Sentenza 8 marzo 2012
Massime • 1
Il delitto di trasferimento fraudolento di valore (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992) richiede che il bene, la cui disponibilità si attribuisce fittiziamente a terzi, appartenga al soggetto che intenda eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione o di contrabbando ovvero agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza. (Nella fattispecie è stato altresì affermato che l'onere della prova è a carico del pubblico ministero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2012, n. 11184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11184 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 08/03/2012
Dott. SERPICO CE - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 345
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1591/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PP AL, nato il [...];
avverso l'ordinanza 11 novembre 2011 del Tribunale di Reggio Calabria che ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere 9 ottobre 2011 del G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
nonché i difensori del ricorrente avv.ti D'Ascola e Genovese che hanno chiesto l'accoglimento dell'impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
1.) la provvisoria imputazione.
Con ordinanza 9 ottobre 2011 il G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria ha disposto la custodia cautelare in carcere del AP, in relazione al reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, L. n. 203 del 1991, art. 7, in quanto, indagato, unitamente a ON EN, TE BR IN, RA NL GI EN, IO AN CE, IM RT, CO AB NO e CL ET del delitto p. e p. dall'art. 81 c.p., comma 2, art. 110 c.p., L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 quinquies e L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7,
perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi, in violazione della medesima disposizione di legge, ON EN e TE BR IN attribuivano fittiziamente a IO AN CE, OR RT e CO AB NO, che consapevolmente ne accettavano l'intestazione, la titolarità e la gestione dell'attività commerciale "il Limoneto" con sede in Reggio Calabria, località Catona via Fontanelle, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali.
In particolare AP AL e CL ET, rispettivamente socio palese e socio occulto della Welcom investiments Italia s.r.l., proprietaria degli immobili de "Il Limoneto" e controparte nel contratto di locazione, cedevano in locazione gli immobili suddetti a condizioni favorevoli per i locatari (IO AN CE, OR RT e CO AB NO - i primi due, quali soci, il terzo, quale socio occulto della società KATÀ SAS di OR RT)....; così svolgendo gli stessi, forti del loro ruolo di imprenditori collegati all'associazione di tipo mafioso ed armata il decisivo "ruolo diretto ad interfacciare i vertici dell'organizzazione e le realtà imprenditoriali di interesse", tra le quali quella connessa alla gestione dell'attività commerciale "Il Limoneto", consentendo il controllo occulto di ampi settori dell'economia locale da parte dei soggetti di vertice delle singole cosche a cui risultavano collegati.
Condotte poste in essere al fine di agevolare l'attività della organizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - ed in particolare delle preminenti articolazioni territoriali della medesima, denominate cosche DE, EG e LI - presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale. In Reggio Calabria, dal 26 aprile 2010, data di costituzione della società. 2.) l'ordinanza del Tribunale del riesame 11 novembre 2011 che ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere 9 ottobre 2011.
Il Tribunale del riesame, con la gravata decisione, sulla premessa della natura piurisoggettiva del reato in contestazione e in relazione alla punibilità del contributo di chi, senza prefiggersi il raggiungimento delle finalità previste dalla norma incriminatrice, si sia tuttavia adoperato fattivamente affinché altri, trincerandosi dietro soggetti giuridici formalmente autonomi, possano perseguire le finalità legislativamente sanzionate di elusione della normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniale, ha ritenuto la condotta del CI inquadrabile nella fattispecie di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies. L'ordinanza in proposito ha evidenziato:
1) che l'apporto fattuale del ricorrente CI si è concretizzato nella deliberata e poi attuata "locazione" degli immobili, appartenenti alla società WELCOME INVESTMENTS. ITALIA S.R.L., presenti all'interno del centro turistico ricreativo Villaggio Limoneto", alla società KATA s.a.s.;
2) che tale contributo (locazione di beni della Welcome s.r.l. alla Kata s.a.s) è stato decisivo al fine di creare quella situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente descritta;
3) che, come effetto diretto di tale condotta, si è ingenerata la percezione esterna che nell'effettiva disponibilità del locale cd. "Il Limoneto" fossero i soci formali e di fatto della predetta società, mentre, in realtà, l'esercizio dei poteri "uti dominus" sarebbe spettato a soggetti rimasti formalmente ignoti, nell'ipotesi di specie, gravitanti attorno alla cosca EG - DE;
