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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 15/10/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 16.09.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 541/2019 R.G. TRA
, nato in [...], il [...] (c.f. Parte_1 ato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, C.F._1 resso il cui studio domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_1 d elettivamente domiciliato come in atti;
NONCHE'
(subentrata ex lege e a titolo universale a Controparte_2
), c.f. , con sede legale in Controparte_3 P.IVA_1 Rappr rica, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Fava, presso il quale domicilia, come in atti;
RESISTENTI Conclusioni: come da note di trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria in data 26.02.2019, l'epigrafato ricorrente ha dedotto di aver formulato espressa interrogazione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e di essere venuto a conoscenza, a mezzo di plurimi estratti di ruolo, di una serie di cartelle di pagamento e avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi previdenziali oltre sanzioni e CP_1 spese di notifica. Chiedeva dichiararsi, per intervenuta prescrizione, la n enza dei crediti sottesi, così come riportati negli atti di seguito indicati:
1. 10020080058659062 000;
2. 10020090062209322 000;
3. 10020090083867204 000;
4. 10020100004145862 000;
5. 10020100031823066 000;
6. 10020100035047742 000;
7. 10020100054573904 000;
8. 10020110015819062 000;
9. 10020110035843982 000;
10. 40020112000831067 000;
11. 40020120008303626 000;
12. 40020120002562892 000. Con memoria difensiva depositata il 06.12.2019 si costituiva in giudizio l' premettendo CP_1 l'intervenuto sgravio totale dei crediti contenuti nelle cartelle nn. 10 58659062000, 10020090062209322000, 10020090083867204000, 10020100004145862000, 10020100031823066000 e 10020100035047742000 e precisando, per la restante parte, l'avvenuto rispetto dei termini prescrizionali. Eccepiva l'intervenuta decadenza dall'opposizione proposta e l'inammissibilità per carenza di interesse ad agire. Nel merito, chiedeva dichiararsi il rigetto del ricorso, ritenuto infondato in fatto e in diritto. Con memoria difensiva depositata il 19.12.2019 si costituiva in giudizio anche l'
[...]
, la quale chiedeva, in via preliminare, dichiararsi la cessazione de Controparte_2 rvenuto annullamento ex lege della cartella n. 10020090062209322000 e, nel merito, dichiararsi l'infondatezza dell'opposizione in fatto ed in diritto, tenendo il concessionario indenne da qualunque conseguenza giudiziaria derivante dall'accoglimento di motivi riferibili al solo ente impositore. La causa veniva istruita documentalmente. Nelle more, con decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, è stata disposta la sostituzione della dott.ssa assente dal servizio Parte_2 dal 9.01.2025, con la scrivente sul ruolo assegnato alla prima, e e definizione dei procedimenti pendenti. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa alla udienza del 16.09.2025 come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
******* Il ricorso non può essere accolto e deve essere dichiarato inammissibile per i motivi che seguono. Preliminarmente va dato atto che il ricorrente ha agito sulla base di estratti di ruolo a lui rilasciati in data 08.01.2019, assumendo la prescrizione quinquennale dei crediti risultanti dal predetto estratto, attesa la dedotta irregolarità della notifica effettuata. L'istante deduce, a ben vedere, non essere mai avvenuta alcuna notifica. Il legislatore, al fine di dirimere un travagliato contrasto giurisprudenziale, è recentemente intervenuto sull'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, statuendo, con D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3 bis, da una parte, che lo stesso non è autonomamente impugnabile;
dall'altra, circoscrivendo a tre le ipotesi suscettibili di diretta impugnazione ovvero quelle in cui o il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, o per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all' art. 1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Sul punto, in funzione nomofilattica, sono intervenute le Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 26283/2022) chiarendo che il legislatore con la nuova disposizione ha regolato i casi specifici di
