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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/10/2025, n. 4600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4600 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
n. 14221/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 2 ottobre 2025, innanzi al Giudice, dott.ssa CE RZ, sono comparsi:
con l'avv. RIODA in sostituzione dell'avv. CARUSO Controparte_1
PAOLO che si riporta agli scritti ed insiste precisando che non ha ancora iniziato CP_1
gli scavi per l'apposizione della fibra nel Comune di Mira avendo per la stessa una autorizzazione efficacie fino al 2029;
con l'avv. CURATO GIACOMO in sostituzione dell'avv. FACCIOLI CP_2
ELISA che si riporta alle note conclusive depositate in atti, contesta quando ex adverso dedotto riportandosi alla giurisprudenza aggiornata depositata ed insiste sulla sussistenza di una occupazione mediata e come tale assoggettata al canone;
contesta l'interpretazione evocata da in quanto fa riferimento al soggetto titolar di struttura diverso dal CP_1
soggetto titolare del contratto di vendita;
mentre nel settore della telefonia esiste la condivisione delle infrastrutture delle reti;
si segnala che risulta presente nel CP_1
territorio di Mira con propri cavi già dal 2019, realizzando il presupposto impositivo;
si precisa le conclusioni come in atti e per completezza: “In via preliminare per tutti i motivi
esposti, dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di
Dolo competente per valore;
Nel merito, in via principale Respingere le domande avversarie in quanto integralmente infondate e illegittime per tutte le motivazioni esposte
in narrativa con conseguente integrale conferma dell'avviso di accertamento impugnato e della conseguente pretesa creditoria. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite.”
nessuno CP_3 pagina 1 di 10 È altresì presente ai fini del tirocinio ex art. 73 l 98/2013 la dott.ssa Per_1
A seguito di discussione orale
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc dandone lettura in udienza.
Il Giudice
Dott.ssa CE RZ
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
Il Giudice
dott.ssa CE RZ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 14221/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), in persona del dott. Controparte_1 P.IVA_1 Parte_1
quale amministratore e legale rappresentante p.t. del suo procuratore speciale
[...]
C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Caruso Parte_2 P.IVA_2
con domicilio eletto presso l'indirizzo p.e.c. del suddetto difensore
, giusta procura in atti;
Email_1
ATTORE
contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 P.IVA_3
dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Faccioli ed elettivamente CP_4
domiciliata presso il suo studio, sito in Piazzetta Rocche Marchesane, 8 - 35040, MASI
(PD), giusta procura in atti;
CONVENUTO
pagina 3 di 10
CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note depositate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha citato in giudizio e il al fine di Controparte_1 CP_2 CP_3
ottenere l'annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia dell' “avviso di
accertamento esecutivo con irrogazione immediata delle sanzioni e contestuale intimazione di pagamento n. 3 del 12/07/2023”, notificato a mezzo pec il 14.07.2023 dalla per conto del per il preteso pagamento del “canone CP_2 CP_3
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – occupazione di suolo pubblico” per l'anno di competenza 2022, per una somma pari ad € 1.154,00; deducendo, in via preliminare, la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo per difetto di motivazione posto che quest'ultimo manca degli elementi essenziali minimi non chiarendo il luogo ed estensione dell'occupazione e non specificando se la asserita occupazione di suolo pubblico sia riferita alla insistenza di impianti, funzionali ad assicurare il servizio di telefonia c.d. mobile, oppure alla posa di cavi e condutture;
deducendo, pertanto, che la mancata specificazione della causale di applicazione del canone rende nullo l'avviso impugnato;
deducendo la falsa applicazione ed erronea interpretazione dell'art. 1, comma 831 della legge 160/2019 poiché, da un lato, il servizio pubblico di telefonia fissa è erogato da nel territorio comunale senza CP_1
una propria rete e senza propri apparati collocati sul territorio, e pertanto non si realizza il presupposto della occupazione di suolo pubblico che consentirebbe di applicare il canone patrimoniale unico, dall'altro, nel prospetto contabile dell'avviso di accertamento, non viene contestata un'abusiva occupazione del territorio comunale;