4) che la diversa ricostruzione giuridica, proposta dalla difesa, muove dall'erroneo presupposto di considerare il ricorrente quale soggetto autore della condotta tipica di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, nei confronti del quale è necessariamente riferibile l'elemento soggettivo, rappresentato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale;
5) che la ratio della normativa in questione è, invece, quella di punire qualsiasi contributo anche atipico, purché avente un efficacia causale diretta sull'evento del reato de quo, o che, quanto meno, si inserisca in termini agevolativi nel processo causale diretto alla realizzazione di quella situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, stigmatizzata dalla norma incriminatrice;
6) che sussiste la consapevolezza nell'indagato CI della presenza di EG BR nell'affare e del carattere fittizio dell'intestazione: tanto si dedurrebbe dai dialoghi avvenuti all'interno dell'abitazione del Favara in data 7 marzo 2010 dai quali si desumerebbe pure che il ricorrente era conoscenza del fatto che dietro EG BR vi fosse il cognato DE EN (latitante): infatti, sempre nell'ambientale del 7 marzo 2010 (AP e Favara) i due commentavano il fatto che a finanziare TE vi fosse il cognato e che questi non volesse far sapere a nessuno, neppure ai familiari, dell'operazione in corso, circostanza ritenuta dal Tribunale del riesame "certamente sintomatica della provenienza illecita del denaro impiegato"; qualche giorno prima PP era stato messo in contatto con TE tramite RA e si era incontrato con TE nella propria abitazione: in quell'occasione PP aveva fornito la propria assoluta disponibilità affinché la trattativa inerente la locazione degli immobili del Limoneto si concludesse senza particolari impedimenti, fornendo al TE anche la documentazione inerente la progettazione dell'attività di ristrutturazione del suddetto locale;
7) che, quanto al profilo soggettivo, con riferimento al concorrente ex art. 110 c.p., quale è l'odierno istante PP AL, pur non richiedendosi che lo stesso agisca con il preciso dolo specifico richiesto dalla norma (cioè con la finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniale), potendo lo stesso perseguire ad esempio solo un personale obiettivo di tornaconto economico, è però necessario che egli agisca quanto meno con la consapevolezza che l'autore della condotta tipica persegua il richiamato dolo specifico;
8) che la prova della sussistenza di tale consapevolezza può trarsi sul piano logico, come nell'Ipotesi di specie, anche dalla dimostrata conoscenza che il soggetto aveva del fatto che l'autore della condotta tipica (il EG) era inserito in un'organizzazione criminale di stampo mafioso e, pertanto, aveva ragionevole timore di possibili aggressioni patrimoniali da parte dello Stato;
9) che, nella vicenda, era proprio la conoscenza della "forza" dei soggetti cui l'operazione d'interposizione era riferibile (DE - EG) che dava supporto alla conclusione che l'indagato fosse pienamente consapevole che il suo apporto non ridondasse a favore soltanto del singolo componente (EG), pur al vertice, dell'associazione, bensì a vantaggio degli interessi della consorteria tutta (cosche DE - EG - LI), in tal modo, restando così integrata anche la contestata aggravante;
10) che per il profilo soggettivo del dolo specifico, che connota la condotta di agevolazione dell'attività di un associazione mafiosa, è sufficiente che sia presente solo in taluno dei correi, posto che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di legittimità, la circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, ha natura oggettiva, riguardando una modalità
dell'azione rivolta ad agevolare un associazione di tipo mafioso, e si trasmette a tutti i concorrenti nel reato, ivi compreso il soggetto affiliato all'organizzazione criminale, che risulti essere stato favorito dalla condotta agevolatrice" (si cita in proposito Cass. pen. Sez. 6, n. 19802/2009 Rv. 244261);
11) che il criterio di riferibilità soggettiva dell'aggravante de qua, per i soggetti nei cui confronti la stessa si estende, in virtù della sua natura oggettiva, va rinvenuto nell'art. 59 c.p., comma 2 il quale fa riferimento al parametro della conoscenza-conoscibilità, nel caso di specie ampiamente integrata, risultando pertanto pacifico che il EG BR abbia agito con la finalità di agevolare l'attività del sodalizio delinquenziale cui lo stesso appartiene. CONSIDERATO IN DIRITTO
Con un primo motivo di impugnazione la difesa del CI prospetta violazione di legge in ordine alla applicazione del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, comma 1, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356, sulla quale è fondata l'ulteriore critica di vizio di motivazione per omessa risposta alle censure difensive proposte nella memoria depositata nell'udienza 10 novembre 2011 in sede di riesame.