“azione diretta”, dinanzi ad una invalida notificazione della cartella, dalla quale potrebbe conseguire la necessità di una immediata tutela giurisdizionale. La Corte ha precisato che tale disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che è ancora da compiere e non già su uno degli effetti dell'impugnazione e, quindi, in armonia col principio del giusto processo, la dimostrazione del pregiudizio insorto al momento della presentazione del ricorso a causa dell'estratto di ruolo, può essere fornita anche durante il processo. A tal proposito, è utile l'istituto della rimessione nei termini, posto che l'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinato dalla novità della norma. La nuova disposizione, dunque, non comporta l'automatica inammissibilità dei ricorsi avverso l'estratto di ruolo, ma i contribuenti devono dimostrare la sussistenza delle ragioni in base alle quali sussisteva un pregiudizio al momento dell'impugnazione. Alla luce di suddette coordinate ermeneutiche il ricorso non è ammissibile in quanto il ricorrente afferma propriamente di essere venuto a conoscenza delle cartelle contestate a seguito di una spontanea richiesta di estratto di ruolo. Tuttavia, neppure risulta applicabile l'istituto della rimessione in termini, così come richiamato dalla Cassazione, in quanto il ricorso in ogni caso non può essere accolto attesa la tardività dello stesso in
Pag. 2 di 3 virtù della regolarità delle notifiche allegate in sede di costituzione dalle parti resistenti;
le cartelle e gli avvisi oggetto di causa, eccezion fatta per l'avviso n. 40020120002562892, inesitato per irreperibilità del destinatario, sono stati regolarmente notificati al ricorrente a mani proprie ovvero a familiare convivente, sicché il ricorso, comunque, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Alla luce degli orientamenti stratificatisi sul punto, antecedentemente alla modifica legislativa suesposta, l'impugnazione dell'estratto di ruolo era ritenuta ammissibile solo se lo stesso costituiva il primo atto con cui il contribuente era venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e solo se l'opposizione veniva proposta entro 40 gg da tale conoscenza ovvero entro i 20 giorni laddove venivano dedotti vizi relativi agli atti esecutivi. E, infatti, la Corte aveva statuito che l'estratto di ruolo è di norma atto interno all'amministrazione, privo di effetti nella sfera del destinatario, il quale poteva impugnare la cartella cui esso si riferiva, con le forme e nei termini di legge: “Il contribuente, pertanto, può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal della riscossione senza dover necessariamente attendere la notifica di un CP_4 atto successivo. E' una tutela rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo, che si giustifica quindi (solo) allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa” (Cass. N. 19704/2015). Nel caso di specie, parte ricorrente non ha documentato ed allegato alcun interesse concreto ed attuale, idoneo a giustificare la domanda. E, infatti, non risulta sussistente nessuna delle tre ipotesi scandite dal dato normativo, così come suesposte, e ritenute applicabili ai giudizi pendenti dalla Suprema Corte, derivandone, quindi, l'inammissibilità del ricorso. Parte istante non allega l'esistenza di una delle ipotesi indicate, che devono ritenersi tassative e, ad ogni buon conto, non ne fornisce prova alcuna. Sollecitato in tal senso all'esito dell'udienza del 09.02.2024, si è limitato a richiedere l'accoglimento delle proprie conclusioni, null'altro aggiungendo. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile. Avuto riguardo al caso in oggetto, non vi è spazio per l'esame dell'eccezione di maturazione della prescrizione successiva, giacché l'opponente non ha documentato che vi è stata da parte del Concessionario “una minaccia di procedere ad esecuzione forzata” (secondo quanto argomentato dai Giudici di legittimità nella predetta sentenza). In altri termini, sul piano degli effetti della pronuncia sopra detta, anche rispetto ai procedimenti in corso come il presente, deve ritenersi che, sebbene la disposizione sopravvenuta non comporti l'automatica inammissibilità dei ricorsi pendenti avverso l'estratto di ruolo, i ricorrenti tuttavia saranno tenuti a dimostrare la sussistenza delle ragioni che hanno giustificato la presentazione del ricorso e, quindi, la sussistenza del pregiudizio, condizione dell'azione, come la presenza della notifica di un'intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso. Nulla risultando in tale prospettiva rispetto al potenziale pregiudizio nel caso in esame, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse ad agire ex art. 100 cpc. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, assorbita ogni ulteriore valutazione dedotta dalle parti. Le spese, alla luce delle precedenti oscillazioni giurisprudenziali, nonché delle recenti riforme normative e ricostruzioni interpretative sul punto, vengono integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Lagonegro, 15.10.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Gerardina Guglielmo MP
