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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/09/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta da
Dott. Donatella Aru Presidente
Dott. Grazia Maria Bagella Consigliere
Dott. Giacomo Dominijanni Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 427/2020 R.G.
promossa da
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di appello, Parte_1
dall'Avv. Michele Loy, presso il cui studio, in Cagliari, in Via Palestrina, 22 ha eletto domicilio, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con deliberazione del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari n. 3649 del 7 ottobre 2020;
appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Giovanni Domenico Melis,
presso il cui studio, in Cagliari, in Via Italia, 138, ha eletto domicilio;
appellata
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell' appellante: revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque annullarlo, dichiarando non dovute le somme intimate;
nel merito, in graduale subordine,
accertare e dichiarare la nullità del contratto rep. 5409 concluso in data 16.12.11 tra la
Provincia di Cagliari e la;
accertare e dichiarare la Controparte_2
sussistenza dell'errore essenziale sull'oggetto della prestazione pattuita tra le parti e, per l'effetto, annullare il contratto rep. 5409 concluso in data 16.12.11 tra la Parte_2
[...
[...] e la;
accertare e dichiarare la risoluzione del
[...] Controparte_2
contratto tra le parti per il grave inadempimento della , ovvero perché la Parte_2
prestazione dovuta dalla Ditta individuale è divenuta eccessivamente Parte_1
onerosa avuto riguardo al valore della controprestazione dovuta e promessa dall'opposta;
in ogni caso, accertare e dichiarare la grave violazione dei doveri di comportamento secondo diligenza, correttezza e buina fede da parte della e per l'effetto Parte_2
condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla Controparte_2
per i fatti e titoli di cui in narrativa, comunque qualificati, ed in concreto al
[...]
pagamento della complessiva somma di € 108.264,28, e/o di quella maggiore o minore che verrà accertata e risulterà dovuta in corso di causa;
sempre in ogni caso, laddove si accerti la sussistenza del denegato credito della , compensare pro concurrenti Parte_2
quantitate dare e avere tra le parti;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre IVA, CAP e CI come per legge;
Nell'interesse dell'appellata: rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1518/2014 con il quale il Tribunale di Cagliari le aveva ingiunto di pagare alla cui è poi subentrata la Parte_2 Controparte_1
la somma di € 15.337,88 a titolo di canoni per il contratto rep. 5409 del 16
[...]
dicembre 2011, afferente alla concessione d'uso di un'area presso il parco di Monte Claro, lotto A, ingresso via Cadello, a lei attribuita per l'allestimento di un chiosco bar di 139 mq.
per lo svolgimento di attività di somministrazione di pasti e bevande, per un periodo di cinque anni e verso un canone annuo di € 11.300,00.
A sostegno dell'opposizione, la ha dedotto che, in esito alla Conferenza dei Pt_1
Servizi n. 612012 del 19 gennaio 2012, indetta dal per l'approvazione Controparte_3
ai fini dello Sportello Unico per le Attività Produttive della struttura proposta e valutata ai fini della concessione provinciale, l'intervento non era stato ammesso per carenza del
2 piano attuativo previsto dalle norme del Piano Urbanistico Comunale.
La opponente ha chiesto, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo, previ annullamento o risoluzione del summenzionato contratto del 16 dicembre 2011, che era stato stipulato per la concessione dell'area.
Si è costituita, nel giudizio di cognizione scaturente dall'opposizione a decreto ingiuntivo, la che ha chiesto il rigetto dell'opposizione, eccependo Parte_2
che la avrebbe, comunque, esercitato l'attività commerciale, economicamente Pt_1
redditizia, utilizzando un'autorizzazione stagionale e senza pagare il canone.
In corso di causa le parti hanno stipulato, il 31 luglio 2017, una transazione con la quale:
a) la ditta ha rinunciato alle domande di annullamento o risoluzione del Parte_1
contratto, proposte nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo;
b) la ha rinunciato al decreto ingiuntivo n. 1518/2014 del Controparte_1
Tribunale di Cagliari, autorizzando la ditta , in attesa dell'approvazione del Piano Pt_1
attuativo per il Parco di Monte Claro, a posizionare una struttura amovibile da installare e disinstallare stagionalmente all'interno di tale Parco, all'ingresso di Via Cadello, su un'area di circa 35 mq., nel rispetto delle autorizzazioni che il SUAP avrebbe rilasciato,
mantenendo invariata la durata della concessione ma con riduzione del canone,
rideterminato in misura proporzionale al restringimento del periodo, da annuale a semestrale, e delle dimensioni spaziali, da 139 a 35 mq., di utilizzazione dell'area.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 439/2020,
ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo nn. 1518/2014, compensando tra le parti le spese processuali.
