Sentenza 4 giugno 2009
Massime • 1
Il provvedimento di confisca dei beni nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, quando sia adottato contestualmente a quello di applicazione della misura di prevenzione personale, non è soggetto al termine di un anno (eventualmente prorogabile) dalla data dell'avvenuto sequestro, previsto dall'art. 2-ter, comma terzo, L. 31 maggio 1965, n. 575, in quanto tale termine deve essere osservato solo nel caso in cui la confisca sia disposta "successivamente", ossia dopo l'avvenuta applicazione della misura personale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2009, n. 26762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26762 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 04/06/2009
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 1894
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 38674/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- MA ON, nato il [...] a [...];
- LO AR, nato il [...] a [...];
- CA TA, nata il [...] a [...];
avverso il decreto 9.1.2008 della Corte d'appello di Catanzaro;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. DI TOMASSI Maria Stefania;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Dott. STABILE Carmine, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Catanzaro, sezione misure di prevenzione, confermava il decreto 7.3.2005 del Tribunale di Vibo Valentia, che aveva applicato a MA ON, in quanto condannato e indiziato per appartenenza mafiosa, la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per cinque anni, imponendogli la cauzione di Euro 7.500,00 e aveva inoltre disposto la confisca nei confronti del predetto MA di beni mobili e immobili, alcuni dei quali formalmente intestati a CA TA e uno, una autovettura, a AR LO.
2. Ricorrono ON MA e TA CA a mezzo del difensore MANNA Marcello che chiede l'annullamento del decreto impugnato denunziando:
1. Con riferimento alla misura personale violazione di legge (L. n.1423 del 1956, art. 4, comma 11 in relazione alla L. n. 575 del 1965, artt. 1, 1 bis e 2 ter) assumendo che il rinvio per relationem al decreto del Tribunale contenuta a pagina 5 del decreto impugnato non assolveva l'obbligo di motivazione e che, dopo tre anni da quello, la Corte d'appello avrebbe dovuto autonomamente verificare la perdurante e attuale pericolosità;
2. Con riferimento alla confisca, la nullità del decreto del Tribunale (tempestivamente eccepita) perché emesso (il 7.3.2005) ad oltre un anno di distanza dal sequestro (da far risalire al 31.7.2003);
3. L'erronea attribuzione quindi al MA della disponibilità di beni intestati alla AF e l'assenza di dimostrazione della provenienza illecita dei beni stessi, la violazione altresì del principio per il quale spetta al proposto la mera allegazione degli elementi da cui trarre la dimostrazione della legittima provenienza;
la mancata considerazione degli elementi documentali che sconfiggevano la presunzione dell'appartenenza al MA dei beni intestati alla CA, e che dimostravano in particolare:
- che i terreni in Rombiolo erano stati venduti nel marzo 2002, prima del sequestro per Euro 131.000 a tali Pugliese, Pontoriero ed altri, sicché l'appartenenza a terzi imponeva la revoca della confisca;
- che i terreni intestati alla CA (in catasto fol. 22 particelle 334 e 502) erano stati acquistati nel 1988 da suo padre per L.
