrenti);
- nella medesima giornata del 23.03.2020 i signori e in Parte_1 Parte_2 qualità di “parti mutuanti”, e la società in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore sig. in qualità di “parti mutuataria”, Persona_1 sottoscrivevano una scrittura privata in forza della quale (cfr. doc. 14 delle parti attrici ricorrenti):
➢ si dava atto e si riconosceva che, a decorrere dal 1° marzo 2019, le parti mutuanti avevano eseguito, nei confronti della parte mutuataria, i predetti versamenti per un totale di Euro
169.870,00;
➢ si dava atto che la parte mutuataria riceveva “in data odierna dalle parti mutuanti, a mezzo di bonifico bancario, la somma ulteriore complessiva di Euro 150.000,00”, relativamente alla quale la parte mutuataria rilasciava quietanza;
➢ la parte mutuataria dichiarava, dunque, di aver ricevuto dalle parti mutuanti il complessivo importo di Euro 319.870,00 e si dichiarava espressamente debitrice nei confronti delle parti mutuanti;
- la scrittura privata di cui sopra, prevedeva, inoltre:
➢ la restituzione della somma di Euro 319.870,00 in sette anni a decorrere dal 01/04/2020 fino al
31/03/2027;
pagina 9 di 17 ➢ interessi annui pari al 2% da versarsi in n. 12 rate mensili da Euro 533,33 ciascuna a far data dal
01/04/2020;
➢ il riconoscimento da parte della società Premiata dell'ulteriore somma di Controparte_3
Euro 3.850,00 per le spese bancarie affrontate dalle parti mutuanti per il disinvestimento volto a rendere liquida la cifra;
- al punto 11 della scrittura privata le parti prevedevano che “qualora al termine dei 7 anni la parte mutuataria si fosse resa inadempiente all'obbligo di restituzione di tutte le somme di cui sopra, omettendo di onorare pienamente quanto dovuto sia a titolo di capitale che interessi”, gli importi corrisposti a titolo di mutuo dai mutuanti dovevano intendersi versati dalle parti mutuanti a titolo di caparra confirmatoria relativa all'acquisto delle unità immobiliari di proprietà del sig. Per_1
, site a Torino in Piazza Hermada n.10 identificati al catasto urbano come segue:
[...]
• Foglio 1312, Particella 336, Sub 121, Cat. A/4;
• Foglio 1312, particella 336, sub 122, cat. A/4;
• Foglio 1312, particella 336, sub 123, cat. A/4;
- la predetta scrittura privata veniva sottoscritta anche dalle signore e CP_1 [...]
in qualità di “testimoni”; Controparte_2
- in data 10.04.2020 il sig. decedeva (cfr. doc. 15 delle parti attrici ricorrenti); Persona_1
- in data 02-6.11.2020 la sig.ra coniuge del de cuius e la di lui figlia Sig.ra CP_1 registravano la dichiarazione di successione (cfr. doc. 16 delle parti Controparte_2 attrici ricorrenti) in data 01.10.2023 veniva formalizzata l'accettazione di eredità da parte delle convenute (cfr. doc. 17 delle parti attrici ricorrenti);
- le unità immobiliari di cui alla scrittura privata in data 27.10.2020 venivano soppresse per variazione- diversa distribuzione spazi interni-frazionamento e fusione e venivano di conseguenza rinumerate come di seguito indicato (cfr. doc. n.18 delle parti attrici ricorrenti):
• Foglio 1312, particella 336, sub 134;
• Foglio 1312, particella 336, sub 133;
- in data 01.12.2023 gli immobili di cui sopra risultavano donati, per quanto di proprietà della sig.ra alla figlia sig.ra oggi proprietaria unica degli stessi CP_1 Controparte_2
(cfr. doc. 19 delle parti attrici ricorrenti);
- successivamente al decesso del sig. società Persona_1 Controparte_3 provvedeva al versamento di alcune mensilità relative agli interessi e alle spese di
[...] cui ai punti n. 5, 6, 7 della scrittura privata del 23.03.2020 per un totale di soli Euro 6.937,50 (cfr. doc.