Il primo giudice ha ritenuto, in sintesi, che:
- la suddetta transazione, incidendo sul diritto sostanziale oggetto del giudizio, imponesse,
appunto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
- diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, la produzione del suddetto atto transattivo, avvenuta nella udienza del 21 febbraio 2018 e non in quella, del 22 novembre
2017, immediatamente successiva alla data di formazione del documento, fosse stata
3 tempestiva;
- infatti, nella prima, in ordine cronologico, delle due udienze, il difensore della opponente,
Avv. Michele Loy, aveva negato di essere a conoscenza della stipulazione della transazione (la procuratrice della , Avv. Maria Mustaro, che era stata nominata in Pt_1
corso di causa e vi aveva contribuito, era stata poi destituita del mandato);
- quindi, a causa dell'inopinata e imprevedibile negazione dell'esistenza di essa da parte della difesa opponente nella udienza del 22 novembre 2017, l'esigenza di versare in atti la transazione era sorta soltanto proprio in quella data per cui ne era stata tempestiva la produzione, da parte del difensore della opposta, nella prima udienza utile successiva,
quella del 21 febbraio 2018;
- diversamente da quanto sostenuto dalla difesa opponente, non sussistesse il difetto di potere di rappresentanza in capo all'Ing. , che aveva, in effetti, sottoscritto la Per_1
transazione essendo Dirigente munito dei relativi poteri e al quale, ai sensi dell'art. 107 del
D. lgs. n. 267/2000, spettava la competenza in materia di autorizzazioni, concessioni o analoghi provvedimenti il cui rilascio presupponesse accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- l'atto di transazione non fosse nullo, come sostenuto dalla difesa opponente, in quanto la rinegoziazione del contratto non conduceva a condizioni significativamente diverse da quelle originarie, non estendeva il rapporto contrattuale - che continuava ad avere ad oggetto la medesima concessione, sia pure su un'area ridotta per l'assenza dello strumento urbanistico - e non alterava l'equilibrio sinallagmatico in favore del concessionario, non integrando, pertanto, violazione delle norme sulle procedure a evidenza pubblica;
- pertanto, l'atto stragiudiziale di definizione della lite, non affetto da nullità e incidente sul diritto sostanziale oggetto di causa, comportasse la cessazione della materia del contendere.
In particolare il Tribunale, riguardo alla nullità della transazione ha così motivato:
“Sul punto, è ben vero che la pacifica giurisprudenza amministrativa ha affermato che, al
fine di assicurare la trasparenza delle procedure e la parità di trattamento degli offerenti, le
4 modifiche sostanziali apportate alle disposizioni essenziali di un contratto di concessione
di servizi costituiscono una nuova aggiudicazione di appalto;
ma ciò solo quando la
rinegoziazione del contratto conduca a prefigurare condizioni significativamente diverse da
quelle originarie, così da configurarsi in spregio dei principi di libera concorrenza imposti
dalle regole dell'evidenza pubblica (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. VIII, nella sentenza del
7 settembre 2016, in C. 549-14).
E' stato, anche recentemente, ribadito dal Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. III,
28/05/2019, n. 3520; Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2018, n. 1036) come la
rinegoziazione delle originarie condizioni integri una modifica sostanziale in danno di altri
eventuali competitori, quando le modifiche previste hanno l'effetto a) di estendere
l'appalto, in modo considerevole, ad elementi non previsti;
b) di alterare l'equilibrio
economico contrattuale in favore dell'aggiudicatario; c) di rimettere in discussione
l'aggiudicazione dell'appalto, nel senso che, "se esse fossero state previste nei documenti
disciplinanti la procedura di aggiudicazione originaria, sarebbe stata accolta un'altra offerta
oppure avrebbero potuto essere ammessi offerenti diversi".
Ciò premesso, è evidente che nessuna di tali ipotesi, integranti una modifica
sostanziale dell'originario rapporto contrattuale, si sia verificata nel caso di specie, in
quanto:
a) la rinegoziazione non ha esteso il rapporto contrattuale, che continua ad avere per oggetto la stessa concessione, seppure su un'area ridotta in ragione dell'assenza dello strumento urbanistico e della sopravvenuta impossibilità di esercitare l'attività in un
chiosco avente quelle dimensioni originariamente previste;
b) la modifica non ha alterato l'equilibrio economico contrattuale in favore del
concessionario, che dovrebbe pagare un canone determinato in modo proporzionale alla
diminuzione dell'area e della durata della concessione;
c) la riduzione del canone, proprio in ragione del calcolo proporzionale, non ha
modificato le condizioni di partecipazione all'originaria procedura, nella quale i criterî di
valutazione sono sostanzialmente rimasti immutati.
In conclusione, l'accordo transattivo, diretto a definire una controversia tra le parti,
5 non appare stipulato al fine di eludere le norme sull'evidenza pubblica, sulla tutela della concorrenza e sulla prevenzione di spese pubbliche ingiustificate:”
Avverso la suddetta sentenza è stato proposto appello da parte di , Parte_1
che la ha censurata:
1) per non avere, il Tribunale, ritenuto tardiva e inammissibile la produzione della transazione, che avrebbe dovuto avvenire nella prima udienza utile successiva alla sua formazione e, comunque, in forma telematica e non in quella cartacea in cui il documento era stato versato in atti;
2) per non avere, il primo giudice, ritenuto la nullità della transazione, stipulata in violazione delle disposizioni imperative del codice degli appalti e della legge di contabilità
generale dello Stato poiché dante corso a una nuova e diversa concessione, con oggetto diverso da quella originaria (impiego stagionale di camion/bar in un'area di 35 mq. in luogo della realizzazione di un bar – ristorante con struttura fissa in legno in area dalla dimensione di 139 m.q. per la durata di sei anni) senza espletamento di procedura a evidenza pubblica finalizzata alla individuazione dei soggetti beneficiari (la attività oggetto della seconda concessione, esercitabile anche in forma individuale poiché contemplante la mera vendita di prodotti preconfezionati, avrebbe potuto destare l'interesse di qualsiasi soggetto proprietario di un camion/bar e di chiunque fosse dotato di un chiosco di pronta collocazione, cui era, invece, preclusa la partecipazione alla procedura originaria di aggiudicazione).