8.800.000 da DO D'IN e la documentazione che lo attestava era stata immotivatamente disattesa;
la non riconducibilità al MA era stata per altro già ritenuta dal Tribunale di Vibo Valentia che aveva respinto la richiesta del sequestro (ex art. 12 quinquies pare si dica); che per altro non spettava ai terzi dimostrare la lecita provenienza dei beni;
- che i capannoni di proprietà del MA ove veniva esercitata l'attività dell'azienda agricola della CA erano di modesto valore e realizzati in economia nel 1996 (per complessivi L. 65 milioni circa), il loro costo e quello del terreno (acquistato per L. 10 milioni nel 1993) era compatibile con le capacità reddituali del MA;
- che la quota della IS intestata alla CA era dimostrata, documentalmente, di lecita provenienza ed era stata già dissequestrata dal Tribunale di Vibo Valentia;
- che la "ditta" OS era pure stata dissequestrata da quel Tribunale perché compatibile con il reddito dichiarato dalla CA nel 2001, era inoltre in società con la signora AD;
- che analoghe considerazioni valevano per i beni intestati alla signora RT, in relazione ai quali nulla era stato detto;
- che l'azienda agricola della CA era di dimostrata provenienza lecita e che per quanto risultava dalla consulenza tecnica prodotta in appello, la stessa, nata sana, aveva prodotto redditi leciti che avevano consentito acquisti anche consistenti da parte della CA e del MA;
- che ulteriore documentazione attestava altre entrate lecite (dichiarazioni Muggeri relative ad acquisto di bestiame per circa 384 milioni in otto anni dal 1986 al 1994; dichiarazioni PO relative ad acquisto di legna per 23 milioni nel 1994; dichiarazioni Grillo, relative ad acquisti di bovini dal 1988 al 1994 per 45 milioni di lire;
dichiarazioni Pata relative alla vendita di olive per 10 milioni annui dal 1987 al 1991; dichiarazioni Striani relative all'acquisto di legna dal 1992 al 1993 per L. 39 milioni).
3. Ricorre altresì AR LO, a mezzo del difensore avvocato VECCHIO Giovanni, che chiede l'annullamento della confisca dell'auto acquistata dal LO denunziando violazione di legge e illogicità della motivazione.
Assume che il LO aveva acquistato la vettura in assoluta buona fede, la velocità dell'acquisto essendo stata determinata dal prezzo assolutamente vantaggioso - "ben al di sotto delle quotazioni di mercato" - al quale era posta in vendita;
paradossale era desumere la fittizietà dell'acquisto dalla velocità del finanziamento e della vendita, che anzi attestava il contrario. La tutela del terzo in buona fede era affermata dalla giurisprudenza di legittimità e da C. cost. n. 487 del 1995 (su L. n. 575 del 1965, art. 3 quinquies, comma 2) e nulla dimostrava che la vendita non era stata effettiva e la mancanza di disponibilità, diretta o indiretta in capo al proposto non consentiva la confisca (cita Cass. sez. 6^ n. 220 del giorno 8.5.2000).
4. In prossimità dell'udienza ha prodotto motivi aggiunti la difesa di MA e di CA precisando che il ricorso denunziava violazioni di legge e che tale era l'omessa risposta alle deduzioni difensive e insistendo sul fatto che le valutazioni contenute nel provvedimento impugnato quanto a sproporzione tra valore dei beni e entrate lecite erano apodittiche ed illegittime.
DIRITTO
1. Il ricorso proposto nell'interesse di AL MA e di TA CA appare inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla misura personale, è generico e manifestamente infondato giacché il provvedimento impugnato ha correttamente richiamato le osservazioni del primo giudice dopo avere rilevato che sicuri indici della pericolosità qualificata del MA ai sensi della L. n. 575 del 1965 si traevano dagli elementi analiticamente elencati ed illustrati nel decreto del Tribunale ed erano consacrati dalle sentenze di condanne del ricorrente per reati gravi e per la partecipazione all'omonimo clan e che alcune di tali sentenze erano nel frattempo - e nonostante la difesa del MA ne avesse prognosticato l'annullamento - passate in giudicato. Mentre già l'appello era del tutto generico e si limitava nella sostanza a contestare la fondatezza di quegli accertamenti giudiziali.
1.2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si sostiene l'intempestività della misura reale, è manifestamente infondato giacché è approdo consolidato che il provvedimento di confisca di beni nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, quando sia adottato contestualmente a quello di applicazione della misura di prevenzione personale, non è soggetto al termine di un anno (eventualmente prorogabile) dalla data dell'avvenuto sequestro, previsto dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, comma 3, in quanto tale termine deve essere osservato solo nel caso in cui la confisca sia disposta "successivamente", ossia dopo l'avvenuta applicazione della misura personale (tra molte cfr. Sez. 6^, n. 48456 del 20/11/2008, Di Gaetano).