Pag. 3 di 3
, nato in [...], il [...] (c.f. Parte_1 ato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, C.F._1 resso il cui studio domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_1 d elettivamente domiciliato come in atti;
NONCHE'
(subentrata ex lege e a titolo universale a Controparte_2
), c.f. , con sede legale in Controparte_3 P.IVA_1 Rappr rica, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Fava, presso il quale domicilia, come in atti;
RESISTENTI Conclusioni: come da note di trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria in data 26.02.2019, l'epigrafato ricorrente ha dedotto di aver formulato espressa interrogazione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e di essere venuto a conoscenza, a mezzo di plurimi estratti di ruolo, di una serie di cartelle di pagamento e avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi previdenziali oltre sanzioni e CP_1 spese di notifica. Chiedeva dichiararsi, per intervenuta prescrizione, la n enza dei crediti sottesi, così come riportati negli atti di seguito indicati:
1. 10020080058659062 000;
2. 10020090062209322 000;
3. 10020090083867204 000;
4. 10020100004145862 000;
5. 10020100031823066 000;
6. 10020100035047742 000;
7. 10020100054573904 000;
8. 10020110015819062 000;
9. 10020110035843982 000;
10. 40020112000831067 000;
11. 40020120008303626 000;
12. 40020120002562892 000. Con memoria difensiva depositata il 06.12.2019 si costituiva in giudizio l' premettendo CP_1 l'intervenuto sgravio totale dei crediti contenuti nelle cartelle nn. 10 58659062000, 10020090062209322000, 10020090083867204000, 10020100004145862000, 10020100031823066000 e 10020100035047742000 e precisando, per la restante parte, l'avvenuto rispetto dei termini prescrizionali. Eccepiva l'intervenuta decadenza dall'opposizione proposta e l'inammissibilità per carenza di interesse ad agire. Nel merito, chiedeva dichiararsi il rigetto del ricorso, ritenuto infondato in fatto e in diritto. Con memoria difensiva depositata il 19.12.2019 si costituiva in giudizio anche l'
[...]
, la quale chiedeva, in via preliminare, dichiararsi la cessazione de Controparte_2 rvenuto annullamento ex lege della cartella n. 10020090062209322000 e, nel merito, dichiararsi l'infondatezza dell'opposizione in fatto ed in diritto, tenendo il concessionario indenne da qualunque conseguenza giudiziaria derivante dall'accoglimento di motivi riferibili al solo ente impositore. La causa veniva istruita documentalmente. Nelle more, con decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, è stata disposta la sostituzione della dott.ssa assente dal servizio Parte_2 dal 9.01.2025, con la scrivente sul ruolo assegnato alla prima, e e definizione dei procedimenti pendenti. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa alla udienza del 16.09.2025 come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
******* Il ricorso non può essere accolto e deve essere dichiarato inammissibile per i motivi che seguono. Preliminarmente va dato atto che il ricorrente ha agito sulla base di estratti di ruolo a lui rilasciati in data 08.01.2019, assumendo la prescrizione quinquennale dei crediti risultanti dal predetto estratto, attesa la dedotta irregolarità della notifica effettuata. L'istante deduce, a ben vedere, non essere mai avvenuta alcuna notifica. Il legislatore, al fine di dirimere un travagliato contrasto giurisprudenziale, è recentemente intervenuto sull'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, statuendo, con D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3 bis, da una parte, che lo stesso non è autonomamente impugnabile;
dall'altra, circoscrivendo a tre le ipotesi suscettibili di diretta impugnazione ovvero quelle in cui o il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, o per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all' art. 1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Sul punto, in funzione nomofilattica, sono intervenute le Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 26283/2022) chiarendo che il legislatore con la nuova disposizione ha regolato i casi specifici di