n. 24 delle parti attrici ricorrenti) a fronte di una debenza alla data del 31.03.2025 di Euro 35.849,88. pagina 10 di 17
3.3. Ciò chiarito, risulta dunque documentalmente accertato il grave inadempimento della parte convenuta società la quale dev'essere dichiarata Controparte_3 decaduta dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c. e, conseguentemente, dev'essere dichiarata tenuta e condannata alla restituzione in favore delle parti attrici ricorrenti signori e dell'importo capitale di Euro 319.870,00 e degli interessi Parte_1 Parte_2 convenzionali come previsti dalla scrittura privata del 23.03.2020, oltre alle spese per il disinvestimento pari ad Euro 3.850,00, detratto l'importo di Euro 6.937,50 già versato.
3.4. Le parti convenute costituite signore e hanno CP_1 Controparte_2 eccepito, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva.
L'eccezione, da intendersi come carenza di titolarità sostanziale del rapporto controverso, risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Invero, come si evince chiaramente dalla citata scrittura privata del 23.03.2020 (cfr. doc. 14 delle parti attrici ricorrente), la beneficiaria della somma complessiva di Euro 319.870,00 erogata a titolo di mutuo dai signori e era stata unicamente la società Parte_1 Parte_2
(cfr. doc. 14 delle parti attrici ricorrenti). Controparte_3
All'epoca della redazione della scrittura privata, le signore e CP_1 [...]
non erano state neppure coinvolte nelle vicende societarie della società Controparte_2 [...]
essendo legate soltanto da un rapporto di parentela con il sig. Controparte_3
(la sig.ra ra la moglie, mentre la sig.ra era la figlia). Persona_1 CP_1 CP_2
La predetta scrittura privata era stata sì sottoscritta anche dalle signore e CP_1
ma soltanto in qualità di “testimoni” e non di “garanti” (cfr. doc. 14 delle Controparte_2 parti attrici ricorrenti).
Soltanto in seguito alla morte del sig. in data 10.04.2020 le signore Persona_1
e a seguito dell'accettazione dell'eredità, erano CP_1 Controparte_2 subentrate nell'assetto societario e nell'organigramma della società Controparte_3
[...]
Peraltro, la predetta società è a Responsabilità Limitata e, dunque, è una società di Parte_3 capitali disciplinata dall'art. 2463-bis c.c. pensata per favorire l'imprenditoria con costi di costituzione ridotti, un capitale sociale minimo di 1 euro e un capitale massimo di 10.000 euro e con la possibilità di costituirla solo attraverso un atto pubblico standardizzato e con un modello statutario inderogabile.
La , al pari di ogni società di capitali, gode di autonomia patrimoniale perfetta, il che significa CP_3
pagina 11 di 17 che i debiti della società sono coperti esclusivamente dal patrimonio societario e non da quello personale dei soci;
tale società, pertanto, limita la responsabilità dei soci al capitale versato, non coinvolgendo il loro patrimonio personale con la conseguenza che è la società stessa a rispondere dei debiti verso terzi, mentre il patrimonio personale dei soci non può essere aggredito, se non in casi di comprovata e manifesta mala gestio, negligenza o condotte dolose.
Nel caso di specie, pertanto, le signore e pur essendo CP_1 Controparte_2 socie della in quanto subentrate quali eredi del sig. Controparte_3
non sono tenute a rispondere con il loro patrimonio personale dei debiti Persona_1 assunti dalla predetta società.
Come si è detto in precedenza, la parte mutuataria obbligata alla restituzione delle somme prestate a titolo di mutuo dalle parti attrici ricorrenti è unicamente la società Controparte_3
(che ne dovrà rispondere limitatamente al proprio patrimonio societario) mentre,
[...] viceversa, le parti convenute non solo non hanno mai ricoperto il ruolo di mutuatarie nel contratto stipulato tra le odierne parti attrici ricorrenti e la società Controparte_3 ma, in forza del predetto assetto societario, non possono rispondere dei debiti contratti dalla società a responsabilità limitata semplificata mediante i propri patrimoni personali.