1.3. Quanto alle altre doglianze, va premesso che, secondo il prevalente orientamento di questa Corte nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 10, richiamato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, comma 2, per violazione di legge (tra le ultime vedi Sez. 6^, Sentenza n. 35044 del 08/03/2007, Bruno), sicché non si estende al controllo dell'iter giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto mancante, nel qual caso ci sarebbe comunque violazione di legge (S.U., n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov;
S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio;
S.U., n. 5876 del 28.1.2004, Bevilacqua;
S.U., n. 5 del 26/02/1991, Bruno). E tale limitazione è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale non illegittima costituzionalmente (sent. n. 321 del 2004). Il ricorso, pur denunciando formalmente anche la violazione di legge, in sostanza s'articola in censure sulla motivazione, volendo confutare gli argomenti posti a base del provvedimento impugnato in punto di valutazione della disponibilità in capo al ricorrente di beni intestati alla sua convivente e di incapacità reddituale lecita del MA.
E tuttavia sul punto la motivazione del provvedimento impugnato non solo non è affatto mancante o meramente apparente, ma è anzi del tutto esauriente, avendo la Corte d'appello, richiamando la proposta e il decreto del Tribunale ed integrando la giustificazione di questo con proprie puntuali osservazioni e risposte alle deduzioni difensive, dopo avere rimarcato che la disponibilità in capo al MA dei beni intestati alla sua convivente, CA TA, poteva ritenersi presunta, correttamente evidenziato:
- che il MA aveva certamente la diretta disponibilità della moto Yamaha 660 indicata alla lettera A) dell'elenco dei beni;
- che la AS, convivente del MA da almeno quindici anni prima del procedimento di prevenzione, era la formale intestataria di tutti gli altri beni, salvo che della autovettura WV Lupo;
- che la presunzione di intestazione fittizia alla CA discendente dalla relazione di convivenza con il MA era rafforzata dal rilievo che prima dell'inizio della convivenza la donna non era risultata titolare di beni e non svolgeva attività lavorativa o produttiva;
che tutti i beni erano stati acquistati quando era convivente con il MA (anni 1992 - 1996); che solo negli anni 1999 e 2000 la CA aveva presentato dichiarazione dei redditi, per modestissimi imponibili (L.
3.572.000 per anno); che neppure il MA aveva mai svolto attività lavorativa, e mai aveva presentato dichiarazione dei redditi;
- che pertanto i beni acquistati e il denaro liquido nella disponibilità della coppia apparivano all'evidenza frutto del reimpiego dei proventi di attività illecite del MA (traffico di stupefacenti ed estorsioni) nell'ambito della cosca della sua famiglia (clan MA) alla quale apparteneva da tempo;
- che non era ipotizzabile che la donna avesse potuto disporre di proprio denaro per acquistare il patrimonio immobiliare e i beni a lei intestati;
- che infatti i terreni siti in Nicotera, un ettaro a destinazione edilizia, avevano valore ben maggiore di quello, di soli 18 milioni, dichiarato nell'atto d'acquisto del 1992; che lo stesso doveva dirsi dei terreni siti in Rombolo acquistati nel 1996 al prezzo apparente di L. 66 milioni;
che la impresa agricola individuale era esercitata anche sui terreni in località Calò di Nicotera marina, appartenenti direttamente al MA;
che l'attività OS s.a.s. era esercitata (con la gestione estiva del minimarket) nell'ambito del villaggio turistico Venta Giuba, nel quale il MA "faceva sentire la sua presenza e la sua influenza" ivi lavorando diverse persone appartenenti al clan della sua famiglia, ed era gestita assieme alla moglie di tale Rizzo, in rapporto con la famiglia MA e altri pregiudicati;
che l'infiltrazione del MA in dette attività emergeva dalla ordinanza del Giudice delle indagini preliminari 6.10.2003; che analoghe considerazioni valevano per la IS s.n.c, una quota della quale apparteneva alla moglie di soggetto condannato assieme a pantalone MA per estorsione;
- che le doglianze articolate con l'impugnazione erano le medesime prospettazioni alle quali il Tribunale aveva già articolatamente risposto e che poteva dunque ripetersi che, in particolare, gli aiuti economici della famiglia non erano dimostrati mentre l'accumulo di ricchezza illecita prodotta dall'attività delittuosa del MA non li rendeva all'evidenza necessari;
che le fatture di vendita prodotte dimostravano le vendite (per altro senza le dichiarazioni fiscali), ma non l'ingresso dei capitali per l'acquisto delle scorte;
che l'affermazione difensiva secondo cui i terreni in Nicotera sarebbero stati "verbalmente" acquistati nel 1988 dal padre della CA era contraddetta dal rogito del 1992 mentre le dichiarazioni orali del venditore D'IN e del teste La Valle apparivano non conducenti, dal momento che non era credibile che la compravendita non fosse assistita da atti scritti;
che la documentazione prodotta in giudizio era infine irrilevante perché riguardante altro soggetto (MA Cosmo CH) e concernente pronunzia relativa alla posizione di indagata della CA, e non passata in giudicato.
