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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/11/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4921/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. iscritto al n.r.g. 4921/ 2025 congiuntamente promosso da:
(C.F. ) con l'Avv. LARA Parte_1 C.F._1
PALADINO
e
(C.F. ) con l'Avv. MARIO Controparte_1 C.F._2
ROSSI con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente la regolamentazione dei rapporti come da accordi allegati al ricorso introduttivo e sotto integralmente riportati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, letto il ricorso congiuntamente depositato in data 17.10.2025 dai Sigg.ri Parte_1
e diretto a conseguire la regola-
[...] Controparte_1 mentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio nato il [...] dal lo- Persona_1 ro rapporto sentimentale;
1 rilevato che le parti sono addivenuto ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“1. affidamento congiunto del figlio minore con esercizio della potestà genitoriale ad entrambi i genitori;
2. collocamento prevalente del figlio minore presso la madre nell'abitazione della stessa;
3. il padre potrà tenere il figlio con ampia libertà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze del minore stesso;
in ogni caso il minore starà con il padre, a weekend alterni, dal sabato alle 12:30 sino alla domenica alle ore 21:00, allorquando il padre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione materna (il pernotto di presso il padre avverrà soltanto quando il minore Per_1 si sentirà pronto, nel rispetto della sua volontà, in caso contrario il padre accompagnerà Per_1 dalla madre il sabato sera e lo riprenderà la domenica mattina), nonché un pomeriggio infrasetti- manale da concordarsi preventivamente con la disponibilità e gli impegni di dall'uscita della Pt_2 scuola alle 21,00;
4. trascorrerà, rispettivamente con l'uno o l'altro genitore, le festività natalizie, pa- Persona_1 squali ed infrannuali. Per il periodo di Natale il minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genito- re la vigilia e dal 26 al 31 dicembre;
con l'altro genitore il 25 dicembre ed il periodo dall'1 al 6 gennaio. Analogamente, in via alternata, il minore trascorrerà i cosiddetti ponti (ad esempio 25 aprile, 1° maggio, carnevale, 2 giugno, 1° novembre ed 8 dicembre), intendendosi per tali quelli per i quali è prevista la sospensione dell'attività scolastica dall'istituto scolastico frequentato dal minore;
5. il padre e la madre infine terranno con sé il figlio anche per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi durante le vacanze estive, comunicando all'altro genitore l'esatto periodo entro il 31 maggio di ogni anno;
6. il Sig. si obbliga a concorrere alle spese di mantenimento, istruzione ed educa- Parte_1 zione del figlio ed a tal fine, corrisponderà alla madre, mediante bonifico bancario, codice Per_1
IBAN: [...] – Banco BPM, entro il giorno 16 di ogni mese, l'importo di € 350,00 a titolo di mantenimento per il figlio e provvederà altresì al pagamento Persona_1 del 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate tra i genitori e documentate secon- do quanto previsto dal Protocollo della Corte di Appello di Milano;
7. i genitori si concedono vicendevole assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e delle carte di identità per sé stessi e per il minore, validi per l'espatrio dei minori;
8. ciascuna parte sostiene le spese legali del proprio difensore, con rinuncia dei procuratori al vincolo di solidarietà ex art. 13 L.P.F.”
2 Con decreto reso in data 20.10.2025, il Giudice relatore, letto il ricorso ut supra depositato, fissava l'udienza a trattazione scritta del 25.11.2025, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni an- tecedenti la celebrazione della stessa per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni, nonché la documentazione economica di cui al combinato disposto degli artt. 473 bis.51 e 473 bis.12 c.p.c.
In data 18.11.2025 le parti depositavano la documentazione richiesta.
Pertanto, rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della prole;
visto il parere del P.M.; visti gli articoli 316, 316 bis, 337 bis e 337 ter c.c. e 473 bis.51 co.4 c.p.c.
