Accoglimento
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 28/11/2025, n. 9393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9393 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09393/2025REG.PROV.COLL.
N. 08741/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8741 del 2023, proposto da
TO RR, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Centro Regionale S. LE - Margherita di Savoia per Ciechi, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Lullo e Thomas Martone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda di Servizi alla persona disabile visiva S. GH di Savoia, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 4835/2023, resa tra le parti, nel giudizio proposto per il risarcimento, in via gradata, dei danni patrimoniali e non patrimoniali e da perdite di chance subiti dal Sig. TO RR a causa dell'illegittima esclusione dal concorso pubblico, indetto dal Centro Regionale Sant'LE - Margherita di Savoia per i ciechi di Roma, per la copertura di un posto a tempo indeterminato, di Dirigente del Dipartimento di Assistenza, Didattica e Formazione, di cui al bando pubblicato per estratto in G.U. del 22/3/2005 ed in versione integrale sul BUR della Regione Lazio del 30/3/2005; illegittimità accertata dallo stesso Tar Lazio con sentenza n. 10877/14.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Centro Regionale S. LE - Margherita di Savoia per Ciechi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il Cons. CI EN e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-Il sig. TO RR, odierno appellante, ha partecipato alla procedura concorsuale di cui al bando pubblicato per estratto in G.U. del 22/3/2005, indetta dal Centro Regionale Sant'LE - Margherita di Savoia per i ciechi di Roma per la copertura di un posto a tempo indeterminato di Dirigente del Dipartimento di Assistenza, Didattica e Formazione, venendone illegittimamente escluso, come accertato dal Tar Lazio- Roma con sentenza n. 10877/14.
Oggetto del presente gravame è la successiva pronunzia dello stesso Tar n. 4835/2023, con cui è stata invece respinta l’azione risarcitoria conseguentemente proposta dall’interessato, in ragione della mancata impugnazione della graduatoria finale.
Si è costituito il Centro Regionale S. LE - Margherita di Savoia per Ciechi con atto in data 23 gennaio 2024, chiedendo il rigetto del gravame e articolando le proprie difese in successive memorie.
All’udienza del 18 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- L’appello va accolto.
Il rigetto del ricorso in primo grado è fondato sulla mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso, che avrebbe precluso in via definitiva all’interessato il conseguimento del bene della vita. Più precisamente, stando all’iter argomentativo seguito in prime cure, tale omissione sarebbe “ ostativa a qualsiasi accertamento sulla conseguibilità del bene della vita cui aspira il ricorrente ossia il posto bandito dal concorso in questione, che costituisce presupposto necessario delle anzidette azioni in quanto elemento costitutivo del danno lamentato ”; giacché “ l’inoppugnabilità della graduatoria esclude…che il ricorrente possa ottenere il posto bandito e quindi, di conseguenza, il ristoro economico della perdita asseritamente subita dalla mancata assunzione” .
Il Tar adito ha evidentemente inteso fare applicazione, in linea con la consolidata giurisprudenza in materia, della regola generale sancita dall’art. 30, comma 3, c.p.a., secondo cui l'assunzione da parte del danneggiato di una condotta, anche processuale, contraria al principio di buona fede e al parametro della diligenza, causativa di danni che altrimenti sarebbero stati evitati, recide il nesso causale che, ai sensi dell'art. 1223 c.c., deve collegare la condotta antigiuridica alle conseguenze risarcibili.
A ben guardare tuttavia, lasciando sullo sfondo la questione –controversa- se la graduatoria fosse o meno tra gli atti impugnati con il ricorso n. 6734/2005 deciso con la richiamata sentenza n. 10877/14, emerge ictu oculi dagli atti di causa un dato decisivo ai fini che qui rilevano: tale sentenza, fondante la pretesa risarcitoria, è stata emessa quando già non vi erano più le condizioni per la reintegrazione in forma specifica. La circostanza è chiarita in uno specifico passaggio della sentenza stessa, che di seguito si riporta: “ 2 . Innanzitutto va chiarito che, con riguardo alla causa, il ricorrente può vantare attualmente soltanto un potenziale interesse risarcitorio, pur mancando in atti una domanda in tal senso. Invero è lo stesso ricorrente a riferire, nella memoria conclusiva, che il contratto per il posto messo a concorso è stato regolarmente stipulato con il vincitore sig. TO RI e che, dopo il trasferimento di quest’ultimo ad altro ente in data 31 gennaio 2009, il Centro S. LE ha eliminato dalla pianta organica la figura dirigenziale per cui è causa” ; peraltro, in tale giudizio era stata richiesta –ma negata- anche la tutela cautelare.
Nessun deficit di diligenza può, dunque, essere imputato all’istante; in particolare, l’impugnazione della graduatoria finale non avrebbe in ogni caso evitato l’evento dannoso, stante la soppressione del posto messo a concorso sopravvenuta in corso di causa.
3.- Ciò chiarito, in riforma della sentenza gravata, va accolta l’istanza risarcitoria proposta in primo grado sussistendone tutti i presupposti di legge.
3.1.-Ed invero, la responsabilità per attività amministrativa illegittima viene –secondo costante giurisprudenza- ricondotta al genus della responsabilità extracontrattuale.