Le censure ripropongono dunque ancora una volta gli stessi argomenti, per lo più ignorando le risposte già date dai giudici di merito, e attengono ad apprezzamenti di fatto insindacabili in questa sede.
2. Ricorso LO.
Appare invece fondato il ricorso del LO.
La Corte d'appello ha respinto le sue proteste di buona fede e la contestazione della esistenza di una interposizione fittizia sul rilievo AR LO aveva acquistato dalla CA una WV Lupo per atto che era stato registrato il 7.10.2003 e cioè successivamente al sequestro in esame, trascritto il 6.8.2003; e ha osservato che la fittizietà della intestazione del bene emergeva dal fatto che l'acquisto, avvenuto il 30.7.2003, era stato caratterizzato da estrema frettolosità giacché il LO aveva ottenuto il finanziamento in soli tre giorni, inserendosi così all'evidenza nel contesto di altre pressoché contestuali attività del MA e della CA, tutte successive alla revoca del primo sequestro e volte a sottrarre quanti più beni possibili dalla prevedibile reiterazione della misura cautelare.
Proprio il fatto citato dalla Corte d'appello, che il LO era ricorso ad un finanziamento, indebitandosi personalmente, depone tuttavia per una vendita e per un acquisto reali del bene, ne' il fatto appare contraddetto dal rilievo che la CA si sarebbe data ad una frenetica liquidazione dei beni a lei intestati subito dopo la revoca del primo sequestro, perché tale situazione è anzi perfettamente compatibile con la tesi difensiva del LO, di essersi affrettato ad acquistare perché il prezzo di vendita era estremamente vantaggioso. Nulla nel provvedimento impugnato indica d'altro canto che la vettura fosse rimasta nella effettiva disponibilità della venditrice e, per lei, del MA, e cioè sulla mera apparenza della disponibilità, invece, in capo al LO, che è requisito di legalità del provvedimento adottato. E neppure può ritenersi, da sola, significativa la circostanza che la compravendita sia stata registrata dopo il nuovo sequestro, dal momento che è la stessa Corte d'appello che tuttavia colloca in epoca antecedente sia il finanziamento ottenuto dal LO sia la stipulazione tra le parti del contratto di acquisto con versamento del prezzo. Nè si dice perché il ritardo nella trascrizione, che non ha effetti costitutivi per l'acquisto di mobili registrati, sarebbe in qualche modo imputabile al LO, difforme dalle prassi e, soprattutto, coerente con un intento simulativo.
3. Conclusivamente, il provvedimento impugnato deve essere annullato nei soli confronti di AR LO e rinviato alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame in relazione alla confisca dell'automobile da lui acquistata. Va invece dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse del MA e della CA, che vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato nei confronti di LO AR e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Catanzaro. Dichiara inammissibili i ricorsi di MA ON e di CA TA e condanna i predetti ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2009