P.Q.M.
affida il minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Persona_2 la madre;
dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono rece- pite e omologate;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. iscritto al n.r.g. 4921/ 2025 congiuntamente promosso da:
(C.F. ) con l'Avv. LARA Parte_1 C.F._1
PALADINO
e
(C.F. ) con l'Avv. MARIO Controparte_1 C.F._2
ROSSI con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente la regolamentazione dei rapporti come da accordi allegati al ricorso introduttivo e sotto integralmente riportati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, letto il ricorso congiuntamente depositato in data 17.10.2025 dai Sigg.ri Parte_1
e diretto a conseguire la regola-
[...] Controparte_1 mentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio nato il [...] dal lo- Persona_1 ro rapporto sentimentale;
1 rilevato che le parti sono addivenuto ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“1. affidamento congiunto del figlio minore con esercizio della potestà genitoriale ad entrambi i genitori;
2. collocamento prevalente del figlio minore presso la madre nell'abitazione della stessa;
3. il padre potrà tenere il figlio con ampia libertà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze del minore stesso;
in ogni caso il minore starà con il padre, a weekend alterni, dal sabato alle 12:30 sino alla domenica alle ore 21:00, allorquando il padre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione materna (il pernotto di presso il padre avverrà soltanto quando il minore Per_1 si sentirà pronto, nel rispetto della sua volontà, in caso contrario il padre accompagnerà Per_1 dalla madre il sabato sera e lo riprenderà la domenica mattina), nonché un pomeriggio infrasetti- manale da concordarsi preventivamente con la disponibilità e gli impegni di dall'uscita della Pt_2 scuola alle 21,00;
4. trascorrerà, rispettivamente con l'uno o l'altro genitore, le festività natalizie, pa- Persona_1 squali ed infrannuali. Per il periodo di Natale il minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genito- re la vigilia e dal 26 al 31 dicembre;
con l'altro genitore il 25 dicembre ed il periodo dall'1 al 6 gennaio. Analogamente, in via alternata, il minore trascorrerà i cosiddetti ponti (ad esempio 25 aprile, 1° maggio, carnevale, 2 giugno, 1° novembre ed 8 dicembre), intendendosi per tali quelli per i quali è prevista la sospensione dell'attività scolastica dall'istituto scolastico frequentato dal minore;
5. il padre e la madre infine terranno con sé il figlio anche per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi durante le vacanze estive, comunicando all'altro genitore l'esatto periodo entro il 31 maggio di ogni anno;
6. il Sig. si obbliga a concorrere alle spese di mantenimento, istruzione ed educa- Parte_1 zione del figlio ed a tal fine, corrisponderà alla madre, mediante bonifico bancario, codice Per_1
IBAN: [...] – Banco BPM, entro il giorno 16 di ogni mese, l'importo di € 350,00 a titolo di mantenimento per il figlio e provvederà altresì al pagamento Persona_1 del 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate tra i genitori e documentate secon- do quanto previsto dal Protocollo della Corte di Appello di Milano;
7. i genitori si concedono vicendevole assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e delle carte di identità per sé stessi e per il minore, validi per l'espatrio dei minori;
8. ciascuna parte sostiene le spese legali del proprio difensore, con rinuncia dei procuratori al vincolo di solidarietà ex art. 13 L.P.F.”
2 Con decreto reso in data 20.10.2025, il Giudice relatore, letto il ricorso ut supra depositato, fissava l'udienza a trattazione scritta del 25.11.2025, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni an- tecedenti la celebrazione della stessa per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni, nonché la documentazione economica di cui al combinato disposto degli artt. 473 bis.51 e 473 bis.12 c.p.c.
In data 18.11.2025 le parti depositavano la documentazione richiesta.
Pertanto, rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della prole;
visto il parere del P.M.; visti gli articoli 316, 316 bis, 337 bis e 337 ter c.c. e 473 bis.51 co.4 c.p.c.
P.Q.M.
affida il minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Persona_2 la madre;
dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono rece- pite e omologate;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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