Articolo 10 della Legge 24 febbraio 2006, n. 52
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 marzo 2006
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Versione
21 marzo 2006
Art. 10. 1. L'articolo 538 del ((codice di procedura civile)) e' sostituito dal seguente:
"Art. 538. - (Nuovo incanto). - Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui e' stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente".
Entrata in vigore il 21 marzo 2006
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