Articolo 2 della Legge 26 ottobre 1995, n. 479
Articolo 1Articolo 3
Versione
17 novembre 1995
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 26 della convenzione stessa.
Entrata in vigore il 17 novembre 1995