Si è costituita, in secondo grado, la che ha chiesto il Controparte_1
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni sopra trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione nella udienza del 4 novembre 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1) Non merita accoglimento il motivo incentrato sulla inammissibilità della produzione dell'atto di transazione.
Innanzitutto, non sono condivisibili i rilievi della appellante in merito alla
6 intempestività della produzione del documento.
Invero, nell'atto di transazione era stato previsto:
- che la rinunciasse “alle domande formulate nell'atto di citazione in Controparte_2
opposizione a decreto ingiuntivo” e confermasse "il contratto accettando di impiegare, per
l'esercizio della concessione, in attesa dell'approvazione del Piano Attuativo per il Piano di
Monteclaro, una struttura amovibile, da installare e disinstallare stagionalmente all'interno del Parco di Monte Claro”;
- che la rinunciasse al decreto ingiuntivo n. 1518/2014 del Controparte_1
Tribunale di Cagliari;
- il ricalcolo del canone semestrale dovuto dalla concessionaria, in proporzione al ridotto spazio temporale e dimensionale di utilizzazione dell'area, in € 1.412,50, dandosi reciprocamente atto, le parti, di un debito pregresso ammontante a € 9.552,28, da corrispondersi in 15 rate mensili di € 636,82 cadauna;
che “all'udienza fissata per il 22.11.2017, nella causa iscritta al n. 7028/2014 R.A.C. del
Tribunale di Cagliari e assegnata al Giudice Dott. G. Latti, le parti daranno atto che vi sono
trattative in corso e chiederanno il rinvio del prosieguo della causa ad una data successiva
al decorso del termine previsto per il saldo del debito pregresso da parte della
[...]
”. CP_2
Stante la conclusione, nei termini descritti, il 31 luglio 2017, del suddetto accordo transattivo, contemplante anche il rinvio della udienza del 22 novembre 2017 in attesa che fosse completato il pagamento del debito pregresso da parte della ditta , è da Pt_1
ritenere che, come in modo condivisibile il Tribunale ha argomentato, la necessità di produrre l'atto di transazione:
- non fosse sorta prima di tale udienza, poiché il difensore della opposta non poteva ragionevolmente prevedere che controparte avrebbe negato l'esistenza di un accordo sottoscritto appena tre mesi prima;
- si fosse, invece, manifestata proprio nella udienza del 22 novembre 2017, all'esito dell'inopinato atteggiamento processuale di parte opponente.
Si palesa, pertanto, tempestiva la produzione dell'accordo transattivo nella prima
7 udienza utile successiva alla udienza del 22 novembre 2017, cioè, quella del 21 febbraio
2018.
Non par fuor d'opera evidenziare che, comunque il suddetto documento, in quanto formatosi successivamente alle preclusioni istruttorie, avrebbe potuto essere prodotto anche nel presente grado del giudizio, non essendo pertanto intervenuta alcuna decadenza e preclusione come invece sostenuto dall'appellante. Si richiama Cass.,
7977/2022: “In tema di ammissibilità di nuovi mezzi di prova in grado d'appello, deve
escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte,
sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali
documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice
per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione;
ne
consegue che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno
annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345,
comma 3, c.p.c., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore
alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità, per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 c.p.c..”
Sono, parimenti, infondate le deduzioni della appellante in merito alla inammissibilità della produzione in forma cartacea del documento.
Sul tema, occorre fare riferimento all'art. 87 delle Disposizioni di Attuazione del
Codice di Procedura Civile, nel testo applicabile “ratione temporis” al procedimento - quello anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, c.d. “Riforma Cartabia” - che così recitava: “I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti
mediante deposito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre
parti nelle forme stabilite dall'articolo 170 ultimo comma del codice. Possono anche essere prodotti all'udienza, in questo caso dei documenti si fa menzione nel verbale”: dall'ultimo periodo della norma si desume, evidentemente, la ammissibilità della produzione dei documenti in udienza, in forma cartacea, gravando sulla cancelleria l'onere della digitalizzazione, ai sensi dell'art. 14 del d.m. n. 44/2011.
Soltanto l'art. 4 del summenzionato d.lgs. n. 149/2022, modificando l'art. 87 Disp.
8 Att. c.p.c., ha istituito l'obbligo di deposito telematico, nel termine assegnato dal giudice,
dei documenti la necessità della cui produzione sia emersa in udienza.
Dunque, è da ritenere che la produzione della transazione in forma cartacea fosse,
nel momento in cui è avvenuta, secondo la normativa all'epoca vigente, ammissibile e regolare.
2) È parimenti infondato il secondo motivo di appello.
Il contenuto, sopra riportato, dell'accordo transattivo non può, come condivisibilmente ha motivato il Tribunale, ritenersi a valenza novativa e recante una rinegoziazione dei termini essenziali della concessione, in quanto mirato a risolvere una effettiva res litigiosa insorta tra le parti le quali, attraverso reciproche concessioni, hanno inteso porre fine ad un giudizio pendente davanti al Tribunale.