Di recente, la quarta Sezione di questo Consiglio ha ribadito che “ Il paradigma cui è improntato il sistema di responsabilità dell'amministrazione per l'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o per il mancato esercizio di quella doverosa è quello della responsabilità da fatto illecito ” (cfr. Sez. IV, 31 gennaio 2022, n. 653); sicché il danneggiato è tenuto a provare, ex art. 2697 c.c., la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda, ovvero: a) la lesione di una situazione giuridica, meritevole di tutela secondo i criteri fissati dall'ordinamento (c.d. danno ingiusto); b) la colpa o il dolo dell'amministrazione (elemento soggettivo); c) il nesso eziologico di causalità tra la condotta illecita dell'ente e il danno prodotto al soggetto portatore dell'interesse.
In particolare, quanto alla prova dell’elemento soggettivo, condivisibile giurisprudenza ritiene che l’accertamento dell’illegittimità della condotta tenuta dalla pubblica Amministrazione (che –come detto- integra uno degli elementi costitutivi del fatto illecito ex art. 2043 c.c.) produca effetti riflessi sulla distribuzione dell'onere della prova, nel senso di far ricadere sull'Amministrazione convenuta l’onere di sottoporre al giudice del risarcimento concreti elementi di giudizio atti a dimostrare l'errore scusabile (cfr. C.d.S., sez. VI, 25/10/2022, n.9064); sicché, sebbene il risarcimento non possa mai essere considerato una conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale del provvedimento illegittimo (cfr. C.d.S. sez. III, 03/06/2022, n.4536), l’accertamento dell’illegittimità dell’azione amministrativa attenua il rigore dell’onere probatorio in capo all’istante.
Questo in linea con la scelta operata dal legislatore che, nell’art. 30 del codice del processo amministrativo, ha individuato, quale presupposto del rimedio avverso i possibili danni da attività provvedimentale o dal mancato esercizio di quella obbligatoria, la sola illegittimità dell'atto o del silenzio (cfr. comma 2) e non anche l'elemento psicologico, al quale fa invece riferimento nella seconda parte del comma 3, a proposito dei criteri di quantificazione dei danni stessi (cfr. C.d.S., Sez. III, 16/05/2018, n. 2921); così facendo assumere carattere prevalente alla concreta adozione di atti illegittimi (cfr. C.d.S., Sez. III, 15/05/2018, n. 2881).
3.2.-Nel caso di specie, dunque, nulla quaestio: a) sull’esistenza del danno ingiusto patito dall’appellante essendo stata accertata in giudizio l’illegittimità dell’esclusione dalle prove orali; b) sulla configurabilità del nesso causale tra il danno stesso e il comportamento dell’amministrazione, giacché la mancata tempestiva inclusione dell’appellante nell’elenco degli ammessi, ha direttamente determinato la lamentata perdita della chance di conseguire il posto messo a concorso; c) infine, sulla sussistenza dell’elemento soggettivo, essendo stata riconosciuta a monte l’illegittimità dell’esclusione e non avendo l’Amministrazione interessata opposto alcun concreto elemento diretto a sostenere l’assenza di colpa.
3.3.- In buona sostanza risultano provati, nel caso in esame, tutti gli elementi che connotano la fattispecie di risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa.
4.-Venendo quindi alla quantificazione del danno subito, non è priva di rilievo la circostanza che si sia trattato della perdita della mera chance di essere ammesso alla prova orale, come ben chiarito nella presupposta sentenza: “ In via principale il ricorrente tende a conseguire la rivalutazione della sua prova onde mantenere, ai soli fini di cui sopra, la chance di essere ammesso all’orale. E’ bene precisare fin d’ora che trattasi di mera chance non essendo in alcun modo certo che, all’esito di una rivalutazione del suo elaborato, il ricorrente otterrebbe un giudizio tale da superare la soglia minima di 21/30 punti per poter accedere a sostenere la prova orale; né, a fortiori, che una volta ammesso all’orale egli la supererebbe; né, infine, che risulterebbe vincitore del concorso” .
Il danno subito non si è cioè concretizzato nella perdita certa di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di conseguirlo; trattandosi, dunque, di un genere di pregiudizio caratterizzato dall'incertezza, lo stesso può essere provato in termini di mera “possibilità” (che deve però rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne è consentita la liquidazione in via equitativa (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. III, 23/04/2024, n.10885; in termini, Cassazione civile sez. III, 29/09/2023, n.27633).
Ciò stante, in ragione delle peculiarità del caso concreto, delle caratteristiche della possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza, si ritiene di liquidare il danno da perdita di chance equitativamente in euro 15.000,00 (quindicimila/00).
4.- In conclusione, il gravame va accolto nei termini che precedono e il danno equitativamente liquidato nella somma su indicata.
In ragione dell’esito del ricorso, va poi confermata l’ammissione al gratuito patrocinio della parte appellante, rinviando la liquidazione dell’onorario e delle spese a separato decreto, ai sensi dell’art. 82, comma 1, D.P.R. n. 115/2002. Quanto alle spese di causa, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in favore dello Stato ai sensi e per gli effetti dell’art. 133 dello stesso D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così dispone:
a) lo accoglie nei termini di cui in motivazione;
b) conferma l’ammissione dell’appellante al gratuito patrocinio, rinviando la liquidazione dell’onorario e delle spese a separato decreto ai sensi dell’art. 82, comma 1, D.P.R. n. 115/2002;
c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di causa in favore dell’appellante, liquidandole in complessivi euro 4000,00 (quattromila/00), comprensivi di spese, oltre accessori di legge, da liquidarsi in favore dello Stato ai sensi e per gli effetti dell’art. 133 dello stesso D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CH DI, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
CI EN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI EN | CH DI |
IL SEGRETARIO