TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/07/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2890/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/07/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in OR di UG (CZ), via Rino Gaetano, n. 9, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Felice Gianluca Belluzzi (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE e Controparte_1
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente
[...] domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: E
) ed Ettore Triolo (PEC: Email_2
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_4
e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_2
PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in OR RI (RC) via Vallone Salice, n. 42, presso lo studio dell'avv. Antonio Pelle (PEC: che la rappresenta e difende Email_5 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 24/12/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
1 13920249004489866000, notificata il 6.12.2024, cui sono sottesi gli avvisi di addebito aventi n. 43920150000622040000; 43920160000977342000; 43920170000665266000; 43920170000796779000; 43920180000798782000; 43920190001194928000; 43920190001324724000; 43920210000059478000; 43920220000063408000; 43920220000064317000 e 43920230000708020000, relativi a pretese contributive riferite al periodo intercorrente fra il 2014 e il 2022, di importo pari a 56.428,89€. La ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito sottesi alla predetta intimazione di pagamento e, che, in ogni caso le pretese creditorie fossero da considerarsi estinte per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Accertare e dichiarare la propria competenza a decidere in merito alla presente opposizione ex art. 615 c.p.c. e 617 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa;
2) Dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 13920249004489866/000 per tutte le ragioni esposti in narrativa ed in particolare per l'intervenuta prescrizione del credito contributivo asseritamente vantato da di cui agli avvisi CP_1 di addebito analiticamente indicati in ricorso;
3) condannare l , Controparte_2 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, eventualmente in solido con l'Ente Creditore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c. che dichiara formalmente di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti,
2 con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Non può trovare valorizzazione la prova della notifica documentata dall'Ente previdenziale il 26.03.2025, poiché tardiva. Infatti, sebbene l' abbia dedotto che l'allegato fosse CP_1 corrispondente all'allegato 1 della memoria di costituzione reputato “zippato”, in realtà, nella memoria di costituzione è completamente assente il presetto allegato.
4.1. Per tale ragione, non può ammettersi la prova documentata da relativa alle notifiche CP_1 degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata, perché tardiva.
5. Il ha dedotto e documentato di aver notificato alla ricorrente talune richieste CP_4 di pagamento, qualificatesi come atti interruttivi dei termini di prescrizione e rappresentanti una nuova data di decorrenza del quinquennio di prescrizione. Essi sono:
- il preavviso di fermo amministrativo disposto sull'autovettura BMW SERIE 3 320D (targato ES031FL) n. 13980201600004623000, contenente l'avviso di addebito n. 43920150000622040000 e notificato il 10.10.2016;
- l'intimazione di pagamento n. 13920229000612919000, contenente gli avvisi di addebito n. 43920150000622040000; 43920160000977342000; 43920170000665266000; 43920170000796779000; 43920180000798782000 e notificata il 18.05.2022;
- l'intimazione di pagamento n. 13920229001636424000, contenente l'avviso di addebito n. 43920190001194928000 e notificata il 18.10.2022;
- l'intimazione di pagamento n. 1392023902019323000 contenente gli avvisi di addebito n. 43920150000622040000; 43920160000977342000; 43920170000665266000; 43920170000796779000; 43920180000798782000; 43920190001324724000; 43920210000059478000; 43920220000063408000; 43920220000064317000 e notificata il 26.07.2023;
- l'atto di pignoramento presso terzi n. 13984202400000603001, contenente gli avvisi di addebito n. 43920150000622040000; 43920160000977342000; 43920170000665266000; 43920170000796779000; 43920180000798782000; 43920190001324724000; 43920210000059478000; 43920220000063408000; 43920220000064317000 e 43920230000708020000 e notificato il 1.07.2024;
- l'atto di pignoramento presso terzi n. 13984202400000604001, contenente gli avvisi di addebito n. 43920150000622040000; 43920160000977342000; 43920170000665266000; 43920170000796779000; 43920180000798782000; 43920190001324724000;
3 43920210000059478000; 43920220000063408000; 43920220000064317000 e 43920230000708020000 e notificato il 1.07.2024. 6. La notifica familiare convivente deve ritenersi valida poiché è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale modalità di notifica non è disciplinata dalle disposizioni in materia di notifiche a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla l. n. 890/1992 quanto piuttosto dal regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008 (cfr., sul tema, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014; n. 4567 del 06/03/2015, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12351 del 15/06/2016, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Ordinanza n. 25128 del 2013), con la conseguenza che in caso di omesso invio di raccomandata informativa per l'ipotesi di ricevimento del plico da persona diversa dal destinatario, non si debba rispettare altra formalità che quella della sottoscrizione dell'avviso da parte del consegnatario (v., Sentenza n. 11708 del 27/05/2011, ove, in particolare, si legge: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata"; v. anche da ultimo Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019).
6.1. Nondimeno, recentemente si è andato consolidando anche l'insegnamento secondo il quale, stante l'applicabilità del solo regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008, neppure è necessario ai fini della validità della notifica l'invio della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario.