pagina 4 di 10 deducendo che l'operatore, nel caso di specie è presente solo nella Controparte_1
Par fase di consegna all'utente finale, affidandosi a sia per la distribuzione ed erogazione del servizio, sia quanto alla rete di trasporto, nonché le tecnologie di connessione che vengono utilizzate nei vari territori comunali in cui le utenze sono
Par servite attraverso infrastrutture di accesso che rientrano nell'esclusiva titolarità di , ed è, pertanto, quest'ultimo, quale concessionario, che rappresenta l'unico soggetto passivo del canone patrimoniale;
deducendo la nullità e/o illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del regolamento comunale sul canone patrimoniale di concessione poiché l'odierna attrice non ha alcun impianto e/o infrastruttura della propria rete nel territorio comunale e non è utilizzatore materiale della rete di distribuzione;
deducendo che, anche in base al Regolamento comunale, il canone unico per occupazione permanente con cavi viene richiesto a un unico soggetto, di regola TIM ed, in ogni caso, lo stesso Regolamento comunale, esclude l'applicazione del canone per le occupazioni riferite a “innesti o allacci a impianti di
erogazione di pubblici servizi”, fattispecie che corrisponde all'attività espletata dall'odierna società deducente;
deducendo inoltre, nel caso di specie, l'ulteriore difetto di legittimazione passiva di sia per la posa di cavi e condutture, non Controparte_1
essendo soggetto concessionario di suolo pubblico, sia per l'insistenza di impianti, avendo, a far data dal 31.3.2020, ceduto le infrastrutture ad altro Operatore (INWIT); deducendo, infine, l'illegittimità dell'avviso di accertamento opposto relativamente alla quantificazione delle somme dovute, posto che nessuna violazione è stata commessa in quanto manca il presupposto per l'applicazione del canone, ossia la concessione, e non vi è alcuna occupazione abusiva.
Parte attrice ha chiesto pertanto, previa disapplicazione del Regolamento comunale e di eventuali altri atti a oggi non conosciuti, di annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'impugnato avviso di accertamento esecutivo n. 3 del 12.07.2023 e ogni altro atto o avviso ad esso consequenziale e conseguentemente di accertare che nulla è dovuto pagina 5 di 10 dalla al di Mira, per l'anno 2022 a titolo di canone Controparte_1 CP_3
unico annuale, indennità, interessi e sanzioni;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e accessori.
2. si è costituita in giudizio contestando tutto quanto dedotto da controparte, CP_2
eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza per valore del Giudice adito essendo competente il Giudice di Pace di Dolo posto che il provvedimento impugnato contiene una richiesta di pagamento per una somma di € 1.154,00; deducendo che l'avviso di accertamento impugnato riporta partitamente ed analiticamente tutti i presupposti ed i riferimenti normativi e regolamentari dell'imposizione, la natura dell'entrata e la tipologia dell'atto notificato, tutti elementi che consentono al destinatario di individuare in modo inequivocabile sia l'an sia il quantum della pretesa comunale anche nella fase prettamente esattoriale;
deducendo che, la modifica apportata in sede di Legge di bilancio 2021, ha disposto che anche gli operatori che usufruiscono dei canali di trasmissione dati di proprietà debbano Controparte_5
versare il relativo canone, rapportato al numero di utenze a loro riconducibili, considerandoli, quindi, soggetti passivi in via mediata del tributo;
deducendo quindi che, nello specifico caso delle telecomunicazioni vige l'obbligo di condivisione delle reti/infrastrutture, e legittimati passivi, in via mediata, saranno anche gli operatori che di esse fruiscono a dover versare il canone calcolato secondo il numero delle utenze attive di ciascuno di essi.
Parte convenuta ha pertanto chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Dolo competente per valore;
nel merito, in via principale, di respingere le domande avversarie in quanto integralmente infondate e illegittime con conseguente integrale conferma dell'avviso di accertamento impugnato e della conseguente pretesa creditoria, con vittoria di onorari, diritti e spese di lite.
pagina 6 di 10 3. All'udienza del 29.02.2024, celebrata in modalità cartolare, il Giudice invitava le parti a procedere con la mediazione.
Successivamente, all'udienza del 7.11.2024, il Giudice, preso atto che la mediazione aveva dato esito negativo, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al giorno 02.10.2025.
La causa viene ora decisa come segue.
4. L'eccezione pregiudiziale sollevata da parte convenuta trova accoglimento perché
fondata.