L'accordo transattivo inerisce alla fase esecutiva del rapporto concessorio, di cui non sono stati alterati i contenuti essenziali, ed in particolare la durata, poiché la temporanea riduzione del canone è correlata alla diminuzione dell'arco temporale (impiego stagionale) e dello spazio territoriale di fruizione del bene da parte della concessionaria -
in esito alla carenza del piano urbanistico comunale - e la rinegoziazione non ha esteso il rapporto contrattuale (l'art. 168, co. 1, del d.lgs. n. 50/2016 all'epoca vigente fissa la regola della limitatezza nel tempo delle concessioni, a garanzia dell'esigenza che un unico concessionario non fruisca indefinitamente dei beni pubblici), afferente alla stessa concessione, e non ha determinato uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in favore della , attesa la suddetta riduzione del canone, proporzionale alla dimensione Pt_1
temporale e spaziale dell'utilizzazione dell'area.
Si veda, sul tema, oltre alla giurisprudenza citata dal Tribunale, Cons. Stato, Sent.
n. 3117/2017 (“si osserva che il sopra riportato contenuto dell'accordo transattivo non può
ritenersi a valenza novativa e recante una rinegoziazione dei termini essenziali della
concessione-contratto, in quanto:
- la temporanea riduzione del canone è correlata a una serie di vizi e difetti del bene
costituenti oggetto di contrasto tra le parti insorto dopo la stipula della concessione-
contratto e la consegna del bene e accertati mediante apposita perizia disposta dal
9 (con il conferimento di correlativo incarico all'arch. e all'ing. ), CP_3 Per_2 Per_3
sicché l'accordo transattivo inerisce alla fase esecutiva del rapporto concessorio;
- la situazione su cui è intervenuta la transazione è connotata da un oggettivo contrasto tra
le parti in ordine ai vizi e difetti del bene oggetto della concessione, talché l'accordo
transattivo era diretto a risolvere una effettiva res litigiosa insorta tra le parti (sebbene,
all'epoca, ancora pendente su un piano stragiudiziale), le quali, attraverso reciproche
concessioni, hanno inteso porre fine alla insorta lite stragiudiziale, rispettivamente
prevenire una lite giudiziale;
- deve escludersi l'alterazione del rapporto concessorio nei suoi elementi essenziali, non
potendosi ritenere tale né una riduzione temporanea del canone come contropartita delle
pretese risarcitorie ricollegate ai vizi e difetti del bene oggetto di concessione, né
l'individuazione del soggetto onerato ad eseguire determinati tipi di lavoro di
manutenzione.
Alla luce di quanto sopra è da escludere la violazione del principio della par condicio nei
confronti di eventuali altri concorrenti/offerenti (nella specie peraltro neppure individuabili,
essendo l'incanto pubblico andato deserto), paventata dall'Amministrazione comunale,
con sequela di manifesta infondatezza ed inconferenza del richiamo della giurisprudenza
(anche comunitaria) formatasi in tema di divieto di rinegoziazione dei termini essenziali dei
contratti pubblici stipulati all'esito di una procedura ad evidenza pubblica”).
Deve, pertanto, escludersi, nella fattispecie, la violazione del principio della par condicio nei confronti di eventuali altri concorrenti/offerenti.
Letta la comparsa conclusionale dell'appellante si osserva che davanti al Tribunale, all'udienza del 28.2.2018, ella ha dichiarato di essere “stata assistita dall'avv. Mustaro alla quale ho conferito l'incarico di difesa nella controversia con la in quanto Parte_2
l'intralcio al raggiungimento di un accordo era il mio precedente difensore che non si faceva sentire;
io quindi tramite raccomandata ho revocato l'avv. Diego Loy ma non il padre Michele Loy che intendevo mantenere insieme all'avv. Mustaro.”. La Corte ritiene
10 pertanto capziose le difese sviluppate nella prima parte dell'atto difensivo finale laddove si espongono illazioni non supportate da alcun elemento probatorio riguardo alla scelta dell'odierna appellante di nominare un nuovo difensore e di addivenire, con la sua assistenza, ad una transazione rispetto alla quale vengono adombrati velatamente dubbi sull'operato del difensore, dell'odierna appellata e sull'effettivo consenso della , Pt_1
del tutto inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio portato all'attenzione di questa Corte.
Alle considerazioni che precedono conseguono il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Coerentemente al principio della soccombenza, l'appellante deve essere condannata alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese processuali del grado,
liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni secondo valori tabellari medi, fatta eccezione per quella di trattazione e istruttoria e la fase decisionale, liquidata secondo i valori minimi, dello scaglione di valore indeterminabile complessità bassa.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater
D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna alla rifusione, a beneficio della Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali del secondo grado del giudizio, che liquida in € 6.734,00, oltre accessori di legge.