Alla luce di quanto sopra esposto ed in conseguenza dell'accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalle parti convenute costituite, la predetta prima domanda formulata dalle parti attrici ricorrenti volta ad ottenere la restituzione dell'importo capitale di Euro 319.870,00 e degli interessi convenzionali come previsti dalla scrittura privata del 23.03.2020, oltre alle spese per il disinvestimento pari ad Euro 3.850,00, detratto l'importo già versato pari ad Euro 6.937,50 dev'essere rigettata nei confronti delle signore e CP_1 Controparte_2
3.6. Infine, dev'essere integralmente rigettata la seconda domanda formulata dalle parti attrici ricorrenti, del seguente tenore letterale:
“In caso di impossibilità di pagamento, accertato il valore commerciale dei beni immobili di seguito identificati
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 121, CAT. A/4
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 122, CAT. A/4
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 123, CAT. A/4 come oggi rinumerati:
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 134
FOGLIO 1312, PARTICELLA 336, SUB 133 pagina 12 di 17 disporne il trasferimento a favore degli attori, al prezzo che sarà determinato nell'istruttoria, detratto
l'importo di euro =319.870= (trecentodiciannovemilaottocentosettanta/00) e degli interessi convenzionali come previsti dalla scrittura privata del 23.03.2020, oltre alle spese per il disinvestimento pari ad euro =3.850= (tremilaottocentocinquanta/00), meno l'importo di euro
=6.937,50= già versato dalla società Mutuataria.”
In primo luogo, infatti, si deve osservare che il citato art. 11 della scrittura privata sottoscritta in data 23.03.2020 tra i signori e la società Parte_1 Parte_2 [...] non risulta attualmente applicabile, in quanto alla data del deposito del Controparte_3 ricorso introduttivo del presente procedimento (02.04.2025) non è ancora decorso il termine di sette anni contrattualmente stabilito ai fini dell'acquisto delle unità immobiliari (“qualora al termine dei 7 anni la parte mutuataria si fosse resa inadempiente all'obbligo di restituzione di tutte le somme di cui sopra, omettendo di onorare pienamente quanto dovuto sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, le parti stabiliscono concordemente sin d'ora quanto segue: il capitale e gli interessi residui non rimborsabili saranno da intendersi versati dalle parti mutuanti a titolo di caparra confirmatoria relativa all'acquisto delle unità immobiliari di proprietà del Sig. (…))”. Persona_1
In secondo luogo, una tale domanda presuppone la sussistenza di un vero e proprio obbligo in capo al sig. a concludere un contratto di trasferimento della proprietà delle Persona_1 predette unità immobiliari, obbligo che, peraltro, nel caso in esame risulta del tutto insussistente, tenuto conto dei rilievi che seguono:
- la predetta domanda proposta dalle parti attrici rientra nella previsione dell'art. 2932 c.c., che disciplina come segue l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto:
“Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata
o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile”;
- nel caso di specie, il sig. non aveva assunto alcun obbligo a concludere un Persona_1 contratto con le controparti di trasferimento delle unità immobiliari in questione di cui era proprietario;
- come si è detto più volte, infatti, al punto 11 della scrittura privata le parti avevano semplicemente previsto che, qualora al termine dei 7 anni la parte mutuataria si fosse resa inadempiente all'obbligo di restituzione di tutte le somme di cui sopra, omettendo di onorare pienamente quanto dovuto sia a titolo pagina 13 di 17 di capitale che interessi, gli importi corrisposti a titolo di mutuo dai mutuanti dovevano intendersi versati dalle parti mutuanti a titolo di “caparra confirmatoria” relativa all'acquisto delle unità immobiliari di proprietà del sig. Persona_1
- ora, la semplice previsione di una “caparra confirmatoria” non fa sorgere alcun obbligo di trasferimento, come si evince dall'art. 1385 c.c., il quale dispone testualmente quanto segue:
“Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro, o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra;
se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.”; la “caparra confirmatoria” consiste dunque in una somma di denaro o una quantità di cose fungibili che una parte dà a garanzia dell'esecuzione di un contratto, con l'intesa che in caso di suo inadempimento l'altra parte potrà recedere dal contratto e trattenere definitivamente la somma o le cose ricevute;
la parte che ha dato la caparra può legalmente recedere dal contratto in caso di inadempimento dell'altra parte, e ha diritto di esigere il doppio della caparra versata (cfr. art. 1385 c.c.); la funzione della caparra confirmatoria si specifica nelle funzioni di “garanzia”, di “autotutela”, di
“predeterminazione del danno” e “probatoria”; in particolare, la funzione di “autotutela” consiste in ciò, che ciascuna delle parti ha il potere di recedere dal contratto in caso di inadempimento della controparte.