Si osserva infatti che il Tribunale non è competente a decidere tale controversia essendo l'oggetto della pretesa di valore inferiore alla soglia di legge, essendo invece competente il Giudice di Pace.
Non appare condivisibile la prospettazione fornita dalla parte attrice laddove ritiene di fare applicazione della competenza c.d. funzionale riconducibile alle controversie in materia di imposte e tasse di cui all'art. 9 c.p.c. e ciò perché il nuovo canone unico non appare qualificabile né come imposta né come tassa, bensì è qualificabile come canone patrimoniale.
Si osserva infatti che con la legge 160/2019 è stato introdotto all'art.1 commi 816 e ss il nuovo Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione
Pubblicitaria, il quale sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all'art. 27 commi 7 e 8
del Codice della Strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, e comunque qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme pagina 7 di 10 di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli concessi a prestazioni di servizi. Tale intervento normativo pone in evidenza una volontà del legislatore non già di riprodurre le imposte ed i canoni abrogati, quanto piuttosto la volontà di istituire un nuovo canone con natura patrimoniale.
Tale assunto trova conferma nella pronuncia della Suprema Corte SSUU n. 21950/2015 con riferimento all'abrogato COSAP, avente anch'esso natura di canone, che ha stabilito che “appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, poichè l'obbligo di
pagamento di un canone per l'utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa”.
La controversia è pertanto soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario potendo escludere quella tributaria non essendo in alcun modo il nuovo canone unico assimilabile ad un tributo.
Si aggiunga che la Corte Costituzionale con sent n. 64/2008 ha dichiarato l'incostituzionalità, per contrasto con l'art. 103 Cost., dell'art. 2 co. 2 del dlgs
546/1992, come modificato dall'art. 3 bis comma 1 lett b dl 203/2005, convertito in legge n. 248/2008 che aveva attribuito alle commissioni tributarie la cognizione sulle controversie in materia di COSAP.
Chiarita la giurisdizione del giudice ordinario e l'assenza di una giurisdizione funzionale ex art. 9 c.p.c., in relazione alla competenza per valore, si ritiene che, in applicazione dell'art. 7 co. 1 c.p.c., la causa in questione vada ricondotta alle controversie attinenti bene mobile: infatti, da tempo le Sezioni Unite hanno chiarito che
“è competente il giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria
pagina 8 di 10 non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale” (SSUU
21582/2011).
La Suprema Corte ha precisato, riconoscendo la competenza del Giudice di Pace in una controversia sul pagamento di somme a titolo di indennità di occupazione delle aree demaniali, che in tema di pretese creditorie della PA, qualora non ricorra l'esercizio autoritativo di suoi poteri, il diritto fatto valere riguarda denaro e quindi il petitum mediato consiste nel conseguimento di un bene della vita rappresentato da una cosa mobile, ancorchè tali pretese abbiano la loro fonte in un rapporto giuridico o di fatto concernente un immobile demaniale. Pertanto, agli effetti dell'art. 7 co. 1 c.p.c. la relativa domanda è riconducibile alla competenza generale del giudice di pace, purchè la questione del rapporto presupposto non venga in rilievo (cass.civ. 18201/2018).
Ebbene nel caso di specie è discussa la legittimità del credito della Pubblica
Amministrazione e non la proprietà del bene da cui tale credito trae origine, donde la competenza del Giudice di Pace stante che il valore della causa è pari ad € 1154,00 ai sensi dell'art. 7 c.p.c..
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ed, in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dello scaglione di riferimento e tenuto conto dei valori minimi per tutte le fasi, stante la scarsa attività svolta, vanno liquidate in €
639,00, oltre rimborso forfettario pari al 15%, oltre accessori come per legge, importo già ridotto ai sensi dell'art. 4 co. 9 DM cit. per la pronuncia in rito.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:
DICHIARA l'incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di Pace competente per territorio;
ASSEGNA termine di tre mesi per la riassunzione della causa;
pagina 9 di 10 ND parte attrice alla rifusione in favore della convenuta costituita delle spese di lite liquidate in € 639,00, oltre rimborso forfettario pari al 15%, oltre accessori come per legge.
