Sentenza 12 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/03/2003, n. 3612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3612 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
Ai seusi Ant.. quinquies lefse Ce 74606 26/5/84-m² is ESENTE DA REGISTRAZIO REPUBBLICA ITALIANA 0 2 303 NOME F POPOLO ITALIAÑO, LA CO E SUEREMA DI CASSAZI SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. n. 4127/2001 Dott. Francesco Cristarella Orestano Cron. 8308 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Consigliere Rep. Dott. Eugenio Amari Consigliere Ud. 2 luglio 2002 Dott. Aldo Ceccherini Dott. Paolo Giuliani Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE OGGETTO SENTENZ AMPIONE CIVILE | Tributi in genere / sul ricorso proposto il 27 gennaio 2001 N. 74606 gevolazioni / sis del 1984. Ministero delle Finanze Pin persona del Ministro pro tempore - rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, ON presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente
contro
IA AR residente in [...], alla via Porziuncola, n. 11 intimato avverso ta sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria sez. III -n. 313 del 31 gennaio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 lu- glio 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
2999 A1A9A001 DA udito per il ricorrente l'avv. dello Stato dott. Cinzia Melillo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Car- lo Destro, che ha concluso per il rigento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di 1° grado di Perugia, con sentenza n. 290/04/96, sul rilievo che, secondo l'inequivoco tenore letterale della norma, non doveva tenersi alcun conto, ai fini della determinazione della base imponibile, delle somme dovute a titolo d'imposta e non trattenute nel periodo di riferimento, dichiarò illegittima l'iscrizione a ruolo notificata ad AR IA per RP ed OR 1985, perché in sede di liquidazione non risultavano detratte dalla base imponibile. ai sensi dell'art. 3, co. 2bis, 1. 28 febbraio 1986, n. 46, le somme rela- tive al pagamento delle imposte, il cui pagamento era stato sospeso con l'art. 13quinquies, d.l. 26 maggio 1984, n. 159, in relazione all'evento sismico verificatosi in Umbria 29 aprile 1984. La decisione, appellata dall'Ufficio, era confermata il 31 gennaio 2000 dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria. Il Ministero delle Finanze ricorreva con un motivo avverso la senten- za e l'intimato non esplicava attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente con l'unico motivo denuncia la violazione e falsa appli- cazione dell'art. 28, 1. 13 maggio 1999, n. 133, dell'art. 3, co. 2bis, d.l. 30 dicembre 1985. n. 791, dell'art. 13, 1° co., 1. 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 10, 1. 28 febbraio 1986, n. 46, dell'art. 2, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597, e del d.l. 29 maggio 1989, n. 202, conver A n i ĥ♫ tito dalla legge n. 263 del 1989. Deduce che la prima delle disposizioni menzionate, sopravvenuta al- la sentenza impugnata, imporrebbe di interpretare l'art. 3, d. I. n. 791/1985, e l'art. 13, 1. n. 449/1997, nel senso che le somme dovute a titolo di imposte e contributi, il cui pagamento era stato sospeso o differito dalle disposizioni normative adottate in conseguenza di ca- lamità pubbliche, non costituivano un onere deducibile per il corri- spondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui red- diti, e che l'assunto, secondo il quale con le norme citate sarebbe sta- to introdotto un diverso schema di agevolazione, come quello che si avrebbe con la determinazione di una base imponibile depurata dalla relativa imposta, non avrebbe base logica né giuridica, postulando l'inclusione delle imposte gravanti sul reddito tra i componenti della base imponibile dello stesso. 94 Non sarebbe possibile, quindi, configurare al momento del pagamen- to una detraibilità delle imposte sospese e costituire in tale maniera un collegamento tra periodi d'imposta diversi. il motivo è infondato. E' principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui l'art. 3, co. 2bis, d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, conv. con modificazioni in 1. 28 febbraio 1986, n. 46 -, il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi, in virtù dell'art. 13-quinquies, d.l. 26 maggio 1984, n. 159, conv. con modifi- cazioni in 1. 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i re- sidenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi A ית ח ESENTE DA REGISTRAZIO sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini del- l'RP © dell'OR deve essere considerato, in virtù dell'interpreta- zione autentica di cui all'art. 28, 1. 13 maggio 1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11, 1. 18 febbraio 1999, n. 28, quale norma introdut- tiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei ver- samenti sospesi (cfr.: Cass. civ., sez. V, ent. 18 aprile 2000, n. 4945; Cass. civ., sez. V. sent. 5 aprile 2001, n. 8659; Cass. civ., sez. V, sent. 26 luglio 2001, n. 10236; Cass. civ., sez. V, sent. 18 gennaio 2002, n. 512). Il ricorrente non prospetta nuove ragioni che possano indurre ad un ripensamento della questione e conseguentemente l'impugnazione proposta deve essere rigettata. Non va provveduto sulle spese del giudizio, poiché l'intimato non ha svolto alcuna attività processuale.
P.Q.M.
Rigelta il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, in Rorna il 2 luglio 2002. Il presidente Il consigliere est. dott. Francesco Gista l Orestano dott. Massimo Oddo OSD Они Il concelliere IL CANCELLIERE C Osvaldo Ascanio DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 1.2 MAR. 2003. IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 11 4177/00001RG A