6.2. Si veda in tal senso quanto recentemente affermato dalla S. C. di Cassazione nella sentenza n.38548 del 06/12/2021, le cui argomentazioni vale la pena richiamare: “le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario
o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (D.M. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, sul momento in cui si
4 dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata. Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, secondo cui: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore". Peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica L. 20 novembre 1982, n. 890, ex art. 14, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore” (Cfr., in tal senso, anche Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6"-5, 13 maggio 2021, n. 12920).
6.3. Ne' tale soluzione sulla c.d. "notifica postale diretta" risulta essere contraddetta dalla recente pronunzia delle Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021, che ha sì affermato la necessità di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) per l'ipotesi di irreperibilità "relativa" del destinatario, ma con riguardo alle notifiche degli atti impositivi e degli atti processuali eseguite ex L. 20 novembre 1982, n. 890 (cfr. per una tale lettura, Cass. n.38548 del 06/12/2021 cit.).
7. L'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione si ravvisa, esclusivamente, in relazione agli avvisi di addebito n. 43920160000977342000; 43920170000665266000; 43920170000796779000, poiché dalla data di riferimento della pretesa creditoria riportata (rispettivamente 2014, 2016 e 2013/2024/2015/2016) alla data di notifica della prima richiesta di pagamento (18.05.2022) è abbondantemente decorso il termine quinquennale di prescrizione.
7.1. Pertanto, limitatamente agli avvisi di addebito suddetti, richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata, il ricorso può trovare accoglimento.
8. Nel resto, il ricorso va rigettato, poiché prendendo come riferimento l'anno della pretesa contributiva riportata dagli avvisi di addebito, le diverse richieste di pagamento sono state inoltrate alla ricorrente entro l'arco temporale pari a cinque anni, interrompendo i termini di prescrizione.
8.1. A impedire il decorso del quinquennio, anche la sospensione dei termini prescrizionali durante il periodo pandemico (pari a 311 giorni complessivi) il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e'
5 differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato
“Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
9. Per tutti i motivi fin qui esposti, dunque, relativamente agli avvisi di addebito n. 43920150000622040000, 43920180000798782000; 43920190001194928000; 43920190001324724000; 43920210000059478000; 43920220000063408000; 43920220000064317000 e 43920230000708020000, il ricorso deve essere rigettato. 10. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione riportati dagli avvisi di addebito n. 43920160000977342000; 43920170000665266000; 43920170000796779000, richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 02/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/07/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in OR di UG (CZ), via Rino Gaetano, n. 9, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Felice Gianluca Belluzzi (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE e Controparte_1
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente
[...] domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: E
) ed Ettore Triolo (PEC: Email_2
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_4
e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_2
PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in OR RI (RC) via Vallone Salice, n. 42, presso lo studio dell'avv. Antonio Pelle (PEC: che la rappresenta e difende Email_5 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 24/12/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
1 13920249004489866000, notificata il 6.12.2024, cui sono sottesi gli avvisi di addebito aventi n. 43920150000622040000; 43920160000977342000; 43920170000665266000; 43920170000796779000; 43920180000798782000; 43920190001194928000; 43920190001324724000; 43920210000059478000; 43920220000063408000; 43920220000064317000 e 43920230000708020000, relativi a pretese contributive riferite al periodo intercorrente fra il 2014 e il 2022, di importo pari a 56.428,89€. La ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito sottesi alla predetta intimazione di pagamento e, che, in ogni caso le pretese creditorie fossero da considerarsi estinte per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Accertare e dichiarare la propria competenza a decidere in merito alla presente opposizione ex art. 615 c.p.c. e 617 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa;
2) Dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 13920249004489866/000 per tutte le ragioni esposti in narrativa ed in particolare per l'intervenuta prescrizione del credito contributivo asseritamente vantato da di cui agli avvisi CP_1 di addebito analiticamente indicati in ricorso;
3) condannare l , Controparte_2 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, eventualmente in solido con l'Ente Creditore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c. che dichiara formalmente di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti,
2 con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Non può trovare valorizzazione la prova della notifica documentata dall'Ente previdenziale il 26.03.2025, poiché tardiva. Infatti, sebbene l' abbia dedotto che l'allegato fosse CP_1 corrispondente all'allegato 1 della memoria di costituzione reputato “zippato”, in realtà, nella memoria di costituzione è completamente assente il presetto allegato.
4.1. Per tale ragione, non può ammettersi la prova documentata da relativa alle notifiche CP_1 degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata, perché tardiva.