Venezia, 2 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa CE RZ
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 10 di 10
PRIMA SEZIONE CIVILE
n. 14221/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 2 ottobre 2025, innanzi al Giudice, dott.ssa CE RZ, sono comparsi:
con l'avv. RIODA in sostituzione dell'avv. CARUSO Controparte_1
PAOLO che si riporta agli scritti ed insiste precisando che non ha ancora iniziato CP_1
gli scavi per l'apposizione della fibra nel Comune di Mira avendo per la stessa una autorizzazione efficacie fino al 2029;
con l'avv. CURATO GIACOMO in sostituzione dell'avv. FACCIOLI CP_2
ELISA che si riporta alle note conclusive depositate in atti, contesta quando ex adverso dedotto riportandosi alla giurisprudenza aggiornata depositata ed insiste sulla sussistenza di una occupazione mediata e come tale assoggettata al canone;
contesta l'interpretazione evocata da in quanto fa riferimento al soggetto titolar di struttura diverso dal CP_1
soggetto titolare del contratto di vendita;
mentre nel settore della telefonia esiste la condivisione delle infrastrutture delle reti;
si segnala che risulta presente nel CP_1
territorio di Mira con propri cavi già dal 2019, realizzando il presupposto impositivo;
si precisa le conclusioni come in atti e per completezza: “In via preliminare per tutti i motivi
esposti, dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di
Dolo competente per valore;
Nel merito, in via principale Respingere le domande avversarie in quanto integralmente infondate e illegittime per tutte le motivazioni esposte
in narrativa con conseguente integrale conferma dell'avviso di accertamento impugnato e della conseguente pretesa creditoria. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite.”
nessuno CP_3 pagina 1 di 10 È altresì presente ai fini del tirocinio ex art. 73 l 98/2013 la dott.ssa Per_1
A seguito di discussione orale
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc dandone lettura in udienza.
Il Giudice
Dott.ssa CE RZ
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
Il Giudice
dott.ssa CE RZ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 14221/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), in persona del dott. Controparte_1 P.IVA_1 Parte_1
quale amministratore e legale rappresentante p.t. del suo procuratore speciale
[...]
C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Caruso Parte_2 P.IVA_2
con domicilio eletto presso l'indirizzo p.e.c. del suddetto difensore
, giusta procura in atti;
Email_1
ATTORE
contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 P.IVA_3
dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Faccioli ed elettivamente CP_4
domiciliata presso il suo studio, sito in Piazzetta Rocche Marchesane, 8 - 35040, MASI
(PD), giusta procura in atti;
CONVENUTO
pagina 3 di 10
CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note depositate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha citato in giudizio e il al fine di Controparte_1 CP_2 CP_3
ottenere l'annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia dell' “avviso di
accertamento esecutivo con irrogazione immediata delle sanzioni e contestuale intimazione di pagamento n. 3 del 12/07/2023”, notificato a mezzo pec il 14.07.2023 dalla per conto del per il preteso pagamento del “canone CP_2 CP_3
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – occupazione di suolo pubblico” per l'anno di competenza 2022, per una somma pari ad € 1.154,00; deducendo, in via preliminare, la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo per difetto di motivazione posto che quest'ultimo manca degli elementi essenziali minimi non chiarendo il luogo ed estensione dell'occupazione e non specificando se la asserita occupazione di suolo pubblico sia riferita alla insistenza di impianti, funzionali ad assicurare il servizio di telefonia c.d. mobile, oppure alla posa di cavi e condutture;
deducendo, pertanto, che la mancata specificazione della causale di applicazione del canone rende nullo l'avviso impugnato;
deducendo la falsa applicazione ed erronea interpretazione dell'art. 1, comma 831 della legge 160/2019 poiché, da un lato, il servizio pubblico di telefonia fissa è erogato da nel territorio comunale senza CP_1
una propria rete e senza propri apparati collocati sul territorio, e pertanto non si realizza il presupposto della occupazione di suolo pubblico che consentirebbe di applicare il canone patrimoniale unico, dall'altro, nel prospetto contabile dell'avviso di accertamento, non viene contestata un'abusiva occupazione del territorio comunale;