In assoluta sintesi si contesta alla decisione impugnata di aver omesso di valutare il dato della necessaria appartenenza del bene alla sfera patrimoniale dell'autore tipico del reato, da individuarsi nella persona di colui che compie il trasferimento, mediante atti simulati a terzi per uno specifico fine illecito.
In particolare, l'impugnazione, dopo aver premesso che il Tribunale ha strutturato la sua motivazione nel richiamo a massime o stralci di sentenze, adesive alle critiche difensive, lamenta:
a) che l'erronea applicazione del citato art. 12 (che da vita ad un reato proprio) consegue alla impossibilità di ritenere integrato l'elemento essenziale della fattispecie, costituito dalla provenienza del bene locato (il locale Limoneto dal patrimonio di EG BR, persona che, secondo l'accusa, perseguiva il fine di eludere le disposizioni in tema di misure di sicurezza;
b) che il EG non risulta intestatario del bene in questione ne' soggetto al quale, neppure indiziariamente fosse attribuibile una qualche disponibilità sul bene medesimo, locato dal AP: da ciò l'impossibilità logica e giuridica per l'estraneo AP di temere l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale;
c) che il ricorrente, in sede di interrogatorio di convalida del fermo, ha illustrato ragionevolmente la convenienza dell'operazione commerciale, da lui realizzata anche per il pagamento dei ratei del mutuo contratto per l'acquisto del locale;
d) che, quanto all'elemento soggettivo, è erronea l'affermazione (pag.38, rigo 4 e segg.) secondo cui ratio della normativa è quella di punire qualsiasi contributo, causale diretto,
"anche atipico", considerato che la fattispecie incriminatrice descrive proprio "la condotta tipica";
e) che manca la necessaria giustificazione che la condotta di attribuzione dei beni sia qualificata a livello psicologico dalla specifica finalizzazione fraudolenta, voluta dalla norma, non essendo sufficiente la mera manovra di trasferimento dei beni dal "locante" AP al "locatario" la s.a.s. Katà di MO RT (soci: RE AN e MO RT, e socio occulto AB IT);
f) che, in proposito, non basta ritenere il AP concorrente nel reato, per superare le questioni del profilo psicologico del delitto stesso, attribuendo la condotta materiale ad un autore tipico (l'odierno ricorrente) non animato da dolo specifico, e così considerando per lui sufficiente il perseguimento del fine elusivo da parte del solo EG, interpreta zio ne questa che si riferisce in contrasto con la sentenza della 1^ sezione 4043/2003 r.v. 229992;
g) che, in ogni caso non può attribuirsi valenza indiziaria sicura a dichiarazioni fatte dall'interlocutore dei AP, senza che quest'ultimo gli richiedesse "spiegazioni", con la conseguenza di una diversa consapevolezza nei due interlocutori sui caratteri eventualmente illleciti dell'operazione stessa (16);
h) che è stata violata la regola di giudizio per la quale, ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, va tenuto conto del canone ermeneutico del "favor rei" nel caso di dubbio, in quanto, se due significati possono egualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi la lettura più favorevole all'imputato che può essere accantonata soltanto laddove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno contrario (cass. pen. sez. 1, 19759/2011). Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, mancando nella specie la prova minimale che la finalità di agevolazione sia stata oggetto precipuo dello scopo perseguito (pag.23), trattandosi comunque a tutto voler concedere di un aiuto illecito prestato ad un singolo partecipe. Da ultimo si contesta che la circostanza de qua sia stata ritenuta come "oggettiva" e quindi comunicabile dal EG al AP (pag.26).
Con un terzo motivo si prospetta, in punto di ricorrenza delle esigenze cautelari, una "inversione nell'ordine del giudizio" nel senso che la presunzione di adeguatezza della misura carceraria va distintamente motivata per ognuna delle fattispecie di reato richiamate dall'art. 275 c.p.p. avendo riguardo alla soluzione di continuità temporale e fattuale esistente tra i fatti contestati con la provvisoria imputazione e il momento di adozione della misura stessa.