5. Il ha dedotto e documentato di aver notificato alla ricorrente talune richieste CP_4 di pagamento, qualificatesi come atti interruttivi dei termini di prescrizione e rappresentanti una nuova data di decorrenza del quinquennio di prescrizione. Essi sono:
- il preavviso di fermo amministrativo disposto sull'autovettura BMW SERIE 3 320D (targato ES031FL) n. 13980201600004623000, contenente l'avviso di addebito n. 43920150000622040000 e notificato il 10.10.2016;
- l'intimazione di pagamento n. 13920229000612919000, contenente gli avvisi di addebito n. 43920150000622040000; 43920160000977342000; 43920170000665266000; 43920170000796779000; 43920180000798782000 e notificata il 18.05.2022;
- l'intimazione di pagamento n. 13920229001636424000, contenente l'avviso di addebito n. 43920190001194928000 e notificata il 18.10.2022;
- l'intimazione di pagamento n. 1392023902019323000 contenente gli avvisi di addebito n. 43920150000622040000; 43920160000977342000; 43920170000665266000; 43920170000796779000; 43920180000798782000; 43920190001324724000; 43920210000059478000; 43920220000063408000; 43920220000064317000 e notificata il 26.07.2023;
- l'atto di pignoramento presso terzi n. 13984202400000603001, contenente gli avvisi di addebito n. 43920150000622040000; 43920160000977342000; 43920170000665266000; 43920170000796779000; 43920180000798782000; 43920190001324724000; 43920210000059478000; 43920220000063408000; 43920220000064317000 e 43920230000708020000 e notificato il 1.07.2024;
- l'atto di pignoramento presso terzi n. 13984202400000604001, contenente gli avvisi di addebito n. 43920150000622040000; 43920160000977342000; 43920170000665266000; 43920170000796779000; 43920180000798782000; 43920190001324724000;
3 43920210000059478000; 43920220000063408000; 43920220000064317000 e 43920230000708020000 e notificato il 1.07.2024. 6. La notifica familiare convivente deve ritenersi valida poiché è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale modalità di notifica non è disciplinata dalle disposizioni in materia di notifiche a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla l. n. 890/1992 quanto piuttosto dal regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008 (cfr., sul tema, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014; n. 4567 del 06/03/2015, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12351 del 15/06/2016, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Ordinanza n. 25128 del 2013), con la conseguenza che in caso di omesso invio di raccomandata informativa per l'ipotesi di ricevimento del plico da persona diversa dal destinatario, non si debba rispettare altra formalità che quella della sottoscrizione dell'avviso da parte del consegnatario (v., Sentenza n. 11708 del 27/05/2011, ove, in particolare, si legge: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata"; v. anche da ultimo Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019).
6.1. Nondimeno, recentemente si è andato consolidando anche l'insegnamento secondo il quale, stante l'applicabilità del solo regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008, neppure è necessario ai fini della validità della notifica l'invio della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario.
6.2. Si veda in tal senso quanto recentemente affermato dalla S. C. di Cassazione nella sentenza n.38548 del 06/12/2021, le cui argomentazioni vale la pena richiamare: “le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario
o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (D.M. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, sul momento in cui si
4 dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata. Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, secondo cui: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore". Peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica L. 20 novembre 1982, n. 890, ex art. 14, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore” (Cfr., in tal senso, anche Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6"-5, 13 maggio 2021, n. 12920).
6.3. Ne' tale soluzione sulla c.d. "notifica postale diretta" risulta essere contraddetta dalla recente pronunzia delle Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021, che ha sì affermato la necessità di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) per l'ipotesi di irreperibilità "relativa" del destinatario, ma con riguardo alle notifiche degli atti impositivi e degli atti processuali eseguite ex L. 20 novembre 1982, n. 890 (cfr. per una tale lettura, Cass. n.38548 del 06/12/2021 cit.).
7. L'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione si ravvisa, esclusivamente, in relazione agli avvisi di addebito n. 43920160000977342000; 43920170000665266000; 43920170000796779000, poiché dalla data di riferimento della pretesa creditoria riportata (rispettivamente 2014, 2016 e 2013/2024/2015/2016) alla data di notifica della prima richiesta di pagamento (18.05.2022) è abbondantemente decorso il termine quinquennale di prescrizione.
7.1. Pertanto, limitatamente agli avvisi di addebito suddetti, richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata, il ricorso può trovare accoglimento.
8. Nel resto, il ricorso va rigettato, poiché prendendo come riferimento l'anno della pretesa contributiva riportata dagli avvisi di addebito, le diverse richieste di pagamento sono state inoltrate alla ricorrente entro l'arco temporale pari a cinque anni, interrompendo i termini di prescrizione.
8.1. A impedire il decorso del quinquennio, anche la sospensione dei termini prescrizionali durante il periodo pandemico (pari a 311 giorni complessivi) il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e'
5 differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato
“Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
9. Per tutti i motivi fin qui esposti, dunque, relativamente agli avvisi di addebito n. 43920150000622040000, 43920180000798782000; 43920190001194928000; 43920190001324724000; 43920210000059478000; 43920220000063408000; 43920220000064317000 e 43920230000708020000, il ricorso deve essere rigettato. 10. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione riportati dagli avvisi di addebito n. 43920160000977342000; 43920170000665266000; 43920170000796779000, richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 02/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
6