Si dà atto del ricorrere dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/2002 e successive modificazioni comportanti l'obbligo di versamento, da parte dell'
appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato corrispondente a quello versato all'atto della proposizione dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Presidente Dott. Donatella Aru
11 Il Giudice Ausiliario estensore Dott. Giacomo Dominijanni
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta da
Dott. Donatella Aru Presidente
Dott. Grazia Maria Bagella Consigliere
Dott. Giacomo Dominijanni Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 427/2020 R.G.
promossa da
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di appello, Parte_1
dall'Avv. Michele Loy, presso il cui studio, in Cagliari, in Via Palestrina, 22 ha eletto domicilio, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con deliberazione del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari n. 3649 del 7 ottobre 2020;
appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Giovanni Domenico Melis,
presso il cui studio, in Cagliari, in Via Italia, 138, ha eletto domicilio;
appellata
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell' appellante: revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque annullarlo, dichiarando non dovute le somme intimate;
nel merito, in graduale subordine,
accertare e dichiarare la nullità del contratto rep. 5409 concluso in data 16.12.11 tra la
Provincia di Cagliari e la;
accertare e dichiarare la Controparte_2
sussistenza dell'errore essenziale sull'oggetto della prestazione pattuita tra le parti e, per l'effetto, annullare il contratto rep. 5409 concluso in data 16.12.11 tra la Parte_2
[...
[...] e la;
accertare e dichiarare la risoluzione del
[...] Controparte_2
contratto tra le parti per il grave inadempimento della , ovvero perché la Parte_2
prestazione dovuta dalla Ditta individuale è divenuta eccessivamente Parte_1
onerosa avuto riguardo al valore della controprestazione dovuta e promessa dall'opposta;
in ogni caso, accertare e dichiarare la grave violazione dei doveri di comportamento secondo diligenza, correttezza e buina fede da parte della e per l'effetto Parte_2
condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla Controparte_2
per i fatti e titoli di cui in narrativa, comunque qualificati, ed in concreto al
[...]
pagamento della complessiva somma di € 108.264,28, e/o di quella maggiore o minore che verrà accertata e risulterà dovuta in corso di causa;
sempre in ogni caso, laddove si accerti la sussistenza del denegato credito della , compensare pro concurrenti Parte_2
quantitate dare e avere tra le parti;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre IVA, CAP e CI come per legge;
Nell'interesse dell'appellata: rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1518/2014 con il quale il Tribunale di Cagliari le aveva ingiunto di pagare alla cui è poi subentrata la Parte_2 Controparte_1
la somma di € 15.337,88 a titolo di canoni per il contratto rep. 5409 del 16
[...]
dicembre 2011, afferente alla concessione d'uso di un'area presso il parco di Monte Claro, lotto A, ingresso via Cadello, a lei attribuita per l'allestimento di un chiosco bar di 139 mq.
per lo svolgimento di attività di somministrazione di pasti e bevande, per un periodo di cinque anni e verso un canone annuo di € 11.300,00.
A sostegno dell'opposizione, la ha dedotto che, in esito alla Conferenza dei Pt_1
Servizi n. 612012 del 19 gennaio 2012, indetta dal per l'approvazione Controparte_3
ai fini dello Sportello Unico per le Attività Produttive della struttura proposta e valutata ai fini della concessione provinciale, l'intervento non era stato ammesso per carenza del
2 piano attuativo previsto dalle norme del Piano Urbanistico Comunale.
La opponente ha chiesto, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo, previ annullamento o risoluzione del summenzionato contratto del 16 dicembre 2011, che era stato stipulato per la concessione dell'area.
Si è costituita, nel giudizio di cognizione scaturente dall'opposizione a decreto ingiuntivo, la che ha chiesto il rigetto dell'opposizione, eccependo Parte_2
che la avrebbe, comunque, esercitato l'attività commerciale, economicamente Pt_1
redditizia, utilizzando un'autorizzazione stagionale e senza pagare il canone.
In corso di causa le parti hanno stipulato, il 31 luglio 2017, una transazione con la quale:
a) la ditta ha rinunciato alle domande di annullamento o risoluzione del Parte_1
contratto, proposte nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo;
b) la ha rinunciato al decreto ingiuntivo n. 1518/2014 del Controparte_1
Tribunale di Cagliari, autorizzando la ditta , in attesa dell'approvazione del Piano Pt_1
attuativo per il Parco di Monte Claro, a posizionare una struttura amovibile da installare e disinstallare stagionalmente all'interno di tale Parco, all'ingresso di Via Cadello, su un'area di circa 35 mq., nel rispetto delle autorizzazioni che il SUAP avrebbe rilasciato,
mantenendo invariata la durata della concessione ma con riduzione del canone,
rideterminato in misura proporzionale al restringimento del periodo, da annuale a semestrale, e delle dimensioni spaziali, da 139 a 35 mq., di utilizzazione dell'area.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 439/2020,
ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo nn. 1518/2014, compensando tra le parti le spese processuali.
