Sentenza 2 dicembre 1999
Massime • 1
In materia cautelare è estensivamente applicabile il principio di cui all'art. 649 cod. proc. pen., in ordine al formarsi del c.d. giudicato, al fine di cristallizzare l'esito dei pregressi accertamenti e per evitare che l'interessato possa rinnovare continuamente la presentazione di istanze di revoca o di modifica dei precedenti provvedimenti, con il concreto effetto di determinare il venir meno del valore delle pronunce già adottate. Ne consegue che un nuovo e successivo giudizio può intervenire a seguito della ricorrenza di fatti o avvenimenti nuovi o non valutati nemmeno implicitamente dalle pregresse decisioni, per cui si presenti necessario, ai fini della persistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, anche sotto l'aspetto della individuazione della misura cautelare più idonea, rivalutare la posizione dell'indagato. (Ha precisato la Corte che, con riferimento all'affermato principio, il mero decorso del tempo può essere irrilevante ai fini della modifica del quadro cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/1999, n. 5828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5828 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 2/12/1999
1. Dott. Nunzio Cicchetti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuseppe Sica Consigliere N.5828
3. Dott. Alfonso Amato Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Gennaro Marasca Consigliere N.39861/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: OR AB, nato a [...] il [...]. avverso l'ordinanza in data 2/7/1999 del Tribunale di LECCE. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE SICA;
udite le conclusioni del P.M. Dr. A. Frasso con le quali chiede l'inammissibilità del ricorso.
Sentito il difensore avv. M. Manfreda
RITENUTO IN FATTO.
Con ordinanza in data 14/5/1999, il GIP presso il Tribunale di Lecce, rigettava l'istanza di revoca o di attenuazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di OR AB, indagato per una serie di reati tra cui gli artt. 416 bis. 1.2.3.4.8, 110, 319, 605, 628, 629 e 648 C.P., contrabbando e violazione delle norme sulle armi.
Per tali delitti, l'indagato è stato rinviato a giudizio il 17/3/1999.
Con l'ordinanza impugnata del 2/7/1999, il Tribunale di Lecce rigettava l'appello del Fornaro, confermando, per l'effetto, l'ordinanza cautelare.
Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato denunciando, con un primo motivo, la violazione dell'art. 606, lett. c) ed e), in relazione agli artt. 648 e 299.1 cpp. non sussistendo alcun giudicato cautelare con riguardo alle esigenze cautelari d cui all'art. 274 cpp., pendendo avverso l'ordinanza cautelare ancora il ricorso per cassazione, mentre nei confronti degli altri coimputati si era dato un giudizio attenuato delle esigenze cautelari e, in ogni caso, tale giudicato era sempre superabile in presenza di elementi nuovi o nuovi fatti.
Nella specie, il fatto nuovo sarebbe costituito dal decorso del tempo che influisce - attraverso la custodia subita - sulla pericolosità sociale (secondo motivo), nonché l'attenuazione della misura nei confronti degli altri coindagati.
Il ricorrente eccepisce, poi, la violazione dell'art 310 cpp., relativamente ai metodo logico-deduttivo utilizzato, in quanto il Tribunale, invece di valutare il fatto nuovo dedotto, aggira l'ostacolo affermando la sua irrilevanza rispetto alta ordinanza cautelare.
Inoltre, non si era tenuto conto della sentenza assolutoria del Tribunale di Brindisi e alla cui pendenza era stata attribuita una pregnante importanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il ricorso è infondato.
Nessun dubbio che, in materia cautelare risulta estensivamente applicabile il principio di cui all'art. 649 cpp, in ordine al formarsi del c.d. giudicato, al fine di cristallizzare l'esito dei pregressi accertamenti e per evitare che l'interessato possa rinnovare continuamente la presentazione di istanze di revoca o di modifica dei precedenti provvedimenti, con il concreto effetto di determinare il venir meno del valore delle pronunce già adottate (Cass. Sez. 3, 13/9/1993, n. 1721). Un nuovo e successivo giudizio può intervenire a seguito della ricorrenza di fatti o avvenimenti nuovi o non valutati nemmeno implicitamente dalle pregresse decisioni, per cui si presenti necessario, ai fini della persistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, anche sotto l'aspetto della individuazione della misura cautelare più idonea, rivalutare la posizione dell'indagato.
Nella specie, fermo restando che avverso l'ordinanza impositiva della custodia cautelare non può dirsi formato nessun giudicato cautelare in tema di esigenze ex art. 274 cpp., in pendenza di ricorso per cassazione, il primo motivo è infondato.
Il decorso del tempo genericamente invocato dal OR quale fatto nuovo idoneo a modificare il quadro cautelare posto a base del provvedimento, in considerazione "del tempo trascorso dall'inizio di esecuzione della misura in atto che, come risulta dagli atti, risale al marzo 1998", risulta irrilevante.
Infatti, il provvedimento impugnato, oltre a ritenere (erroneamente) l'esistenza di un giudicato cautelare, ha posto a base della decisione di rigetto dell'istanza l'esistenza della i presunzione di cui all'art. 275.3 cpp.. Inoltre, rileva questa Corte che il legislatore (art. 292. 1, lett. c. cpp.) ha ritenuto che il decorso del tempo che può, determinare il verificarsi di una modifica della situazione pregressa non è certamente quello legato alì esecuzione della misura cautelare alla cui valutazione sono delegate altre norme del codice di rito (art.303 e ss. cpp.) che ne stabiliscono la durata, ma quello strettamente legato alla data della commissione del reato, quale parametro di valutazione - in presenza di ulteriori elementi concreti - della persistenza o meno della pericolosità sociale.
Per quanto riguarda, poi, la richiesta di sostituzione della misura cautelare a seguito dei provvedimenti nei confronti di altri coindagati, certamente estemporanea è la premessa con la quale il Tribunale del riesame ritiene di non condividere le decisioni del GIP., mentre è incensurabile la valutazione - resa con motivazione adeguata e sufficiente - con la quale la richiesta è stata respinta. A tal fine va, preliminarmente, precisato che in tema di valutazione dell'istanza di sostituzione della misura cautelare, sicuramente il precedente provvedimento emesso nei confronti di altri coimputati può costituire un elemento nuovo e successivo di valutazione del quale è possibile tener conto (Cass. 30/6/1997, n. 1988, Zito), ma non comporta, certamente, una automatica applicazione a tutti gli indagati della diversa misura adottata.
Nella specie, il Tribunale - in questo condividendo espressamente la decisione del GIP, con motivazione che si integra con quella del provvedimento impugnato - ha richiamato correttamente, valutando implicitamente anche la sentenza di assoluzione relativa a reato non influente sulla presente misura restrittiva, la notevole gravità delle attività delittuose contestate al OR, le specifiche modalità di commissione, nonché la sistematicità, pericolosità sociale e continuità nel tempo, l'inserimento in un ampio contesto organizzativo, idoneo a giustificare la possibilità di reiterazione di analoghe condotte, ove avesse riacquistato lo status libertatis. Le censure mosse dal ricorrente su tale punto si limitano ad una elencazione di massime giurisprudenziali e a censure in fatto ovvero generiche.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria di provvedere in ordine agli adempimenti di cui all'art. 94 delle disp. att. cpp..
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2000