pagina 4 di 10 deducendo che l'operatore, nel caso di specie è presente solo nella Controparte_1
Par fase di consegna all'utente finale, affidandosi a sia per la distribuzione ed erogazione del servizio, sia quanto alla rete di trasporto, nonché le tecnologie di connessione che vengono utilizzate nei vari territori comunali in cui le utenze sono
Par servite attraverso infrastrutture di accesso che rientrano nell'esclusiva titolarità di , ed è, pertanto, quest'ultimo, quale concessionario, che rappresenta l'unico soggetto passivo del canone patrimoniale;
deducendo la nullità e/o illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del regolamento comunale sul canone patrimoniale di concessione poiché l'odierna attrice non ha alcun impianto e/o infrastruttura della propria rete nel territorio comunale e non è utilizzatore materiale della rete di distribuzione;
deducendo che, anche in base al Regolamento comunale, il canone unico per occupazione permanente con cavi viene richiesto a un unico soggetto, di regola TIM ed, in ogni caso, lo stesso Regolamento comunale, esclude l'applicazione del canone per le occupazioni riferite a “innesti o allacci a impianti di
erogazione di pubblici servizi”, fattispecie che corrisponde all'attività espletata dall'odierna società deducente;
deducendo inoltre, nel caso di specie, l'ulteriore difetto di legittimazione passiva di sia per la posa di cavi e condutture, non Controparte_1
essendo soggetto concessionario di suolo pubblico, sia per l'insistenza di impianti, avendo, a far data dal 31.3.2020, ceduto le infrastrutture ad altro Operatore (INWIT); deducendo, infine, l'illegittimità dell'avviso di accertamento opposto relativamente alla quantificazione delle somme dovute, posto che nessuna violazione è stata commessa in quanto manca il presupposto per l'applicazione del canone, ossia la concessione, e non vi è alcuna occupazione abusiva.
Parte attrice ha chiesto pertanto, previa disapplicazione del Regolamento comunale e di eventuali altri atti a oggi non conosciuti, di annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'impugnato avviso di accertamento esecutivo n. 3 del 12.07.2023 e ogni altro atto o avviso ad esso consequenziale e conseguentemente di accertare che nulla è dovuto pagina 5 di 10 dalla al di Mira, per l'anno 2022 a titolo di canone Controparte_1 CP_3
unico annuale, indennità, interessi e sanzioni;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e accessori.
2. si è costituita in giudizio contestando tutto quanto dedotto da controparte, CP_2
eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza per valore del Giudice adito essendo competente il Giudice di Pace di Dolo posto che il provvedimento impugnato contiene una richiesta di pagamento per una somma di € 1.154,00; deducendo che l'avviso di accertamento impugnato riporta partitamente ed analiticamente tutti i presupposti ed i riferimenti normativi e regolamentari dell'imposizione, la natura dell'entrata e la tipologia dell'atto notificato, tutti elementi che consentono al destinatario di individuare in modo inequivocabile sia l'an sia il quantum della pretesa comunale anche nella fase prettamente esattoriale;
deducendo che, la modifica apportata in sede di Legge di bilancio 2021, ha disposto che anche gli operatori che usufruiscono dei canali di trasmissione dati di proprietà debbano Controparte_5
versare il relativo canone, rapportato al numero di utenze a loro riconducibili, considerandoli, quindi, soggetti passivi in via mediata del tributo;
deducendo quindi che, nello specifico caso delle telecomunicazioni vige l'obbligo di condivisione delle reti/infrastrutture, e legittimati passivi, in via mediata, saranno anche gli operatori che di esse fruiscono a dover versare il canone calcolato secondo il numero delle utenze attive di ciascuno di essi.
Parte convenuta ha pertanto chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Dolo competente per valore;
nel merito, in via principale, di respingere le domande avversarie in quanto integralmente infondate e illegittime con conseguente integrale conferma dell'avviso di accertamento impugnato e della conseguente pretesa creditoria, con vittoria di onorari, diritti e spese di lite.
pagina 6 di 10 3. All'udienza del 29.02.2024, celebrata in modalità cartolare, il Giudice invitava le parti a procedere con la mediazione.
Successivamente, all'udienza del 7.11.2024, il Giudice, preso atto che la mediazione aveva dato esito negativo, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al giorno 02.10.2025.
La causa viene ora decisa come segue.