Il primo giudice ha ritenuto, in sintesi, che:
- la suddetta transazione, incidendo sul diritto sostanziale oggetto del giudizio, imponesse,
appunto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
- diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, la produzione del suddetto atto transattivo, avvenuta nella udienza del 21 febbraio 2018 e non in quella, del 22 novembre
2017, immediatamente successiva alla data di formazione del documento, fosse stata
3 tempestiva;
- infatti, nella prima, in ordine cronologico, delle due udienze, il difensore della opponente,
Avv. Michele Loy, aveva negato di essere a conoscenza della stipulazione della transazione (la procuratrice della , Avv. Maria Mustaro, che era stata nominata in Pt_1
corso di causa e vi aveva contribuito, era stata poi destituita del mandato);
- quindi, a causa dell'inopinata e imprevedibile negazione dell'esistenza di essa da parte della difesa opponente nella udienza del 22 novembre 2017, l'esigenza di versare in atti la transazione era sorta soltanto proprio in quella data per cui ne era stata tempestiva la produzione, da parte del difensore della opposta, nella prima udienza utile successiva,
quella del 21 febbraio 2018;
- diversamente da quanto sostenuto dalla difesa opponente, non sussistesse il difetto di potere di rappresentanza in capo all'Ing. , che aveva, in effetti, sottoscritto la Per_1
transazione essendo Dirigente munito dei relativi poteri e al quale, ai sensi dell'art. 107 del
D. lgs. n. 267/2000, spettava la competenza in materia di autorizzazioni, concessioni o analoghi provvedimenti il cui rilascio presupponesse accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- l'atto di transazione non fosse nullo, come sostenuto dalla difesa opponente, in quanto la rinegoziazione del contratto non conduceva a condizioni significativamente diverse da quelle originarie, non estendeva il rapporto contrattuale - che continuava ad avere ad oggetto la medesima concessione, sia pure su un'area ridotta per l'assenza dello strumento urbanistico - e non alterava l'equilibrio sinallagmatico in favore del concessionario, non integrando, pertanto, violazione delle norme sulle procedure a evidenza pubblica;
- pertanto, l'atto stragiudiziale di definizione della lite, non affetto da nullità e incidente sul diritto sostanziale oggetto di causa, comportasse la cessazione della materia del contendere.
In particolare il Tribunale, riguardo alla nullità della transazione ha così motivato:
“Sul punto, è ben vero che la pacifica giurisprudenza amministrativa ha affermato che, al
fine di assicurare la trasparenza delle procedure e la parità di trattamento degli offerenti, le
4 modifiche sostanziali apportate alle disposizioni essenziali di un contratto di concessione
di servizi costituiscono una nuova aggiudicazione di appalto;
ma ciò solo quando la
rinegoziazione del contratto conduca a prefigurare condizioni significativamente diverse da
quelle originarie, così da configurarsi in spregio dei principi di libera concorrenza imposti
dalle regole dell'evidenza pubblica (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. VIII, nella sentenza del
7 settembre 2016, in C. 549-14).
E' stato, anche recentemente, ribadito dal Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. III,
28/05/2019, n. 3520; Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2018, n. 1036) come la
rinegoziazione delle originarie condizioni integri una modifica sostanziale in danno di altri
eventuali competitori, quando le modifiche previste hanno l'effetto a) di estendere
l'appalto, in modo considerevole, ad elementi non previsti;
b) di alterare l'equilibrio
economico contrattuale in favore dell'aggiudicatario; c) di rimettere in discussione
l'aggiudicazione dell'appalto, nel senso che, "se esse fossero state previste nei documenti
disciplinanti la procedura di aggiudicazione originaria, sarebbe stata accolta un'altra offerta
oppure avrebbero potuto essere ammessi offerenti diversi".
Ciò premesso, è evidente che nessuna di tali ipotesi, integranti una modifica
sostanziale dell'originario rapporto contrattuale, si sia verificata nel caso di specie, in
quanto:
a) la rinegoziazione non ha esteso il rapporto contrattuale, che continua ad avere per oggetto la stessa concessione, seppure su un'area ridotta in ragione dell'assenza dello strumento urbanistico e della sopravvenuta impossibilità di esercitare l'attività in un
chiosco avente quelle dimensioni originariamente previste;
b) la modifica non ha alterato l'equilibrio economico contrattuale in favore del
concessionario, che dovrebbe pagare un canone determinato in modo proporzionale alla
diminuzione dell'area e della durata della concessione;
c) la riduzione del canone, proprio in ragione del calcolo proporzionale, non ha
modificato le condizioni di partecipazione all'originaria procedura, nella quale i criterî di
valutazione sono sostanzialmente rimasti immutati.
In conclusione, l'accordo transattivo, diretto a definire una controversia tra le parti,
5 non appare stipulato al fine di eludere le norme sull'evidenza pubblica, sulla tutela della concorrenza e sulla prevenzione di spese pubbliche ingiustificate:”
Avverso la suddetta sentenza è stato proposto appello da parte di , Parte_1
che la ha censurata:
1) per non avere, il Tribunale, ritenuto tardiva e inammissibile la produzione della transazione, che avrebbe dovuto avvenire nella prima udienza utile successiva alla sua formazione e, comunque, in forma telematica e non in quella cartacea in cui il documento era stato versato in atti;
2) per non avere, il primo giudice, ritenuto la nullità della transazione, stipulata in violazione delle disposizioni imperative del codice degli appalti e della legge di contabilità
generale dello Stato poiché dante corso a una nuova e diversa concessione, con oggetto diverso da quella originaria (impiego stagionale di camion/bar in un'area di 35 mq. in luogo della realizzazione di un bar – ristorante con struttura fissa in legno in area dalla dimensione di 139 m.q. per la durata di sei anni) senza espletamento di procedura a evidenza pubblica finalizzata alla individuazione dei soggetti beneficiari (la attività oggetto della seconda concessione, esercitabile anche in forma individuale poiché contemplante la mera vendita di prodotti preconfezionati, avrebbe potuto destare l'interesse di qualsiasi soggetto proprietario di un camion/bar e di chiunque fosse dotato di un chiosco di pronta collocazione, cui era, invece, preclusa la partecipazione alla procedura originaria di aggiudicazione).