“azione diretta”, dinanzi ad una invalida notificazione della cartella, dalla quale potrebbe conseguire la necessità di una immediata tutela giurisdizionale. La Corte ha precisato che tale disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che è ancora da compiere e non già su uno degli effetti dell'impugnazione e, quindi, in armonia col principio del giusto processo, la dimostrazione del pregiudizio insorto al momento della presentazione del ricorso a causa dell'estratto di ruolo, può essere fornita anche durante il processo. A tal proposito, è utile l'istituto della rimessione nei termini, posto che l'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinato dalla novità della norma. La nuova disposizione, dunque, non comporta l'automatica inammissibilità dei ricorsi avverso l'estratto di ruolo, ma i contribuenti devono dimostrare la sussistenza delle ragioni in base alle quali sussisteva un pregiudizio al momento dell'impugnazione. Alla luce di suddette coordinate ermeneutiche il ricorso non è ammissibile in quanto il ricorrente afferma propriamente di essere venuto a conoscenza delle cartelle contestate a seguito di una spontanea richiesta di estratto di ruolo. Tuttavia, neppure risulta applicabile l'istituto della rimessione in termini, così come richiamato dalla Cassazione, in quanto il ricorso in ogni caso non può essere accolto attesa la tardività dello stesso in
Pag. 2 di 3 virtù della regolarità delle notifiche allegate in sede di costituzione dalle parti resistenti;
le cartelle e gli avvisi oggetto di causa, eccezion fatta per l'avviso n. 40020120002562892, inesitato per irreperibilità del destinatario, sono stati regolarmente notificati al ricorrente a mani proprie ovvero a familiare convivente, sicché il ricorso, comunque, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Alla luce degli orientamenti stratificatisi sul punto, antecedentemente alla modifica legislativa suesposta, l'impugnazione dell'estratto di ruolo era ritenuta ammissibile solo se lo stesso costituiva il primo atto con cui il contribuente era venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e solo se l'opposizione veniva proposta entro 40 gg da tale conoscenza ovvero entro i 20 giorni laddove venivano dedotti vizi relativi agli atti esecutivi. E, infatti, la Corte aveva statuito che l'estratto di ruolo è di norma atto interno all'amministrazione, privo di effetti nella sfera del destinatario, il quale poteva impugnare la cartella cui esso si riferiva, con le forme e nei termini di legge: “Il contribuente, pertanto, può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal della riscossione senza dover necessariamente attendere la notifica di un CP_4 atto successivo. E' una tutela rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo, che si giustifica quindi (solo) allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa” (Cass. N. 19704/2015). Nel caso di specie, parte ricorrente non ha documentato ed allegato alcun interesse concreto ed attuale, idoneo a giustificare la domanda. E, infatti, non risulta sussistente nessuna delle tre ipotesi scandite dal dato normativo, così come suesposte, e ritenute applicabili ai giudizi pendenti dalla Suprema Corte, derivandone, quindi, l'inammissibilità del ricorso. Parte istante non allega l'esistenza di una delle ipotesi indicate, che devono ritenersi tassative e, ad ogni buon conto, non ne fornisce prova alcuna. Sollecitato in tal senso all'esito dell'udienza del 09.02.2024, si è limitato a richiedere l'accoglimento delle proprie conclusioni, null'altro aggiungendo. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile. Avuto riguardo al caso in oggetto, non vi è spazio per l'esame dell'eccezione di maturazione della prescrizione successiva, giacché l'opponente non ha documentato che vi è stata da parte del Concessionario “una minaccia di procedere ad esecuzione forzata” (secondo quanto argomentato dai Giudici di legittimità nella predetta sentenza). In altri termini, sul piano degli effetti della pronuncia sopra detta, anche rispetto ai procedimenti in corso come il presente, deve ritenersi che, sebbene la disposizione sopravvenuta non comporti l'automatica inammissibilità dei ricorsi pendenti avverso l'estratto di ruolo, i ricorrenti tuttavia saranno tenuti a dimostrare la sussistenza delle ragioni che hanno giustificato la presentazione del ricorso e, quindi, la sussistenza del pregiudizio, condizione dell'azione, come la presenza della notifica di un'intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso. Nulla risultando in tale prospettiva rispetto al potenziale pregiudizio nel caso in esame, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse ad agire ex art. 100 cpc. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, assorbita ogni ulteriore valutazione dedotta dalle parti. Le spese, alla luce delle precedenti oscillazioni giurisprudenziali, nonché delle recenti riforme normative e ricostruzioni interpretative sul punto, vengono integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Lagonegro, 15.10.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Gerardina Guglielmo MP
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