4. L'eccezione pregiudiziale sollevata da parte convenuta trova accoglimento perché
fondata.
Si osserva infatti che il Tribunale non è competente a decidere tale controversia essendo l'oggetto della pretesa di valore inferiore alla soglia di legge, essendo invece competente il Giudice di Pace.
Non appare condivisibile la prospettazione fornita dalla parte attrice laddove ritiene di fare applicazione della competenza c.d. funzionale riconducibile alle controversie in materia di imposte e tasse di cui all'art. 9 c.p.c. e ciò perché il nuovo canone unico non appare qualificabile né come imposta né come tassa, bensì è qualificabile come canone patrimoniale.
Si osserva infatti che con la legge 160/2019 è stato introdotto all'art.1 commi 816 e ss il nuovo Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione
Pubblicitaria, il quale sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all'art. 27 commi 7 e 8
del Codice della Strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, e comunque qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme pagina 7 di 10 di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli concessi a prestazioni di servizi. Tale intervento normativo pone in evidenza una volontà del legislatore non già di riprodurre le imposte ed i canoni abrogati, quanto piuttosto la volontà di istituire un nuovo canone con natura patrimoniale.
Tale assunto trova conferma nella pronuncia della Suprema Corte SSUU n. 21950/2015 con riferimento all'abrogato COSAP, avente anch'esso natura di canone, che ha stabilito che “appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, poichè l'obbligo di
pagamento di un canone per l'utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa”.
La controversia è pertanto soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario potendo escludere quella tributaria non essendo in alcun modo il nuovo canone unico assimilabile ad un tributo.
Si aggiunga che la Corte Costituzionale con sent n. 64/2008 ha dichiarato l'incostituzionalità, per contrasto con l'art. 103 Cost., dell'art. 2 co. 2 del dlgs
546/1992, come modificato dall'art. 3 bis comma 1 lett b dl 203/2005, convertito in legge n. 248/2008 che aveva attribuito alle commissioni tributarie la cognizione sulle controversie in materia di COSAP.
Chiarita la giurisdizione del giudice ordinario e l'assenza di una giurisdizione funzionale ex art. 9 c.p.c., in relazione alla competenza per valore, si ritiene che, in applicazione dell'art. 7 co. 1 c.p.c., la causa in questione vada ricondotta alle controversie attinenti bene mobile: infatti, da tempo le Sezioni Unite hanno chiarito che
“è competente il giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria
pagina 8 di 10 non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale” (SSUU
21582/2011).
La Suprema Corte ha precisato, riconoscendo la competenza del Giudice di Pace in una controversia sul pagamento di somme a titolo di indennità di occupazione delle aree demaniali, che in tema di pretese creditorie della PA, qualora non ricorra l'esercizio autoritativo di suoi poteri, il diritto fatto valere riguarda denaro e quindi il petitum mediato consiste nel conseguimento di un bene della vita rappresentato da una cosa mobile, ancorchè tali pretese abbiano la loro fonte in un rapporto giuridico o di fatto concernente un immobile demaniale. Pertanto, agli effetti dell'art. 7 co. 1 c.p.c. la relativa domanda è riconducibile alla competenza generale del giudice di pace, purchè la questione del rapporto presupposto non venga in rilievo (cass.civ. 18201/2018).
Ebbene nel caso di specie è discussa la legittimità del credito della Pubblica
Amministrazione e non la proprietà del bene da cui tale credito trae origine, donde la competenza del Giudice di Pace stante che il valore della causa è pari ad € 1154,00 ai sensi dell'art. 7 c.p.c..
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ed, in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dello scaglione di riferimento e tenuto conto dei valori minimi per tutte le fasi, stante la scarsa attività svolta, vanno liquidate in €
639,00, oltre rimborso forfettario pari al 15%, oltre accessori come per legge, importo già ridotto ai sensi dell'art. 4 co. 9 DM cit. per la pronuncia in rito.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:
DICHIARA l'incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di Pace competente per territorio;
ASSEGNA termine di tre mesi per la riassunzione della causa;
pagina 9 di 10 ND parte attrice alla rifusione in favore della convenuta costituita delle spese di lite liquidate in € 639,00, oltre rimborso forfettario pari al 15%, oltre accessori come per legge.
Venezia, 2 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa CE RZ
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
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