Si è costituita, in secondo grado, la che ha chiesto il Controparte_1
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni sopra trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione nella udienza del 4 novembre 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1) Non merita accoglimento il motivo incentrato sulla inammissibilità della produzione dell'atto di transazione.
Innanzitutto, non sono condivisibili i rilievi della appellante in merito alla
6 intempestività della produzione del documento.
Invero, nell'atto di transazione era stato previsto:
- che la rinunciasse “alle domande formulate nell'atto di citazione in Controparte_2
opposizione a decreto ingiuntivo” e confermasse "il contratto accettando di impiegare, per
l'esercizio della concessione, in attesa dell'approvazione del Piano Attuativo per il Piano di
Monteclaro, una struttura amovibile, da installare e disinstallare stagionalmente all'interno del Parco di Monte Claro”;
- che la rinunciasse al decreto ingiuntivo n. 1518/2014 del Controparte_1
Tribunale di Cagliari;
- il ricalcolo del canone semestrale dovuto dalla concessionaria, in proporzione al ridotto spazio temporale e dimensionale di utilizzazione dell'area, in € 1.412,50, dandosi reciprocamente atto, le parti, di un debito pregresso ammontante a € 9.552,28, da corrispondersi in 15 rate mensili di € 636,82 cadauna;
che “all'udienza fissata per il 22.11.2017, nella causa iscritta al n. 7028/2014 R.A.C. del
Tribunale di Cagliari e assegnata al Giudice Dott. G. Latti, le parti daranno atto che vi sono
trattative in corso e chiederanno il rinvio del prosieguo della causa ad una data successiva
al decorso del termine previsto per il saldo del debito pregresso da parte della
[...]
”. CP_2
Stante la conclusione, nei termini descritti, il 31 luglio 2017, del suddetto accordo transattivo, contemplante anche il rinvio della udienza del 22 novembre 2017 in attesa che fosse completato il pagamento del debito pregresso da parte della ditta , è da Pt_1
ritenere che, come in modo condivisibile il Tribunale ha argomentato, la necessità di produrre l'atto di transazione:
- non fosse sorta prima di tale udienza, poiché il difensore della opposta non poteva ragionevolmente prevedere che controparte avrebbe negato l'esistenza di un accordo sottoscritto appena tre mesi prima;
- si fosse, invece, manifestata proprio nella udienza del 22 novembre 2017, all'esito dell'inopinato atteggiamento processuale di parte opponente.
Si palesa, pertanto, tempestiva la produzione dell'accordo transattivo nella prima
7 udienza utile successiva alla udienza del 22 novembre 2017, cioè, quella del 21 febbraio
2018.
Non par fuor d'opera evidenziare che, comunque il suddetto documento, in quanto formatosi successivamente alle preclusioni istruttorie, avrebbe potuto essere prodotto anche nel presente grado del giudizio, non essendo pertanto intervenuta alcuna decadenza e preclusione come invece sostenuto dall'appellante. Si richiama Cass.,
7977/2022: “In tema di ammissibilità di nuovi mezzi di prova in grado d'appello, deve
escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte,
sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali
documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice
per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione;
ne
consegue che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno
annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345,
comma 3, c.p.c., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore
alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità, per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 c.p.c..”
Sono, parimenti, infondate le deduzioni della appellante in merito alla inammissibilità della produzione in forma cartacea del documento.
Sul tema, occorre fare riferimento all'art. 87 delle Disposizioni di Attuazione del
Codice di Procedura Civile, nel testo applicabile “ratione temporis” al procedimento - quello anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, c.d. “Riforma Cartabia” - che così recitava: “I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti
mediante deposito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre
parti nelle forme stabilite dall'articolo 170 ultimo comma del codice. Possono anche essere prodotti all'udienza, in questo caso dei documenti si fa menzione nel verbale”: dall'ultimo periodo della norma si desume, evidentemente, la ammissibilità della produzione dei documenti in udienza, in forma cartacea, gravando sulla cancelleria l'onere della digitalizzazione, ai sensi dell'art. 14 del d.m. n. 44/2011.
Soltanto l'art. 4 del summenzionato d.lgs. n. 149/2022, modificando l'art. 87 Disp.
8 Att. c.p.c., ha istituito l'obbligo di deposito telematico, nel termine assegnato dal giudice,
dei documenti la necessità della cui produzione sia emersa in udienza.
Dunque, è da ritenere che la produzione della transazione in forma cartacea fosse,
nel momento in cui è avvenuta, secondo la normativa all'epoca vigente, ammissibile e regolare.
2) È parimenti infondato il secondo motivo di appello.
Il contenuto, sopra riportato, dell'accordo transattivo non può, come condivisibilmente ha motivato il Tribunale, ritenersi a valenza novativa e recante una rinegoziazione dei termini essenziali della concessione, in quanto mirato a risolvere una effettiva res litigiosa insorta tra le parti le quali, attraverso reciproche concessioni, hanno inteso porre fine ad un giudizio pendente davanti al Tribunale.
