Articolo 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 248
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 settembre 1990
Art. 4. 1. Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'Azienda, e' aumentata del 18 per cento la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni sottoindicati, integralmente percepiti:
a) scatti di anzianita' compreso lo scatto anomalo;
b) superminimo professionale;
c) assegno ad personam di cui all'articolo 38 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279 .
2. A decorrere dal 1› gennaio 1988 le seguenti voci retributive corrisposte ai dipendenti dell'Azienda concorrono, nella misura del 60 per cento del loro importo, alla determinazione della base pensionabile:
a) indennita' di controllo;
b) indennita' di volo;
c) indennita' tecnico-amministrativa;
d) indennita' professionale per il personale dirigente.
3. In caso di cumulo di piu' indennita' viene considerata la piu' favorevole. Per il personale che fruisce dell'indennita' di funzione per i quadri si considera, ai fini dell'aumento di cui al comma 2, l'indennita' spettante per il profilo professionale di appartenenza.
4. A decorrere dal 1› gennaio 1988 le indennita' di cui al comma 2, nella misura ivi indicata, concorrono a costituire la base contributiva di cui all'articolo 38 del testo unico di cui all'articolo 1, comma 2.
Note all'art. 4:
- L'art. 38 del regolamento approvato con il D.P.R. n. 279/1983 (Approvazione del regolamento del personale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale) cosi' dispone:
"Art. 38 (Passaggio ad altro profilo per sopraggiunta infermita'). - Al dipendente che per sopraggiunta infermita' sia giudicato permanentemente non idoneo alle mansioni del proprio profilo professionale puo' essere attribuito anche mediante il superamento di un corso di riqualificazione un profilo professionale omogeneo della stessa qualifica funzionale purche' sia convenientemente utilizzabile o, in mancanza dei prescritti requisiti, ad uno di qualifica funzionale inferiore.
I relativi accertamenti sanitari sono effettuati con la procedura prevista per i casi di dispensa dal servizio per inidoneita' di cui ai successivi articoli 41, sesto comma, e 99, secondo comma.
I passaggi di profilo di cui al precedente primo comma sono disposti dal consiglio di amministrazione su istanza degli interessati.
Il dipendente cui e' attribuito un altro profilo professionale conserva a tutti gli effetti l'anzianita' maturata in quello di provenienza.
Qualora il dipendente sia assegnato ad un profilo con trattamento economico di base inferiore gli verra' corrisposto, fino al riassorbimento da effettuarsi in presenza di qualunque ipotesi di miglioramento economico anche se indipendente dalla progressione di qualifica, un assegno personale pari alla differenza tra il trattamento in precedenza percepito e quello di competenza".
- L'art. 38 del testo unico approvato con D.P.R. n. 1032/1973 (per cui si veda la nota all'art. 1), cosi' dispone:
"Art. 38 (Base contributiva). - La base contributiva e' costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonche' dei seguenti assegni:
indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall' art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ;
assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734 , per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato;
indennita' prevista dall' art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728 , per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
assegno annuo previsto dall'art. 12 del decreto-legge 1› ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766 , per il personale insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato;
assegno annuo previsto dall' art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477 , per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;
assegno perequativo previsto dall' art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 , per gli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonche' per i sottufficiali e per i militari di truppa;
assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica.
Concorrono altresi' a costituire la base contributiva gli assegni e le indennita' previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.
Per particolari categorie di personale, per le quali non e' agevole l'accertamento dell'ammontare della retribuzione o che svolgano attivita' che comportano, in linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la commisurazione del contributo e' stabilita, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla retribuzione complessiva di similari categorie di dipendenti statali".
Entrata in vigore il 8 settembre 1990
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