In terzo luogo, come correttamente eccepito dalle part convenute costituite, un tale accordo integra nella sostanza un patto commissorio, vietato dall'art. 2744 c.c.
3.7. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi superate, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa pagina 14 di 17 qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed
'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123; Cass. civile, sez. I, 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I, sentenza 11 luglio 2012, n. 11645; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. civile, sez. II, 20 febbraio
2012, n. 2412; Cass. civile, 24 novembre 2011, n. 24843; Cass. civile, sez. III, 27 settembre 2011, n.
19748; Cass. civile, sez. I, 15 aprile 2011, n. 8767; Cass. civile, sez. II, 12 aprile 2011, n. 8294; Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22801; Cass. civile, sez. III, 10 marzo 2009, n. 5762; Cass. civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
Del resto, le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite anche in ossequio al c.d.
“criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un a o più ragioni, a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile,
Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243;
Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
pagina 15 di 17
4. Sulle spese processuali del presente giudizio.
4.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta contumace società dev'essere dichiarata tenuta e condannata a Controparte_3 rimborsare alle parti attrici ricorrenti le spese processuali del presente giudizio.
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione da Euro 260.000,01 ad Euro 520.000,00”:
Euro 3.544,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 2.338,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 6.164,00 per la fase decisionale;
per un totale di euro 12.046,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4.2. Sempre in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le parti attrici ricorrenti devono a loro volta essere dichiarate tenute e condannate, in via solidale tra loro ex art. 97 c.p.c.
(avendo interesse comune nella causa), a rimborsare alle parti convenute costituite signore CP_1
e le spese processuali del presente giudizio, in conformità del
[...] Controparte_2
Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale richiamati al punto precedente, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione da Euro
260.000,01 ad Euro 520.000,00”:
Euro 3.544,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 2.338,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 6.164,00 per la fase decisionale;
per un totale di euro 12.046,00 oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. pagina 16 di 17
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 7029/2025 R.G. promossa dai signori e (parti attrici) contro le signore e Parte_1 Parte_2 CP_1
(parti convenute) nonché contro la società Controparte_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore (parte convenuta contumace):
[...]
1) Accertato il grave inadempimento della parte convenuta società Controparte_3
dichiara quest'ultima decaduta dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186
[...]
c.c. e, conseguentemente
2) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta contumace Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore delle parti attrici
[...] ricorrenti signori e dell'importo capitale di Euro Parte_1 Parte_2
319.870,00 e degli interessi convenzionali come previsti dalla scrittura privata del 23.03.2020, oltre alle spese per il disinvestimento pari ad Euro 3.850,00, detratto l'importo di Euro 6.937,50 già versato.
3) Rigetta tutte le altre domande di merito ed istruttorie proposte dalle parti attrici ricorrenti signori e Parte_1 Parte_2
4) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta contumace società Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a
[...] rimborsare alle parti attrici ricorrenti signori e le spese Parte_1 Parte_2 processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 12.046,00 per compensi ed in Euro
1.255,63 per spese documentate (Contributo Unificato, marca da bollo e spese di notifica), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
5) Dichiara tenute e condanna le parti attrici ricorrenti signori e Parte_1 [...]
in via solidale tra loro, ai sensi degli artt. 91 e 97 c.p.c., a rimborsare alle parti convenute Pt_2 costituite signore e le spese processuali del presente CP_1 Controparte_2 giudizio, liquidate in complessivi Euro 12.046,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Torino, in data 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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