L'accordo transattivo inerisce alla fase esecutiva del rapporto concessorio, di cui non sono stati alterati i contenuti essenziali, ed in particolare la durata, poiché la temporanea riduzione del canone è correlata alla diminuzione dell'arco temporale (impiego stagionale) e dello spazio territoriale di fruizione del bene da parte della concessionaria -
in esito alla carenza del piano urbanistico comunale - e la rinegoziazione non ha esteso il rapporto contrattuale (l'art. 168, co. 1, del d.lgs. n. 50/2016 all'epoca vigente fissa la regola della limitatezza nel tempo delle concessioni, a garanzia dell'esigenza che un unico concessionario non fruisca indefinitamente dei beni pubblici), afferente alla stessa concessione, e non ha determinato uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in favore della , attesa la suddetta riduzione del canone, proporzionale alla dimensione Pt_1
temporale e spaziale dell'utilizzazione dell'area.
Si veda, sul tema, oltre alla giurisprudenza citata dal Tribunale, Cons. Stato, Sent.
n. 3117/2017 (“si osserva che il sopra riportato contenuto dell'accordo transattivo non può
ritenersi a valenza novativa e recante una rinegoziazione dei termini essenziali della
concessione-contratto, in quanto:
- la temporanea riduzione del canone è correlata a una serie di vizi e difetti del bene
costituenti oggetto di contrasto tra le parti insorto dopo la stipula della concessione-
contratto e la consegna del bene e accertati mediante apposita perizia disposta dal
9 (con il conferimento di correlativo incarico all'arch. e all'ing. ), CP_3 Per_2 Per_3
sicché l'accordo transattivo inerisce alla fase esecutiva del rapporto concessorio;
- la situazione su cui è intervenuta la transazione è connotata da un oggettivo contrasto tra
le parti in ordine ai vizi e difetti del bene oggetto della concessione, talché l'accordo
transattivo era diretto a risolvere una effettiva res litigiosa insorta tra le parti (sebbene,
all'epoca, ancora pendente su un piano stragiudiziale), le quali, attraverso reciproche
concessioni, hanno inteso porre fine alla insorta lite stragiudiziale, rispettivamente
prevenire una lite giudiziale;
- deve escludersi l'alterazione del rapporto concessorio nei suoi elementi essenziali, non
potendosi ritenere tale né una riduzione temporanea del canone come contropartita delle
pretese risarcitorie ricollegate ai vizi e difetti del bene oggetto di concessione, né
l'individuazione del soggetto onerato ad eseguire determinati tipi di lavoro di
manutenzione.
Alla luce di quanto sopra è da escludere la violazione del principio della par condicio nei
confronti di eventuali altri concorrenti/offerenti (nella specie peraltro neppure individuabili,
essendo l'incanto pubblico andato deserto), paventata dall'Amministrazione comunale,
con sequela di manifesta infondatezza ed inconferenza del richiamo della giurisprudenza
(anche comunitaria) formatasi in tema di divieto di rinegoziazione dei termini essenziali dei
contratti pubblici stipulati all'esito di una procedura ad evidenza pubblica”).
Deve, pertanto, escludersi, nella fattispecie, la violazione del principio della par condicio nei confronti di eventuali altri concorrenti/offerenti.
Letta la comparsa conclusionale dell'appellante si osserva che davanti al Tribunale, all'udienza del 28.2.2018, ella ha dichiarato di essere “stata assistita dall'avv. Mustaro alla quale ho conferito l'incarico di difesa nella controversia con la in quanto Parte_2
l'intralcio al raggiungimento di un accordo era il mio precedente difensore che non si faceva sentire;
io quindi tramite raccomandata ho revocato l'avv. Diego Loy ma non il padre Michele Loy che intendevo mantenere insieme all'avv. Mustaro.”. La Corte ritiene
10 pertanto capziose le difese sviluppate nella prima parte dell'atto difensivo finale laddove si espongono illazioni non supportate da alcun elemento probatorio riguardo alla scelta dell'odierna appellante di nominare un nuovo difensore e di addivenire, con la sua assistenza, ad una transazione rispetto alla quale vengono adombrati velatamente dubbi sull'operato del difensore, dell'odierna appellata e sull'effettivo consenso della , Pt_1
del tutto inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio portato all'attenzione di questa Corte.
Alle considerazioni che precedono conseguono il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Coerentemente al principio della soccombenza, l'appellante deve essere condannata alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese processuali del grado,
liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni secondo valori tabellari medi, fatta eccezione per quella di trattazione e istruttoria e la fase decisionale, liquidata secondo i valori minimi, dello scaglione di valore indeterminabile complessità bassa.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater
D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna alla rifusione, a beneficio della Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali del secondo grado del giudizio, che liquida in € 6.734,00, oltre accessori di legge.
Si dà atto del ricorrere dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/2002 e successive modificazioni comportanti l'obbligo di versamento, da parte dell'
appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato corrispondente a quello versato all'atto della proposizione dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Presidente Dott. Donatella Aru
11 Il Giudice Ausiliario estensore Dott. Giacomo Dominijanni
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