Tanto premesso ritiene la Corte che il primo motivo sia fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate, con conseguente annullamento con rinvio della gravata ordinanza, considerato che il percorso argomentativo, seguito dal Tribunale del riesame per giungere all'affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto p. e p. dall'art. 81 c.p., comma 2, art.110 c.p., L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 quinquies e L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7, si rivela carente sul piano della giustificazione logico-giuridica della decisione che è stata assunta.
Va preliminarmente premesso che la giurisprudenza di questa Corte, con riferimento al suddetto reato di trasferimento fraudolento di beni e valori, e per la parte che qui interessa, ha per esso individuato le seguenti connotazioni qualificanti, precisando che si tratta:
a) di una disposizione repressiva la cui "ratio" non è quella di formalizzare i meccanismi - che possono essere molteplici e non classificabili in astratto - attraverso i quali può realizzarsi la "attribuzione fittizia", e neppure quella di ricondurre la definizione di "titolarità" o "disponibilità" entro schemi tipizzati di carattere civilistico;
ma bensì quella di lasciare libero il giudice di merito di procedere a tutti gli accertamenti necessari, per pervenire - senza vincoli formali - ad un giudizio in concreto degli elementi logici o fattuali, unicamente rispettoso dei parametri normativi di valutazione della prova;
b) di una fattispecie, assistita da dolo specifico, nella quale gli oneri probatori sull'elemento oggettivo e soggettivo sono tutti a carico della pubblica accusa (Cass. pen. sez. 5, 39992 del 25/09/2007 Rv. 238189 Billeci;
Cass. pen. sez. 2, 38733 del 09/07/2004 Rv. 230109, massime precedenti Conformi: N. 1665 del 1993 Rv. 194682);
c) di una ipotesi criminosa realizzabile a forma libera (e non di un reato plurisoggettivo improprio), la quale si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità, di denaro o altro bene o utilità, e che consiste in una situazione di apparenza formale della titolarità del bene, difforme dalla realtà sostanziale (Cass. pen. sez. 2, 38733 del 09/07/2004 Rv. 230109), da ciò consegue che colui che si rende fittiziamente titolare di tali beni (con lo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita), risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta, cosciente e volontaria, contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (Cass. pen. sez. I,. 14626/2005 Rv. 231379, Pavanati;
massime precedenti conformi:
38733/2004 Rv. 230109);
d) di un delitto che, integra una fattispecie a "concorso necessario", poiché il "soggetto agente" in tanto può realizzare l'attribuzione fittizia di beni, in quanto vi siano "terzi" che accettino di acquisirne la titolarità o la disponibilità, con l'avvertenza peraltro che l'inconsapevolezza, da parte del terzo, del fine illecito in base al quale la persona sottoposta o sottoponibile a misure patrimoniali ha agito nell'attribuzione fittizia, rileva al fine di escludere in capo allo stesso terzo la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (cass. pen. sez. 6, Sentenza n. 15489/2004 Rv. 229343; cass. pen. sez, 2, 28942/2009 Rv. 244394);
e) di un reato che può essere commesso pure da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione e anche prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, per la configurabilità del dolo specifico, previsto dalla norma, che l'interessato possa fondatamente presumerne l'avvio (cass. pen. sez. 5, 5541/2009 Rv. 243163 conforme cass. pen. sez. 6, 27666/11 r.v. 250356). Tanto premesso, sulla base di tali regole di giudizio verranno ora esaminate le doglianze dell'impugnazione e, preliminarmente, l'eccezione di omessa risposta a critiche decisive sulla attribuibilità dei beni trasferiti in capo a EG e al latitante DE, nonché per tutti alle cosche EG - DE - LI. Ricorre infatti il vizio di mancanza di motivazione nel provvedimento del tribunale del riesame quando manchi, da parte di detto giudice, l'apporto rielaborativo che sia reso necessario, come nella specie, da specifiche doglianze delle parti interessate, e senza alcuna valutazione in ordine alla bontà o meno delle censure mosse (cass. pen. sez. 2, 44378/2010 Rv. 248946 Massime precedenti Conformi: N. 3653 del 1994 Rv. 199285, N. 43464 del 2004 Rv. 231022), considerato che nella specie, la difesa ha fornito la traccia documentale delle dedotte pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a decisive questioni di rilievo in punto di gravi indizi di colpevolezza (cass. pen. sez. 17 1786/2004 Rv. 227110 Marchese).
