Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/1999, n. 5828
CASS
Sentenza 2 dicembre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia cautelare è estensivamente applicabile il principio di cui all'art. 649 cod. proc. pen., in ordine al formarsi del c.d. giudicato, al fine di cristallizzare l'esito dei pregressi accertamenti e per evitare che l'interessato possa rinnovare continuamente la presentazione di istanze di revoca o di modifica dei precedenti provvedimenti, con il concreto effetto di determinare il venir meno del valore delle pronunce già adottate. Ne consegue che un nuovo e successivo giudizio può intervenire a seguito della ricorrenza di fatti o avvenimenti nuovi o non valutati nemmeno implicitamente dalle pregresse decisioni, per cui si presenti necessario, ai fini della persistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, anche sotto l'aspetto della individuazione della misura cautelare più idonea, rivalutare la posizione dell'indagato. (Ha precisato la Corte che, con riferimento all'affermato principio, il mero decorso del tempo può essere irrilevante ai fini della modifica del quadro cautelare).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/1999, n. 5828
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5828
    Data del deposito : 2 dicembre 1999

    Testo completo