L'omessa valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame vanifica infatti la garanzia del doppio grado di giurisdizione e fa venir meno lo stesso oggetto del procedimento di riesame, costituito dalla revisione critica della precedente statuizione, alla luce dei rilievi decisivi svolti dall'imputato nella memoria depositata all'udienza del 10 novembre 2011 (cass. pen. sez. 1, 43464/2004 Rv. 231022 ricorrente Perazzolo, massime precedenti Conformi: N. 3653 del 1994 Rv. 199285. Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 919 del 2004 Rv. 226488), fermo restando il limite che l'asserito obbligo di ulteriore motivazione sussiste unicamente a fronte di argomentazioni difensive dirette ed inficiare la valenza degli elementi e dei dati già valutati (cass. pen. sez. 6, 3728/1995 Rv. 202730 ricorrente Cuppari). Orbene, nella memoria difensiva suindicata si era sostenuta, con dovizia di prospettazioni critiche, la mancanza di elementi che consentissero di ritenere che il bene locato risalisse al EG, posto che costui non ne era il formale intestatario, ne' si era fornita la prova, sia pure in termini di "probatio minor", che egli avesse la signoria o la disponibilità di fatto del detto bene immobile.
In altre parole, la difesa, con specifiche argomentazioni, aveva lamentato la carenza di prova dell'essenziale requisito in fatto dell'imputazione e cioè che "il bene locato provenisse dal patrimonio del gestore EG".
Peraltro, sul punto nodale della dedotta ed eccepita "non provenienza" del bene locato dal CI dal patrimonio del gestore EG, il provvedimento del riesame ricorre a spiegazioni e richiami giurisprudenziali che non danno concreta risposta alla "quaestio facti" della genesi del bene, posto che nelle decisioni richiamate di questa Corte, le quali evidenziano la libertà di forme dei trasferimenti in questione, non è mai posta in discussione l'originaria riferibilità dei beni stessi in capo all'accusato, cui si contesti appunto la circostanza di mantenerne la reale disponibilità, anche dopo l'intestazione a terzi.
In buona sostanza, anche ammettendo un'unica concorsuale ideazione, che abbia in ipotesi unitariamente legato la cosca EG-DE- LI e, per essa il EG, nel meccanismo simulatorio nei passaggi formali di proprietà, e con le finalità di cui al citato art. 12 quinquies, nella gestione dell'attività commerciale del Limoneto, per la parte attribuibile alla condotta del CI, è pur sempre necessaria l'adeguata imprescindibile argomentazione di base che il bene, che il CI ha dato in locazione, appartenesse appunto al EG, considerato che la mera manovra di trasferimento dei beni, in se e per se considerata, non integra il reato in oggetto, laddove la condotta dell'agente non sia assistita dalla specifica finalità elusiva stabilita dalla norma (cfr. cass. pen. sez. 1, 30165/2007, r.v. 237595, in ricorso Di Cataldo). In conclusione, ribadita la regola che gli oneri probatori sull'elemento oggettivo e soggettivo sono tutti a carico della pubblica accusa (Cass. pen. sez. 5, 39992 del 25/09/2007 Rv. 238189 Billeci;
Cass. pen. sez. 2, 38733 del 09/07/2004 Rv. 230109, massime precedenti Conformi: N. 1665 del 1993 Rv. 194682), la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta inadeguata e carente laddove omette di dare conto della reale appartenenza e della riconducibilità della gestione del bene in questione al EG.
Una volta risolta tale basilare questione, dovrà il giudice di rinvio, nella libertà delle valutazioni di merito di competenza, verificare la sussistenza dei profili soggettivi del delitto, ovviamente correlati al compendio fattuale ricostruito e diversamente argomentato.
L'accoglimento della prima doglianza assorbe quindi la prospettazione delle invalidità illustrate nell'impugnazione nei successivi motivi secondo e terzo.
L'ordinanza va quindi annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame, il quale, nel rispetto dei principi dianzi esposti, porrà rimedio al rilevato deficit argomentativo. Infine, dato che la presente decisione non comporta la rimessione in libertà del ricorrente, va mandato alla Cancelleria di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 8 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2012